Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili - A.C. 2505 e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 1551/XVI   AC N. 2505/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 63
Data: 22/06/2010
Descrittori:
COOPERATIVE   GIOVANI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XII-Affari sociali
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

22 giugno 2010

 

n. 63

Norme in materia di riconoscimento e sostegno
alle comunità giovanili

A.C. 2505 e abb.

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

C. 2505 e abb. (C. 1551 Catanoso)

Titolo

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

Commissioni Riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali)

Pareri previsti

II Giustizia, V Bilancio, VII Cultura, X Attività produttive, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Le Commissioni Riunite I Affari costituzionali e XII Affari sociali hanno avviato l’esame in sede referente della proposta di legge C. 1151 Catanoso e del disegno di legge governativo C. 2505 il 9 febbraio 2010.

Nella seduta del 17 giugno 2010 le Commissioni Riunite hanno deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge del Governo C. 2505.

Il provvedimento in esame, partendo dal riconoscimento del valore sociale delle comunità giovanili quale strumento di crescita civile e culturale della popolazione, detta norme dirette ad agevolare la nascita di nuove comunità e a rafforzare quelle già esistenti, mediante la previsione di incentivi, anche economici e disciplinando i principali aspetti di esse.

L’articolo 1 qualifica le finalità e l’oggetto del provvedimento volto a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili.

L’articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile, individuata come associazione senza fini di lucro, di persone di età comunque non superiore a trentacinque anni, caratterizzata dal perseguimento di alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. Le comunità giovanili collaborano con il Dipartimento della gioventù pressola Presidenza del Consiglio dei ministri, nella promozione di specifiche iniziative.

L’articolo 3 destina a finalità proprie delle comunità giovanili gran parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Viene inoltre istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, la cui composizione ed i relativi compiti sono indicati dall’articolo 4. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvederà con le risorse finanziarie disponibili presso il Dipartimento. Le norme di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio verranno definite con un successivo provvedimento.

L’articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l’iscrizione in tale registro, istituito presso il Dipartimento della gioventù, quale condizione necessaria per accedere ad una serie di benefici.

L’articolo 6 detta le disposizioni finali, rimettendo ad un successivo provvedimento, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili e  prevedendo la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex art. 149 TCE) costituisce la base giuridica della cooperazione a livello europeo che consente lo sviluppo di varie azioni comunitarie riguardanti direttamente o indirettamente i giovani. In particolare, il paragrafo 2 di tale articolo stabilisce che “l'azione dell’Unione mira a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa”.

Il settore dei giovani non è regolamentato da direttive comunitarie; tuttavia l’Unione europea ha approvato, a partire dall’anno 2000, diversi programmi volti a favorire la promozione di organismi attivi nel settore dei giovani ed a rafforzare il loro sentimento di appartenenza all’Europa.

Con la decisione 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, successivamente modificata dalla decisione 1349/2008/CE, è stato approvato il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013 che ha lo scopo di continuare e rafforzare l'azione già svolta dall’UE.

Il programma, che si colloca anche nella continuità degli obiettivi del processo di Lisbona, intende contribuire a un'istruzione ed a una formazione di qualità in senso ampio per permettere di sviluppare la solidarietà e la comprensione reciproca dei giovani.

Esso prevede cinque obiettivi generali complementari alle attività dell'UE (formazione, cultura, sport o occupazione) che contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell'Unione europea (diversità culturale, coesione sociale, sviluppo sostenibile e lotta contro le discriminazioni). Tali obiettivi generali comportano ciascuno degli obiettivi specifici.

In particolare l'obiettivo "Migliorare la qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e le capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù" ha lo scopo di sviluppare la formazione e la cooperazione delle persone che lavorano nel settore della gioventù; sostenere progetti e iniziative a lungo termine degli organismi regionali e locali; favorire il riconoscimento delle competenze acquisite dai giovani e lo scambio di buone prassi.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST063.doc