Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - D.L. 78/2010 - A.C. 3638 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 3638/XVI   DL N. 78 DEL 10-GIU-10
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 64
Data: 20/07/2010
Descrittori:
SOPPRESSIONE DI ENTI   SPESA PUBBLICA
TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO IMPIEGO
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

20 Luglio 2010

 

n. 64

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica

D.L. 78/2010 – A.C. 3638

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 3638

Titolo

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Sì (S. 2228)

Commissione competente

V (Bilancio)

Pareri previsti

I Affari costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, IV Difesa, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell’Unione europea, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato il 15 luglio 2010, contiene misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, l’ultimo documento programmatico approvato dal Parlamento nel settembre 2009, e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell’aggiornamento annuale del Programma di stabilità.

Come specificato nella Nota informativa presentata dal Governo il 16 giugno scorso, il provvedimento in esame costituisce lo strumento per attuare la correzione delineata nella Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica (RUEF) e risponde all’impegno concordato dal Governo in ambito europeo. L’emergere di tensioni sui mercati finanziari a seguito della crisi della Grecia ha reso più urgente l’intervento. Il Governo ha ritenuto pertanto opportuno anticipare la manovra rispetto alle scadenze fissate dalla legge di contabilità (legge 196/2009).

Il provvedimento è ripartito in tre Titoli:

Il Titolo I, riguardante la stabilizzazione finanziaria, si articola in 4 Capi, rispettivamente concernenti: la riduzione dei costi della pubblica amministrazione; la riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi; il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, invalidità e previdenza; le entrate non fiscali;

Il Titolo II concerne le misure da adottare in contrasto all’evasione fiscale e contributiva;

Il Titolo III reca disposizioni per lo sviluppo e le infrastrutture.

Qui di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni di particolare rilievo per i profili di competenza della XIV Commissione, rinviando al dossier n. 373 del Servizio Studi per un’analisi dettagliata delle norme.

L'articolo 4, nell’ambito delle iniziative che mirano alla modernizzazione e al miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni, introduce specifiche disposizioni per la promozione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, della realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, tra cui la tessera sanitaria, al fine di favore l’efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da enti e amministrazioni pubbliche a cittadini e utenti.

L’articolo 12 reca disposizioni in materia previdenziale.

In particolare, i commi da 1 a 6 modificano la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cd. “finestre”). Più specificamente:

    si modifica il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario (comma 1) e per quello di anzianità (comma 2);

    si armonizzano le decorrenze delle pensioni dei lavoratori che accedono alla totalizzazione dei periodi assicurativi al nuovo regime introdotto in precedenza (comma 3);

    si prevedono alcune deroghe alla nuova disciplina (commi 4-6).

Il comma 12-sexies modifica la disciplina vigente (commi 1 e 3 dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009) in materia di età pensionabile delle dipendenti pubbliche. In particolare si prevede che:

    il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia operi a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012 – quindi con un incremento anagrafico pari a quattro anni - in luogo del sistema di incrementi progressivi che prevede il raggiungimento, a regime, dei 65 anni a decorrere dal 2018;

    la clausola di salvaguardia prevista dall’ordinamento vigente operi per le lavoratrici che maturino, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti anagrafici e contributivi vigenti alla suddetta data.

Le economie derivanti dalle disposizioni sopra illustrate confluiranno nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale per porre in essere interventi finalizzati sia a politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza, sia all’esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici.

L’articolo 14 definisce, al comma 1, la misura del concorso delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, e le conseguentimisure di riduzione delle risorse statali alle autonomie territoriali.

L’articolo 15, commi 1-5, prevede alcune modifiche al sistema di pedaggiamento autostradale:

    con riferimento alle autostrade e ai raccordi autostradali gestiti direttamente da ANAS s.p.a., si introduce un pedaggiamento dal 1° luglio 2010, dapprima utilizzando i caselli delle concessionarie e, successivamente, attraverso un sistema di esazione di tipo free flow (a flusso libero);

    per le autostrade in concessione, è previsto l’aumento del canone che le concessionarie corrispondono all’ANAS.

Entrambe le misure sono finalizzate alla riduzione dei trasferimenti statali ad ANAS.

