Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione - A.C. 3209-bis - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 3209-BIS/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 51
Data: 11/05/2010
Descrittori:
DELEGIFICAZIONE   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

11 maggio 2010

 

n. 51

Disposizioni in materia di semplificazione dei
rapporti della Pubblica Amministrazione

A.C. 3209-bis

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 3209-bis

Titolo

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione

Iniziativa

Governo

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Pareri previsti

II Giustizia, III Affari esteri, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame - come risultante dallo stralcio degli articoli 14, 25 e 27 del disegno di legge 3209, disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'art. 123-bis, comma 1, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 2 marzo 2010, è stato dichiarato collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-2013 nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Dal testo, composto all’atto della presentazione alla Camera da 30 articoli, sono stati stralciati gli artt. 14, 25 e 27 all’esito dell’ esame svolto ai sensi dell’art. 123-bis del regolamento.

L’articolo 1, modificando l’art. 2215-bis del codice civile, interviene in materia di tenuta informatica dei libri sociali e delle scritture contabili, prevedendo in particolare che l’assolvimento degli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione avvenga almeno una volta l’anno, anziché ogni tre mesi.

L’articolo 2 semplifica le modalità per l’iscrizione delle imprese artigiane all’albo provinciale, prevedendo la presentazione di una dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. Le commissioni provinciali per l'artigianato dispongono accertamenti e controlli e, in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti, adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione.

L'articolo 3 interviene sugli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive prevedendo la semplificazione della registrazione dei clienti, attraverso l’informatizzazione della procedura, e l’eliminazione delle licenze di pubblica sicurezza e dei connessi adempimenti per l'installazione di postazioni internet nelle strutture ricettive.

L’articolo 4 dispone sulla conservazione in forma digitale delle cartelle cliniche. Le modalità di attuazione e la decorrenza dei relativi adempimenti vengono demandati ad un successivo regolamento.

L’articolo 5 in esame è volto a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi, prevedendo che essi non siano più realizzabili con la denuncia di inizio attività (cd. DIA), ma senza alcun titolo abilitativo, rientrando pertanto nell’attività edilizia libera. Sono inoltre previste disposizioni di semplificazione per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

L'articolo 6 prevede che la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e che possa essere effettuata direttamente, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha stipulato l'atto.

L’articolo 7, intervenendo sulla procedura di denuncia di infortunio sul lavoro, prevede che l’obbligo a carico del datore di lavoro operi solamente nei confronti dell’INAIL e non più anche nei confronti dell’Autorità di pubblica sicurezza, affidando allo stesso Istituto anche l’obbligo di rimessione della denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, anch’esso attualmente affidato alla richiamata Autorità.

L’articolo 8 reca alcune modifiche al D.Lgs.C.P.S. 708/1947, concernente l’ENPALS, intervenendo su specifici adempimenti richiesti al datore di lavoro.

In particolare, si interviene:

-         sui termini di versamento dei contributi all’ENPALS e i requisiti da rispettare ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa, stabilendo, in particolare, l’obbligo, per le imprese, di effettuare il versamento dei contributi entro i termini stabiliti dall’Ente;

-         sull’obbligo di denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, prevedendo tale obbligo nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dall’articolo 1, commi 1180 e seguenti., della Legge 296 del 2006;

-         sul certificato di agibilità, in particolare prevedendo specifici obblighi, da parte delle imprese, di comunicazione di specifici dati all’Ente ai fini del rilascio del certificato stesso, e prevedendo sanzioni in caso di inosservanza;

-         sul libretto personale del lavoratore, disponendone l’abrogazione.

L'articolo 9, modificando l’art. 25 del D.L. n. 112/2008, introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea. In particolare viene previsto un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l’obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento.

L'articolo 10 prevede l’adozione di norme volte ad introdurre alcune modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al D.P.R. n. 223/1989.

L'articolo 11 reca norme volte a consentire il rilascio della carta d'identità a coloro che hanno compiuto i dieci anni di età. Prevede, inoltre, che i minori dei quattordici anni che si recano all’estero possano utilizzare, in luogo del passaporto, la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati.

