Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo - D.L. 103/2010 - A.C. 3646 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
DL N. 103 DEL 06-LUG-10   AC N. 3646/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 68
Data: 26/07/2010
Descrittori:
SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO   TRASPORTI MARITTIMI
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

26 Luglio 2010

 

n. 68

Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità
del servizio pubblico di trasporto marittimo

D.L. 103/2010 - A.C. 3646

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 3646

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Sì (S. 2262)

Commissione competente

IX (Trasporti)

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, X Attività produttive, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Il decreto legge in esame, approvato dal Senato il 21 luglio 2010 con modificazioni rispetto al testo originario, mira ad assicurare la regolarità del trasporto marittimo con le isole, nelle more del completamento delle procedure di dismissione del capitale delle società Tirrenia e Siremar.

L’articolo 1 prevede la nomina di un amministratore unico della società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A a decorrere dal 13 luglio 2010, in vista della loro dismissione.

Si ricorda che il D.P.C.M. 13/3/2009 ha definito criteri di privatizzazione e modalità di dismissione della partecipazione detenuta dallo Stato, tramite Fintecna S.p.A., nel capitale della Tirrenia S.p.A., autorizzando il Ministero dell’economia e delle finanze ad alienare il 100% della propria partecipazione indiretta nella società insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle Società marittime regionali e non trasferite gratuitamente alle Regioni ai sensi dell’art. 57 del D.L. n. 112/2008.

A seguito della pubblicazione del bando da parte di Fintecna il 23/12/2009, sono pervenute sedici lettere di manifestazione di interesse. Nelle fasi successive della procedura, le società interessate si sono ridotte a otto, delle quali solo una, la Mediterranean Holding – partecipata dalla regione Sicilia - ha formalizzato entro il termine del 28/6/2010 un'offerta vincolante, che dovrà essere valutata dal C.d.A. di Fintecna.

La lettera a) del comma 1 stabilisce che, entro il 13/7/2010, sia nominato con apposito decreto ministeriale un amministratore unico delle società Tirrenia e Siremar, che resterà in carica fino al 30/9/2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell’intero capitale di Tirrenia.

Il 14/7/2010 è stato firmato il decreto di nomina di Giancarlo D’Andrea a amministratore unico delle 2 società.

La lett. b) esclude la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere dagli amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ponendola a carico esclusivamente delle società interessate.

La lett. c) consente l’erogazione di nuovi finanziamenti, o il completamento dell’erogazione di finanziamenti già concessi, in favore della Tirrenia, da parte di parte di banche e intermediari autorizzati. Tali erogazioni potranno essere effettuate fino al 30/9/2010 o, se precedente, fino alla data di perfezionamento della cessione dell’intero capitale sociale di Tirrenia.

L’ultimo periodo della lett. c) limita l’utilizzo dei nuovi finanziamenti per fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente di Tirrenia e Siremar. Il Senato ha ampliato la possibilità di utilizzo di detti finanziamenti, prevedendo che essi possano essere utilizzati anche per evitare che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione, con particolare riferimento alla continuità territoriale con le isole.

La lett. d) infine concede la garanzia dello Stato, mediante Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A., sui crediti di cui alla precedente lett. c), alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009 (cfr.ultra).

L’art. 1-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di autotrasporto di cose per conto terzi e di sostegno del settore aeronautico.

Con il comma 1 vienemodificato l’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008 approvato, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sostituendo alcuni commi ed inserendone di nuovi. In particolare:

lettera a): sostituisce il comma 4 dell’articolo 83-bis ed aggiunge quattro nuovi commi.

Le nuove disposizioni prevedono che, ai fini della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto per conto terzi, nel contratto di trasporto in forma scritta l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla legge. I costi minimi vengono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore (comma 4).

Qualora tali accordi non siano conclusi entro nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, i costi saranno determinati, entro i successivi trenta giorni, dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Ove anche tale determinazione non venga effettuata, si dovranno applicare, ai fini della determinazione del corrispettivo, i criteri di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 83-bis (comma 4-bis).

Nel caso in cui dalla fattura risulti indicato un corrispettivo inferiore rispetto a quello determinato, l’azione del vettore nei confronti del mittente per ottenere il pagamento della differenza si prescrive entro un anno a decorrere dalla conclusione della prestazione di trasporto, fatti salvi accordi diversi (comma 4-ter).

