Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Misure per il sostegno del reddito e la tutela dei lavoratori - A.C. 2100 e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 41 | ||||
Data: | 09/03/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
XI-Lavoro pubblico e privato
XIV - Politiche dell'Unione europea |
9 Marzo 2010 |
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n. 41 |
Misure per il sostegno del reddito e la tutela dei lavoratoriA.C. 2100 e abb.Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria |
Numero dell’atto |
A.C. 2100 e abb. |
Titolo |
Norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter: |
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Sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
XI Commissione (Lavoro) |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura, X Attività produttive, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
L’XI Commissione Lavoro ha avviato l’esame, in sede
referente, delle proposte di legge A.C. 2100 e abb. nella seduta del 9 febbraio
Il progetto consta di 5 articoli che recano misure volte a garantire il sostegno del reddito e la tutela di determinate categorie di lavoratori.
L’articolo 1 introducendo 3 nuovi commi all’articolo 1 del D.lgs. 80/1992, ha lo scopo predisporre di una forma di garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi.
In particolare:
si autorizza l’INPS, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, ad erogare ai lavoratori dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, una somma non superiore a 4 volte la misura del trattamento retributivo mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell’impresa nei 12 mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di seguito richiamato. Tale erogazione è prevista a valere sulle risorse del Fondo di garanzia sul TFR di cui alla L. 297/1982, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo.
si prevede che l’erogazione delle somme sopra indicate sia riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati con le parti sociali, ed approvati con apposito decreto ministeriale;
si dispone che, a seguito dell’erogazione delle somme, l’INPS subentri al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l’impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati.
L’articolo 2 prevede misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza. Più specificamente:
si attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di svolgere, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio sullo stato di attuazione, per l’anno 2009 e per il primo semestre dell’anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 2/2009.
L’art. 19, comma 2, del D.L. 185/2008 ha previsto in via
sperimentale, per il triennio 2009-
All’esito di tale monitoraggio il ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può procedere:
alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento sopra indicato;
all’eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto.
Inoltre, mediante un’interpretazione autentica, si rende applicabile l'articolo 2116 c.c. anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell’obbligazione contributiva.
L’articolo 2116 c.c. prevede che le forme previdenziali ed assistenziali obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi dovuti, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
L’articolo 3 provvede a fornire alcune
interpretazioni autentiche, limitatamente al biennio 2010-
in materia di cassa integrazione straordinaria, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 223/1991, si interpretano nel senso che può accedere alla CIGS, immediatamente dopo la cassa integrazione ordinaria e senza soluzione di continuità con quest’ultima, nel caso in cui essa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane, l’impresa che sia stata oggetto di un evento improvviso ed imprevisto, il quale abbia generato una crisi che, prolungandosi nel tempo, comporti ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali;
Si rileva che l’articolo 1, comma 5, della legge 223/1991 dispone che la durata del programma di CIGS per crisi aziendale non possa essere superiore a 12 mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.
ai fini del calcolo delle settimane effettivamente usufruite, i limiti massimi devono essere computati con riguardo alle singole giornate di sospensione del lavoro, anziché all’intera settimana di calendario. Tale disposizione avrà effetto anche per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.
Al riguardo si menziona che l’articolo 6 della legge 164 del
1975 – e l’articolo 1 della legge n.
427/1975 per gli operai dipendenti da imprese edili e di escavazione e
lavorazione di materiali lapidei - prevede che la cassa integrazione
ordinaria, prevista per i casi di contrazione o sospensione dell'attività
produttiva, sia corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi,
prorogabili, in casi eccezionali, trimestralmente fino ad un massimo
complessivo di 12 mesi. Nel caso in cui l'impresa ne abbia fruito per 12 mesi
consecutivi, una nuova domanda può essere proposta a condizione che sia
trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
L’articolo 4 reca disposizioni inerenti agli elenchi nominativi trimestrali compilati dall’INPS che, sulla base dei modelli di dichiarazione della manodopera occupata presentati dai datori di lavoro, indicano le giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro dagli operai agricoli a tempo determinato, nonché degli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura.
L’articolo 5, infine, istituisce presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, in recepimento del contratto collettivo sottoscritto il 9 ottobre 2009 per il settore assicurativo.
Il Fondo, alimentato esclusivamente dai contributi versati dalle imprese del settore, ha il compito di attuare specifici interventi che, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, situazioni di crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o lavoro, favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
L’istituzione del Fondo è demandata ad un apposito decreto ministeriale, nel quale saranno altresì disciplinate le modalità di versamento dei contributi e di funzionamento del Fondo, inclusa l’individuazione degli organi di amministrazione, in conformità con quanto previsto dal citato contratto collettivo.
L’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea (come modificato da ultimo dal Trattato di Lisbona) indica, tra gli obiettivi prioritari dell’Unione, la promozione del progresso economico e sociale ed un elevato livello di occupazione, in modo da pervenire ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile per tutti i paesi dell’UE.
La politica sociale e per l'occupazione dell'Unione mira a promuovere l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, a garantire una protezione sociale adeguata, il dialogo con le parti sociali e lo sviluppo delle risorse umane, al fine di raggiungere un livello di occupazione elevato e duraturo. La nuova agenda sociale per il periodo 2006-2010 si colloca nel contesto della riaffermazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.
Facendo seguito alla consultazione relativa al futuro della strategia di Lisbona dopo il 2010, avviata con la
presentazione di un documento di lavoro (COM(2009)647) il 24 novembre 2009 e
conclusasi il 15 gennaio 2010, e in vista del Consiglio europeo del 25-26 marzo, il 3 marzo 2010
Con particolare riferimento alla crescita inclusiva,
Il 16 ottobre 2008
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