L’articolo 12 è volto ad accelerare e semplificare le attività svolte dallo sportello unico dell’edilizia, prevedendo che esse avvengano in via telematica.

L'articolo 13 prevede la possibilità per gli organi di vertice politico delle amministrazioni e degli enti interessati di ricorrere avverso le decisioni della Corte di conti in sede di controllo sulla gestione innanzi alle sezioni riunite. Sono impugnabili le deliberazioni che hanno “particolare rilevanza per il sistema della finanza pubblica”.

L’articolo 14 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

L’articolo 15, prevede che l’utilizzo e la formazione della base unitaria di dati realizzata con l’integrazione tra i sistemi informatividei Ministeri dell'economia, del lavoro, della salute, nonché dei soggetti ad essi collegati o vigilati o controllati, avvenga nel generale rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale oltre che nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati, con particolare riferimento al regolamento CE n. 223 del 2009.

L’articolo 16 reca disposizioni dirette ad introdurre l’attribuzione del codice fiscale ai cittadini italiani residenti all’estero che risultano iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero). In particolare, si stabilisce che, ove non risulti già attribuito, il codice fiscale viene assegnato d’ufficio da parte dell’Amministrazione finanziaria a tutti i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE.

L’articolo 17 demanda al Governo l’adozione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, di un regolamento per la disciplina della prescrizione farmaceutica e specialistica in formato elettronico.

L’articolo 18 riguarda la semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia, con riferimento alla previsione della pagella in forma elettronica, e l’accelerazione dell’innovazione digitale nelle università per migliorare i servizi per gli studenti.

L’articolo 19, reca disposizioni in materia di recupero di spese di giustizia. In particolare, modificando il codice di procedura penale e il T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), si esclude il vincolo di solidarietà tra i condannati per le spese del procedimento d’impugnazione, per le spese per la pubblicazione di sentenze penali sui giornali, nonché per gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all’articolo 316 c.p.p.; si attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza per la conversione delle pene pecuniarie; si adeguano le norme sulla reviviscenza del credito per spese e pene pecuniarie al mutato assetto della procedura di riscossione. Il medesimo articolo novella anche l’art. 1, comma 367, della legge finanziaria 2008 prevedendo che il titolare dell’ufficio competente deleghi uno o più dipendenti della società stipulante (attualmente Equitalia-giustizia) alla sottoscrizione dei relativi ruoli.

L’articolo 20 reca, al comma 2, una serie di novelle al D.Lgs. 151/2005 di disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) cha appaiono finalizzate anche al superamento della procedura di infrazione in materia (cfr. infra paragrafo procedura di contenzioso). Il successivo comma 3 reca invece una norma di carattere transitorio conseguente alle novelle citate, mentre il comma 1 detta una disposizione specifica relativamente agli obblighi di comunicazione delle quantità immesse nel mercato, in capo ai produttori di apparecchi di illuminazione.

L'articolo 21 reintroduce l’obbligo di prestare giuramento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro risulta contrattualizzato.

L'articolo 22, è inteso ad ampliare ulteriormente la deroga al blocco generale delle assunzioni per gli incarichi dirigenziali di cui all’art. 17, co. 7 del D.L. 78/2009 (cd. “decreto anticrisi”) che, nel frattempo è stato abrogato dall'art. 2, co. 8-septies del D.L. n. 194/2009 (cd. “proroga termini”).

L’articolo 23 autorizza il Dipartimento della funzione pubblica ad avvalersi di un contingente di 20 unità di personale in posizione di comando, scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico.

L’articolo 24, introducendo nell’articolo 71 del D.L. 112/2008 il comma 3-bis ed il comma 3-ter, prevede l’obbligo da parte delle Amministrazioni pubbliche di rilevare i dati mensili relativi alle assenze per malattia e di comunicarli entro il mese successivo al Dipartimento della funzione pubblica. La persistente violazione dell’obbligo di comunicazione, se protratta per oltre tre mesi, è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile.