Nei contratti in forma scritta la determinazione dei corrispettivi per il vettore viene rimessa alla autonoma contrattazione delle parti nel caso in cui la prestazione venga effettuata entro un limite di cento chilometri al giorno (comma 4-quater).

Il vettore è tenuto consegnare al committente una attestazione rilasciata dagli enti previdenziali da cui risulti la corretta posizione dell’azienda in relazione agli obblighi assicurativi e previdenziali (comma 4-quinquies).

Lettera b): sostituisce il comma 12 dell’articolo 83-bis.

Il nuovo testo del comma 12 eleva da trenta a sessanta giorni il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada. Viene esclusa la possibilità di diversa pattuizione fra le parti, salvo che non sia basata su accordi volontari di settore.

Lettera c):sostituisce il comma 13 dell’articolo 83-bis, secondo il quale, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori.

Il nuovo testo precisa che, ove il pagamento avvenga oltre il novantesimo giorno dalla emissione della fattura, al debitore si applicano, in aggiunta agli interessi moratori, anche le sanzioni previste dal comma 14 (esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, ed esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo).

Lettera d):inserisce il comma 13-bis, con il quale si dispone che le norme di cui ai commi 12 e 13 sopra illustrate si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto su strada.

Il comma 2 dell’articolo 1-bis novella il d.lgs. n. 286/2005, recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

La lettera a) del comma 2 introduce l’art. 6-bis, che disciplina i tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico e le conseguenze del superamento del periodo massimo prefissato.

In particolare viene stabilito che il tempo massimo di attesa per l’effettuazione delle operazioni di carico e scarico, denominato periodo di franchigia, non può essere superiore a due ore e si calcola dal momento dell’arrivodel vettore al luogo di carico o scarico. Il superamento del periodo di franchigia comporta l’obbligo per il committente di corrispondere al vettore un indennizzo commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Viene riconosciuto il diritto del committente di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile.

E’ consentita la stipula di pattuizioni che prevedano la disapplicazionedelle disposizioni in esame, basate su accordi volontari fra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto, relativi allo svolgimento dei suddetti servizi nel settore della grande distribuzione e alla movimentazione delle merci nelle aree urbane. Analoghe pattuizioni possono essere basate su specifici accordi di programma relativi alle attività di movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari.

Per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta il periodo di franchigia non può essere complessivamente superiore alle due di attesa, sia per il carico che per lo scarico.

La lettera b) del comma 2 sostituisce i commi 4 e 5 dell’articolo 7 che disciplina la responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce per le violazioni connesse con l’attività di trasporto quando il contratto non è stato stipulato in forma scritta.

In particolare il nuovo comma 4 riguarda le sanzioniconseguenti alle violazioni dei limiti di velocità o per mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo, mentre il nuovo comma 5 impone al committente, o a un suo delegato, di riportare sulla scheda di trasporto il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori. La mancanza di tale indicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.800 euro.

Le lettere c) e d) del comma 2 novellano l’articolo 7-bis, che ha istituito la scheda di trasporto, che deve essere compilata dal committente e conservata a bordo del veicolo.

In particolare viene stabilito che:

§               la scheda deve indicare il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori;

§               i documenti di trasporto equipollenti possono sostituire la scheda;

§               per le violazioni relative alla scheda ai conducenti di veicoli immatricolati all’estero si applicano le stesse sanzioni previste per i conducenti di veicoli immatricolati in Italia, non solo in caso di trasporti internazionali, ma anche di trasporti effettuati in Italia (cabotaggio).

La lettera e) del comma 2 introduce il nuovo articolo 7-ter, che, nell’ipotesi di subcontratto, concede azione diretta per il pagamento del corrispettivo al vettore finale. E’ fatta salva l’azione di rivalsa di ciascun vettore nei confronti della propria controparte contrattuale. Sono escluse diverse pattuizioni, a meno che non siano basate su accordi volontari di settore.

Il successivo comma 3 dell’articolo 1-bis del provvedimento in esame stabilisce che questa disposizione si applichi decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

La lettera f) del comma 2 sostituisce l’articolo 8, che disciplina la procedura per l’accertamento della responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce trasportata, per le violazioni al Codice della strada.

