Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Norme in materia di organizzazione delle università - A.C. 3687 e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 3687/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 71
Data: 28/09/2010
Descrittori:
DOCENTI UNIVERSITARI   ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
LEGGE DELEGA   UNIVERSITA'
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
XIV - Politiche dell'Unione europea

SIWEB

 

28 settembre 2010

 

n. 71

Norme in materia di organizzazione delle università

A.C. 3687 e abb.

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

3687 e abb. (C. 591, C. 1143, C. 1154, C. 1276, C. 1397, C. 1578, C. 1828, C. 1841, C. 2218, C. 2220, C. 2250, C. 2330, C. 2458, C. 2460, C. 2726, C. 2748, C. 2841, C. 3408)

Titolo

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Sì (S. 1905)

Commissione competente

VII Cultura

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, V Bilancio, VI Finanze, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Il progetto di legge A.C. 3687 risulta dalla approvazione, il 29 luglio 2010, dell’A.S. 1905, presentato dal Governo e modificato durante l’esame parlamentare, che ha assorbito gli AA.S. 591, 874, 970, 1387, 1597.

La VII Commissione Cultura della Camera ha iniziato l’esame in sede referente del provvedimento il 15 settembre 2010, abbinando all’AC 3687 18 proposte di legge vertenti su materia analoga. Successivamente, nella seduta del 22 settembre 2010, la VII Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 3687 approvato dal Senato.

I principi ispiratori dell’intervento delineato sul sistema universitario fanno riferimento ai concetti di autonomia e responsabilità; valorizzazione del merito; combinazione di didattica e ricerca. Al MIUR (articolo 1) fa capo la definizione di obiettivi e indirizzi strategici e di verifica dei risultati; la distribuzione delle risorse sarà coerente con gli obiettivi indicati e con la valutazione dei risultati: si tratta dei principi già indicati nelle Linee guida per l’università del 2008.

L’articolo 2 delinea indirizzi per la revisione degli statuti delle università statali riguardo a composizione, durata e funzioni degli organi, nonché organizzazione interna. In particolare:

-   prevede un limite al mandato del rettore, cui è affidata la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’università. Il rettore è passibile di mozione di sfiducia da parte del Senato accademico;

-   distingue le funzioni del Senato accademico - con competenza scientifica - e del Consiglio di amministrazione - con competenza gestionale. Il primo organo è costituito da personale accademico scelto su base elettiva, mentre la scelta o la designazione dei membri del secondo avviene, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane e straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale. Inoltre, una parte dei membri del CdA non deve appartenere ai ruoli dell’ateneo. Di entrambi gli organi fanno parte il rettore e una rappresentanza degli studenti;

-   sostituisce la figura del direttore amministrativo con quella del direttore generale;

-   stabilisce che i componenti del nucleo di valutazione devono essere in prevalenza esterni all’ateneo;

-   individua i dipartimenti quale luogo di raccordo fra ricerca e didattica e ne prevede una riorganizzazione, determinando, tra l’altro, il numero minimo di professori e ricercatori che deve afferire a ciascuno di essi. Prevede, inoltre, la possibilità di istituire strutture di raccordo fra più dipartimenti, comunque denominate.

Le università che hanno conseguito stabilità di bilancio e risultati di elevato livello possono sperimentare propri modelli organizzativi, sulla base di accordi di programma con il MIUR (art. 1, c. 2). Anche gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale adottano proprie modalità organizzative, fermi restando alcuni principi indicati per le università statali (art. 2, c. 3).

Infine, le università che ne fossero prive devono adottare un codice deontologico (art. 2, c. 4).

Alle università farà capo la competenza disciplinare: a tale riguardo l’articolo 10 stabilisce che presso ciascuna università è costituito un collegio di disciplina, finora istituito a livello nazionale, nell’ambito del CUN.

Il progetto di legge, inoltre, reca una delega al Governo per l’adozione – nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge – di uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema universitario (art. 5). La finalità complessiva è individuata nel rilancio della qualità e dell’efficienza del sistema universitario, cui sono collegati 4 obiettivi. In particolare, il primo obiettivo (valorizzazione della qualità e dell’efficienza) si articola in tre subobiettivi, proponendo la valorizzazione:

della qualità e dell’efficienza delle università;

dei collegi universitari legalmente riconosciuti;

dei ricercatori.

