Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Misure urgenti in materia di energia - D.L. 105/2010 - A.C. 3660 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
DL N. 105 DEL 08-LUG-10   AC N. 3660/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 67
Data: 26/07/2010
Descrittori:
ENERGIA ELETTRICA   FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

26 Luglio 2010

 

n. 67

Misure urgenti in materia di energia

D.L. 105/2010 - A.C. 3660

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 3660

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Sì (S. 2266)

Commissione competente

X (Attività produttive)

Pareri previsti

I Affari costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VIII Ambiente, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell’unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame, approvato dal Senato il 22 luglio 2010, reca misure urgenti in materia di energia. Nel corso dell’esame presso il Senato sono state introdotte diverse modifiche al testo originario.

L’articolo 1, modificato dal Senato, intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, novellando i primi quattro commi dell’articolo 4 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 in materia di interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari.

La nuova disciplina:

- conferisce alle intese con le regioni (e le province autonome) interessate l’individuazione di tutti gli interventi connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

- estende a tutti i suddetti interventi (e non più solo a quelli di produzione di energia) il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento purché ne siano assicurate l’effettività e l’entità. L'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.

Il comma 3 dell’articolo 1 (inserito nel corso dell’esame presso il Senato),novellando l’art. 185, comma 2, del D.Lgs 152/2006 (cd. Codice ambientale), consente che siano considerati sottoprodotti anche gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione. Tale intervento consente di colmare un vuoto normativo in linea con le conclusioni della dottrina e della “prassi”.

Nel corso dell’esame presso il Senato sono stati approvati nove articoli aggiuntivi:

articolo 1-bis: istituisce presso l’Acquirente Unico S.p.a. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. I flussi informativi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, funzionali anche all’adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei soggetti inadempienti.

articolo 1-ter: interviene sulla questione dell’incentivazione agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, e in particolare sulla previsione recata dall’art. 1, comma 1117, secondo periodo dellalegge finanziaria 2007, che - come modificata dall’art. 2, comma 136, della legge finanziaria 2008 - ha fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già realizzati ed operativi, ivi comprese le convenzioni CIP6 destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.

La norma in esame:

§       precisa che i finanziamenti e gli incentivi sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008);

§       sopprime, al secondo periodo del comma 1117, le parole “per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118”.

La novella è volta a rendere di più chiara ed immediata comprensione la normativa vigente, eliminando il riferimento al comma 1118 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 che prevede – oltre a una procedura per ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 - una procedura per il riconoscimento in deroga degli incentivi per impianti non in possesso dei requisiti di cui al comma 1117, secondo periodo (cioè per impianti già autorizzati e non ancora in esercizio all'entrata in vigore della medesima legge).

articolo 1-quater: fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 6, della legge 99/2009, precisando a quali impianti spetta la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori possono ottenere a titolo di remunerazione dell’energia immessa nel sistema elettrico.

articolo 1-quinquies: fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a condizione che l’entrata in esercizio degli impianti avvenga entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

articolo 1-sexies: demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione di opportune misure affinché l’istanza per l’autorizzazione unica - relativa alle opere per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – sia accompagnata da adeguate garanzie finanziarie a carico del richiedente l’autorizzazione.

articolo 1-septies: dà facoltà riconosce al Ministro dello sviluppo economico di disporre un rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico fino ad una potenza di 1000 MW.

articolo 1-octies: novellando l’art. 2-sexies del DL 3/2010, prevede che le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, così come determinate dall’articolo 6 del D.M. 19 febbraio 2007, siano riconosciute ai soggetti che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 dello stesso decreto:

§       abbiano concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010;

§       abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro la suddetta data, la fine dei lavori,

purché l’impianto medesimo entri in esercizio entro il 30 giugno 2011.

La comunicazione di fine lavori è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle normative vigenti.

articolo 1-novies: ricomprende tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete elettrica nazionale che sono necessarie per l’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, come risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

articolo 1-decies: modificando il comma 4-undecies dell’articolo 1-sexies del DL 239/2003 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la facoltà di notificare all’interessato l’ordine di non effettuare gli interventi previsti sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di denuncia di inizio attività (DIA).

L’articolo 2 proroga dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine per l’attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A..

