Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Tutela professionale e previdenziale dei lavoratori del settore dello spettacolo - A.C. 762 e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 762/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 45
Data: 28/04/2010
Descrittori:
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

28 aprile 2010

 

n. 45 

Tutela professionale e previdenziale dei lavoratori
del settore dello spettacolo

A.C. 762 e abb.

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 762 e abb. (AA.C. 1550, 2112, 2654)

Titolo

Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago e disposizioni fiscali in favore delle esecuzioni musicali dal vivo

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

XI Lavoro

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

La XI Commissione Lavoro ha avviato l’esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 762 e abb. nella seduta del 6 maggio 2009. In data 17 marzo 2010 la stessa Commissione ha deliberato di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 762, 1550, 2112 e 2654, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Il progetto consta di 5 articoli che recano norme volte alla tutela professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago.

L’articolo 1 reca disposizioni volte ad estendere la tutela assicurativa ai lavoratori dello spettacolo che ne sono attualmente sprovvisti. Tali disposizioni avranno effetto a decorrere dal 1° giugno 2011 (comma 1).

I lavoratori interessati sono quelli appartenenti alle seguenti tre principali categorie indicate all'articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 708 del 1947:

-     lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

-     lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente raggruppamento;

-     lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Tali soggetti svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell’ingegno, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata.

Il successivo comma 6 precisa che tra i lavoratori dello spettacolo destinatari delle disposizioni del provvedimento in esame vengono compresi anche quelli con contratto di lavoro intermittente che non godano dell’indennità di chiamata, mentre il comma 21 precisa che, sempre ai fini dell’articolo 1, per lavoratori si intendono quelli autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati, che rientrano tra le categorie dei lavoratori dello spettacolo sopra indicati.

Le disposizioni dell’articolo 1 prevedono l’estensione ai lavoratori sopra indicati:

·         dell’indennità di disoccupazione, con la precisazione che il diritto a percepire tale l'indennità è subordinato al possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali (commi 2-4);

·         dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 7);

·       dell’indennità di maternità (comma 8).

Presso l’INPS verrà istituito un apposito Fondo di sostegno al reddito, da finanziarsi secondo le modalità previste dall’articolo 5 del provvedimento in esame (comma 5).

I commi 9-17 recano disposizioni di carattere previdenziale. In particolare:

·         i lavoratori che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, potranno effettuare versamenti contributivi volontari per raggiungere tale quota (comma 9);

·         per le categorie dei ballerini e dei tersicorei, si prevede la diminuzione dell’età anagrafica richiesta ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, che passa a 47 anni per gli uomini (in luogo degli attuali 52) e a 45 anni per le donne (in luogo degli attuali 47) e l’aggregazione, alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile di un anno ogni tre (in luogo degli attuali quattro) di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di sette anni (in luogo degli attuali cinque) (comma 14);

·         si precisa che tra i lavoratori dello spettacolo vanno annoverati anche modelli, fotomodelli e indossatori, che sono pertanto assoggettati all’obbligo di iscrizione all’ENPALS (comma 15).

Le modalità di attuazione delle disposizioni sopra illustrate saranno disciplinate, con apposito regolamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 18).

I successivi commi 19 e 20 prevedono, rispettivamente, l’emanazione di un apposito DPCM ai fini della razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali ed il rinvio ad un decreto del Ministro dell’economia ai fini dell’individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute alcune agevolazioni.

L’articolo 2 prevede la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito foglio d’ingaggio individuale, che si configura come un contratto di scrittura privata sottoscritto dalle parti che deve prioritariamente indicare, prendendo come riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell’incarico, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

Vengono inoltre precisate le modalità di espletamento delle pratiche di assunzione dei lavoratori minori e degli obblighi informativi che il datore di lavoro dovrà espletare presso l’ENPALS.

L’articolo 3 individua la figura dell’agente di spettacolo, disciplinandone i compiti.

In particolare, il comma 1 individua l’agente di spettacolo come la figura professionale di cui possono avvalersi i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale.

 

Il successivo comma 2 disciplina i compiti che l’agente di spettacolo, in forza di un contratto di mandato, deve svolgere in rappresentanza dei lavoratori del settore. Viene altresì precisato che l’attività di agente dello spettacolo è incompatibile con quella di produttore e non può essere svolta, in nessun caso, da un unico soggetto in forma singola, societaria o attraverso compartecipazioni (comma 3). Le agenzie degli artisti dello spettacolo non potranno essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro (comma 5).

Con l’articolo 4, comma 1, viene istituito presso il Ministero del lavoro il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo, al quale possono iscriversi i prestatori d’opera che svolgono le attività lavorative nel settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, e l’attività proprie dell’agente dello spettacolo.

Ai fini dell’iscrizione al registro si prefigura un doppio “binario”: uno basato su specifici titoli rilasciati da determinati istituti, l’altro basato sull’effettivo esercizio delle attività di spettacolo per un periodo temporale minimo, comprovato dall’avvenuta contribuzione.

Il comma 7 precisa infine che la figura professionale della “maschera”, che opera nelle sale teatrali e cinematografiche, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo e sicurezza delle attività di spettacolo.

L’articolo 5 reca disposizioni in merito alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento in esame interviene in materia riconducibile alla politica dell’Unione europea per la cultura di cui all’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già art. 151 del Trattato istitutivo della Comunità europea). 

Tale politica è stata inserita nelle competenze dell’Unione con il Trattato di Maastricht. Tra i suoi obiettivi, vi è anche quello di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, appoggiare ed integrare l’azione di questi ultimi, nel campo della creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

Per perseguire tale politica, il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato per le regioni, possono adottare azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi misura di armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; inoltre il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare raccomandazioni. 

 

 


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