Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Norme in materia di organizzazione delle università - A.C. 3687 e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 71 | ||||
Data: | 28/09/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
VII-Cultura, scienza e istruzione
XIV - Politiche dell'Unione europea |
SIWEB
28 settembre 2010 |
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n. 71 |
Norme in materia di organizzazione delle universitàA.C. 3687 e abb.Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria |
Numero dell’atto |
3687 e abb. (C. 591, C. 1143, C. 1154, C. 1276, C. 1397, C. 1578, C. 1828, C. 1841, C. 2218, C. 2220, C. 2250, C. 2330, C. 2458, C. 2460, C. 2726, C. 2748, C. 2841, C. 3408) |
Titolo |
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario |
Iniziativa |
Governativa |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
Sì (S. 1905) |
Commissione competente |
VII Cultura |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, V Bilancio, VI Finanze, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il progetto di legge A.C. 3687 risulta dalla approvazione, il 29 luglio 2010, dell’A.S. 1905, presentato dal Governo e modificato durante l’esame parlamentare, che ha assorbito gli AA.S. 591, 874, 970, 1387, 1597.
I principi ispiratori dell’intervento delineato sul sistema universitario fanno riferimento ai concetti di autonomia e responsabilità; valorizzazione del merito; combinazione di didattica e ricerca. Al MIUR (articolo 1) fa capo la definizione di obiettivi e indirizzi strategici e di verifica dei risultati; la distribuzione delle risorse sarà coerente con gli obiettivi indicati e con la valutazione dei risultati: si tratta dei principi già indicati nelle Linee guida per l’università del 2008.
L’articolo 2 delinea indirizzi per la revisione degli statuti delle università statali riguardo a composizione, durata e funzioni degli organi, nonché organizzazione interna. In particolare:
- prevede un limite al mandato del rettore, cui è affidata la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’università. Il rettore è passibile di mozione di sfiducia da parte del Senato accademico;
- distingue le funzioni del Senato accademico - con competenza scientifica - e del Consiglio di amministrazione - con competenza gestionale. Il primo organo è costituito da personale accademico scelto su base elettiva, mentre la scelta o la designazione dei membri del secondo avviene, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane e straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale. Inoltre, una parte dei membri del CdA non deve appartenere ai ruoli dell’ateneo. Di entrambi gli organi fanno parte il rettore e una rappresentanza degli studenti;
- sostituisce la figura del direttore amministrativo con quella del direttore generale;
- stabilisce che i componenti del nucleo di valutazione devono essere in prevalenza esterni all’ateneo;
- individua i dipartimenti quale luogo di raccordo fra ricerca e didattica e ne prevede una riorganizzazione, determinando, tra l’altro, il numero minimo di professori e ricercatori che deve afferire a ciascuno di essi. Prevede, inoltre, la possibilità di istituire strutture di raccordo fra più dipartimenti, comunque denominate.
Le università che hanno conseguito stabilità di bilancio e risultati di elevato livello possono sperimentare propri modelli organizzativi, sulla base di accordi di programma con il MIUR (art. 1, c. 2). Anche gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale adottano proprie modalità organizzative, fermi restando alcuni principi indicati per le università statali (art. 2, c. 3).
Infine, le università che ne fossero prive devono adottare un codice deontologico (art. 2, c. 4).
Alle università farà capo la competenza disciplinare: a tale riguardo l’articolo 10 stabilisce che presso ciascuna università è costituito un collegio di disciplina, finora istituito a livello nazionale, nell’ambito del CUN.
Il progetto di legge, inoltre, reca una delega al Governo per l’adozione – nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge – di uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema universitario (art. 5). La finalità complessiva è individuata nel rilancio della qualità e dell’efficienza del sistema universitario, cui sono collegati 4 obiettivi. In particolare, il primo obiettivo (valorizzazione della qualità e dell’efficienza) si articola in tre subobiettivi, proponendo la valorizzazione:
della qualità e dell’efficienza delle università;
dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
dei ricercatori.
