Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo - A.C. 3118- Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 59 | ||||
Data: | 09/06/2010 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XIV - Politiche dell'Unione europea |
9 giugno 2010 |
|
n. 59 |
Delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del GovernoA.C. 3118Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria |
Numero dell’atto |
3118 |
Titolo |
Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati |
Iniziativa |
Governativa |
Iter: |
|
sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
I Commissione (Affari Costituzionali) |
Pareri previsti |
II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Affari costituzionali durante l’esame in sede referente, si compone di 28 articoli, volti a modificare la disciplina degli enti locali ed a delegare il Governo per l’adozione di una “Carta delle autonomie locali” dove raccogliere e coordinare le disposizioni in materia.
L’articolo 1 indica l’oggetto
delle disposizioni contenute negli articoli successivi e i fini cui si
ispirano, tra i quali l’individuazione
delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e
l’introduzione di alcune misure di razionalizzazione degli enti locali. In
particolare, si segnala che
Gli articoli da
L’articolo 9 reca una delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione sul conferimento delle funzioni amministrative a regioni ed enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, mentre l’articolo 10 disciplina il trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative agli enti locali.
L’articolo 11 disciplina l’individuazione ed il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della legge, nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale regionale.
Si osserva che viene specificato, nei casi di trasferimento di funzioni previsti dagli articoli 9, 10 e 11, che - quando una funzione fondamentale è attribuita ad un ente locale diverso dall’ente che la esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione – la decorrenza dell’esercizio delle funzioni è subordinata e contestuale all’effettivo trasferimento delle risorse umane necessarie all’espletamento delle stesse.
L’articolo 12 riguarda la disciplina da parte delle Regioni, con propria legge, delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale e la razionalizzazione e semplificazione delle strutture, enti, agenzie o organismi operanti a livello regionale.
L’articolo 13 reca un delega al Governo per l’adozione della “Carta delle autonomie locali”, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali. Il relativo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle Camere per l’espressione del parere.
L’articolo 13-bis, introdotto dalla Commissione, delega il Governo al riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d’Italia.
L’articolo 14 prevede una delega il Governo per la razionalizzazione e riduzione delle province.
Gli articoli 15 e 16,recanti due ulteriori deleghe al Governo in materia di riordino delle prefetture – uffici territoriali del Governo e di soppressione dei difensori civici comunali, sono stati soppressi dalla Commissione.
Gli articoli 17 e 18 demandano:
• alle leggi regionali la possibilità di disporre la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago;
• ai comuni il compito di disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle circoscrizioni comunali effettuate in attuazione dell’articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).
L’articolo 19 dispone la soppressione dei consorzi tra enti locali.
L’articolo 24 interviene sulla disciplina delle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali.
Gli articoli 25, 26 e 27 introducono la definizione di piccolo comune (con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti), a favore del quale sono previste una serie di misure agevolative.
L’articolo 28 sopprime la figura del direttore generale nei comuni con meno di 100.000 abitanti.
Gli articoli 29 e 30 riformano la disciplina dei controlli negli enti locali.
L’articolo 31 reca numerose disposizioni di abrogazione riguardanti prevalentemente le comunità montane.
Infine, l’articolo 32 reca una norma di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che possono adeguarsi a quanto previsto dalla legge in armonia con i rispettivi Statuti.
Le proposte di legge C. 711 Urso e C. 846 Angela Napoli, abbinate all’A.C. 3118, prevedono la soppressione delle comunità montane, al fine di provvedere ad una semplificazione degli enti preposti all’amministrazione del territorio con la conseguente riduzione dei costi di gestione.
Entrambe le proposte di legge recano la previsione, al comma 3 dell’articolo unico, che gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea o da leggi statali o regionali siano gestite dalla provincia, sulla base di un’intesa tra la provincia ed i comuni interessati, ovvero dalla regione in caso di mancato raggiungimento dell’intesa.
Al riguardo si segnala che l’art. 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), riguardante la coesione economica, sociale e territoriale dell’UE, prevede che tra le zone interessate agli interventi di sostegno comunitario un’attenzione particolare sia rivolta “alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna”.
Nel Libro Verde sulla
Coesione Territoriale dell’ottobre 2008 (COM(2008) 616)
Si menziona inoltre che il sostegno comunitario per le zone di montagna è inserito nell’ambito delle misure della politica di sviluppo rurale, finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) disciplinato – per il periodo 2007-2013 - dal regolamento Regolamento (CE) n. 1080/2006.
In seguito all’adozione dell’A.C. 3118 come testo base per il prosieguo dell’iter parlamentare, il contenuto delle proposte di legge C. 711 e C. 846 è ora confluito nelle previsioni dell’articolo 31 del provvedimento in esame, che tuttavia non riproduce la previsione di tali proposte di legge in materia di interventi dell’Unione europea a favore della montagna sopra richiamata.
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: NOTST059.doc