L’articolo 3 interviene sulla disciplina relativa alle incompatibilità del presidente e dei componenti dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita dall’articolo 29 della legge 99/2009.

Il comma 1, modificato dal Senato, detta una disciplina “in sede di prima applicazione” per la nomina del presidente dell’Agenzia per la sicurezza nucleare. In particolare si dispone:

§       quanto agli incarichi elettivi politici il presidente dell'Agenzia potrà esserne e restarne titolare, senza incorrere nella decadenza da presidente, né nell'obbligo di opzione da parlamentare;

§       quanto all'esercizio, diretto o indiretto, di attività professionale o di consulenza, alla qualifica di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, al ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura e incarichi di rappresentanza nei partiti politici, il presidente dell'Agenzia ne è facultizzato, con l'unico limite del divieto di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore(e con la possibilità, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di essere collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l’intera durata dell’incarico).

Il comma 2 interviene sulla disciplina a regime, novellando l’articolo 29 della legge n. 99/2009 con le seguenti previsioni:

a) da un lato si sopprime la norma (comma 8, settimo periodo, della L. 99/2009) secondo cui "la carica di componente dell’Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell’Agenzia";

b) dall'altro lato si introduce una precisazione al comma 13 della L. 99/2009 disponendo che “a pena di decadenza il presidente, i membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi politici elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l’intera durata dell’incarico”.

L’articolo 4 dispone sull’entrata in vigore del decreto-legge (10 luglio 2010).

Il Senato ha aggiunto anche un nuovo comma 2 all’articolo 1 del disegno di legge di conversione, al fine di estendere il termine per l’esercizio della delega riguardante il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, di cui all’art. 3 della legge 99 del 2009. Il termine per l’esercizio delle delega viene così esteso a diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge 99, cioè al 15 febbraio 2011.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La disposizione di cui all’articolo 1-ter, appare confermare, in presenza di determinati requisiti (l’operatività al 1° gennaio 2008), l’ampliamento, già previsto dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, nella normativa nazionale, della platea dei beneficiari degli incentivi per le energie rinnovabili agli impianti alimentati da fonti assimilatealle fonti rinnovabili, rispetto a quanto previsto dalla definizione comunitaria di fonti rinnovabili che risulta più restrittiva, escludendo dall’incentivazione le fonti assimilate.

Al riguardo si precisa che la direttiva 2001/77/CE, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, e la direttiva 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, hanno definito vari tipi di energie da fonti rinnovabili,mentre la direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ha fissato le definizioni per il settore elettrico in generale.

La direttiva 2003/30/CE ha come scopo la promozione dell'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti. L’art. 1 della direttiva reca la definizione di «biocarburante», «biomassa», «altri carburanti rinnovabili» (carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili quali definite nella direttiva 2001/77/CE e utilizzati per i trasporti), e «tenore energetico». Inoltre la direttiva considera biocarburanti “almeno” i seguenti prodotti: bioetanolo, biodiesel, biogas, biometanolo biodimetiletere, bio-ETBE (etil-tertio-butil-etere), bio-MTBE (metil-terziario-butil-etere), biocarburanti sintetici, bioidrogeno, olio vegetale puro.

Successivamente l’art. 2 della direttiva 2009/28/CE – il cui recepimento nell’ordinamento nazionale, da eseguirsi entro il 5 dicembre 2010, è stato previsto con la legge comunitaria 2009 (legge 96 del 2010) - ha precisato che, ai fini dell’ambito applicativo delle disposizioni sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, si applica – oltre alle definizioni già previste dalla direttiva 2003/30/CE - la definizione di “energia da fonti rinnovabili” indicata dalla direttiva 2003/54/CE, ovvero: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Il medesimo articolo 2 della direttiva definisce “biomassa" la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

La direttiva 2009/28/CE definisce un quadro di riferimento per la promozione dell’energia da fonti rinnovabilii, sostituendo le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e regolamentando i settori del riscaldamento e del raffreddamento al momento non rientranti nel quadro giuridico comunitario.

Il fine della direttiva è quello di raggiungere entro il 2020 l’obiettivo comunitario del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale lordo, indicato nella Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 (COM(2006)848), recante la tabella di marcia per le energie rinnovabili.

Il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale è stato previsto con la legge n. 96/2010 che, all’articolo 17, ha indicato i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel decreto attuativo.


 

 

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File: NOTST067.doc