Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali - D.L. 102/2010 - A.C. 3610 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 3610/XVI   DL N. 102 DEL 06-LUG-10
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 65
Data: 12/07/2010
Descrittori:
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

12 luglio 2010

 

n. 65

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali

D.L. 102/2010 - A.C. 3610

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 3610

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissioni competenti

Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, XI Lavoro, XII Affari sociali e XIV Politiche dell'Unione europea

 

 


Contenuto

Il decreto legge reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici Capo I, artt. 1-3), delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Capo II, artt. 4-7), nonché disposizioni finali (Capo III, artt. 8-10).

L’articolo 1 prevede l’integrazione, nella misura di 18.700.000 euro, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2010, delle risorse finanziarie necessarie per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan;viene inoltreautorizzata una spesa di 1.800.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’Esercito nazionale afghano. Viene inoltre prevista, sempre nel secondo semestre del 2010, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria, in Pakistan e Afghanistan. La missione è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con il governo di Islamabad, nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali ed in particolare nella Conferenza dei donatori dell’area. Le iniziative riguardano i settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all’area di frontiera afghano-pakistana e dei mezzi di comunicazione locali.

L’articolo 2 reca autorizzazioni di spesa di vario importo per i seguenti interventi da attuarsi nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2010:

§         interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e dei rifugiati nei Paesi limitrofi e ad opere di ricostruzione civile;

§         partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell’Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale;

§         contributo italiano al Tribunale Speciale dell’ONU per il Libano;

§         attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva e progetti di cooperazione promossi dall’OSCE;

§         opere di stabilizzazione in Yemen e prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio;

§         iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub-sahariana;

§         iniziative della Politica europea di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC, ex PESD);

§         spese di missione di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Iraq, Pakistan ed Afghanistan;

§         partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell’Unione europea per le varie aree di crisi;

§         partecipazione italiana alle attività del Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con sede ad Ancona.

L’articolo 3 reca il regime degli interventi necessari per garantire il coordinamento delle attività previste dagli articoli precedenti. Pertanto il Ministro degli affari esteri potrà provvedere, con propri decreti di natura non regolamentare, a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate nel decreto-legge in esame, e ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza (commi 1 e 2).

L’indennità da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli 1 e 2 viene stabilita dal comma 3.

Il comma 4 rinvia per le iniziative in commento, ove non diversamente disposto, all’applicazione di norme contenute nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), e nel decreto-legge n. 165 del 2003 – recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, convertito con modificazioni dalla legge n. 219 del 2003.

Il Ministero degli affari esteri viene inoltre autorizzato – purché con le finalità e nei limiti temporali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 – all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente ad enti e organizzazioni specializzati, in deroga alle disposizioni che prevedono un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla P.A. (comma 5).

I commi 7-10 recano disposizioni di natura contabile.

Il comma 11 prevede che l’assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, sia definito mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, e di istituzione presso il MAE di un’apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, e di un comitato di controllo.

Il comma 12 contempla la proroga di dodici mesi dei contratti degli esperti, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010, che saranno definiti con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione (comma 13).

L'articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2010, necessarie per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

In particolare, vengono prorogate le seguenti missioni (che si indicano ripartite per aree geografiche):

Balcani

• Joint Enterprise della NATO per il mantenimento della sicurezza nell’area dei Balcani, coordinando le attività delle missioni KFOR e MSU in Kosovo.

• NATO HQSkopje per il monitoraggio in Macedonia e per i rapporti tra NATO ed autorità macedoni.

• Althea dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (ex missione SFOR della NATO) per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e consolidamento della pace.

• EUPM dell'Unione europea per assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina e mantenimento della stabilità nell’area.

• NATO HQ Sarajevo di supporto alle attività di monitoraggio in Bosnia-Erzegovina, cura i rapporti tra NATO e autorità bosniache.

• DIE in Albania per la cooperazione bilaterale con le Forze armate albanesi ed il sostegno alla loro riorganizzazione.

• MAIL-T (ex NATO HQ) a Tirana di supporto alle Forze armate albanesi dopo l’ingresso dell’Albania nella NATO.

• EULEX Kosovo: missione dell’Unione europea di supporto alle autorità kosovare nei settori di polizia, giudiziario e doganale.

Caucaso

• EUMM Georgia dell'Unione europea in Georgia per il monitoraggio sugli accordi UE-Russia del 2008 e per la stabilità della Georgia e delle aree limitrofe.

Africa

• EUPOL RD Congo dell’Unione europea per la riforma e la ristrutturazione della polizia della Repubblica democratica del Congo.

• UNAMID, missione ONU - Unione africana in Darfur per il controllo del cessate il fuoco e per la protezione degli osservatori nel processo di pace nel Darfur.

Corno d'Africa

• Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria nell’area del Corno d’Africa.

• Atalanta (Eunavfor Somalia) dell’Unione europea nel golfo di Aden, di scorta al naviglio per la missione umanitaria del World Food Program e di contrasto alla pirateria.

• EUTM Somalia (La nuova missione militare EUTM Somalia è stata decisa dal Consiglio dell’Unione europea al fine di contribuire all’addestramento delle forze di sicurezza somale del Governo Federale di Transizione (GFT). La missione si svolge prevalentemente in Uganda, che a sua volta fornisce sostegno alla formazione delle forze somale, in coordinamento con le Nazioni Unite, la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) e gli Stati Uniti d’America. EUTM è stata avviata il 7 aprile 2010 ed è disciplinata dalla Decisione 2010/96/PESC del Consiglio del 15 febbraio 2010.

