Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Modifiche al codice della strada in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni - A.C. 44-B - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 44-B/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 60
Data: 15/06/2010
Descrittori:
CIRCOLAZIONE STRADALE   DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE
LIMITI DI VELOCITA'   PATENTE
UBRIACHEZZA     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

15 giugno 2010

 

n. 60

Modifiche al codice della strada in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni

A.C. 44-B

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

44-B

Titolo

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Si (A.S. 2710)

Commissione competente

IX (Trasporti)

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, X Attività produttive e XII Affari sociali

 


Contenuto

Il provvedimento A.C. 44-B recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, che il Senato ha approvato in seconda lettura il 6 maggio scorso (A.S. 1720 è ora all’esame della Camera in terza lettura. Si tratta di un testo unificato di 22 proposte di legge che dopo l'esame da parte del Senato risulta composto di 63 articoli raccolti in 4 Capi. Gli articoli del codice della strada (D. lgs. 285 del 1992) modificati dal provvedimento in esame sono circa 80. La presente Nota tiene conto solo delle parti del testo emendate dalla IX Commissione, oltre che delle parti modificate o aggiunte in seconda lettura dal Senato, in quanto gli articoli approvati nello stesso testo da Camera e Senato (10, 15, 18, 21, 24, 39, 43, 46, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60) non formano più oggetto di esame parlamentare.

Il Capo I (artt. 1-46-bis) apporta modifiche al Codice della strada. Tra le modifiche approvate si segnalano in particolare:

§   articolo 1 (novellato dal Senato e modificato dalla IX Commissione): prevedela comminazione di sanzioni per l’importazione e la produzione di sistemi e componenti tecniche senza la prescritta omologazione, con l’inasprimento dell’importo della sanzione qualora la violazione riguardi sistemi frenanti, cinture di sicurezza o pneumatici;

§   articolo 2 (novellato dal Senato): sanziona la circolazione nei centri abitati di veicoli inquinanti e demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri e modalità per la riduzione della massa a vuoto per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida;

§   articolo 3 (introdotto nel corso dell’esame presso il Senato): prevede una deroga al divieto di circolazione per i veicoli, che partecipano alle competizioni motoristiche sportive;

§   articolo 4 (introdotto nel corso dell’esame presso il Senato): elimina la possibilità di imporre il servizio di scorta da parte della polizia stradale ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità che sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione;

§   articolo 5 (novellato dal Senato e modificato dalla IX Commissione): elenca una serie di atti il cui compimento è vietato su tutte le strade e le loro pertinenze, definendone le relative sanzioni;

§   articolo 6 (introdotto dal Senato): reca disposizioni in materia di segnaletica stradale;

§   articolo 7 (introdotto dal Senato): prevede una nuova categoria di segnali luminosi, costituita dai tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;

§   articolo 8 (introdotto dal Senato): riguarda la definizione e le norme di circolazione delle macchine per uso di bambini o di invalidi;

§   articolo 9 (modificato dal Senato): apporta alcune modifiche alle norme in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone;

§   articolo 11 (modificato dal Senato): interviene sulle norme in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione e introduce la targa personale, che entreranno in vigore a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento applicativo;

§   articolo 12 (modificato dal Senato): interviene sulle norme per il trasferimento di proprietà e l’intestazione dei veicoli, prevedendo l’obbligo di registrazione nell’archivio nazionale dei veicoli (costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di ogni mutamento giuridico nell’intestazione o dell’intestatario di un veicolo entro 60 giorni.

