Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Misure urgenti in materia di sicurezza - D.L. 187/2010 - A.C. 3857 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 3857/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 74
Data: 22/11/2010
Descrittori:
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE   CRIMINALITA' ORGANIZZATA
GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE   RICICLAGGIO FINANZIARIO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia
XIV - Politiche dell'Unione europea

SIWEB

22 novembre 2010

 

n. 74

Misure urgenti in materia di sicurezza

D.L. 187/2010 - A.C. 3857

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 3857

Titolo

Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissioni competenti

I Commissione Affari costituzionali e II Commissione Giustizia

Pareri previsti

III (Affari esteri), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame consta di 5 Capi e 11 articoli.

Il Capo I (articoli 1 e 2) reca misure per gli impianti sportivi.

L’articolo 1, con riferimento ai reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ripristina fino al 30 giugno 2013 il vigore delle disposizioni in tema di "flagranza differita" e di applicazione delle misure cautelari in deroga ai presupposti generali, previste dall’articolo 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge n. 401 del 1989, la cui vigenza è venuta meno il 30 giugno scorso; il comma 2, attraverso una novella all’art. 1 del decreto-legge 8/2007, sanziona con il pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro le società sportive che impiegano cd. steward in numero minore rispetto a quanto stabilito nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza.

L’articolo 2 attribuisce ai c.d. steward, che svolgono attività di controllo all’interno degli impianti sportivi, ulteriori compiti definiti come servizi ausiliari dell’attività di polizia, per i quali non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego imperativo di appartenenti alle Forze di polizia. La definizione di condizioni e modalità di affidamento dei compiti viene demandata ad un apposito decreto ministeriale, che sarà sottoposto al parere parlamentare.

Ai reati di violenza o minaccia nei confronti degli steward potrà essere applicata la pena dell’aggravante prevista dall’articolo 339, terzo comma, c.p.. Gli steward sono poi equiparati ai pubblici ufficiali al fine dall’applicazione delle pene previste dal reato di lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 583-quater c.p.).

Il Capo II (articoli 3-5) reca disposizioni per il potenziamento dell’attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia.

L’articolo 3 introduce misure di sostegno dell’attività dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prevedendo, in particolare, l’utilizzo dei beni confiscati da parte dell’Agenzia per finalità economiche e la destinazione dei relativi proventi al potenziamento della stessa Agenzia. Viene, poi, prevista l’inapplicabilità dei limiti alla compensazione dei crediti previsti dall’art. 31 del D.L. 78/2010 ai crediti erariali nelle ipotesi di confisca di beni, aziende o società sequestrati nonché la possibile estromissione con delibera dell’Agenzia di singoli beni immobili dall’azienda non in liquidazione e il successivo trasferimento dei medesimi agli enti territoriali che ne facciano richiesta e che utilizzano tali beni a qualsiasi titolo a fini istituzionali

Si prevede inoltre che l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'art. 7, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2010 e, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione.

La copertura dei relativi oneri di spesa viene garantita mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.

L’articolo 4 provvede ad integrare la composizione della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di protezione e vigilanza con un magistrato, designato dal Ministro della giustizia, nei casi in cui la Commissione sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati.

L’articolo 5 istituisce, presso il Ministero dell’interno, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) con il compito di predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero.

Il Capo III (articoli 6 e 7) reca disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti.

L’articolo 6 reca norme di interpretazione e attuazione dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010. In particolare, viene definita l’efficacia temporale delle suddette disposizioni nel senso che esse si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge, nonché ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. Poiché la legge n. 136/2010 è stata pubblicata nella G.U. 23 agosto 2010, n. 196, in mancanza di indicazioni difformi, essa è entrata in vigore il 7 settembre 2010, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Vengono, poi,  precisate le modalità di utilizzo di conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, specificando inoltre che per alcune ipotesi – pagamenti in favore di soggetti pubblici e/o soggetti qualificati, nonché spese di modesta entità – l’uso di strumenti di pagamento diversi dal bonifico è autorizzato a condizione che siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Viene inoltre chiarito il novero dei soggetti obbligati alla tracciabilità finanziaria negli appalti.

