Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Disciplina dell'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia- A.C. 60 e abb. nuovo testo - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 60/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 76
Data: 24/11/2010
Descrittori:
ALBI ELENCHI E REGISTRI   DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
IMPRENDITORI   INDUSTRIA EDILIZIA
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea

SIWEB

24 Novembre 2010

 

n. 76

Disciplina dell’accesso all’attività imprenditoriale
nel settore dell’edilizia

A.C. 60 e abb. – Nuovo testo

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 60 e abb. (C. 496, C. 1394, C. 1926, C. 2306, C. 2313, C. 2398)

Titolo

Disciplina dell’attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

VIII (Ambiente)

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VII Cultura, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La VIII Commissione Ambiente ha avviato l’esame, in sede referente, della proposta di legge C. 60 nella seduta del 17 marzo 2009. Nel corso dell’esame in sede referente, all’A.C. 60 sono state abbinate le proposte di legge C 496, C. 1394, C. 1926, C. 2306, C. 2313 e C. 2398. In data 28 aprile 2010 la medesima Commissione ha trasmesso il testo unificato del provvedimento, come risultante dagli emendamenti e dagli articoli aggiuntivi approvati, alle Commissioni competenti in sede consultiva. Successivamente, nella seduta del 17 novembre 2010, in conseguenza dell’approvazione di nuovi emendamenti del relatore che recepiscono le condizioni ed alcune osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni e che introducono ulteriori modifiche al testo già elaborato, la VIII Commissione ha trasmesso nuovamente il testo, così come modificato, alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Il provvedimento mira a definire i princìpi fondamentali di disciplina per l’accesso all’attività di costruttore edile nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza.

L’articolo 1 reca i principi e le finalità della proposta di legge, precisando che l'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La disciplina proposta è volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale. Restano salve le competenze riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V della Costituzione.

L’articolo 2 definisce il campo di applicazione della legge, stabilendo che essa si applica nel caso di interventi di costruzione, ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo nonché di completamento e finitura in edilizia - denominate “attività professionali in edilizia”. Tali attività potranno essere esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica, ai sensi della legislazione vigente. Sono escluse dall’applicazione della legge le attività di promozione e sviluppo di progetti immobiliari, di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali, nonché di installazione di impianti.

Ai sensi del comma 3, l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti specificati negli articoli successivi, che devono considerarsi integrativi rispetto ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L’articolo 3 prevede l’istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia, articolata in due subsezioni, alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste dal provvedimento in esame.

Gli articoli 4, 5 e 6, non modificati nel corso della seduta del 17 novembre, disciplinano rispettivamente:

·         le qualifichedel responsabile tecnico e del responsabile per la prevenzione e la protezione, che possono coincidere in un unico soggetto a ciò designato (art. 4);

·         i requisiti di onorabilità che devono essere posseduti da chi esercita la professione di costruttore edile e dal responsabile tecnico. In caso di società i requisiti devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori (art. 5);

·         i requisiti morali del responsabile tecnico (art. 6).

L’articolo 7stabilisce i requisiti di idoneità professionale delresponsabile tecnico, differenziandoli in relazione alle diverse tipologie di attività.

I programmi di apprendimento e le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico saranno definiti con apposito decreto interministeriale (articolo 8). Entro i 60 giorni successivi all’emanazione di tale decreto le regioni provvederanno alla regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati. Vengono specificate le materie che saranno trattate nei corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento. Le spese per l’organizzazione dei corsi e delle prove d’esame sono posti a carico dei soggetti interessati. In caso di inadempienza da parte delle regioni, viene previsto l’esercizio di un potere sostitutivo da parte del Governo.

Ai sensi dell’articolo 9, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia il soggetto interessato dovrà documentare la disponibilità dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività.

L’articolo 10 specifica i compiti attribuiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in merito:

a) alla verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia;

b) al controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge;

c) al coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia;

d) alla comunicazione alle Casse edili territorialmente competenti dell'avvenuta iscrizione.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il diritto di prima iscrizione e con un diritto annuale da corrispondere alla CCIAA. L’importo del diritto di prima iscrizione sarà aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo comunicata dall'ISTAT, mentre quello del diritto annuale sarà determinato in modo da garantire la copertura integrale degli oneri derivanti dall’applicazione del provvedimento in esame.

Con l'articolo 11 si autorizzano le regioni, sentite le organizzazioni delle imprese comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, a prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che partecipano alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli articoli 12 e 13regolano, rispettivamente, le modalità di sospensione e decadenza dall'attività, nonché il periodo transitorio di 12 mesi, nel quale la prosecuzione dell’attività delle imprese già operanti nel settore è subordinata alla comunicazione alla C.C.I.A.A. del nominativo del responsabile tecnico.

Gli articoli 14, 15 e 16, rispettivamente:

·         stabiliscono le sanzioni amministrative (artt. 14 e 15)

·         affidano ai comuni il compito di comunicare tempestivamente tutte le violazioni accertate alla CCIAA territorialmente competente (art. 16).

L’articolo 16-bis reca la clausola di neutralità finanziaria.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La direttiva 2005/36/CE (c.d. “direttiva qualifiche”), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, riguarda, in particolare, il riconoscimento delle professioni cosiddette "regolamentate", il cui esercizio è consentito solo a seguito dell’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.

La direttiva si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare, quali lavoratori subordinati, autonomi o liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

 

La direttiva 2006/123/CE (c.d. “direttiva servizi") intende creare un pieno mercato interno dei servizi e nasce dall'esigenza di superare gli impedimenti di ordine giuridico che ostacolano l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi negli Stati membri.

Inserita nella cornice della “Strategia di Lisbona”, la direttiva guarda alla realizzazione del mercato interno attraverso quattro obiettivi:

•           facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'UE;

•           rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi;

•           promuovere la qualità dei servizi;

•           stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

La Direttiva stabilisce un quadro giuridico favorevole alla realizzazione di tali obiettivi, garantendo nel contempo un livello di qualità elevato per i servizi. Essa comprende qualsiasi servizio prestato dietro corrispettivo economico (ad eccezione dei settori esclusi specificamente indicati), tenuto conto nel contempo delle specificità di ciascun tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione.

Per quanto riguarda la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi, la direttiva prevede disposizioni riguardanti il regime di autorizzazione all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio e le procedure da mettere in atto da parte degli Stati membri.

Circa la libera prestazione dei servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano rispettare il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti. Ne consegue che il prestatore di servizi dovrà adeguarsi agli usi e costumi giuridici della nuova sede di lavoro. Inoltre, "lo Stato membro in cui il servizio è prestato deve assicurare il libero accesso ad un'attività di servizi e al libero esercizio della medesima sul proprio territorio".

Gli Stati membri non potranno ostacolare la libertà di esercizio nel loro territorio sulla base di requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati, o di altri requisiti tra cui l'obbligo per il prestatore di stabilirsi nel territorio dove presta il servizio, di ottenere un'autorizzazione, o di essere registrato in un albo professionale. Potranno invece applicare restrizioni per motivi legati alla sicurezza, alla pubblica sanità, alla protezione dell'ambiente e alle condizioni di lavoro.

La direttiva 2006/123/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

 

Al riguardo, si rileva che l’attività di costruttore edile, per le sue caratteristiche, appare riconducibile tra le fattispecie per le quali, in base al diritto dell’Unione europea, appare ammissibile la previsione di un albo professionale.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: NOTST076.doc