§   articolo 13 (introdotto dal Senato): reca disposizioni in materia di rilascio del duplicato della carta di circolazione;

§   articolo 14 (modificato dal Senato):prevedeun inasprimento delle sanzioni per i ciclomotori alterati;

§   articolo 16 (modificato dal Senato): introduce il sistema della guida accompagnata, a fini di esercitazione per i minori che hanno compiuto 17 anni;

§   articolo 17 (novellato dal Senato e modificato dalla IX Commissione): specifica che le disposizioni riguardanti la prova pratica di guida dei ciclomotori si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011, termine entro il quale dovrà essere recepita nell’ordinamento la direttiva 2006/126/CE;

§   articolo 19 (introdotto dal Senato e modificato dalla IX Commissione): vengono inaspriti i requisiti morali richiesti per il rilascio della patente di guida;

§   articolo 20 (introdotto dal Senato): reca modifiche in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole, in particolare per quanto concerne l’accreditamento dei soggetti che possono organizzare i corsi di formazione per insegnanti e istruttori delle autoscuole;

§   articolo 22 (novellato dal Senato): apporta modifiche in materia di patente a punti, e introduce disposizioni in materia di corsi di guida sicura;

§   articolo 23 (novellato dal Senato e modificato dalla IX Commissione): modifica le norme in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la revisione della patente di guida;

§   articolo 25 (modificato dal Senato): reca disposizioni in materia di limiti di velocità e di sanzioni applicabili;

§   articolo 26 (introdotto dal Senato e modificato dalla IX Commissione): modifica le norme in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli, ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli;

§   articolo 27 (novellato dal Senato e modificato dalla IX Commissione): modifica alcune disposizioni in materia di sosta e fermata dei veicoli;

§   articolo 28 introdotto dal Senato è stato soppresso nel corso dell’esame presso la IX Commissione;

§   articolo 29 (novellato dal Senato e modificato dalla IX Commissione):reca una serie di norme in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi;

§   articolo 30 (introdotto dal Senato): estende l’obbligo di utilizzo delle lenti o di altri apparecchi al titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (c.d. “patentino”);

§   articolo 31 (modificato dal Senato): ridefinisce, secondo i principi dettati dal Regolamento  comunitario n. 561/2006, la disciplina in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata di guida, ai documenti di viaggio, ai comportamenti durante la circolazione e alle verifiche in caso di incidenti. Le modifiche introdotte dal Senato riguardano in particolare l’entità delle sanzioni;

§   articolo 32 (modificato dal Senato): interviene sulle norme in materia di circolazione degli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, e in tema di comportamento in caso di incidenti;

§   articolo 33 (introdotto dal Senato) prevede l’obbligo per il conducente di  avere con sé, quando prescritti, oltre al certificato di abilitazione professionale ed al certificato di idoneità, anche la carta di qualificazione del conducente;

§   articolo 34 (modificato dal Senato): interviene sulla disciplina in tema di guida in stato di ebbrezza e di alterazione per uso di stupefacenti;

§   articolo 35 (introdotto dal Senato): specifica l’obbligo per i conducenti di dare la precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali;

Il Capo II (artt. 47-57) reca altre disposizioni in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Si segnalano in particolare le modifiche apportate ai seguenti articoli:

§   articolo 47 (introdotto dal Senato):prevede l’istituzione - nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale;

§   articolo 49 (introdotto dal Senato): interviene sul d.lgs. n. 461/1999 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale), che reca nelle tabelle allegate al testo, l’elencazione, suddivisa per regione, delle strade e autostrade che compongono la rete nazionale;

§   articolo 50 (modificato dal Senato): si precisa che l’impiego del casco elettronico dovrà avvenire in via sperimentale, compatibilmente con la normativa comunitaria;

§   articolo 52 (novellato dal Senato e modificato dalla IX Commissione): rafforza le norme per il conseguimento della patente di guida, corrispondete alle categorie della patente estera posseduta, da parte del dipendente di un'impresa di autotrasporto, con sede in Italia, e titolare di carta di qualificazione del conducente, a condizione che abbia stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno;

§   articolo 54 (introdotto dal Senato e modificato dalla IX Commissione): interviene in materia di vendita delle bevande superalcoliche sulle autostrade, prevedendo che nelle aree di servizio sia vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. Nelle medesime aree è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche e, dalle ore 2 alle ore 6, la somministrazione di bevande alcoliche;

§   articolo 55 (introdotto dal Senato e modificato dalla IX Commissione): prevede l’interruzione della somministrazione e vendita di bevande alcoliche da parte dei titolari e gestori di locali alle ore 3, e nelle tre ore successive, nonché la vendita per asporto delle medesime bevande dalle ore 24 alle ore 6. Inoltre presso almeno un’uscita dei locali deve essere predisposto un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, a disposizione dei clienti.