L’articolo 7, con alcune modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 136 del 2010, detta norme interpretative sui alcuni dei punti più complessi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti ed integra il relativo sistema sanzionatorio. In particolare, vengono ammessi altri mezzi di pagamento oltre al bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche per i pagamenti degli stipendi destinati ai dipendenti dell’appaltatore, dei consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche. Viene, inoltre, risolta anche la questione riguardante il codice da indicare per collegare il pagamento al contratto.

Il Capo IV (articoli 8 e 9) detta disposizioni in materia di sicurezza urbana.

L’articolo 8, sostituendo l’art. 54, comma 9 del TUEL, prevede che il prefetto disponga tutte le misure necessarie al concorso delle forze di polizia per dare attuazione alle ordinanze adottate dai sindaci ai sensi del medesimo art. 54, mantenendo la disposizione già vigente che prevede il potere prefettizio di ispezione.

L’articolo 9 delinea un’ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni:

    siano gravi o reiterate;

    riguardino la materia della tutela del lavoro, dell’igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La confisca opera anche in mancanza dell’ordinanza ingiunzione di pagamento, e non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione.

Il Capo V (articolo 10) detta disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno, prevedendo il collocamento in disponibilità dei viceprefetti e viceprefetti aggiunti per l’espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza.

L’articolo 11 reca, infine, le disposizioni relative all’entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento alle disposizioni recate dal Capo I (Misure per gli impianti sportivi), si menziona che nel luglio 2007 la Commissione ha pubblicato un Libro bianco sullo sport (COM(2007)391def) nel quale, al fine di contrastare la violenza in occasione delle manifestazioni sportive, viene incoraggiato lo scambio di buone pratiche e di informazioni operative fra i servizi di polizia e/o le autorità sportive. La Commissione sottolinea che è necessario preoccuparsi anche della formazione della polizia in materia di gestione delle folle e di contrasto al teppismo.

La Commissione ha poi adottato, come parte integrante del Libro bianco, il Piano d’azione per lo sport “Pierre de Coubertin che reca, tra le proposte operative, quella di promuovere lo scambio d'informazioni ed esperienze sulla prevenzione di episodi di violenza e razzismo tra la forza pubblica e le organizzazioni sportive.

Con riferimento alle disposizioni dell’articolo 9, si menziona la Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, che intende rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri permettendo l'esecuzione immediata delle decisioni giudiziarie (principio del reciproco riconoscimento).

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento all’articolo 1, si ricorda che il Consiglio giustizia e affari interni del 3-4 giugno 2010 ha approvato una relazione di valutazione sull’attuazione della decisione 2007/412/GAI del Consiglio che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali.

Nella stessa data il Consiglio ha adottato una risoluzione nella quale chiede agli Stati membri di continuare a rafforzare ulteriormente la cooperazione di polizia per quanto riguarda le partite di calcio (e, se del caso, altri eventi sportivi) di dimensione internazionale. A tal fine la risoluzione contiene in allegato un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro.

Con riferimento all’articolo 5, il Consiglio giustizia e affari interni dell’8-9 novembre 2010 ha adottato conclusioni riguardanti l’elaborazione e l’attuazione di un ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale. In particolare, il ciclo politico relativo agli anni 2011-2013 si articolerà in 4 tappe:

•  elaborazione degli impegni politici in base ai dati elaborati da Europol nella Valutazione relativa alla minaccia rappresentata per l’Unione europea dalla grande criminalità organizzata (Valutazione SOCTA UE);

•  individuazione da parte del Consiglio di un numero ristretto di priorità, sia a livello regionale che paneuropeo. Per ognuna delle priorità la Commissione, gli esperti delle agenzie UE e degli Stati membri definiranno un piano strategico pluriennale.

•  attuazione dei piani d’azione operativi annuali ad opera degli Stati membri e delle agenzie UE. La validità dei piani d’azione operativi annuali sarà oggetto di valutazione ad opera del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI), istituito in seno al Consiglio ai sensi dell'articolo 71 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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