Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disciplina dell'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia - A.C. 60 e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità - A.C. e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 60/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 50
Data: 19/05/2010
Descrittori:
INDUSTRIA EDILIZIA   TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
TUTELA DEI LAVORATORI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

19 Maggio 2010

 

n. 50

Disciplina dell’accesso all’attività imprenditoriale
nel settore dell’edilizia

A.C. 60 e abb.

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 60 e abb. (C. 496, C. 1394, C. 1926, C. 2306, C. 2313, C. 2398)

Titolo

Norme per la disciplina dell'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

VIII (Ambiente)

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VII Cultura, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La VIII Commissione Ambiente ha avviato l’esame, in sede referente, della proposta di legge C. 60 nella seduta del 17 marzo 2009. Nel corso dell’esame in sede referente all’A.C. 60 sono state abbinate le proposte di legge C 496, C. 1394, C. 1926, C. C. 2306, C. 2313 e C. 2398. In data 28 aprile 2010 la medesima Commissione ha trasmesso il testo unificato del provvedimento, come risultante dagli emendamenti e dagli articoli aggiuntivi approvati, alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Il provvedimento mira a definire i princìpi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia - denominate “attività professionali in edilizia” - nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza e di professioni.

L’articolo 1 reca i principi e le finalità della proposta di legge, precisando che l'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La disciplina proposta – che si applica anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l’attività nel settore privato nel territorio dello Stato italiano - è volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale.

L’articolo 2 definisce il campo di applicazione della legge, escludendo le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari nonché le attività di installazione di impianti.

Ai sensi del comma 3, l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 9 fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L’articolo 3 prevede l’istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste.

L’articolo 4 disciplina i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che possono coincidere in un unico soggetto a ciò designato.

L’articolo 5 riguarda i requisiti di onorabilità, che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori nel caso di società, e dal responsabile tecnico.

L’articolo 6 riguarda in particolare i requisiti morali del responsabile tecnico, mentre l’articolo 7reca i requisiti di idoneità professionale che il medesimo deve possedere. In particolare viene specificato che la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, in un periodo non antecedente agli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia.

Ai sensi dell’articolo 8, con apposito decreto interministeriale saranno definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico. Successivamente, le regioni provvederanno alla regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Vengono inoltre specificate le materie trattate nei corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento.

Ai sensi dell’articolo 9, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia il soggetto interessato dovrà dimostrare il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 30.000 euro.

L’articolo 10 attribuisce alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i seguenti compiti:

a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia;

b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge;

c) coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia;

d) comunicazione alla Cassa edile territorialmente competente dell'avvenuta iscrizione.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il diritto di prima iscrizione, che viene determinato per il 2010 in 500 euro, e sarà aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, riferita al mese di dicembre e comunicata dall'ISTAT.

Con l'articolo 11 si autorizzano le regioni, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, a prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che partecipano alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli articoli 12 e 13regolano, rispettivamente, le modalità di sospensione e decadenza dall'attività, nonché il periodo transitorio, nel quale la prosecuzione dell’attività delle imprese già operanti nel settore è subordinata alla comunicazione alla C.C.I.A.A. del nominativo del responsabile tecnico.

Gli articoli 14 e 15 regolano le sanzioni amministrative, destinando il 50 per cento delle relative entrate prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia da parte dei comuni, mentre la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento.

L’articolo 16, al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della legge, affida ai comuni un onere di comunicazione tempestiva di tutte le violazioni accertate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La direttiva 2005/36/CE (c.d. “direttiva qualifiche”), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, riguarda, in particolare, il riconoscimento delle professioni cosiddette "regolamentate", il cui esercizio è consentito solo a seguito dell’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.

La direttiva si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare, quali lavoratori subordinati, autonomi o liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

 

La direttiva 2006/123/CE (c.d. “direttiva servizi") intende creare un pieno mercato interno dei servizi e nasce dall'esigenza di superare gli impedimenti di ordine giuridico che ostacolano l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi negli Stati membri.

Inserita nella cornice della “Strategia di Lisbona”, la direttiva guarda alla realizzazione del mercato interno attraverso quattro obiettivi:

•           facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'UE;

•           rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi;

•           promuovere la qualità dei servizi;

•           stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

La Direttiva stabilisce un quadro giuridico favorevole alla realizzazione di tali obiettivi, garantendo nel contempo un livello di qualità elevato per i servizi. Essa comprende qualsiasi servizio prestato dietro corrispettivo economico (ad eccezione dei settori esclusi specificamente indicati), tenuto conto nel contempo delle specificità di ciascun tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione.

Per quanto riguarda la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi, la direttiva prevede disposizioni riguardanti il regime di autorizzazione all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio e le procedure da mettere in atto da parte degli Stati membri.

Circa la libera prestazione dei servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano rispettare il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti. Ne consegue che il prestatore di servizi dovrà adeguarsi agli usi e costumi giuridici della nuova sede di lavoro. Inoltre, "lo Stato membro in cui il servizio è prestato deve assicurare il libero accesso ad un'attività di servizi e al libero esercizio della medesima sul proprio territorio".

Gli Stati membri non potranno ostacolare la libertà di esercizio nel loro territorio sulla base di requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati, o di altri requisiti tra cui l'obbligo per il prestatore di stabilirsi nel territorio dove presta il servizio, di ottenere un'autorizzazione, o di essere registrato in un albo professionale. Potranno invece applicare restrizioni per motivi legati alla sicurezza, alla pubblica sanità, alla protezione dell'ambiente e alle condizioni di lavoro.

La direttiva 2006/123/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

 

Al riguardo, si rileva che l’attività di costruttore edile, per le sue caratteristiche, appare riconducibile tra le fattispecie per le quali, in base al diritto dell’Unione europea, appare ammissibile la previsione di un albo professionale.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

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File: NOTST050.doc