I principi e criteri direttivi specifici per l’intervento sono così individuati (art. 5, comma 3):
- introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato basato sull’utilizzo di specifici indicatori (definiti ex-ante dall’ANVUR) e di un sistema di valutazione periodica dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
- potenziamento del sistema di autovalutazione, da parte delle università, della qualità e dell’efficacia delle proprie attività, anche tramite i nuclei di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti;
- previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, in base ai risultati conseguiti e valutati;
- l’introduzione dell'accreditamento anche per i collegi universitari, come requisito per l’accesso ai finanziamenti;
- la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività;
I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega finalizzata al raggiungimento del secondo obiettivo (revisione della disciplina di contabilità degli atenei) sono individuati mediante:
- la revisione della disciplina di contabilità degli atenei - che, in caso di dissesto finanziario, sono commissariati - e l’introduzione del costo standard di formazione per studente;
- l’attribuzione di una quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei.
Per il conseguimento del terzo obiettivo (introduzione di un sistema di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei) è previsto un solo principio e criterio direttivo, consistente nell’attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del FFO correlata alla valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei.
Il quarto obiettivo riguarda la revisione della normativa in materia diritto allo studio e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, al fine di assicurare a tutti il conseguimento di un pieno successo formativo.
Inoltre il provvedimento:
- dispone che gli atenei possano federarsi o fondersi tra loro - nonché con enti operanti nel campo della ricerca e dell’alta formazione, e con gli istituti tecnici superiori - per razionalizzare l’offerta formativa (art. 3);
- istituisce un Fondo per il merito, volto alla promozione dell’eccellenza degli studenti universitari, daindividuare tramite prove nazionali e criteri nazionali standard (art. 4) e un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori e, in alcune ipotesi, del personale tecnico-amministrativo (art. 9);
- specifica ulteriormente le misure per la qualità del sistema universitario già previste dal D.L. 180 del 2008, che ha disposto la ripartizione di una quota del FFO in base alla qualità dell’offerta formativa, della ricerca e delle sedi didattiche (art. 13). Analoghi criteri premiali vengono previsti per le università non statali con riferimento ai contributi loro concessi in base alla L. 243/1991 (art. 12);
In materia di stato giuridico ed economico dei docenti e dei ricercatori di ruolo
(artt. 6-8), il progetto in esame conferma che il regime di impegno di
professori e ricercatori è a tempo
pieno o definito e introduce un impegno orario figurativo pari
a 1500 ore per il
tempo pieno (
Sono disciplinate le incompatibilità e le attività consentite, nonché misure volte ad incentivare la mobilità interuniversitaria, a carico del FFO.
Il trattamento economico sarà revisionato con due regolamenti di delegificazione relativi, rispettivamente, a professori e ricercatori già in servizio, ovvero vincitori di concorsi già indetti, e professori e ricercatori assunti sulla base delle nuove regole.
Con riguardo al pensionamento, l’art. 22 prevede che ai professori e ai ricercatori non si applicano le disposizioni sul biennio di prosecuzione del rapporto di lavoro recate dall’art. 16 del d.lgs. 503/1992, disponendo anche la decadenza dei provvedimenti già adottati dalle università, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i propri effetti.
In ordine al reclutamento si prevede:
- per professori ordinari ed associati: il conseguimento di un'abilitazione scientifica nazionale quale requisito per l’accesso alle due fasce del ruolo. L’abilitazione ha durata quadriennale ed è rilasciata, sulla base di requisiti differenti per le due fasce, da una commissione nazionale i cui membri sono scelti mediante sorteggio. In una seconda fase, interviene la chiamata da parte degli atenei, attraverso selezioni indette dagli stessi e basate sulla valutazione di pubblicazioni e curriculum. Alle selezioni possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio e studiosi stabilmente impegnati all’estero in posizioni di pari livello (artt. 16 e 17). All’abilitazione è equiparata l’idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, ossia 3 anni decorrenti dall’accertamento della regolarità degli atti della commissione (art. 25, c. 7). Inoltre, chi ha conseguito l’idoneità per i posti di professore associato e ordinario può essere ancora assunto per tali ruoli ai sensi della medesima L. 210/1998, fino alla scadenza della durata dell’idoneità stessa, ossia 5 anni dal conseguimento (art. 25, c. 3);
- per i ricercatori: il superamento di una selezione di ateneo riservata ai dottori di ricerca e a chi possiede il diploma di specializzazione medica (ma, i sensi dell’art. 25, c. 10, fino al 2015 può partecipare anche chi possiede una laurea magistrale e un curriculum idoneo allo svolgimento di attività di ricerca) che comporta la stipula di un contratto a tempo determinato articolato in due tipologie: la prima consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per 2 anni. La seconda è riservata a candidati che hanno usufruito della prima,o di analoghi contratti in atenei stranieri, e consiste in contratti triennali non rinnovabili. Nel terzo anno di questa seconda tipologia, l’università valuta il titolare del contratto ai fini della chiamata nel ruolo degli associati, purché abbia conseguito l'abilitazione scientifica (art. 21). Questa possibilità di accesso è estesa anche ai ricercatori già titolari di contratti di diritto privato stipulati ai sensi dell’art. 1, c. 14, della L. 230 del 2005 (art. 25, c. 4).
