Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare - A.C. 2260-A/R - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 2260/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 62
Data: 28/09/2010
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI
PRODOTTI ALIMENTARI   PRODUZIONE AGRICOLA
SOCIETA' COOPERATIVE     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea

SIWEB

 

28 settembre 2010

 

n. 62

Disposizioni per il rafforzamento della competitività
del settore agroalimentare

A.C. 2260-A/R

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

C. 2260-A/R

Titolo

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

XIII Agricoltura

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, V Bilancio, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La XIII Commissione della Camera ha iniziato l’esame del disegno di legge C. 2260 il 20 maggio 2009. Il successivo esame in Assemblea, iniziato il 9 novembre 2009, è stato rinviato in concomitanza con l’esame del disegno di legge finanziaria che ha finito per disciplinare alcune delle questioni più significative inizialmente affrontate dal provvedimento. L’esame in Aula è ripreso il 10 febbraio 2010, e l’11 febbraio, l’Assemblea ha votato, su richiesta del Presidente della Commissione Agricoltura, il rinvio dell’esame del provvedimento in tale Commissione.

Precedentemente al rinvio in Commissione, l’Assemblea ha comunque approvato i seguenti articoli, che conseguentemente non sono stati oggetto di successivo riesame da parte della Commissione agricoltura:

l’articolo 1 che estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate. Nel corso dell’iter parlamentare sono stati approvati i seguenti articoli aggiuntivi:

l’articolo 1.1 che incrementa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

l’articolo 1.1.1., al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, concede loro la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro una determinata soglia o, in alternativa, la facoltà di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al patrimonio, di cui è stabilito l’importo massimo.

Nella seduta del 22 settembre 2010 la XIII Commissione ha deliberato di proporre all'Assemblea lo stralcio degli articoli 1-bis, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 7-bis, 7-ter, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, 7-octies, 7-novies, 7-decies e 7-undecies del disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge in esame, gli articoli non oggetto di stralcio recano le seguenti disposizioni:

L’articolo 2 reca disposizioniper il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta.In primo luogo simodifical’art. 6 della legge n. 138/1974, che prevede le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, raddoppiando tali sanzioniqualora laviolazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (comma 1). Si interviene inoltre in materia di frode nell'esercizio del commercio, modificando gli artt. 515 e 517 c.p. (commi-bis e 1-ter), mentre il comma 1-quater detta misure in ordine all’indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi. Viene inoltre istituito (commi da 1-quinquies a 1-novies) un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità superiore del prodotto finale, contraddistinto da un basso uso sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati, e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. Per la concreta operatività del sistema, dal quale non dovranno derivare nuovi oneri per il bilancio statale, dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali.

L’articolo 5-bis detta disposizioni volte alla salvaguardia delle produzioni italiane di qualità, nonché sanzioni per la produzione ed il commercio di sementi ed oli.

In particolare sono modificati, convertendoli in euro e rivalutandoli, gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme che disciplinano l’attività sementiera, innovando l’ipotesi di grave infrazione o recidiva. Le sanzioni per le violazioni in tema di fabbricazione degli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, rese ormai obsolete, sono abrogate e sostituite da un articolo aggiuntivo. Sono infine riviste le sanzioni poste a tutela delle caratteristiche degli oli d’oliva e delle loro denominazioni, nonché per il divieto dell’esterificazione degli oli.

L’articolo 6 stabilisce l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta sia l’indicazione del luogo di origine o di provenienza sia dell’eventuale utilizzo di ingredienti in cui siano presenti organismi geneticamente modificati (OGM) (comma 1). Per quanto riguarda le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza, si distingue (comma 2) tra:

§   prodotti alimentari non trasformati, per i quali l’indicazione riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione;

§   prodotti alimentari trasformati, per i quali l’indicazione può concernere, alternativamente, il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

La definizione delle modalità dei suddetti obblighi è demandata (commi 3 e 4) a decreti interministeriali con i quali saranno individuate le filiere agroalimentari, i prodotti soggetti all’obbligo di indicazione ed il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata.

Il controllo sull’applicazione delle disposizioni descritte è attribuito alle regioni, salve le competenze del dicastero (comma 5). Il MIPAF dovrà a sua volta realizzare una campagna promozionale volta ad accrescere la conoscenza dei consumatori in merito alle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari. Al fine di rafforzare la prevenzione e repressione degli illeciti in materia agroalimentare, si modificano (comma 6) le norme di attuazione del codice di procedura penale inserendo nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria anche il Corpo forestale dello Stato. Il comma 7 prevede che anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le sezioni di polizia giudiziaria siano composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali.

Per la violazione delle disposizioni sulle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro, nonché la confisca dei prodotti stessi (comma 8).

A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti interministeriali previsti dal comma 3, sono abrogate le disposizioni sulla indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari adottate con il D.L. n. 157/04 (comma 9); gli obblighi stabiliti con l’articolo 6 in esame avranno effetto dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dal medesimo comma 3 (comma10). Lo smaltimento dei prodotti non a norma è consentito per i successivi 180 giorni.

