Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto nonché assegnazione quote di emissione CO2 - D.L. 72/2010 - A.C. 3496 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 3496/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 57
Data: 08/06/2010
Descrittori:
AMBIENTE   ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
INQUINAMENTO ATMOSFERICO   TRASPORTI STRADALI
TRASPORTO DI MERCI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
DL N. 72 DEL 20-MAG-10     

 

8 giugno 2010

 

n.  57

Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto nonché assegnazione quote di emissione CO2

D.L. 72/2010 – A.C. 3496

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 3496

Titolo

Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto nonché assegnazione quote di emissione CO2

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, X Attività produttive, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione europea

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2.

 

L’articolo 1, comma 1, differisceal 30 giugno 2010 il termine (scaduto il 30 aprile 2010) per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all’anno 2009, recentemente aggiornato dal DPCM 27 aprile 2010. Lo stesso comma fa salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del MUD allegato alDPCM in data 2 dicembre 2008.

Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), istituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 70/1994, è una dichiarazione annuale riepilogativa delle movimentazioni di rifiuti delle imprese ed enti che deve essere inoltrata alla Camera di Commercio. Attraverso tale modello devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione. Al riguardo si ricorda che dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato, in quanto le informazioni in esso contenute saranno ricavate automaticamente dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che sarà operativo dal mese di luglio 2010.

Il comma 2 prevede, per l’anno 2010, l’ulteriore differimento al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all’INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all’articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999. Tale termine era stato già differito al 16 aprile 2010 dall’articolo 5, comma 7-septies, del decreto-legge n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010, nelle more dell’emanazione di un DPCM. Lo stesso comma 2 prevede altresì la non applicazione di sanzioni nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, non abbiano provveduto al pagamento dei richiamati premi entro il termine del 16 giugno, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute. Tali imprese sono considerate in regola sotto il profilo assicurativo.

 

L’articolo 2 detta misure per l’assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti industriali entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell’esaurimento della “Riserva nuovi entranti” prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. La procedura prevista a tal fine può essere schematizzata come segue:

a)      determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote di CO2 spettanti ai «nuovi entranti» rimasti esclusi dall’assegnazione delle quote ad essi riservate (comma 1);

b)     definizione, da parte dell’Autorità per l'energia elettrica ed il gas (sulla base del numero di quote determinate e comunicate dal Comitato e dei prezzi delle quote di CO2 sui mercati europei), di creditiper i citati soggetti esclusi (comma 2);

c)      determinazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, delle partite economiche da rimborsarecon riferimento alle quote relative all'anno precedente. Per le quote relative al 2009, il comma 2 prevede una disposizione transitoria finalizzata a consentirne la determinazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto;

d)     liquidazione dei crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 prevista dall’art. 10 della direttiva 2003/87/CE (comma 3). Tale liquidazione deve avvenire entro 90 giorni dal versamento dei citati proventi.

Viene altresì disposta, in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l’abrogazione dei commi 18-19 dell'art. 27 della legge 99/2009 (secondo periodo del comma 3).

Si ricorda che il comma 18 dell’articolo 27 della legge n. 99/2009 prevede che, a partire dal 2011 (termine poi prorogato dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, al 2012), il calcolo della quota obbligatoria di energia prodotta da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, prevista dal meccanismo dei certificati verdi, sia effettuato sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto. Pertanto, l'obbligo di immissionepassa dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, vale a dire i distributori o venditori di energia. Il relativo onere va a gravare su tutta l’energia prodotta e veicolata nelle reti di distribuzione, compresa l’energia verde, venendo conteggiata non più nel punto di produzione o di importazione, bensì nel punto di prelievo. Di conseguenza il costo viene direttamente e immediatamente posto a carico degli utenti nella bolletta. La definizione delle modalità per procedere all’attuazione delle suddette disposizioni vienerinviata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 19).

I commi 4 e 5 demandano a successivi decreti interministeriali la determinazione delle:

§      procedure digestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2, cioè relative al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato e alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa;

§      modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

L’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore del decreto.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento sembra rispondere ad esigenze dettate dall’attuazione di norme comunitarie, con particolare riferimento alla disciplina dei rifiuti, di cui alla direttiva 2008/98/CE, ed all’assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra, di cui alla direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva direttiva 2009/29/CE.

Per quanto concerne le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, in ambito comunitario la disciplina dei rifiuti è ora stabilita dalla direttiva 2008/98/CE, che ha sostituito la precedente direttiva quadro 2006/12/CE.