Le chiamate in servizio dei professori e la stipula dei contratti a tempo determinato dei ricercatori sono effettuate sulla base della programmazione triennale, che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali. Peraltro, gli oneri possono essere a totale carico di soggetti pubblici e privati, sulla base di convenzioni. Una parte delle risorse deve essere vincolata alla chiamata di soggetti esterni all’ateneo (art. 17).
Per il conseguimento dell’abilitazione scientifica, si prevede la definizione di settori concorsuali, che devono avere una consistenza minima di professori e sono raggruppati in settori macroconcorsuali: essi possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari (art. 15).
Vi sono anche nuove norme inerenti la chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero (art. 25, c. 6) e il conferimento a studiosi stranieri di incarichi annuali rinnovabili, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori (art. 23).
Ulteriori disposizioni riguardano i contratti per attività di insegnamento - di cui si prevedono 2 tipologie (art. 20) - e il conferimento di assegni di ricerca: per questi ultimi si modificano, tra l’altro, i requisiti per l’accesso e la durata e si applicano le disposizioni vigenti in materia di astensione obbligatoria per maternità e congedo per malattia (artt. 18 e 19).
In materia di finanziamenti alle università statali, oltre a quanto già evidenziato, si prevede di:
- istituire, attraverso decreti legislativi, un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al FFO, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei (art. 5);
- attribuire, dal 2011, una quota pari almeno all’1,5% del FFO alle università che presentino un sottofinanziamento superiore al 5% rispetto al modello per la ripartizione teorica del Fondo (art. 11);
- incrementare la quota del FFO collegata al miglioramento della qualità, prevista dal D.L. 180/2008, in misura annua compresa fra lo 0,5% e il 2% del Fondo (art. 13).
Ulteriori disposizioni recate dal progetto di legge, riguardano:
- l’istituzione presso ogni università di un collegio di disciplina, composto da professori a tempo pieno e ricercatori a tempo indeterminato (art. 10);
- la destinazione di una quota non inferiore al 10% dei contributi di cui alla L. n. 243 del 1991, da incrementare progressivamente, in favore delle università non statali legalmente riconosciute (art. 12);
- i crediti formativi riferiti alle conoscenze e alle abilità professionali e alle altre
conoscenze maturate in attività formative di livello post-secondario, il cui
numero viene ridotto da
- i soggetti abilitati a svolgere attività di ricerca presso le università (art. 17, comma 5);
- la sperimentazione triennale della tecnica di valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 18);
- la possibilità di conferire a studiosi stranieri qualificati incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale (art. 23);
- l’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università (art. 24).
L’art. 25, infine, reca norme finali e transitorie.
Le proposte di legge abbinate presentano contenuti
in parte afferenti a quelli presenti nell’A.C.
La disciplina dell’istruzione non rientra tra le materie in cui l’UE ha competenza normativa.
Ai sensi dell’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’UE (ex art. 149), infatti, l’attività dell’Unione si espleta nella deliberazione di indirizzi ed azioni incentivanti, con esclusione esplicita di “qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. Le azioni sono, tra l’altro, volte a favorire la mobilità di studenti e insegnanti.
L’articolo
Al riguardo, si rileva che potrebbe risultare opportuno inserire un richiamo alla Carta europea dei ricercatori all’articolo 18 (valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca) e all’articolo 21 (ricercatori a tempo determinato).
Il 13 luglio 2010 il Consiglio
ha approvato una raccomandazione
sugli orientamenti di massima per le
politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione che, in linea con le
conclusioni sul nuovo quadro d’azione
per la crescita e l’occupazione “Europa
Si
ricorda che la strategia “Europa
Nell’aprile 2010
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: NOTST071.doc