Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito - A.C. 2424 e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 2424/XVI   AC N. 3089/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 46
Data: 15/09/2010
Descrittori:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA   IMPRESE ARTIGIANE
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   PICCOLI IMPRENDITORI
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
XIV - Politiche dell'Unione europea

SIWEB

15 settembre 2010

 

n. 46

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità
e per il sostegno del reddito

A.C. 2424 e abb.

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 2424 e abb. (A.C. 3089)

Titolo

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

XI Lavoro

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, VIII Ambiente, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La XI Commissione Lavoro ha avviato l’esame, in sede referente, della proposta di legge A.C. 2424 nella seduta del 23 giugno 2009. In data 24 febbraio 2010 la medesima Commissione ha deliberato di adottare il nuovo testo della proposta di legge, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, al quale risulta abbinata la proposta di legge C. n. 3089. In data 31 marzo 2010 la XI Commissione ha inviato alle Commissioni competenti per il parere un nuovo testo della proposta di legge C. 2424, come risultante dagli emendamenti approvati.

Il progetto reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un’attività d'impresa. Pertanto viene previsto il trasferimento di parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei all'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese.

L’articolo 1 riconosce specifiche agevolazioni ai lavoratori che, godendo di determinati strumenti di sostegno al reddito alla data del 1° gennaio 2010, intendano iniziare un’attività imprenditoriale.

In particolare, il comma 1 prevede la corresponsione, per i lavoratori dipendenti già destinatari degli specifici trattamenti di integrazione del reddito indicati al comma 2, che avviino una nuova attività di impresa, di un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga. L’ammissione a tale trattamento è valida, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, per il biennio 2010-2011.

I soggetti destinatari dell’indennità (comma 2) sono i lavoratori dipendenti che, alla data del 1° gennaio 2010, fruivano dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti, nonché dei trattamenti: di cassa integrazione ordinaria e straordinaria; di cassa integrazione, mobilità e di disoccupazione speciale; di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità; dei contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione salari straordinaria.

L’indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell’INPS, con contribuzione figurativa nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale delle rispettive Gestioni (comma 3). La contribuzione figurativa è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS (comma 4).

Resta fermo in ogni caso l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 5).

Trovano inoltre applicazione (comma 6) le disposizioni dell'art. 19, comma 1, del D.L. 185/2008, in materia di intervento integrativo posto a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, con una misura minima ridotta al 10% in luogo del 20 per cento.

E’ altresì previsto l’esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel caso in cui i soggetti che abbiano intrapreso attività di impresa assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito (comma 7). I periodi di lavoro dipendente sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della GIAS dell'INPS. Resta fermo l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'INAIL (comma 8).

Al termine del periodo sperimentale, è prevista la facoltà di iscrizione alle liste di mobilità di cui all’articolo 6 della legge n. 223/1991 (comma 9).

L’articolo 2 reca disposizioni in favore dei lavoratori destinatari dell’indennità di cui all’articolo 1. In particolare, su richiesta, i lavoratori potranno ottenere in un’unica soluzione la restante quota (25 per cento) degli ammortizzatori sociali non corrisposta ai sensi dell’articolo 1. L’erogazione dell’ammontare, attualizzato al tasso ufficiale stabilito dalla BCE, viene effettuata dalla Cassa depositi e prestiti la quale riceverà, con cadenza mensile, il 25% del trattamento da parte dell’INPS.

I medesimi lavoratori potranno accedere, nel biennio 2010-2011, a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura; i contributi erogati in favore dei suddetti fondi potranno essere cumulati con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province.

Qualora al termine del biennio i lavoratori destinatari delle agevolazioni in esame tornino a percepire redditi da lavoro dipendente, essi sono tenuti ad effettuare la cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti eroganti, a titolo di garanzia sul debito residui del finanziamenti.

L’articolo 3 introduce, in favore delle imprese e dei lavoratori che avviano una nuova attività ai sensi dell’articolo 1, il regime fiscale semplificato introdotto dalla legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) per i contribuenti cosiddetti “minimi”.

Il regime semplificato opera come un regime naturale, con la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. I tratti peculiari del regime sono i seguenti:

§          esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP;

§          applicazione – anche per le imprese – del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito;

§          assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva;

§          estensione dell’ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);

§          esclusione dell’applicazione degli studi di settore;

§          riduzione degli adempimenti contabili.