Con l’articolo 17 (comma 1) viene autorizzata una spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2010 volta a consentire la partecipazione dell'Italia al capitale sociale della società, finalizzata ad assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area euro, che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell’area euro a seguito della decisione del Consiglio dell’Unione europea del 9-10 maggio 2010. Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della costituenda società dirette a costituire la provvista finanziaria per la concessione di prestiti agli Stati dell’area euro.

Si ricorda che, al fine di dare attuazione, per la parte relativa all’Italia, al meccanismo di stabilizzazione previsto dal Consiglio ECOFIN del 9 maggio 2010, il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67 (Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro) ha autorizzato l’erogazione di prestiti in favore della Grecia, in ottemperanza al programma triennale di sostegno finanziario, fino al limite massimo complessivo di 14,8 miliardi di euro, a condizioni conformi a quelle definite a livello europeo.

L’articolo 20 interviene, al comma 1, sull'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007 riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Vengono così reintrodotti i limiti di importo all’uso del contante - finalizzati al contrasto del riciclaggio e del terrorismo - vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 112 del 2008, che all'articolo 32 aveva elevato da 5.000 a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

L’articolo 27 reca norme volte ad adeguare l’ordinamento italiano alle prescrizioni europee di contrasto alle frodi IVA in materia di operazioni intracomunitarie, introducendo (attraverso modifiche all’articolo 35 del D.P.R. 633 del 1972) un regime autorizzatorio a cura dell’Agenzia delle entrate per l’effettuazione di tali operazioni.

L’articolo 33, alla luce degli effetti distorsivi prodotti sul sistema economico-finanziario da meccanismi di remunerazione erogati sotto forma di bonus e stock options, introduce una addizionale del 10 per cento sui compensi corrisposti a questo titolo che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale, è necessario che i compensi in parola siano attribuiti ai seguenti soggetti operanti nel settore finanziario:

    dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;

    titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'addizionale viene introdotta come misura di contrasto all'adozione dei sistemi retributivi sopra menzionati, anche in relazione a recenti decisioni assunte in materia in sede di G20.

L’articolo 38, comma 5, reca disposizioni concernenti l’utilizzo dei servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con la finalità di estendere e potenziare i predetti strumenti.

L'articolo 40 concede ad alcune regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in anticipazione del federalismo fiscale, la facoltà di ridurre, fino anche ad azzerarla, l’aliquota dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nonché di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove attività produttive.

L’articolo 40-bis proroga al 31 dicembre 2010 il pagamento delle rate, dovute dai produttori di latte a titolo di multa (prelievo supplementare) per il latte da essi prodotto in eccesso, che vengono a scadere il 30 giugno 2010. Per consentire la sospensione dei pagamenti in questione, relativi alla sesta rata dovuta ai sensi del D.L. n. 49/03 ed alla prima rata dovuta in base al D.L. n. 5/09, viene disposto il ricorso per 5 milioni di euro al Fondo di riserva per le leggi permanenti di natura corrente. La formulazione della norma, peraltro, sembrerebbe non produrre effetti nei confronti dei soggetti che hanno aderito al piano di rateizzazione previsto dal D.L. n. 49, che non prevede scadenze al 30 giugno 2010. Limitata sarebbe inoltre anche la sua applicazione nei confronti dei produttori aderenti al rateizzo di cui al D.L. n. 5, poiché sarebbero esclusi quelli con rate scadenti il 31 dicembre.

L'articolo 41, recante disposizioni finalizzate ad attirare in Italia imprese di altri paesi europei, consente alle imprese estere residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea di applicare, in luogo del regime tributario italiano, una diversa normativa fiscale scelta fra quelle esistenti all’interno della Unione.

L'articolo 42 dispone il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete di imprese, di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, compresa la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI alle condizioni che saranno stabilite con apposito regolamento ministeriale. In particolare per tali imprese, ai sensi del comma 2-quater, viene previsto un regime di sospensione d’imposta relativamente alla quota degli utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva, e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete. L’agevolazione opera per gli utili realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 ed interessa la quota degli stessi imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato per le predette finalità di investimento. L'operatività dell'agevolazione viene subordinata alla prescritta autorizzazione della Commissione europea (comma 2-septies).