Il Capo III (artt. 58-61) contiene disposizioni di carattere sociale e di semplificazione.

Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura si segnala che è stato inserito l’articolo 61 che prevede la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli per i soggetti diversamente abili.

Il Capo IV (artt. 62 e 63) reca disposizioni in materia di corretto accertamento delle violazioni. Nel corso dell’esame parlamentare al Senato, è stata inserita all’articolo 62 la previsione che un apposito decreto ministeriale indicherà, oltre alle caratteristiche degli impianti semaforici, anche quelle degli impianti utilizzati per regolare la velocità e di quelli attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo, ed all’articolo 63 la possibilità per gli enti locali di effettuare gli accertamenti delle violazioni al Codice della strada anche con strumenti di noleggio a canone fisso.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Nel corso dell’esame in prima lettura, la Commissione XIV ha espresso il parere di competenza nella seduta dell’8 maggio 2009. Nel parere era inserita un’osservazione volta a modificare l’art. 29. Tale disposizione prospettava infatti la possibilità di risolvere le convenzioni autostradali in caso di mancata corretta manutenzione della sede stradale e autostradale da parte dei concessionari, con ciò ponendo in essere un comportamento potenzialmente discriminatorio in contrasto con i principi dell’ordinamento comunitario. La disposizione è stata successivamente espunta dal provvedimento (cfr. art. 48 del testo in esame).

Con riferimento alle modifiche successivamente introdotte, presentano profili di rilevanza comunitaria le seguenti disposizioni:

1) all’art. 17 si osserva che la direttiva 2006/126/CE - che costituisce una rifusione della direttiva 91/439/CEE e delle sue successive modifiche ed integrazioni - prevede, in riferimento ai veicoli a due ruote, il principio dell’accesso graduale che impone al motociclista di acquisire esperienza prima su veicoli di cilindrata inferiore. Per i ciclomotori viene introdotta una nuova categoria europea di patente denominata AM. La direttiva dovrà essere recepita entro il 19 gennaio 2011.

2) l’art. 29, nel novellare l’art. 171 C.d.S. in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, stabilisce che la relativa omologazione (attualmente regolata dalla normativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria.

3)l’art. 31,modificato dal Senato, apporta modifiche alla disciplina dettata dagli artt. 174, 176, 178 e 179 C.d.S. in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, ai periodi di riposo e ai registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto al fine di dare attuazione alle norme comunitarie vigenti. In particolare, viene riscritto l’art. 174 C.d.S., prevedendo che alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose e ai relativi controlli si applichino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 (comma 1). Il nuovo art. 174 stabilisce, inoltre, gli obblighi di conservazione ed esibizione alla pubblica autorità dei registri di servizio, degli estratti dei registri e delle copie dell’orario di servizio in attuazione della disciplina comunitaria (comma 2). In tale contesto, sono altresì definite (commi 3-19) le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni degli obblighi sanciti dal citato regolamento (CE) n. 561/2006 sia per i conducenti che per le imprese di autotrasporto (per queste ultime si arriva, nei casi più gravi, fino alla decadenza o revoca del titolo abilitativo). Si tratta essenzialmente degli obblighi concernenti la durata massima del periodo di guida, il periodo di riposo giornaliero o settimanale, i tempi di interruzione e la tenuta dei documenti di servizio. Una particolare disposizione concerne le violazioni commesse in altri Stati membri dell’Unione europea, per le quali, se accertate in Italia, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in altro Stato (comma 13).