L’articolo 25 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

L'articolo 26 disciplina il servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero, regolato attualmente dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, modificata dall’art. 8 della 15 luglio 2002, n. 145. Le novelle estendono l’ambito applicativo della legge al personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001, prevedono l’istituzione di un’apposita banca dati per il monitoraggio del personale pubblico operante all’estero e semplificano le procedure di autorizzazione riguardanti, per le medesime finalità, il personale militare.

L’articolo 27 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

L’articolo 28 reca una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.

L’articolo 29 individua i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega sulla «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche».

L’articolo 30 reca una delega al Governo volta a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento all’articolo 9, si ricorda che la disposizione in esame intende dare seguito all’impegno assunto dagli Stati membri dell’Unione europea, inclusa l’Italia, in occasione del Consiglio europeo riunitosi l'8-9 marzo 2007. Il Consiglio europeo concorda pertanto sulla necessità di ridurre del 25 per cento entro il 2012 gli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione dell'Unione europea.

Inoltre il Consiglio europeo del 20 novembre 2009 ha chiesto alle Istituzioni europee e agli Stati membri di adoperarsi per raggiungere l'obiettivo della riduzione del 25% degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese in 13 settori prioritari (agricoltura e sovvenzioni agricole, conti annuali/diritto societario, politica di coesione, ambiente, servizi finanziari, pesca, sicurezza alimentare, legislazione farmaceutica, appalti pubblici, statistiche, fiscalità/dogane, trasporti, ambiente di lavoro/rapporti di lavoro). La riduzione degli oneri, la semplificazione della legislazione e il completamento delle misure nazionali dovrebbe avvenire, secondo il Consiglio, preferibilmente entro la fine del 2010.

 

Con riferimento all’articolo 15, che, in materia di trattamento dei dati personali richiama il regolamento CE n. 223 del 2009, si ricorda che tale atto normativo definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, vale a dire le statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità, disciplinando anche il sistema statistico europeo come il partenariato tra l'autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee

Con riferimento all’articolo 20, si segnala che in materia di termini per le comunicazioni delle apparecchiature di illuminazione immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008 (comma 1) e di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2006, 2007 e 2008 (comma 3) interviene anche il disegno di legge comunitaria 2009 (A.S. 1781-B), prevedendo, all’articolo 21, in entrambi i casi il termine del 30 giugno 2010, anziché quello del 28 febbraio 2010 previsto dal provvedimento in esame. In proposito, si ricorda che la direttiva 2002/96/CE prevede, all’articolo 12, primo paragrafo, che gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste siano trasmesse alla Commissione ogni due anni, entro 18 mesi dalla fine del periodo a cui si riferiscono. La prima serie di informazioni verte sugli anni 2005 e 2006.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento all’articolo 9, il 22 ottobre 2009 la Commissione ha adottato il “Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE - Piani settoriali di riduzione e azioni 2009 (COM(2009)544) che indica come obiettivo futuro la riduzione entro il 2012 del 25% degli oneri amministrativi.

Nel programma di lavoro della Commissione per il 2010 (COM(2010)135) si preannuncia l’adozione di una comunicazione sulla regolamentazione intelligente destinata ad individuare una serie di priorità al fine, tra l’altro, di semplificare la legislazione esistente e ridurre gli oneri amministrativi. L’obiettivo perseguito è la riduzione del 25% degli oneri amministrativi entro il 2012 anche mediante la presentazione, nel corso dei prossimi anni, di 46 proposte di semplificazione, e il ritiro di una serie di proposte obsolete.

 

Con riferimento all’articolo 20, il 3 dicembre 2008 la Commissione ha presentato due proposte di rifusione di direttive:

•     una relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2008)810) che prevede una semplificazione della legislazione, delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e per i privati;

•     l’altra relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROhS) (COM(2008)809) che chiarisce l’ambito di applicazione delle direttive RAEE e ROhS e armonizza i formati e le frequenze relative alla registrazione e alla comunicazione per i produttori.

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

L’8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all’Italia contestando la non conformità di talune delle disposizioni italiani di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (procedura 2009_2264).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

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File: NOTST051.doc