L’articolo 49, commi da 4-bis a 4-quinquies, recano norme finalizzate alla liberalizzazione dell'attività d'impresa. In particolare, il comma 4-bis, sostituendo integralmente l’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 - originariamente rubricato “Dichiarazione di inizio attività” - istituisce una "segnalazione certificata di inizio attività" che sostituisce "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale”.

L'articolo 50 reca la disciplina relativa al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni; al 9° censimento generale dell'industria e dei servizi e al censimento delle istituzioni no profit, nonché al 6° censimento generale dell'agricoltura.

L’articolo 54-ter stabilisce che i servizi automobilistici di linea di competenza statale non possano essere soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con conseguente compensazione o altra forma di contribuzione pubblica.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il 9 maggio 2010 il Consiglio ECOFIN ha adottato un pacchetto di misure volte a preservare la stabilità finanziaria nell’UE di ammontare complessivo pari ad un massimo di 500 miliardi di euro.

Al fine di rafforzare la governance economica europea, il 12 maggio 2010 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione (COM(2010)135) nella quale sono stati proposti quattro interventi principali:

§         l’applicazione rigorosa del Patto di stabilità e crescita, rafforzandone il “braccio preventivo” e perseguendo con maggiore decisione e tempestività le sempre più frequenti violazioni dei parametri del Patto;

§         una vigilanza a livello europeo sugli squilibri macroeconomici e di competitività degli Stati membri, da attuare nell’ambito della Strategia UE 2020 per la crescita e l’occupazione;

§         un coordinamento precoce a livello europeo nella preparazione dei bilanci e dei programmi nazionali per l’attuazione della strategia UE 2020;

§         un meccanismo permanente per la gestione delle crisi finanziarie degli stati dell’area euro, che ponga a regime strumenti analoghi al fondo di stabilizzazione istituito il 9 maggio.

Il Consiglio europeo, tenutosi a Bruxelles il 17-18 giugno 2010, ha poi convenuto su una prima serie di orientamenti:

•     rafforzare il braccio sia preventivo che correttivo del Patto di stabilità e crescita, con sanzioni collegate al percorso di risanamento verso l'obiettivo a medio termine, che saranno riesaminate al fine di disporre di un sistema coerente e progressivo che assicuri condizioni di parità negli Stati membri. Si terrà debitamente conto della situazione particolare degli Stati membri appartenenti alla zona euro;

•     a partire dal 2011, nel contesto di un "semestre europeo", gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, in primavera, programmi di stabilità e di convergenza per i prossimi anni, tenendo conto delle procedure di bilancio nazionali;

•     assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di regole di bilancio nazionali e quadri di bilancio a medio termine in linea con il Patto di stabilità e crescita. I loro effetti dovrebbero essere valutati dalla Commissione e dal Consiglio;

•     assicurare la qualità dei dati statistici, essenziale per una sana politica di bilancio e la sorveglianza di bilancio. Gli istituti di statistica dovrebbero essere pienamente indipendenti nella fornitura dei dati;

•     attribuire, nella sorveglianza di bilancio, importanza di gran lunga maggiore ai livelli e all'andamento dell'indebitamento e alla sostenibilità globale, come previsto inizialmente dal Patto di stabilità e crescita.

Il rafforzamento della governance economica europea

Il 30 giugno la Commissione, facendo seguito alla richiesta del Consiglio europeo del 17-18 giugno, ha presentato la comunicazione “Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita ed i posti di lavoro - Strumenti per una governance economica più forte in ambito UE” (COM(2010)367). Il documento propone una serie di misure, legislative e non legislative, relative a quattro ambiti di intervento:

§      una più forte sorveglianza macroeconomica;

§      un quadro nazionale di bilancio più rigoroso;

§      un’applicazione più stringente del Patto di stabilità e crescita;

§      l’introduzione di un “semestre europeo” che definisca una cornice per le politiche economiche nazionali.

La Commissione propone sia un’applicazione più rigorosa degli strumenti preventivi e correttivi già previsti dal Patto, sia l’introduzione di un nuovo sistema di sanzioni/incentivi.