L’articolo 7, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281/1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, aumentando, contestualmente, l’entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione, e disponendo la sospensione o la cessazione dell’attività in caso di reiterazione delle violazioni.

Si illustrano sinteticamente le disposizioni previste dagli articoli per i quali la XIII Commissione ha proposto lo stralcio:

articolo 1-bis: modifica il valore minimo dell’imponibile catastale dei terreni, in favore dei coltivatori diretti che intendono esercitare il diritto di prelazione o di accedere al credito agevolato in base alla legge n. 590/65;

articolo 2-bis: stanzia la somma di 122 milioni di euro per l'anno 2010 per la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale;

articolo 2-ter: prevede l’istituzione di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari;

articolo 3-bis:demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’indicazione delle modalità con le quali gli operatori devono garantire la tracciabilità dell’intera filiera agroenergetica;

articolo 3-ter: estende agli impianti di biogas realizzati dalle aziende agricole e in funzione alla data del 31 dicembre 2007 l’applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva, prevista dalla finanziaria 2008;

articolo 4: interviene in materia di attività selvicolturali;

articolo 5: consente ad Agecontrol di avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi (ICQRF) per svolgere i controlli di propria competenza;

articolo 7-bis: riguarda la riserva di posteggi nei mercato al dettaglio in favore degli imprenditori agricoli;

articolo 7-ter: proroga di ulteriori due mesi l’applicazione di agevolazioni contributive nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate;

articolo 7-quinquies,in merito alla comunicazione all'AGEA dei dati relativi al numero dei capi da bovini e i quantitativi di latte prodotti;

articolo 7-sexies, sui valori massimi di furosina che possono essere utilizzati nei prodotti lattiero-caseari;

articolo 7-septies, riguardante la commercializzazione dello yogurt per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato;

articolo 7-octies, attinente la semplificazione di adempimenti amministrativi;

articolo 7-novies, che modifica la potestà di controllo delle regioni sul possesso dei requisiti dell’imprenditore agricolo professionale IAP.

articolo 7-decies, riguardante le modalità richieste ai coltivatori diretti ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione e di riscatto;

articolo 7-undecies, sulla rintracciabilità della mozzarella di bufala campana DOP;

articolo 7-duodecies, in merito alla rilevazione della produzione di latte di bufala.

Nel corso dell’iter parlamentare sono stati soppressi i seguenti articoli:

articolo 3, riguardante la promozione della produzione diffusa di energie elettrica da biomasse);

articolo 4-bis, recante l’esenzione dall’applicazione delle tariffe previste per i controlli sanitari sui mangimi e alimenti per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 cc.;

articolo 7-quater, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreniedificabili e con destinazione agricola.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento all’articolo 3-ter, del quale peraltro la Commissione agricoltura ha richiesto lo stralcio, si ricorda che, per essere oggetto di incentivazione, le forme di energia prodotte da biomasse devono comunque risultare coerenti con i criteri ora indicati dall’art. 17 della direttiva 2009/28/CE. Per gli impianti già in funzione anteriormente alla data del 23 gennaio 2008 tali criteri si applicheranno a decorrere dal 1° aprile 2013). In particolare l’articolo 17 prevede che non siano oggetto di incentivazione i biocarburanti prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità su terreni che presentano un elevato stock di carbonio o erano sede di torbiere nel gennaio 2008. L’articolo 18 della direttiva impone agli Stati membri di verificare il rispetto dei criteri dell’articolo 17 (in materia cfr. anche la relazione della Commissione europea sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento del 25 febbraio 2010 COM(2010)11).

 

L’obbligo di etichettatura dei prodotti alimentari,previsto dall’articolo 6 del provvedimento in esame, deve essere valutato alla luce del quadro generale sulle procedure di informazione disciplinate dalla direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e dalla direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. La direttiva 98/34/CE mira ad eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono risultare dall'adozione di regolamentazioni nazionali tecniche diverse, favorendo la trasparenza delle iniziative nazionali nei confronti della Commissione europea, degli organismi di normazione e degli altri Stati membri. La direttiva prevede due procedure d'informazione, una nel settore delle norme (specificazioni tecniche su base di accordi facoltativi), l'altra in quello delle regolamentazioni tecniche (specificazioni tecniche obbligatorie) relative ai prodotti di fabbricazione industriale e ai prodotti agricoli e della pesca. La procedura di informazione non si applica ai progetti di norme nazionali che costituiscono semplice recepimento di una norma internazionale ovvero europea. A fianco dell’obbligo di informazione generale di cui alla direttiva 98/34/CE, l’articolo 3 della direttiva 2000/13/CE stabilisce l’obbligo di indicare il luogo di origine o di provenienza nel solo caso in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore; conseguentemente, potrebbe risultare leso il principio di libera circolazione delle merci. In tal senso l’obbligo di etichettatura è applicabile solo a specifici prodotti alimentari: in coerenza con tale previsione, i commi 3 e 4 dell’articolo prevedono correttamente che siano successivi decreti interministeriali a definire campo di applicazione e modalità delle disposizioni in materia di etichettatura, seguendo la procedura di cui agli articoli 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE (in particolare l’art. 4 prevede che gli Stati membri possono specifiche misure nazionali derogatorie di quelle generali comunitarie in materia di etichettatura solo qualora queste riguardino specifici prodotti alimentari). In tal senso, nel parere reso, nella seduta del 4 novembre 2009, sul precedente testo del provvedimento, la XIV Commissione aveva invitato, con un’osservazione, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 6 al fine, tra le altre cose, di limitare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza ai soli casi in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore, in termini così più coerenti con la direttiva 2000/13/CE.

