Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale - T.U. AA.C. 1079, 2418 e 2610 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 1079/XVI   AC N. 2418/XVI
AC N. 2610/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 34
Data: 10/02/2010
Descrittori:
DIRITTO ALLO STUDIO   FORMAZIONE PROFESSIONALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

10 febbraio 2010

 

n. 34

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale

T.U. AA.C. 1079, 2418 e 2610

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

 

Numero dello schema di decreto legislativo

T.U. AA.C. 1079, 2418 e 2610

Titolo

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale

Norma di delega

Legge 7 luglio 2009, n. 88, articoli 1, co. 3, e 41

Numero di articoli

2

Date:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

XI Lavoro

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze (ex art. 73, comma 1-bis, reg.), VII Cultura, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La XI Commissione Lavoro ha avviato l’esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 1079 e abb. nella seduta del 14 maggio 2009. In data 14 gennaio 2010 la stessa Commissione ha adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Il progetto consta di 2 articoli che recano norme volte alla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

 

L’articolo 1 attribuisce una ampia delega al Governo, individuando una serie articolata di principi e criteri direttivi per l’adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori – anche se inoccupati – e dei disabili all’apprendimento e alla formazione.

Sulla base dei principi e criteri direttivi previsti per l’esercizio della delega, i decreti delegati dovranno:

a) affermare il diritto individuale alla formazione ed allo sviluppo professionale in ogni momento della vita, da realizzarsi mediante la promozione di tirocini formativi in Italia ed all’estero, utilizzando anche il coordinamento delle diverse banche dati esistenti al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) definire gli standard di prestazione, riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare i servizi necessari per l’esercizio del diritto alla formazione ed allo sviluppo professionale;

c) riordinare e armonizzare i permessi riconosciuti ai lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio;

d) estendere i permessi per l’esercizio del diritto allo studio anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione a progetto;

e) prevedere che l’erogazione di trattamenti di sostegno al reddito siano condizionati alla partecipazione a programmi formativi coerenti con le esigenze dei processi produttivi;

f) favorire le iniziative formative all’interno dei luoghi di lavoro, promuovere il reinserimento dei disoccupati di lunga durata e delle donne uscite dal mercato del lavoro, sostenere l’occupabilità dei lavoratori di età superiore ai 45 anni, aiutare i giovani disoccupati o in stato di disagio, realizzare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nelle micro, piccole e medie imprese;

g) riconoscere il diritto all’aggiornamento professionale dei quadri e dei dirigenti;

h) coordinare i piani formativi aziendali con l’indicazione della relativa programmazione provinciale e regionale e predisporre, di concerto con il mondo produttivo, percorsi formativi volti all’assunzione dei corsisti (per almeno il 50%) da parte delle aziende per un periodo non inferiore a tre anni;

i) realizzare un sistema di certificazione degli apprendimenti, differenziati per categorie specifiche, sentito il parere dell’ISFOL e dell’INVALSI;

j) disciplinare le linee di indirizzo per l’avvio di politiche attive in favore dei co.co.pro. e dei lavoratori autonomi;

k) realizzare una sostanziale integrazione tra sistemi formativi e mercato del lavoro;

l) promuovere l’apprendistato ai fini dell'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;

m) valorizzare l’uso di nuove tecnologie;

n) consentire la deducibilità a fini fiscali delle spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza di corsi di formazione;

o) introdurre misure di sostegno diretto (borse di studio, voucher individuali, prestiti agevolati), graduate in relazione alle condizioni individuali dei soggetti beneficiari;

p) incentivare la formazione professionale, con particolare riferimento al settore dei mestieri d’arte;

q) realizzare la semplificazione delle procedure burocratiche, amministrative e di rendicontazione dei piani formativi;

r) valorizzare il ruolo ed i compiti dei fondi interprofessionali;

s) sperimentare iniziative formative in favore dei lavoratori stagionali e intermittenti;

t) garantire che i sistemi formativi regionali siano organizzati anche con il concorso degli enti privati gestori di attività formative;

u) garantire interventi di formazione in particolare nelle zone comprese nell’Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari di sostegno;

v) istituire un Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua che definisca, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea, gli obiettivi del sistema nazionale di formazione;

w) monitorare i risultati ottenuti dalle regioni, con particolare riguardo per le zone comprese nell’Obiettivo 1.

Viene inoltre precisato che dall’attuazione delle disposizioni sopra illustrate non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La procedura per l’emanazione dei decreti legislativi sono disciplinate all’articolo 2 del testo in esame: esso prevede che i relativi schemi, corredati della relazione tecnica, con deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, siano trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Eventuali disposizioni correttive ed integrative dei decreti potranno essere adottate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dal testo in esame e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore.

Viene infine prevista un’ulteriore delega al Governo, da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, ai fini dell’adozione di ulteriori disposizioni volte al coordinamento dei decreti con le altre leggi dello Stato e all’abrogazione delle norme incompatibili.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’Obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006, citato tra i principi e criteri direttivi della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettere z) e bb), è stato sostituito, per il periodo 2007-2013, dall’Obiettivo “Convergenza”, che intende accelerare la convergenza degli Stati e delle regioni in ritardo di sviluppo favorendo il miglioramento delle condizioni di crescita e di occupazione attraverso l’aumento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione, l’adattabilità ai cambianti economici e sociali, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente e l’efficacia amministrativa. Tale obiettivo assume carattere prioritario rispetto agli altri due obiettivi (Competitività e Cooperazione territoriale europea, ex-obiettivi 2 e 3) per l’intervento dei Fondi strutturali. Ad esso sono infatti destinate oltre l’81,5% della dotazione complessiva delle risorse dei Fondi, pari a circa 251,2 miliardi di euro, nel periodo di programmazione 2007-2013 (Decisione della Commissione 2006/594/CE del 4 agosto 2006).

 

Sono ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” le aree europee meno sviluppate, corrispondenti al livello NUTS II, il cui PIL per abitante, misurato in parità di potere di acquisto sulla base di dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75% della media comunitaria dell’UE-25.

L'elenco delle regioni interessate dall'obiettivo “Convergenza” dei Fondi strutturali, valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è riportato nell’allegato I alla decisione della Commissione UE n. 595/2006 del 4 agosto 2006. Per l’Italia, vi rientrano le seguenti regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

La Commissione ha peraltro previsto un sostegno transitorio decrescente, c.d. regime di “phasing-out”, nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, in favore di quelle regioni il cui PIL per abitante sarebbe stato inferiore al 75% della media comunitaria se calcolata sui 15 Stati membri, ma che hanno superato tale soglia per effetto dell’allargamento della UE a 27 Stati (cosiddetto “effetto statistico”).

Per l’Italia, l’unica regione a beneficiare del regime di phasing-out fino al 2013 è la Basilicata.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La Commissione considera una delle priorità della strategia UE – 2020 (COM(2009)647), presentata il 12 novembre 2009, il pieno sviluppo della conoscenza quale motore della crescita sostenibile. Su tale necessità ha convenuto il Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.

 

Il 25 novembre 2009 la Commissione ha presentato la comunicazione “Competenze chiave per un mondo in trasformazione” - progetto di relazione congiunta 2010 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" (COM(2009)640).

Nel documento la Commissione pone l’esigenza di utilizzare il quadro europeo delle competenze chiave (digitale, matematica, lingua madre, lingue straniere) per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 18 dicembre 2006) nell’ambito di percorsi formativi oltre che nel contesto “formale” anche in quelli “non formale” e “informale”.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

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File: NOTST034.doc