L’introduzione del “semestre europeo” mira ad assicurare il coordinamento delle politiche economiche nell’Eurozona e nell’UE a 27, incluse sia la disciplina di bilancio e la stabilità macroeconomica sia le misure per promuovere la crescita, in linea con gli obiettivi della Strategia UE 2020.

Il semestre si articolerebbe nelle seguenti fasi:

§         a gennaio con una “indagine annuale sulla crescita”, predisposta dalla Commissione europea e presentata al Parlamento europeo, che includerebbe una ricognizione complessiva delle sfide economiche per l’UE e per l’Eurozona;

§         entro la fine di febbraio il Consiglio dell’UE adotterebbe le linee guida strategiche che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione nella predisposizione dei Piani di Stabilità e convergenza e dei Piani nazionali di riforma, da sottoporre  alle istituzioni UE entro aprile;

§         all’inizio di luglio il Consiglio dell’UE approverebbe le linee guida per i singoli Paesi membri, che adotterebbero il proprio bilancio – anche sulla base delle indicazioni ricevute – nella seconda metà dell’anno.

In questo quadro, i Programmi di stabilità e convergenza (adottati nell’ambito del Patto di stabilità) e i Programmi nazionali di riforma (nell’ambito della Strategia UE 2020) dovranno essere presentati dagli Stati membri (ed esaminati dalla Commissione europea) simultaneamente e contenere alcuni requisiti minimi.

L’obiettivo della Commissione non è sottoporre i bilanci nazionali ad una sorta di valutazione preventiva, prima che vengano presentati ai Parlamenti nazionali, bensì di fornire elementi per una discussione ex-ante sulle politiche di bilancio.

La Commissione sottolinea che questo nuovo modello di governance economica dell’UE trarrebbe beneficio da un coinvolgimento forte e precoce dei Parlamenti nazionali, nonché da un dialogo più strutturato con il Parlamento europeo.

In relazione alla normativa comunitaria si segnalano i seguenti articoli:

Articolo 20 (Soglia massima per l’utilizzo dei contanti)

Le disposizioni intendono adeguare la normativa vigente alle disposizioni adottate in ambito comunitario con le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE (recante misure di attuazione della direttiva 2005/60/CE), dirette a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Al riguardo si precisa che l’ambito applicativo della direttiva 2005/60 riguarda – tra l’altro – le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a 15.000 EURO, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate. L’articolo 5 della direttiva 2005/60/CE stabilisce inoltre che, per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla direttiva.

Articolo 27 (Frodi IVA in materia di operazioni intracomunitarie)

La Relazione illustrativa - presentata dal Governo al testo originario del provvedimento in esame - indica che le norme recepiscono le indicazioni dell’Anti tax fraud strategy (ATFS) expert group (Gruppo di esperti antifrode in seno alla Commissione europea), che ha sottolineato l’importanza dell’affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati degli Stati membri relative alle posizioni IVA, individuando altresì gli elementi di criticità presenti nella normativa degli Stati membri relativa alle modalità di attribuzione e cancellazione dei numeri identificativi IVA.

Si ricorda inoltre che l'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798, prevede che - in relazione all'archiviazione e allo scambio di informazioni concernenti operazioni intracomunitarie - ciascuno Stato membro tenga una banca dati elettronica nella quale archivia ed elabora le informazioni concernenti  elenchi riepilogativi ai fini dell’IVA. In Italia, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è stato realizzato il sistema telematico VIES (“sistema elettronico di scambio dati sull'IVA”) messo a disposizione degli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni intracomunitarie per poter verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

Articolo 40 (Riduzione dell’IRAP)

La praticabilità dell'adozione di forme regionali o locali di fiscalità di vantaggio incontra il limite della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. La disposizione in esame prevede pertanto che l'intervento regionale sull'IRAP sia realizzato nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Ai sensi dell’articolo 108 TFUE gli Stati membri hanno infatti l'obbligo di informare preventivamente la Commissione europea di ogni progetto volto a istituire aiuti (c.d. "obbligo di notifica"), e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione ("principio di sospensione").

Tuttavia, poiché a volte gli aiuti di Stato sono utili per realizzare obiettivi di comune interesse o per correggere distorsioni del mercato, la normativa europea prevede diversi tipi di deroghe (tra cui il regime cd. de minimis), che vengono valutate caso per caso dalla Commissione. In linea generale, l’orientamento della Commissione è stato quello di consentire limitati spazi di manovra se l’esonero concesso è giustificato dalla struttura del sistema tributario generale, ossia discenda direttamente dai principi del sistema tributario dello Stato membro.