Norme sull’etichettatura: la procedura di informazione disciplinata dalla direttiva 98/34/CE

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

In riferimento all’A.C. 2260 ed abb., il Governo ha provveduto ad attivare la procedura di informazione, ai sensi delle direttive 98/34/CE e 2000/13/CE. In riferimento al caso in esame, sono pervenuti i pareri circostanziati di tre Stati membri (Spagna e Francia e Germania), ai sensi della direttiva 98/34/CE, nonché le osservazioni di Austria e della Commissione europea, che ha emesso anche un parere circostanziato, ai sensi dell’art. 9, par. 2 della suddetta direttiva. Ciò, oltre a determinare la proroga dei termini di astensione obbligatoria dall’adozione del provvedimento notificato (ora fissati al 21 gennaio 2011), comporta l’obbligo per le Autorità italiane di riferire alla Commissione europea sul seguito che si intende dare al parere stesso. Secondo la Commissione, l’articolo 6 dell’AC 2260 riguarda materie coperte dal progetto di regolamento sulle informazioni alimentari, in corso di esame presso le istituzioni dell’UE (vedi paragrafo successivo)

Per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati (OGM), il Regolamento (CE) n. 1830/2003 del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura degli OGM e dei prodotti ottenuti da OGM, prevede l’obbligo della tracciabilità lungo tutta la filiera alimentare. Tale misura ha due obiettivi principali: informare i consumatori grazie all’etichettatura obbligatoria di questo tipo di prodotti, e creare una “rete di sicurezza” in tutte le fasi della fabbricazione e della commercializzazione, in modo da verificare le indicazioni nutrizionali che figurano sulle etichette, la sorveglianza degli effetti potenziali per la salute umana o per l’ambiente e il ritiro dei prodotti qualora si constati un rischio inatteso per la salute umana o l'ambiente..

L'obbligo di etichettatura riguarda tutte le derrate alimentari prodotte utilizzando OGM, e tutti gli alimenti per animali geneticamente modificati, con la stessa protezione prevista per gli alimenti destinati al consumo da parte dell'uomo.

Inoltre i prodotti alimentari OGM o contenenti OGM, destinati al consumo da parte dell'uomo o degli animali, devono ottemperare ai requisiti specifici di etichettatura previsti dal Regolamento (CE) n. 1829/2003. Gli alimenti geneticamente modificati devono parimenti risultare in regola con la normativa generale vigente in materia, ovvero con la direttiva 2000/13/CE riguardante l'etichettatura e con la direttiva 96/25/CE concernente la circolazione delle materie prime per alimenti per gli animali.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La Commissione ha presentato - il 30 gennaio 2008 - una proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che aggiorna la legislazione comunitaria in materia di etichettatura degli alimenti (COM(2008)40). Con riguardo all'indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare, tale indicazione rimane facoltativa; tuttavia, se l'omissione di tale informazione può indurre in errore il consumatore, l'indicazione diviene obbligatoria. In ogni caso, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza  di un prodotto alimentare non deve ingannare il consumatore e deve essere basata su criteri armonizzati. Il paese d' origine deve essere determinato conformemente alle disposizioni relative all'origine non preferenziale del Codice Doganale Comunitario. Per luogo di provenienza si intenderà qualunque luogo diverso dal paese d'origine specificato dal Codice Doganale Comunitario. Le regole che disciplinano la determinazione del luogo di provenienza saranno adottate nel quadro della procedura di comitatologia. Vengono inoltre introdotti criteri concernenti la dichiarazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti che contengono più ingredienti. La proposta chiarisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono adottare norme nazionali facoltative sull'etichettatura di origine (art. 35). La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo che il 16 giugno 2010 ha approvato una risoluzione. Secondo il Parlamento europeo le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite obbligatoriamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i) per carne, pollame, prodotti lattiero-caseari, ortofrutticoli freschi e altri prodotti a base di un unico ingrediente. Per tutti gli altri prodotti alimentari, il paese d'origine o il luogo di provenienza va indicato nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza.


 


 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: NOTST062.doc