Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Carta dei doveri delle Amministrazioni pubbliche - A.C. 3209-bis-A - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 56 | ||||
Data: | 25/05/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XIV - Politiche dell'Unione europea |
25 maggio 2010 |
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n. 56 |
Semplificazione dei
rapporti con
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Numero dell’atto |
A.C. 3209-bis-A |
Titolo |
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione" (Testo risultante dallo stralcio degli articoli 14, 25 e 27 del disegno di legge 3209, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 2 marzo 2010) |
Iniziativa |
Governativa |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Pareri previsti |
II Giustizia, III Affari esteri, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il provvedimento in esame è stato dichiarato collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-2013 nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Dal testo, composto all’atto della presentazione alla Camera da 30 articoli, sono stati stralciati gli articoli 14, 25 e 27 all’esito dell’esame svolto ai sensi dell’articolo 123-bis del regolamento.
Nella seduta del 18 maggio 2010 l’Assemblea ha concluso la discussione sulle linee generali ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo. In sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo si è convenuto di rinviare il provvedimento in Commissione.
La presente nota concerne esclusivamente le modifiche approvate dalla I Commissione nella seduta del 20 maggio 2010.
Si segnalano pertanto le seguenti disposizioni:
E’ stato sostituito l’articolo 1-bis (già introdotto dalla Commissione) il quale integra, con disposizioni di dettaglio, la disciplina dello sportello unico delle attività produttive novellando l’articolo 38 del D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008).
Con una modifica all’art. 1-ter, si è ridotta la proroga del termine della delega di cui all’art. 5 della legge n. 99 del 2009: la delega dovrà essere attuata non più entro il termine di 30 mesi ma entro il termine di 24 mesi.
Dopo l’articolo 1-ter, sono stati inseriti gli articoli 1-quater ed 1-quinquies, con i quali si provvede a:
§ differire di diciotto mesi il termine per l’attuazione della delega di cui alla legge n. 99 del 2009 per l’adozione degli incentivi per lo sviluppo del territorio, di reindustrializzazione di aree di crisi e degli incentivi per la ricerca (art. 1-quater);.
§ disporre l’entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente chiamato a definire la realizzazione con modalità elettroniche il formulario di identificazione e i registri di carico e scarico (art. 1-quinquies).
Con una modifica apportata all’articolo 4, comma 1-bis, si è sostituito il riferimento alle “strutture sanitarie private convenzionate” con quello alle “strutture sanitarie private accreditate”. Inoltre al comma 2 del medesimo articolo si è stabilito un termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l’adozione del regolamento in materia di conservazione delle cartelle cliniche.
E’ stata confermata la soppressione dell’articolo 5, volto a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi (attività edilizia libera) è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
E’ stato sostituito l’articolo 5-bis, già introdotto dalla Commissione di merito, modificando la nuova disciplina sulla conferenza di servizi, introdotta dall’articolo agli art. 14 e seguenti della L. 241/1990 rendendola facoltativa. In particolare, la lettera c) del comma 2 dell’articolo 5-bis introduce nell’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 un nuovo comma 4-bis che prevede che, nei casi in cui l'intervento sia stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e le prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA); la successiva lettera e), con una modifica al comma 7 dell’articolo 14-ter della citata legge n. 241, introduce le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità tra le amministrazioni di cui si considera acquisito l'assenso qualora il rappresentante delle stesse non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Il nuovo comma 3: prevede che, qualora venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, e della salute, si prevede un’unica procedura (invece delle tre distinte vigenti a seconda del soggetto che esprime il dissenso) in cui è il Consiglio dei Ministri che si pronuncia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali) o in sede di Conferenza unificata (in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali).
Al’articolo 5-ter, recante disposizioni di semplificazione in materia ambientale, è stato soppresso il comma 3, che eliminava il parere del Soprintendente in caso di approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati.