Articolo 40-bis (Quote latte)

Con l’articolo 8-quater del decreto-legge 5 del 2009 è stato definito un nuovo piano di rateizzazione, per somme non inferiori a 25.000 euro, delle multe relative a qualunque campagna lattiera precedente a quella allora in corso del 2008-2009. Le modalità di rateizzazione dei debiti sono state definite con il decreto 10 marzo 2010 del Commissario straordinario per le quote latte.

Il piano di rientro previsto dal D.L. n. 5 è stato oggetto esclusivamente di negoziati verbali con la Commissione europea, concludendosi con un gentlemen’s agreement. In merito peraltro, il Commissario europeo Ciolos ha sottolineato che il piano del 2009 “non si fonda direttamente sul diritto UE [ma] mira ad agevolare la gestione finanziaria dell’onere, per i produttori, di pagare tutte le somme dovute a titolo del prelievo suddetto. Perciò, se sospendesse l’applicazione di tale piano l’Italia sarebbe ancora più distante dall’adempimento dei suoi obblighi di riscossione ai sensi del diritto UE”.

Si osserva che - per il periodo che va dal 2002/2003 al 2008/2009 - per le multe dovute dai produttori di latte la Comunità ha ridotto annualmente i trasferimenti all’Italia a titolo di aiuti all’agricoltura: per l’intero periodo il prelievo nazionale dovuto, e trattenuto, è stato pari a 1.151 milioni di euro; di questi restano da riscuotere 1.030 milioni di euro.

Articolo 42 (Agevolazioni fiscali per le imprese aderenti ai contratti di rete)

La effettiva operatività delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese aderenti ai contratti di rete viene subordinata alla prescritta autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 TFUE. Si rileva che i limiti imposti dalla normativa comunitaria sono finalizzati a tutelare la libera concorrenza nei mercati e, pertanto, qualunque forma di aiuto da parte dello Stato attribuita in maniera non generalizzata (singoli settori, specifiche aree geografiche o singole tipologie di contribuenti) deve essere autorizzata dall’Unione europea prima di essere introdotta in ciascuno Stato membro.

Articolo 50 (Censimenti)

L’art. 338 TFUE stabilisce che “il Parlamento europeo ed il Consiglio (…) adottano misure necessarie per l’elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento dell’attività dell’Unione”. Il Regolamento n. 763/2008/CE, che stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni negli Stati membri, evidenzia nel Considerando n. 2 la necessità per la Commissione di avere dati statistici periodici sulla popolazione e sulle principali caratteristiche familiari, sociali, economiche e abitative degli individui per l’esame e la definizione di misure di politica regionale, sociale e ambientale che interessano specifici settori della Comunità. Il primo anno che viene preso come riferimento è il 2011 (art. 5, Reg.). La Commissione (Eurostat) stabilirà in seguito gli anni di riferimento successivi.

Articolo 54-ter  (Servizi automobilistici di linea di competenza statale)

In merito alle disposizioni riguardanti i servizi automobilistici di linea di competenza statale che non possono essere soggetti ad obblighi di servizio pubblico,si osserva che gli obblighi di servizio pubblico sono inseriti in appositi contratti di servizio pubblico e per il loro adempimento sono previste corrispondenti compensazioni. Il diritto comunitario (regolamento CE n. 1370/2007) non considera aiuti di Stato tali compensazioni a condizione che la loro misura sia stabilita in modo obiettivo e trasparente, evitando una compensazione eccessiva.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Articoli 4 (Modernizzazione dei pagamenti nella P.A.) e 38, comma 5 (Utilizzo dei servizi telematici)

Il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Un’agenda digitale europea” (COM(2010)245) che, tra le azioni fondamentali da intraprendere, indica, tra l’altro, la creazione di un mercato unico digitale, da ottenere tramite l’eliminazione delle barriere normative e l’agevolazione delle fatturazioni e dei pagamenti elettronici, il cui mercato è ancora frammentato dai confini nazionali.