4) l’art. 33, nel prevedere l’obbligo per il conducente di avere con sé, se prescritta, anche la carta di qualificazione, risulta coerente con la previsione, introdotta dalla direttiva 2003/59/CE, recepita con d.lgs. n. 286/2005, dell’obbligo di tale carta per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone o di cose su veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente C, CE, D, DE.

5) all’art. 50 il richiamo alla normativa comunitaria per la definizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture, dell’impiego del casco protettivo elettronico deve essere inteso come richiamo alle norme tecniche di omologazione UE

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La riduzione delle vittime degli incidenti stradali è una delle massime priorità della Commissione che nel libro bianco sui trasporti (COM(2001)370) ha fissato l’obiettivo di dimezzarne il numero entro il 2010.Gli interventi necessari a tal fine sono contenuti in una raccomandazione(2004/345/CE) e nel programma di azione sulla sicurezza stradale (COM(2003)311): incoraggiare ad un migliore comportamento mediante i controlli e le campagne di sensibilizzazione e di educazione, avviando lavori specifici su giovani conducenti e anziani; promuovere i trasporti intelligenti; migliorare le infrastrutture stradali; rafforzare la sicurezza deltrasporto professionale di merci e passeggeri; migliorare il soccorso e le cure alle vittime della strada; procedere alla raccolta, analisi e diffusione dei dati sugli incidenti;; rivedere le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale alla guida; impiegare i dispositivi automatici di rilevamento della velocità sui tratti in cui è più frequente la violazione dei limiti e gli incidenti sono maggiori; effettuare controlli intensivi sul mancato uso della cintura di sicurezza; applicare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasivecon particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti che figurano tra le principali cause di incidenti stradali.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto si segnala una proposta di direttiva (COM(2008)151) sull’applicazione di sanzioni ai conducenti che commettono un’infrazione per eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza e transito con semaforo rosso in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

Nel programma di lavoro della Commissione per il 2010 è stata preannunciata l’adozione di un nuovo programma di azione volto a definire gli orientamenti in materia di sicurezza stradale fino al 2020 sulla base di un approccio integrato che comprenda il comportamento dei conducenti e la sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture, e trasversale ad altre politiche quali la sanità pubblica, la ricerca, le nuove tecnologie.

Si segnala, infine, che in occasione del Consiglio trasporti del 17 dicembre 2009 la delegazione italiana ha reso nota la proposta, presentata alla prima Conferenza mondiale sulla sicurezza stradale (Mosca, 19-20 novembre 2009), di istituire un fondo rotativo, finanziato dall’UE e dal settore assicurativo, per sostenere iniziative destinate a migliorare i livelli qualitativi per l’accesso alla guida e la diffusione sistematica e capillare dell’educazione stradale.

Con particolare riferimento all’articolo 2 del provvedimento in esame si segnala una proposta della Commissione (COM(2009)593) del 28 ottobre 2009 prospetta, a partire dal 2016, l’introduzione di un limite di 175 g/km per ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri.

Inoltre, il 28 aprile 2010 la Commissione ha presentato un piano d’azione per i veicoli verdi(COM(2010)186) nel quale si preannuncia l’adozione di proposte in materia di requisiti per l’omologazione dei veicoli elettrici per ciò che concerne la sicurezza elettrica (entro il 2010), la sicurezza in caso di collisione (entro il 2012) ed altri requisiti (entro il 2011). La Commissione intende, altresì, presentare misure specifiche sulle emissioni di CO2dei mezzi di trasporto stradale e l’applicazione dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Allo stato attuale sono in corso le seguenti procedure di infrazione nei confronti dell’Italia:

§   una messa in mora (procedura n. 2010/0122) per mancato recepimento della direttiva 2009/5/CE relativa alle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e 3821/85 sulle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

§   una messa in mora (procedura n. 2009/2320) per violazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei citati regolamenti n. 3820/85 e 3821/85;

§   una messa in mora (procedura n. 2010/0121) per mancato recepimento della direttiva 2009/4/CE volta a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi.


 

 

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