Le nuove disposizioni prevedono che la responsabilità dei soggetti diversi dal conducente possa essere accertata, contestualmente all’accertamento della violazione, oltre che sulla base del contratto di trasporto, sulla base di ogni altra documentazione di accompagnamento, compresa la scheda di trasporto e i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti.

La lettera g) del comma 2 inserisce l’articolo 11–bis, in materia di imballaggi delle merci.

Il comma 4 dell’articolo 1-bis integra la lett. b) dell’art. 4, comma 5, del D.L. n. 40 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 2010 (c.d. ”decreto incentivi”), specificando che l’assegnazione delle risorse al settore aeronautico può avvenire anche attraverso l’istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’articolo 1, lettera d), prevede che la garanzia dello Stato per i nuovi finanziamenti a Tirrenia S.p.A. sia subordinata ai limiti imposti dalla comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, del 22/1/2009, Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, adottata a seguito della comunicazione del 26 novembre 2008, Un piano europeo di ripresa economica” (COM(2008)800).

In considerazione della particolare situazione economica europea dell’ultimo periodo la Commissione ha infatti ritenuto necessario consentire temporaneamente la concessione di un importo di aiuto limitato, ma tuttavia compreso nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (TCE, ora art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, TFUE).

La comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 considera compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato erogati alle seguenti condizioni:

§               non sia superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell’importo di 500.000 euro;

§               sia concesso sotto forma di regime ad imprese che non erano in difficoltà alla data del 1/7/2008;

§               non favorisca le esportazioni o i prodotti nazionali;

§               sia concesso entro il 31/12/2010;

§               sia subordinato alla verifica che l’impresa non abbia già ricevuto aiuti che comportino il superamento del limite di 500.000 euro.

Sono comunque escluse le imprese operanti nei settori della pesca e della produzione agricola.

La misure di aiuti di Stato erogate ai sensi della comunicazione 2009/C 16/01 devono essere notificate alla Commissione; le disposizioni previste dalla citata comunicazione cesseranno di essere applicabili il 31 dicembre 2010.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento alla movimentazione delle merci di cui al nuovo articolo 6-bis del provvedimento in esame, il 18 ottobre 2007 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure che comprende tra l’altro:

·         l’agenda dell’UE per il trasporto merci (COM(2007)606) volta a favorire la creazione di una politica europea in materia;

·         il piano d’azione per la logistica del trasporto merci (COM(2007)607) che prospetta l’adozione di norme a livello UE al fine di favorire l’integrazione sicura dei modi di trasporto nella catena logistica;

·         una comunicazione relativa alla creazione di una rete ferroviaria a priorità merci (COM(2007)608).

Inoltre, nel piano d’azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490) del 30 settembre 2009, si sottolinea la necessità di ottimizzare l’efficienza logistica del trasporto urbano.

Per quanto riguarda i limiti di velocità di cui al nuovo comma 4, dell’articolo 7 del provvedimento in esame, nel nuovo piano d’azione in materia di sicurezza stradale per il periodo 2011-2020 (COM(2010)389) del 20 luglio 2010 si ipotizza l’installazione a bordo dei veicoli commerciali leggeri di dispositivi volti a limitare la velocità.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 28 gennaio 2010 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2007/4609) per violazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, relativo all’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo).

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sopra richiamato prevede la possibilità per gli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico o di imporre obblighi di servizio pubblico per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole, a condizione che venga rispettato il principio di non discriminazione tra armatori comunitari. Al paragrafo 3 del medesimo articolo si autorizza la continuazione, fino alla loro scadenza, dei contratti di servizio pubblico esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento n. 3577/92.

Per quanto riguarda l’Italia, ad avviso della Commissione si configura una violazione delle disposizioni precedentemente richiamate considerato che, sebbene nell’ambito della privatizzazione del gruppo Tirrenia il 23 dicembre 2009 sia stato pubblicato un invito a manifestare interesse all’acquisto di Tirrenia di Navigazione e Siremar, le società del gruppo Tirrenia continuano a svolgere il servizio pubblico di trasporto marittimo dopo la scadenza delle relative convenzioni, che sono state prorogate fino al 30 settembre 2010, oltre il termine previsto dal regolamento (CE) n. 3577/92.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

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File: NOTST068.doc