Inoltre, il Consiglio Ecofin del 13 luglio 2010 ha adottato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, concernente le norme in materia di fatturazione IVA (COM(2009)21) con particolare riferimento alla fatturazione elettronica.

Articolo 11, comma 16 (Trasmissione telematica delle ricette mediche)

Nell’ambito del Programma comunitario per la competitività e l'innovazione (PCI) 2007-2013, nel luglio 2008 la Commissione europea ha lanciato il progetto pilota Smart Open Services (SOS) per la durata di 36 mesi, a cui partecipano 12 Stati membri (Austria, Repubblica ceca, Germania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Slovacchia, Svezia e Regno Unito). Il progetto mira a garantire la compatibilità delle informazioni mediche in formato elettronico indipendentemente dalla lingua o dalla tecnologia utilizzata, in modo da permettere ai professionisti del settore sanitario di accedere elettronicamente, nella loro lingua, ai dati di un paziente proveniente da un altro paese. Il progetto intende inoltre consentire alle farmacie il trattamento elettronico delle prescrizioni di farmaci effettuate in altri Stati membri, in modo che i pazienti che si spostano nell'UE possano ottenere i medicinali necessari.

Articolo 12 (pensioni)

La Commissione europea ha presentato il 7 luglio 2010 il libro verde “Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa” (COM(2010)365), con il quale analizza lo stato e le prospettive dei sistemi pensionistici europei e avvia un processo di consultazione che durerà 4 mesi (sino al 15 novembre 2010).

La Commissione ribadisce che è compito degli Stati membri erogare le prestazioni previdenziali e non intende mettere in discussione le prerogative degli Stati né il ruolo delle parti sociali né suggerire che esista un modello "ideale" di sistema pensionistico. Ritiene, inoltre, che si debba raggiungere un equilibrio sostenibile tra la durata della vita professionale e la durata della pensione, evitando che la durata della pensione continui ad aumentare rispetto alla durata della vita attiva.Una soluzione potrebbe essere quella di adeguare automaticamente l'età pensionabile all'aumento della speranza di vita.

Articolo 14 (Patto di stabilità interno),

Il 30 giugno 2010 la Commissione europea ha presentato la comunicazione "Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita ed i posti di lavoro - strumenti per una governance economica più forte in ambito UE" (COM(2010)367).

Tra le varie misure proposte dalla Commissione, alcune riguardano specificamente il quadro nazionale delle politiche di bilancio, e in particolare:

- al fine di assicurare standard di qualità in tutti gli Stati membri, la Commissione ritiene essenziale un approccio coerente in tema di contabilità: gli uffici statistici nazionali dovrebbero essere messi nelle condizioni di espletare i propri compiti in conformità a requisiti stabiliti a livello UE, e l’insieme delle previsioni concernenti il bilancio e la crescita dovrebbe garantire affidabilità ed imparzialità. A questo riguardo, la Commissione propone di specificare la corrispondenza tra i sistemi contabili nazionali ed il sistema ESA95 (sistema europeo dei conti nazionali e regionali), attraverso la fornitura di dati di cassa su base mensile, che verrebbero riportati nel sistema ESA su base trimestrale;

- gli Stati membri dovrebbero adottare regole di bilancio che assicurino il rispetto delle norme del Trattato relative al disavanzo e al debito pubblico e che siano coerenti con l’obiettivo di bilancio a medio termine;

- eventuali riforme dei quadri di bilancio nazionali dovrebbero prevedere l’introduzione di una pianificazione pluriennale del bilancio stesso, con una indicazione di entrate e spese programmate e degli aggiustamenti richiesti per realizzare l’obiettivo di finanze pubbliche solide:

- il quadro di bilancio nazionale dovrebbe comprendere l’intero sistema di finanza pubblica, in particolare nei Paesi con assetti decentrati: l’assegnazione delle responsabilità di bilancio tra i diversi livelli di governo dovrebbe essere chiaramente definita e soggetta ad adeguate procedure di controllo.

La Commissione europea presenterà in settembre delle proposte legislative relative ai requisiti minimi richiesti per i quadri di bilancio nazionale e per le procedure di verifica della conformità degli stessi alle norme UE. Tali proposte legislative prenderanno la forma di un nuovo regolamento ex art. 126, paragrafo 14 del TFUE (che disciplina la procedura per disavanzo eccessivo).