I principi e criteri direttivi specifici per l’intervento sono così individuati (art. 5, comma 3):

-   introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato basato sull’utilizzo di specifici indicatori (definiti ex-ante dall’ANVUR) e di un sistema di valutazione periodica dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

-   potenziamento del sistema di autovalutazione, da parte delle università, della qualità e dell’efficacia delle proprie attività, anche tramite i nuclei di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti;

-   previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, in base ai risultati conseguiti e valutati;

- l’introduzione dell'accreditamento anche per i collegi universitari, come requisito per l’accesso ai finanziamenti;

-   la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività;

I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega finalizzata al raggiungimento del secondo obiettivo (revisione della disciplina di contabilità degli atenei) sono individuati mediante:

-   la revisione della disciplina di contabilità degli atenei - che, in caso di dissesto finanziario, sono commissariati - e l’introduzione del costo standard di formazione per studente;

 - l’attribuzione di una quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei.

Per il conseguimento del terzo obiettivo (introduzione di un sistema di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei) è previsto un solo principio e criterio direttivo, consistente nell’attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del FFO correlata alla valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei.

Il quarto obiettivo riguarda la revisione della normativa in materia  diritto allo studio e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, al fine di assicurare a tutti il conseguimento di un pieno successo formativo.

Inoltre il provvedimento:

-   dispone che gli atenei possano federarsi o fondersi tra loro - nonché con enti operanti nel campo della ricerca e dell’alta formazione, e con gli istituti tecnici superiori - per razionalizzare l’offerta formativa (art. 3);

-   istituisce un Fondo per il merito, volto alla promozione dell’eccellenza degli studenti universitari, daindividuare tramite prove nazionali e criteri nazionali standard (art. 4) e un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori e, in alcune ipotesi, del personale tecnico-amministrativo (art. 9);

-   specifica ulteriormente le misure per la qualità del sistema universitario già previste dal D.L. 180 del 2008, che ha disposto la ripartizione di una quota del FFO in base alla qualità dell’offerta formativa, della ricerca e delle sedi didattiche (art. 13). Analoghi criteri premiali vengono previsti per le università non statali con riferimento ai contributi loro concessi in base alla L. 243/1991 (art. 12);

In materia di stato giuridico ed economico dei docenti e dei ricercatori di ruolo (artt. 6-8), il progetto in esame conferma che il regime di impegno di professori e ricercatori è a tempo pieno o definito e introduce un impegno orario figurativo pari a 1500 ore per il tempo pieno (750 in caso di tempo definito). Di tale monte ore, una quota deve essere riservata a compiti di didattica e di servizio agli studenti: si tratta di almeno 350 ore per i professori (250 in caso di tempo definito) e di un massimo di 350 ore (200 in caso di tempo definito) per i ricercatori. A tali attività si affiancano quelle di ricerca e di aggiornamento scientifico. L’effettivo svolgimento delle attività didattiche deve essere certificato, mentre la valutazione delle attività dei singoli docenti e ricercatori fa capo alle università.

Sono disciplinate le incompatibilità e le attività consentite, nonché misure volte ad incentivare la mobilità interuniversitaria, a carico del FFO.

Il trattamento economico sarà revisionato con due regolamenti di delegificazione relativi, rispettivamente, a professori e ricercatori già in servizio, ovvero vincitori di concorsi già indetti, e professori e ricercatori assunti sulla base delle nuove regole.

Con riguardo al pensionamento, l’art. 22 prevede che ai professori e ai ricercatori non si applicano le disposizioni sul biennio di prosecuzione del rapporto di lavoro recate dall’art. 16 del d.lgs. 503/1992, disponendo anche la decadenza dei provvedimenti già adottati dalle università, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i propri effetti.