Medio Oriente

• EUBAM Rafah dell’Unione europea al valico di Rafah, fra la striscia di Gaza e l’Egitto, per assistere le Autorità palestinesi nella gestione del valico. Dal 2007 il contingente è di stanza ad Askelon (Israele) per la chiusura del valico.

• TIPH II, a Hebron in Cisgiordania di supporto alla sicurezza del territorio, in coordinamento con le Autorità palestinesi ed israeliane.

• UNIFIL dell’ONU in Libano per l’assistenza al Governo libanese nel controllo del territorio confinante con Israele.

• EUPOL COPPS Missione di polizia dell’Unione europea nei Territori palestinesi.

• Missione in Iraq per attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene Iraqi National Police (INP), nel quadro della NATO Training Mission Iraq (NTM-I), nonché per la prosecuzione dell'attività di cooperazione militare nel settore navale.

Mediterraneo

• Active Endeavour della NATO nel Mediterraneo per il contrasto al terrorismo internazionale attraverso il monitoraggio del traffico delle merci via mare nella regione.

• UNFICYP dell’ONU a Cipro per il controllo del cessate il fuoco a Cipro.

• Missione di cooperazione italo - libica per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Afghanistan

• ISAF della NATO di supporto al Governo dell’Afghanistan nel mantenimento della sicurezza nel Paese.

• EUPOL Afghanistan dell'Unione europea per lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace.

Gli articoli 5, 6, e 7 recano, rispettivamente, disposizioni in materia di trattamento economico del personale impegnato nelle missioni internazionali, in materia penale e in materia contabile, che riproducono in buona parte quelle contenute nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

In particolare, l’articolo 5 attribuisceal personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento in esame l’indennità di missione, di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misura diversificata in relazione alle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Vengono inoltre previste disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore.

Il Ministero della difesa potrà avvalersi anche del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali per esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali, nell’ambito dei finanziamenti statali assicurati per il funzionamento dei servizi di tale organizzazione.

Viene inoltre stabilito che l’incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana sia prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011.

Il Capo III (Disposizioni finali) reca:

§   all’articolo 8 la copertura finanziaria del provvedimento;

§   all’articolo 9 una clausola di corrispondenza in base alla quale, a decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel decreto legge in esame a disposizioni originariamente previste da fonti diverse, e attualmente riprodotte nel Codice dell’Ordinamento militare (D.Lgs n.66 del 2010) e nel Testo unico delle disposizioni regolamentari (DPR n. 90 del 2010), si debbano intendere come effettuati alle corrispondenti disposizioni del citato Codice e del Testo unico;

§   all’articolo 10 l’entrata in vigore del provvedimento.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il decreto legge reca disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale, che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri: non si ravvisano pertanto profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

Alcune missioni, oggetto del provvedimento in esame, sono state decise dall’Unione europea nell’ambito della Politica di sicurezza e difesa comune, e più precisamente:

§   Missioni Althea e EUPM in Bosnia-Erzegovina;

§   Missione EULEX in Kosovo;

§   Missione EUMM in Georgia;

§   Missione EUPOL RD in Congo;

§   Missione Atalanta nel golfo di Aden;

§   Missione EUTM in Somalia;

§   Missione EUBAM al valico di Rafah;

§   Missione EUPOL COPPS nei Territori palestinesi;

§   Missione EUPOL in Afghanistan.

La Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), già Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD), come denominata dall’art. 24 del Trattato di Lisbona (Trattato sull’Unione europea, TUE), costituisce parte integrante della PESC. Essa è finalizzata al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti ed al rafforzamento della sicurezza internazionale, e comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell’Unione.

Il Trattato di Lisbona (Titolo V, artt. 21-46, del TUE) ha confermato l’impegno per una politica estera comune, segnalando che “la competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera”. Viene inoltre precisato che “la politica estera e di sicurezza è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente” (vale a dire solo per le misure di attuazione). “E’ esclusa l’adozione di atti legislativi”.

Il Trattato di Lisbona ha introdotto significative innovazioni in relazione alla politica della difesa.

In particolare, è stato ampliato il novero delle missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi militari e civili, ed è previsto che il Consiglio – all’unanimità – possa affidare ad un gruppo di Stati membri la loro realizzazione.

E’ stato inoltre eliminato il divieto di dare vita a cooperazioni rafforzate ed è contemplata la possibilità che gli Stati membri, che desiderano assumere impegni più vincolanti in questo ambito, realizzino tra loro una “cooperazione strutturata permanente”, previa decisione adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio. A differenza di quanto previsto in generale per le cooperazioni rafforzate, il Trattato di Lisbona non prevede un numero minimo di Paesi partecipanti alla cooperazione strutturata permanente.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Le più recenti decisioni assunte nell’ambito dell’UE

Il Consiglio affari esteri del 14 giugno 2010, nell’esprimere soddisfazione per i successi riportati nelle attività di deterrenza, prevenzione e smantellamento degli atti di pirateria al largo della costa somala, ha deciso di estendere il mandato della missione ATALANTA di ulteriori due anni, fino a dicembre 2012, e ha concordato di avviare nel primo autunno una discussione strategica sull’operazione come parte dell’impegno complessivo dell’UE nella regione. Il Consiglio ha concordato sul principio di massima di ampliare l’area delle operazioni a est e a sud per rispondere agli attacchi dei pirati.

Nella stessa occasione il Consiglio ha esteso di 24 mesi, fino a giugno 2012, il mandato della missione EUJUST LEX in Iraq e di tre mesi, fino al 30 settembre 2010, la missione EUPOL nella Repubblica democratica del Congo.

L’8 giugno 2010 il Consiglio ha esteso il mandato della missione EULEX Kosovo di due anni, fino al 14 giugno 2012.

 

 


 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

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File: NOTST065.doc