Articolo 15, commi 1-5 (Pedaggi rete autostradale ANAS)

L’8 luglio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 1999/62/CE sulla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (COM(2008)436/3).

La proposta prevede, in particolare, l’istituzione di un quadro che consenta agli Stati membri di calcolare e modulare i pedaggi - sulla base di princìpi di tariffazione comunitenendo conto dei costi dell’inquinamento generato dal traffico e della congestione. Le entrate derivanti dalla riscossione dei pedaggi dovranno essere utilizzate dagli Stati membri al fine di migliorare la sostenibilità dei trasporti. La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo l’11 marzo 2009. Il 15 ottobre 2010 il Consiglio dovrebbe raggiungere l’accordo politico in vista della posizione comune che verrà adottata in una delle sessioni successive.

Articolo 17 (Interventi a salvaguardia dell’euro)

Il 9 maggio 2010 i rappresentanti degli Stati membri della zona euro hanno adottato una decisione (non avente natura di atto giuridico dell’UE in senso stretto) che li impegna a rendere disponibili, ove necessario, ulteriori risorse mediante l'istituzione di una Società veicolo speciale (special purpose vehicle). La società veicolo, costituita con l'accordo dell'Eurogruppo del 7 giugno 2010, sarà garantita dagli Stati partecipanti sulla base delle quote nel capitale della BCE e potrà mettere a disposizione fino a 440 miliardi di euro, e scadrà dopo tre anni. E' prevista la partecipazione del FMI con una quota pari ad almeno la metà del contributo europeo.

In aggiunta a tale decisione e' stato istituito, per un periodo triennale, con Regolamento (UE) 407/2010, un meccanismo europeo di stabilizzazione, che, secondo le conclusioni del Consiglio ECOFIN - dovrebbe consentire l’attivazione di risorse fino a 60 miliardi di euro. Tale meccanismo e' soggetto a termini e condizioni simili a quelli previsti per l’erogazione dell'assistenza finanziaria da parte del FMI.

Articolo 33 (Stock options ed emolumenti variabili)

Con particolare riferimento alla remunerazione di amministratori e personale nei servizi finanziari, il 29 aprile 2009 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volto a tenere conto del ruolo svolto nella crisi finanziaria in corso da politiche retributive che hanno incentivato a suo avviso un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente.

Anche il Parlamento europeo ha approvato, il 7 luglio 2010, una risoluzione di iniziativa (estranea cioè ad un procedimento legislativo), sulla remunerazione degli amministratori delle società quotate

Inoltre, il 7 luglio 2010 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sui requisiti patrimoniali (COM(2009)362, cosiddetta Basilea III) che prospetta norme più severe sui bonus corrisposti ai manager allo scopo di porre fine agli incentivi a rischi eccessivi che hanno contribuito alla crisi finanziaria in corso.

Articolo 40-bis (Quote latte)

Il 15 giugno 2010, a conclusione dei lavori, il gruppo di esperti di alto livello sul latte, istituito nello scorso ottobre sulla scia della crisi del settore lattiero-caseario del 2009, ha ultimato la relazione, recante raccomandazioni rivolte alla Commissione su sette punti:

•     i rapporti contrattuali tra produttori e trasformatori di latte: più ampio ricorso ai contratti scritti, stipulati in anticipo, per disciplinare le consegne di latte crudo (prezzo, volume, scadenze e durata), promosso attraverso linee guida o una proposta legislativa, eventualmente reso obbligatorio dagli Stati membri;

•     il potere di contrattazione collettiva dei produttori lattieri: eventuale proposta volta a autorizzare le organizzazioni di produttori primari di latte a negoziare collettivamente le condizioni contrattuali, compreso il prezzo, con le centrali del latte. Sia essa permanente o temporanea (ma di durata sufficientemente lunga), questa misura dovrebbe essere soggetta a riesame;

•     il possibile ruolo delle organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero-caseario: esame della possibilità di trasporre nel settore lattiero-caseario alcune delle disposizioni sulle organizzazioni interprofessionali attualmente in vigore nel settore ortofrutticolo;