L’applicazione del regime fiscale agevolato è comunque subordinato alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Inoltre ai soggetti che si avvarranno del regime fiscale agevolato viene riconosciuta la facoltà di dedurre dall’IRPEF, sino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, le spese per la partecipazione a corsi di formazione professionale.

Il comma 7 subordina l’efficacia delle disposizioni fiscali agevolative alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, i titolari e i soci delle imprese, nonché i loro familiari, sono sottoposti alle disposizioni di cui all’art. 21 del d.lgs. 81/2008 ed alle corrispondenti sanzioni nel biennio 2010-2011. Viene inoltre stabilita l’applicazione delle norme di cui all’art. 94 dello stesso d.lgs. 81/2008 ai soggetti che esercitano la propria attività nei cantieri. La tutela dei lavoratori dipendenti è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del medesimo decreto. Ai datori di lavoro spetta assicurare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza in precedenza richiamate.

L’articolo 5 detta disposizioni in materia di tutela ambientale. In particolare si prevede che le imprese costituite ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame debbano registrare i soli rifiuti pericolosi, assolvendo tale obbligo attraverso la conservazione per diciotto mesi dei formulari di trasporto, e siano nel contempo esonerate, sempre nel biennio considerato, da alcuni obblighi previsti dal d.lgs. 152/2006 (cd. “codice ambientale”) in materia di rifiuti.

L’articolo 6 riguarda le modalità di costituzione delle imprese. Pertanto i soggetti interessati ad avviare l'attività dovranno presentare all'ufficio del Registro delle imprese la comunicazione unica di cui all'art. 9 del D.L. 7/2007.

Per poter fruire delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame, l’attività di impresa dovrà essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis c.c., nonché nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 c.c.

Viene inoltre previsto l’esonero dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza per i soci e i collaboratori familiari. Gli stessi soggetti usufruiscono altresì dei medesimi benefici contributivi e previdenziali previsti dall’ articolo 1 sopra illustrato. In ogni caso il numero degli addetti complessivamente occupati nelle imprese non potrà essere superiore a tre unità.

L’articolo 7recadisposizioni in merito all’inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative artigiane a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L’articolo 8 provvede in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

L’articolo 9 prevede la presentazione al Parlamento di una relazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sull’attuazione delle misure previste dall’articolo 1.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

All’articolo 3, comma 7, il regime fiscale agevolato viene subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 88, par. 3 del Trattato UE.

Al riguardo si rileva che il riferimento andrebbe opportunamente fatto all’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, cd. Trattato di Lisbona), ormai in vigore dal 1° dicembre 2009, che ripropone le disposizioni dell’art. 88 del Trattato.

L’articolo 108 stabilisce che alla Commissione europea siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti di legge diretti a istituire o modificare aiuti di Stato. Qualora la Commissione ritenga che l’aiuto previsto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, essa avvia – nei confronti dello Stato interessato - la procedura prevista per la modifica o la cessazione delle disposizioni. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure agevolative prima che tale procedura sia pervenuta ad una decisione finale.

Con riferimento all’articolo 5, già oggetto, nel suo testo precedente, di una condizione volta a richiedere modifiche dello stesso in modo da renderlo compatibile con l’ordinamento dell’Unione europea, si rileva che le modifiche introdotte non appaiono sufficienti a superare i profili problematici già in precedenza evidenziati. In particolare, l’esclusione dei rifiuti non pericolosi dall’obbligo di cui all’art. 189 del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) di iscrizione al catasto dei rifiuti appare in contrasto con l’obbligo di iscrizione presso le competenti autorità delle imprese che operano nell’ambito del ciclo dei rifiuti previsto dall’articolo 12 della direttiva 2008/98/CE.  Appare inoltre di dubbia coerenza con il diritto dell’Unione europea la previsione del comma 2 che consente l’assolvimento dell’obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi con la semplice conservazione per diciotto mesi di copia dei formulari di trasporto, anziché attraverso il registro previsto dall’art. 14 della direttiva 2006/12/CE.

