Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Titolo: | Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili - A.C. 2505 e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 63 | ||
Data: | 22/06/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XII-Affari sociali XIV - Politiche dell'Unione europea |
22 giugno 2010 |
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n. 63 |
Norme in materia di
riconoscimento e sostegno
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Numero dell’atto |
C. 2505 e abb. (C. 1551 Catanoso) |
Titolo |
Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili |
Iniziativa |
Governativa |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
Commissioni Riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali) |
Pareri previsti |
II Giustizia, V Bilancio, VII Cultura, X Attività produttive, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Le Commissioni Riunite I Affari costituzionali e XII Affari sociali hanno avviato l’esame in sede referente della proposta di legge C. 1151 Catanoso e del disegno di legge governativo C. 2505 il 9 febbraio 2010.
Nella seduta del 17 giugno 2010 le Commissioni Riunite hanno deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge del Governo C. 2505.
Il provvedimento in esame, partendo dal riconoscimento del valore sociale delle comunità giovanili quale strumento di crescita civile e culturale della popolazione, detta norme dirette ad agevolare la nascita di nuove comunità e a rafforzare quelle già esistenti, mediante la previsione di incentivi, anche economici e disciplinando i principali aspetti di esse.
L’articolo 1 qualifica le finalità e l’oggetto del provvedimento volto a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili.
L’articolo
2 reca la definizione di comunità
giovanile, individuata come associazione senza fini di lucro, di persone di
età comunque non superiore a trentacinque anni, caratterizzata dal
perseguimento di alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. Le
comunità giovanili collaborano con il Dipartimento
della gioventù presso
L’articolo
3 destina a finalità proprie delle comunità giovanili gran parte delle
risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso
Viene inoltre istituito, presso
L’articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l’iscrizione in tale registro, istituito presso il Dipartimento della gioventù, quale condizione necessaria per accedere ad una serie di benefici.
L’articolo
6 detta le disposizioni finali,
rimettendo ad un successivo provvedimento, previa intesa con
L'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex art. 149 TCE) costituisce la base giuridica della cooperazione a livello europeo che consente lo sviluppo di varie azioni comunitarie riguardanti direttamente o indirettamente i giovani. In particolare, il paragrafo 2 di tale articolo stabilisce che “l'azione dell’Unione mira a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa”.
Il settore dei giovani non è regolamentato da direttive comunitarie; tuttavia l’Unione europea ha approvato, a partire dall’anno 2000, diversi programmi volti a favorire la promozione di organismi attivi nel settore dei giovani ed a rafforzare il loro sentimento di appartenenza all’Europa.
Con la decisione 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, successivamente modificata dalla decisione 1349/2008/CE, è stato approvato il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013 che ha lo scopo di continuare e rafforzare l'azione già svolta dall’UE.
Il programma, che si colloca anche nella continuità degli obiettivi del processo di Lisbona, intende contribuire a un'istruzione ed a una formazione di qualità in senso ampio per permettere di sviluppare la solidarietà e la comprensione reciproca dei giovani.
Esso prevede cinque obiettivi generali complementari alle attività dell'UE (formazione, cultura, sport o occupazione) che contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell'Unione europea (diversità culturale, coesione sociale, sviluppo sostenibile e lotta contro le discriminazioni). Tali obiettivi generali comportano ciascuno degli obiettivi specifici.
In particolare l'obiettivo "Migliorare la qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e le capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù" ha lo scopo di sviluppare la formazione e la cooperazione delle persone che lavorano nel settore della gioventù; sostenere progetti e iniziative a lungo termine degli organismi regionali e locali; favorire il riconoscimento delle competenze acquisite dai giovani e lo scambio di buone prassi.
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File: NOTST063.doc