•     la trasparenza nella filiera di approvvigionamento del latte: ulteriore sviluppo dello strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari e possibilità di ottenere maggiori informazioni (ad esempio sui quantitativi di prodotti lattiero-caseari) tramite Eurostat e gli istituti statistici nazionali;

•     le misure di mercato e le operazioni a termine: esame di possibili strumenti "compatibili con la scatola verde"  atti a ridurre la volatilità del reddito, eventualmente agevolando anche le operazioni sui mercati a termine, in particolare mediante programmi di formazione mirati;

•     le norme di commercializzazione e i marchi di origine: i lavori portati avanti dalla Commissione in materia di etichettatura dovrebbero soffermarsi sulla fattibilità delle varie opzioni riguardanti l'indicazione del "luogo di produzione" per i prodotti lattiero-caseari, cercando menzioni distintive per i prodotti d'imitazione del latte;

•     l'innovazione e la ricerca: migliore comunicazione delle possibilità esistenti nel campo dell'innovazione e della ricerca all'interno dei vigenti programmi di sviluppo rurale e dei programmi quadro di ricerca. Le parti interessate dovrebbero definire chiaramente le priorità di ricerca per il settore lattiero-caseario, in modo da consentire un migliore coordinamento dei programmi di ricerca nazionali e comunitari.

Il Consiglio agricoltura del 12 luglio 2010 ha esaminato la relazione, che viene considerata una solida base per la revisione del settore con particolare riguardo alle seguenti tematiche: costruire rapporti contrattuali più equilibrati tra i produttori di latte e i caseifici; rafforzare il potere di contrattazione dei produttori primari; sviluppare strumenti per ridurre la volatilità del mercato.

Articolo 49, comma 4-bis (Semplificazione amministrativa)

Il 22 ottobre 2009 la Commissione ha varato il programma di azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’UE (COM(2009)544), che, oltre a fornire un quadro dei principali risultati già raggiunti in 13 settori prioritari, individua una serie di misure intese a realizzare l’obiettivo di riduzione del 25% degli adempimenti entro il 2012 fissato dal Consiglio europeo di marzo 2007. La Commissione valuta che l’attuazione del programma consentirebbe una riduzione pari a 40,4 miliardi di euro su un importo complessivo di 123,8 miliardi di euro di oneri amministrativi di origine comunitaria.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Articolo 12, comma 12-sexies - Età pensionabile delle dipendenti pubbliche

Il 3 giugno del 2010 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora complementare (procedura di infrazione n. 2005/2114), ai sensi dell’art. 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, annunciando l’eventualità di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea richiedendo la comminazione di una sanzione economica nei confronti dell’Italia per non essersi adeguata alla sentenza della Corte del 13 novembre 2008 (causa C-46/07) ed insistendo affinché l'età pensionabile di vecchiaia dei dipendenti statali italiani dovesse essere parificata senza distinzione tra uomini e donne a partire dal 2012 e non dal 2018 come prevede la normativa italiana attuale.

Il 1° febbraio 2007 la Commissione europea, in seguito ad una procedura di infrazione avviata nel 2005, aveva presentato ricorso (causa C-46/07) alla Corte di giustizia delle Comunità europee ritenendo che l’Italia, mantenendo una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne, è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 141 del Trattato CE (ora art. 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona).

In particolare, la Commissione ritiene che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP (Istituto Nazionale della Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) costituisca un regime professionale discriminatorio contrario all’articolo 141 CE (ora art. 157 del TFUE), dal momento che prevede come età pensionabile generale per gli uomini 65 anni e per le donne 60.

La Corte di giustizia Ue con la sentenza nella causa C-46/07 del 13 novembre 2008 ha invitato all'Italia a rimuovere l'elemento discriminatorio, pena una nuova procedura di infrazione e una nuova condanna "in automatico", accompagnata questa volta da una sanzione economica.

Nel giugno del 2009, la Commissione europea ha aperto una ulteriore procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per non essersi conformata alle disposizioni della sentenza della Corte di giustizia.

L’Italia aveva successivamente notificato l’adozione di nuove norme che avrebbero portato, al termine di un periodo di transizione la cui conclusione era prevista per il 2018, a un’età pensionabile identica, 65 anni, per tutti i dipendenti pubblici.

 

 


 

 

 

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