L'articolo 6 modificato nel corso dell’esame in Commissione, prevede (comma 1) che la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e che possa essere effettuata direttamente, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha stipulato l'atto. Viene inoltre aggiunto un nuovo comma 2 che modifica l’art. 7 del d.lgs. n. 286 del 1998(T.U. sull’immigrazione), in materia di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza sulle cessioni o locazioni di immobili ai cittadini stranieri.
L’articolo 6-bis (già introdotto dalla Commissione e ora modificato) reca semplificazioni in materia di appalti, novellando il relativo codice (D.Lgs. 163/2006, art. 140). Con le modifiche da ultimo introdotte si prevede che potranno essere applicate solo alle procedure e contratti i cui bandi siano stati pubblicati in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L’articolo 6-ter (introdotto dalla Commissione) reca una norma di interpretazione autentica dell’art. 33, comma 3, della legge 388 del 2000 (legge finanziaria 2001). In particolare viene previsto che la condizione di utilizzazione edificatoria - per la quale i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali in misura agevolata – esplica i suoi effetti, entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché ’acquirente provveda al pagamento delle relative imposte entro e non oltre cinque anni dal primo trasferimento.
L’articolo 7, intervenendo sulla
procedura di denuncia di infortunio sul lavoro, prevede che l’obbligo a carico
del datore di lavoro operi solamente nei confronti dell’INAIL e non più anche
nei confronti dell’Autorità di pubblica sicurezza, affidando allo stesso
Istituto anche l’obbligo di rimessione della denuncia alla Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio, anch’esso attualmente affidato alla
richiamata Autorità.
L’articolo 7-ter (introdotto dalla Commissione) modifica l’articolo 53, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, al fine di semplificare la tenuta della documentazione tecnico-amministrativa in materia di infortuni e malattie professionali; è stata prevista anche la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro degli infortuni.
L’articolo 7-quater (introdotto dalla Commissione) reca disposizioni volte a semplificare la tenuta degli elenchi dei lavoratori agricoli; mentre l’articolo 7-quinquies (introdotto dalla Commissione) prevede alcune semplificazioni in materia di nautica da diporto.
L’articolo 8-bis autorizza il Governo a modificare il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (DPR 495/1992) al fine di semplificare le modalità di rilascio dell’autorizzazione periodica per i trasporti eccezionali.
Nel corso dell’esame in Commissione sono stati soppressi gli articoli 8-ter – che recava una novella al secondo comma dell’art. 2556 c.c. al fine di semplificare la disciplina della cessione d’azienda –, 9-bis e 10-bis – che prevedevano ulteriori obblighi per le amministrazioni proponenti in materia di analisi di impatto della regolamentazione.
L’articolo 8-bis (introdotto dalla Commissione) modifica il D.Lgs. 285/1992, semplificando le modalità di rilascio dell’autorizzazione per i trasporti eccezionali.
All’articolo 10, comma 1, viene esplicitato chele comunicazioni tramite posta elettronica certificata dovranno essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti internet (viene così recepita una condizione posta dalla Commissione Bilancio), mentre il comma 5 prevede che restano ferme le disposizioni dell’art. 16-bis del D.L. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 del 2009, sull’utilizzo delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche.
L’articolo 10-ter, inserito durante l’esame in Commissione, dispone in materia di nulla osta per il matrimonio del cittadino straniero.
All’articolo 11, concernente il rilascio e l’utilizzo della carta d'identità per i minori, viene inserito un nuovo comma 2 che, modificando l’art. 75-bis del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773 del 1931), prevede che i soggetti che intendono esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, duplicazione, riproduzione, ovvero vendita, noleggio o cessione di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive, possano darne preventivo avviso al questore, ai fini dell’iscrizione nell’apposito registro, anche in modalità telematica. Viene invece soppresso il rinnovo annuale dell’iscrizione nel registro.