Tra le principali novità previste dalla nuova direttiva,si segnalano in particolare:

          il tentativo di semplificazione e chiarificazione della normativa sui rifiuti;

          l'inserimento dell'obiettivo ambientale e l’introduzione del concetto di “ciclo di vita” in materia di rifiuti;

          la previsione di specifici programmi di prevenzione dei rifiuti;

          l’istituzione di un nuovo quadro normativo adeguato per lo sviluppo delle attività di recupero e riciclo;

          l’introduzione di soglie di efficienza energetica al fine di inquadrare le operazioni di trattamento dei rifiuti urbani in inceneritori municipali ;come attività di recupero o di smaltimento

          l’inserimento di chiari obiettivi in materia di riciclaggio

          la previsione di una “responsabilità estesa del produttore”.

Il termine per il recepimento della direttiva 2008/98/CE da parte degli Stati membri è fissato al 12 dicembre 2010. Il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale è previsto nella legge comunitaria 2009, approvata dalle Camere ma non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

 

Le disposizioni dell’articolo 2 del provvedimento in esame riguardano lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, di cui alla direttiva 2003/87/CE che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un sistema per lo scambio di quote di emissioni di tali gas nell’Unione europea - denominato Emission Trading System (ETS) – volto a promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica.

In tale contesto, per "quota" s'intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio o di qualsiasi altro gas a effetto serra di effetto equivalente per un periodo determinato.

Pertanto, a partire dal 1º gennaio 2005, tutti gli impianti che esercitano una delle attività indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE (attività nel settore dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria dei prodotti minerali e della fabbricazione di pasta per carta, di carta e di cartone), e che emettono i gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività, devono avere ottenuto un'apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

Ciascuno Stato membro deve elaborare un piano nazionale nel rispetto dei criteri stabiliti nell'allegato III della direttiva, nel quale sono indicate le quote che esso intende assegnare per un periodo definito e il modo in cui ritiene di assegnarle a ciascun impianto.

Almeno il 95% delle quote del primo triennio doveva essere assegnato agli impianti a titolo gratuito. Per il periodo 2008-2013 gli Stati membri dovevano assegnare il 90% delle quote gratuitamente.

Gli Stati membri garantiscono la libera circolazione delle quote nella Comunità europea e devono provvedere affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti restituiscano un numero di quote pari alle emissioni totali prodotte nell'anno precedente. Le quote restituite vengono successivamente cancellate.

La direttiva 2003/87/CE è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. 216 del 2006, successivamente integrato e modificato dal d.lgs 51 del 2008.

La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva 2009/29/CE (parte del pacchetto “clima-energia”) al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Secondo quanto indicato nel 5° Considerando della direttiva 2009/29/CE “per ottemperare in maniera economicamente efficiente all’impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21% rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005”.

A tal fine la direttiva provvede a riscrivere l’art. 10 della direttiva 2003/87/CE prevedendo un sistema di aste a decorrere dal 2013 per l'acquisto delle quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento al cambiamento climatico.

Al riguardo si segnala che invece l’art. 2 del provvedimento in esame prevede che successivi decreti interministeriali disciplinino la riassegnazione dei proventi. Si richiama comunque il termine di recepimento della direttiva 2009/29/CE che, come sotto indicato, è fissato al 31 dicembre 2012.

Viene altresì previsto (attraverso la riscrittura dell’art. 9 della direttiva 2003/87/CE) che il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisca in maniera lineare, a partire dall’anno intermedio del periodo 2008-2012, di un fattore pari all’1,74% rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.

Tra le altre novità inserite nel testo della direttiva 2003/87/CE si segnala il nuovo art. 10-ter recante “Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell’eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”.

Il termine per il recepimento nell’ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva 2009/29/CE è fissato al 31 dicembre 2012.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Emissioni 2009 nel sistema EU-ETS.

Dal 15 maggio la Commissione europea ha reso disponibili sul proprio sito i dati relativi alle emissioni prodotte nel 2009 dagli impianti che partecipano al sistema europeo di scambio delle quote emissioni di C02 (EU-ETS). Rispetto all’anno precedente, i dati evidenziano una diminuzione dell’11,6% dovuta, secondo una nota diffusa dalla Commissione, sia alla crisi economica, sia a un maggior ricorso al gas divenuto più competitivo del carbone. In Italia le emissioni sono diminuite di circa 35 milioni di tonnellate di CO2equivalente, pari a una riduzione del 16,2% rispetto al 2008.

Nell’UE-27 prosegue, pertanto, il trend negativo delle emissioni: nel 2005, rispetto all’anno precedente, la diminuzione era stata dello 0,9%, nel 2006 dello 0,6%, nel 2007 dell’1,2% e nel 2008 del 3,6%.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

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File: NOTST057.doc