Tutti gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea sopra richiamati sono ora sostanzialmente confermati (con possibilità di deroga unicamente in caso di possibilità di smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione, ovvero di recupero dei rifiuti) dalla direttiva 2008/98/CE, entrata in vigore il 12 dicembre 2008 ma non ancora recepita dall’Italia (il termine per il recepimento scade il 12 dicembre 2010)

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Quadro d’azione “Europa 2020”

Il 13 luglio 2010 il Consiglio ha approvato una raccomandazione sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione che, in linea con le conclusioni sul nuovo quadro d’azione per la crescita e l’occupazione “Europa 2020 già adottate dal Consiglio europeo il 16 e 17 giugno 2010, intende fornire agli Stati membri indicazioni su come definire e attuare i propri programmi nazionali di riforma.

Il Consiglio, tra l’altro, ritiene che, in linea con lo “Small Business Act” per l’Europa e con il principio “pensare anzitutto in piccolo”, gli Stati membri dovrebbero continuare a migliorare il clima imprenditoriale, ad esempio, sostenendo le PMI, migliorandone il loro accesso al mercato unico, sostenendone l’internazionalizzazione e stimolandone l’innovazione anche attraverso gli appalti pubblici.

L’Atto sulle piccole imprese per l’Europa (”Small Business Act” per l’Europa), presentato nel giugno 2008 dalla Commissione (COM(2008)394), stabilisce dieci principi sulla base dei quali sia la Commissione sia gli Stati membri sono chiamati ad elaborare misure concrete destinate a rendere la vita più facile alle piccole e medie imprese europee (PMI), ispirandosi al principio “Pensare anzitutto in piccolo”.

In tale contesto, la Commissione tra l’altro invita gli Stati membri a:

            ridurre al minimo spese e oneri per le imprese, ricorrendo anche a misure specifiche per PMI e microimprese;

            semplificare la vita delle PMI, ad esempio, riducendo le commissioni richieste dalle amministrazioni degli Stati membri per registrare un’impresa e impegnandosi per ridurre a meno di una settimana il tempo necessario a fondare un’impresa;

            agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Flessicurezza

L’8 giugno 2009 il Consiglio UE ha approvato delle conclusioni sulla flessicurezza con le quali propone un insieme di misure che possano aiutare gli Stati membri e le parti sociali a gestire in modo equilibrato l'impatto della crisi mondiale.

Nel 2006 la Commissione aveva avviato un dibattito pubblico sull’evoluzione del diritto del lavoro in modo tale da sostenere gli obiettivi della strategia di Lisbona ed ottenere una crescita sostenibile con più posti di lavoro di migliore qualità. A conclusione del processo di consultazione (avviato sulla base di un apposito Libro verde), la Commissione ha presentato, il 27 giugno 2007, una comunicazione intesa a definire principi comuni in materia di flessicurezza per consentire agli Stati membri di sviluppare strategie di flessicurezza adattate al proprio contesto nazionale.

Nelle conclusioni dell’8 giugno il Consiglio dell’UE invita in particolare a:

•           sostenere l'occupazione, aiutando le imprese ad applicare formule diverse dal licenziamento, come forme di lavoro flessibili, la riorganizzazione temporanea dell'orario di lavoro ed altre misure di flessibilità interna nell’ambito delle imprese;

•           migliorare il contesto imprenditoriale mediante un mercato del lavoro che assicuri al tempo stesso la necessaria flessibilità e sicurezza, regimi di previdenza che forniscano incentivi al lavoro, livelli adeguati di costi del lavoro non salariali, in particolare per i lavoratori a bassa qualifica ed altri gruppi vulnerabili, come pure mediante il miglioramento della regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese;

•           rafforzare le misure per un adeguato sostegno al reddito, mediante l’utilizzazione di sistemi moderni di protezione sociale conformi a principi di flessicurezza, sussidiarietà e sostenibilità delle finanze pubbliche;

•           mantenere gli incentivi per l'accesso e il ritorno all'occupazione e concentrarsi sul sostegno e sulla motivazione dei gruppi vulnerabili quali i giovani con minori opportunità;

•           valutare la possibilità di adattare le disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro, al fine di promuovere transizioni flessibili ma sicure dalla disoccupazione all'occupazione e da un posto di lavoro a un altro, sostenendo nel contempo disposizioni contrattuali affidabili.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409*st_affari_comunitari@camera.it

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