La modifica all’articolo 16, comma 5, recependo una condizione posta dalla Commissione Bilancio, specifica che le amministrazioni interessate dovranno provvedere all’attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'AIRE con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 17, che prevedeva l’adozione di un regolamento per la disciplina della prescrizione farmaceutica e specialistica in formato elettronico, è stato soppresso, come richiesto nella condizione espressa dalla Commissione Bilancio.
Gli articoli 19-bise 20-bis sono stati riformulati. In particolare:
§ mediante l’inserimento di un nuovo articolo 91-bis nel codice di procedura civile, viene previsto che le spese nelle cause davanti al giudice di pace non possano superare il valore della condanna principale (art. 19-bis);
§
con due
modifiche all’art. 16-bis del D.L.
185 del 2008, si prevede che la casella di posta elettronica certificata (PEC),
da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche, possa
essere data anche agli stranieri residenti che ne facciano richiesta, e che le
amministrazioni già dotate di propri siti internet
debbano utilizzare unicamente
Nel corso dell’esame in Commissione è stato soppresso l’articolo 20-quater, che prevedeva il conferimento da parte di un imprenditore a soggetti legittimati il potere di rappresentanza per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione.
L’articolo 20-quinquies, comma 2, reca alcune modifiche all’articolo 130del decreto legislativo 193 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Con l’articolo 20-sexies¸ aggiunto nel corso dell’esame in Commissione, viene concesso al Ministero dello sviluppo economico di continuare ad avvalersi del personale con incarico dirigenziale, attualmente in essere, fino al 31 luglio 2012.
Nel corso dell’esame in Commissione è stato soppresso l’articolo 21-bis riguardante la formazione continua dei dipendenti pubblici.
Le modifiche approvate agli articoli 23, 26 e 28 intendono recepire alcune condizioni poste nel parere dalla Commissione Bilancio. Pertanto:
§ all’articolo 23, che autorizza il Dipartimento della funzione pubblica ad avvalersi di 20 unità di personale in posizione di comando, scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali, viene precisato che tali soggetti mantengono il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza;
§ all’articolo 26 viene stabilito che l’istituzione di una banca dati del personale della P.A. in servizio temporaneo all'esterodovrà essere effettuata con le risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio;
§ all’articolo 28 viene previsto che gli schemi di decreti legislativi per l’adozione della “Carta dei doveri della pubblica amministrazione” dovranno essere corredati dalla relazione tecnica ed inviati alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
All’articolo 29 vengono modificati alcuni principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi per l’adozione dei decreti delegati riguardanti la “Carta dei doveri della pubblica amministrazione”.
Le modifiche approvate all’articolo 30, recante una delega al Governo volta a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione, ripropongono in parte al comma 1 il testo presentato dal Governo; le altre modifiche sono di carattere formale.
Si rileva che la proroga dell’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, prevista dall’art. 1-quinquies, potrebbe presentare dei profili problematici di compatibilità con la normativa comunitaria in materia, con particolare riferimento alla direttiva 2008/98/CE.
Si ricorda inoltre
che la lettera c) del comma 2
dell’articolo 5-bis, prevedendo che,
nei casi in cui l'intervento sia stato sottoposto positivamente a valutazione
ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e le prescrizioni devono
essere utilizzati, senza modificazioni, anche ai fini della valutazione di
impatto ambientale (VIA), appare in contrasto con l’articolo 11 della direttiva
2001/42/CE in materi di VAS, secondo cui la valutazione ambientale dei piani e
programmi lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE
sulla VIA.. Inoltre, la successiva lettera e),
introducendo le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità tra le amministrazioni per le quali si
prevede il silenzio assenso in sede di conferenza dei servizi, appare in
contrasto con la normativa comunitaria, come testimoniato dalle sentenze 28
febbraio 1991, causa C-360/87 e 14 giugno 2001 – causa C-230/00 della Corte di
giustizia delle Comunità europee che hanno escluso la possibilità di
autorizzazioni tacite in materia ambientale. Di tali disposizioni dell’art. 5-bis
Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari |
( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: NOTST056.doc