In ordine al reclutamento si prevede:

-   per professori ordinari ed associati: il conseguimento di un'abilitazione scientifica nazionale quale requisito per l’accesso alle due fasce del ruolo. L’abilitazione ha durata quadriennale ed è rilasciata, sulla base di requisiti differenti per le due fasce, da una commissione nazionale i cui membri sono scelti mediante sorteggio. In una seconda fase, interviene la chiamata da parte degli atenei, attraverso selezioni indette dagli stessi e basate sulla valutazione di pubblicazioni e curriculum. Alle selezioni possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio e studiosi stabilmente impegnati all’estero in posizioni di pari livello (artt. 16 e 17). All’abilitazione è equiparata l’idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, ossia 3 anni decorrenti dall’accertamento della regolarità degli atti della commissione (art. 25, c. 7). Inoltre, chi ha conseguito l’idoneità per i posti di professore associato e ordinario può essere ancora assunto per tali ruoli ai sensi della medesima L. 210/1998, fino alla scadenza della durata dell’idoneità stessa, ossia 5 anni dal conseguimento (art. 25, c. 3);

- per i ricercatori: il superamento di una selezione di ateneo riservata ai dottori di ricerca e a chi possiede il diploma di specializzazione medica (ma, i sensi dell’art. 25, c. 10, fino al 2015 può partecipare anche chi possiede una laurea magistrale e un curriculum idoneo allo svolgimento di attività di ricerca) che comporta la stipula di un contratto a tempo determinato articolato in due tipologie: la prima consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per 2 anni. La seconda è riservata a candidati che hanno usufruito della prima,o di analoghi contratti in atenei stranieri, e consiste in contratti triennali non rinnovabili. Nel terzo anno di questa seconda tipologia, l’università valuta il titolare del contratto ai fini della chiamata nel ruolo degli associati, purché abbia conseguito l'abilitazione scientifica (art. 21). Questa possibilità di accesso è estesa anche ai ricercatori già titolari di contratti di diritto privato stipulati ai sensi dell’art. 1, c. 14, della L. 230 del 2005 (art. 25, c. 4).

Le chiamate in servizio dei professori e la stipula dei contratti a tempo determinato dei ricercatori sono effettuate sulla base della programmazione triennale, che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali. Peraltro, gli oneri possono essere a totale carico di soggetti pubblici e privati, sulla base di convenzioni. Una parte delle risorse deve essere vincolata alla chiamata di soggetti esterni all’ateneo (art. 17).

Per il conseguimento dell’abilitazione scientifica, si prevede la definizione di settori concorsuali, che devono avere una consistenza minima di professori e sono raggruppati in settori macroconcorsuali: essi possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari (art. 15).

Vi sono anche nuove norme inerenti la chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero (art. 25, c. 6) e il conferimento a studiosi stranieri di incarichi annuali rinnovabili, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori (art. 23).

Ulteriori disposizioni riguardano i contratti per attività di insegnamento - di cui si prevedono 2 tipologie (art. 20) - e il conferimento di assegni di ricerca: per questi ultimi si modificano, tra l’altro, i requisiti per l’accesso e la durata e si applicano le disposizioni vigenti in materia di astensione obbligatoria per maternità e congedo per malattia (artt. 18 e 19).

In materia di finanziamenti alle università statali, oltre a quanto già evidenziato, si prevede di:

-   istituire, attraverso decreti legislativi, un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al FFO, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei (art. 5);

-   attribuire, dal 2011, una quota pari almeno all’1,5% del FFO alle università che presentino un sottofinanziamento superiore al 5% rispetto al modello per la ripartizione teorica del Fondo (art. 11);

-   incrementare la quota del FFO collegata al miglioramento della qualità, prevista dal D.L. 180/2008, in misura annua compresa fra lo 0,5% e il 2% del Fondo (art. 13).

 

Ulteriori disposizioni recate dal progetto di legge, riguardano:

-   l’istituzione presso ogni università di un collegio di disciplina, composto da professori a tempo pieno e ricercatori a tempo indeterminato (art. 10);

-   la destinazione di una quota non inferiore al 10% dei contributi di cui alla L. n. 243 del 1991, da incrementare progressivamente, in favore delle università non statali legalmente riconosciute (art. 12);

-   i crediti formativi riferiti alle conoscenze e alle abilità professionali e alle altre conoscenze maturate in attività formative di livello post-secondario, il cui numero viene ridotto da 60 a 12, salvo deroghe motivate, escludendo comunque forme di riconoscimento attribuite collettivamente (art. 14);

-   i soggetti abilitati a svolgere attività di ricerca presso le università (art. 17, comma 5);

-   la sperimentazione triennale della tecnica di valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 18);

- la possibilità di conferire a studiosi stranieri qualificati incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale (art. 23);

- l’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università (art. 24).

