Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo - A.C. 3118- Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 3118/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 59
Data: 09/06/2010
Descrittori:
ENTI LOCALI   ORGANI E UFFICI REGIONALI
REGIONI   TESTI UNICI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

9 giugno 2010

 

n.  59

Delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo

A.C. 3118

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

3118

Titolo

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

I Commissione (Affari Costituzionali)

Pareri previsti

II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La I Commissione Affari costituzionali ha iniziato l’esame dell’A.C. 3118 in data 11 marzo 2010. Nel corso dell’iter parlamentare al disegno di legge del Governo sono state abbinate 13 proposte di legge di iniziativa parlamentare (AA.CC. 67, 68, 711, 736, 846, 1616, 2062, 2247, 2471, 2488, 2651, 2892, e 3195). In data 6 maggio 2010 la I Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge del Governo C. 3118, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Affari costituzionali durante l’esame in sede referente, si compone di 28 articoli, volti a modificare la disciplina degli enti locali ed a delegare il Governo per l’adozione di una “Carta delle autonomie locali” dove raccogliere e coordinare le disposizioni in materia.

L’articolo 1 indica l’oggetto delle disposizioni contenute negli articoli successivi e i fini cui si ispirano, tra i quali l’individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e l’introduzione di alcune misure di razionalizzazione degli enti locali. In particolare, si segnala che la I Commissione ha introdotto il comma 1-bis, in base al quale la legge ed i decreti legislativi di cui essa prevede l’adozione devono essere attuati in conformità con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonché in conformità con la disciplina del patto di stabilità interna, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie.

Gli articoli da 2 a 8 individuano le funzioni fondamentali degli enti locali e le modalità del loro esercizio, attuando così quanto disposto con la riforma del titolo V dall’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, che individua, tra le materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, la definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province, e città metropolitane, accanto alla legislazione elettorale e alla disciplina degli organi di governo degli enti locali.

L’articolo 9 reca una delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione sul conferimento delle funzioni amministrative a regioni ed enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, mentre l’articolo 10 disciplina il trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative agli enti locali.

L’articolo 11 disciplina l’individuazione ed il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della legge, nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale regionale.

Si osserva che viene specificato, nei casi di trasferimento di funzioni previsti dagli articoli 9, 10 e 11, che - quando una funzione fondamentale è attribuita ad un ente locale diverso dall’ente che la esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione – la decorrenza dell’esercizio delle funzioni è subordinata e contestuale all’effettivo trasferimento delle risorse umane necessarie all’espletamento delle stesse.

L’articolo 12 riguarda la disciplina da parte delle Regioni, con propria legge, delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale e la razionalizzazione e semplificazione delle strutture, enti, agenzie o organismi operanti a livello regionale.

L’articolo 13 reca un delega al Governo per l’adozione della “Carta delle autonomie locali”, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali. Il relativo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle Camere per l’espressione del parere.

L’articolo 13-bis, introdotto dalla Commissione, delega il Governo al riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d’Italia.

L’articolo 14 prevede una delega il Governo per la razionalizzazione e riduzione delle province.

Gli articoli 15 e 16,recanti due ulteriori deleghe al Governo in materia di riordino delle prefetture – uffici territoriali del Governo e di soppressione dei difensori civici comunali, sono stati soppressi dalla Commissione.

Gli articoli 17 e 18 demandano:

•  alle leggi regionali la possibilità di disporre la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago;

•  ai comuni il compito di disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle circoscrizioni comunali effettuate in attuazione dell’articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).

L’articolo 19 dispone la soppressione dei consorzi tra enti locali.

La I Commissione ha soppresso gli articoli da 20 a 23, concernenti la riduzione dei componenti delle giunte e dei consigli comunali e provinciali, ed introdotto l’articolo 23-bis, sugli uffici di diretta collaborazione in ambito regionale.

L’articolo 24 interviene sulla disciplina delle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali.

Gli articoli 25, 26 e 27 introducono la definizione di piccolo comune (con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti), a favore del quale sono previste una serie di misure agevolative.

L’articolo 28 sopprime la figura del direttore generale nei comuni con meno di 100.000 abitanti.

Gli articoli 29 e 30 riformano la disciplina dei controlli negli enti locali.

L’articolo 31 reca numerose disposizioni di abrogazione riguardanti prevalentemente le comunità montane.

Infine, l’articolo 32 reca una norma di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che possono adeguarsi a quanto previsto dalla legge in armonia con i rispettivi Statuti.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le proposte di legge C. 711 Urso e C. 846 Angela Napoli, abbinate all’A.C. 3118, prevedono la soppressione delle comunità montane, al fine di provvedere ad una semplificazione degli enti preposti all’amministrazione del territorio con la conseguente riduzione dei costi di gestione.

Entrambe le proposte di legge recano la previsione, al comma 3 dell’articolo unico, che gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea o da leggi statali o regionali siano gestite dalla provincia, sulla base di un’intesa tra la provincia ed i comuni interessati, ovvero dalla regione in caso di mancato raggiungimento dell’intesa.

Al riguardo si segnala che l’art. 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), riguardante la coesione economica, sociale e territoriale dell’UE, prevede che tra le zone interessate agli interventi di sostegno comunitario un’attenzione particolare sia rivolta “alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna”.

Nel Libro Verde sulla Coesione Territoriale dell’ottobre 2008 (COM(2008) 616) la Commissione ricorda le sfide da affrontare per le regioni con caratteristiche geografiche specifiche come, ad esempio, le zone montane.

Si menziona inoltre che il sostegno comunitario per le zone di montagna è inserito nell’ambito delle misure della politica di sviluppo rurale, finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) disciplinato – per il periodo 2007-2013 - dal regolamento Regolamento (CE) n. 1080/2006.

In seguito all’adozione dell’A.C. 3118 come testo base per il prosieguo dell’iter parlamentare, il contenuto delle proposte di legge C. 711 e C. 846 è ora confluito nelle previsioni dell’articolo 31 del provvedimento in esame, che tuttavia non riproduce la previsione di tali proposte di legge in materia di interventi dell’Unione europea a favore della montagna sopra richiamata.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST059.doc