 

L’art. 25, infine, reca norme finali e transitorie.

Le proposte di legge abbinate presentano contenuti in parte afferenti a quelli presenti nell’A.C. 3687, in parte ulteriori. Per il dettaglio dei loro contenuti – nonché per un commento ampio riferito ai singoli articoli dell’A.C. 3687 - si rinvia al dossier Studi n. 387.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La disciplina dell’istruzione non rientra tra le materie in cui l’UE ha competenza normativa.

Ai sensi dell’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’UE (ex art. 149), infatti, l’attività dell’Unione si espleta nella deliberazione di indirizzi ed azioni incentivanti, con esclusione esplicita di “qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. Le azioni sono, tra l’altro, volte a favorire la mobilità di studenti e insegnanti.

L’articolo 17 in materia di chiamata dei professori universitari richiama comunque i principi della Carta europea dei ricercatori approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell’11 marzo 2005. La Carta reca una serie di principi generali e di requisiti che specificano i ruoli, le responsabilità e i diritti  dei ricercatori, nonché dei loro datori di lavoro e/o finanziatori: la Carta, che disciplina tutti i campi di ricerca nel settore pubblico e privato, riconosce, tra l’altro il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori, insieme al principio che i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell’instabilità dei contratti di lavoro e dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura del possibile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori. Tra gli altri principi richiamati si ricorda: la libertà di ricerca, la responsabilità professionale; la diffusione e valorizzazione dei risultati; l’impegno verso l’opinione pubblica; lo sviluppo professionale continuo; l’adozione di sistemi di valutazione che consentano ad un comitato indipendente (e, nel caso dei ricercatori di comprovata esperienza, un comitato preferibilmente internazionale) di valutare periodicamente e in modo trasparente le loro prestazioni professionali..

Al riguardo, si rileva che potrebbe risultare opportuno inserire un richiamo alla Carta europea dei ricercatori all’articolo 18 (valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca) e all’articolo 21 (ricercatori a tempo determinato).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 13 luglio 2010 il Consiglio ha approvato una raccomandazione sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione che, in linea con le conclusioni sul nuovo quadro d’azione per la crescita e l’occupazione “Europa 2020”, già adottate dal Consiglio europeo, intendono fornire agli Stati membri indicazioni su come definire e attuare i propri programmi nazionali di riforma. Il Consiglio, tra l’altro, ritiene che gli Stati membri dovrebbero ammodernare la ricerca presso le università, sviluppare e rendere accessibili infrastrutture capaci di reggere il confronto a livello mondiale e promuovere l’attrattività delle carriere e la mobilità dei ricercatori e degli studenti. Le riforme, inoltre, dovrebbero favorire l’eccellenza e la specializzazione intelligente, intensificare la cooperazione tra università, centri di ricerca, settore pubblico, privati e terzo settore (a livello nazionale e internazionale) e far sì che siano sviluppate infrastrutture e reti atte a favorire la diffusione delle conoscenze. Infine, gli Stati membri dovrebbero dotare le persone delle vaste competenze richieste da tutte le forme dell’innovazione, eco-innovazione compresa, ed adoperarsi per assicurare un numero sufficiente di laureati in scienze, matematica e ingegneria.

Si ricorda che la strategia “Europa 2020” considera prioritario sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione fissando tra gli obiettivi il raggiungimento di una percentuale del 40% di giovani laureati nell’UE per il 2020.

Nell’aprile 2010 la Commissione ha presentato i risultati di uno studio commissionato alla società di ricerca indipendente Hewitt Associates, realizzato nel periodo giugno 2009 - aprile 2010, dal quale non risulterebbero ostacoli insormontabili alla realizzazione di un fondo pensione paneuropeo per i ricercatori UE che dovrebbe consentire loro di conservare e trasferire i diritti pensionistici acquisiti nell’ambito di regimi integrativi anche in caso di mobilità da uno Stato membro all’altro. A tale proposito, lo studio individua quale quadro normativo preferibile da utilizzare la direttiva 2003/41/CE europea sugli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP).

 


 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

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File: NOTST071.doc