Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Norme in materia di cittadinanza - A.C. 103 e abb. - Nuovo testo - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||
Riferimenti: | |||
Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 28 | ||
Data: | 16/12/2009 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XIV - Politiche dell'Unione europea |
16 dicembre 2009 |
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n. 28 |
Norme in materia di cittadinanzaA.C. 103 e abb.- Nuovo testoElementi di valutazione per la compatibilità comunitaria |
Numero dell’atto |
A.C. 103 e abb. |
Titolo |
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di coloro che hanno riacquistato la cittadinanza medesima |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
Commissioni I (Affari costituzionali) |
Pareri previsti |
II Giustizia, III Affari esteri, V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, XI Lavoro (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il progetto consta di 5 articoli che recano alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza.
L’articolo 1 del provvedimento in esame, modificando l'articolo 4, comma 2, della legge 91, aggiunge ai requisiti già richiesti dalla legislazione vigente allo straniero, che sia nato in Italia e voglia divenire cittadino italiano (residenza legale e ininterrotta fino al raggiungimento della maggiore età), quello dell’aver frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano e di aver assolto il diritto-dovere all’istruzione. Come attualmente previsto, la dichiarazione di volontà deve essere espressa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
L’articolo 2 - sostituendo all’articolo 9, comma 1, la lettera f) – subordina la concessione della cittadinanza allo straniero, che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano, allo svolgimento del percorso di cittadinanza come definito nel successivo articolo 3.
Il percorso di cittadinanza (articolo 3) comprende:
§ il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
Il «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», prima del 2007 denominato «carta di soggiorno», è il titolo di soggiorno riservato agli stranieri non comunitari presenti stabilmente nel nostro Paese. È rilasciato a richiesta dell’interessato ed è condizionato dal possesso del permesso di soggiorno, da almeno cinque anni, e di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo. A differenza del permesso di soggiorno che dura al massimo due anni, è a tempo indeterminato. La disciplina normativa del permesso di soggiorno CE è di fonte comunitaria. La direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo è stata recepita dal decreto legislativo 3/2007 che ha modificato il testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo 286/1998, art. 9 e 9-bis).
§ la frequentazione di un corso di formazione di 12 mesi volto ad approfondire la conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell’educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;
§ l’effettivo grado di integrazione sociale e rispetto delle leggi statali e dei principi della Costituzione;
§ il rispetto degli obblighi fiscali,
§ i requisiti di reddito, alloggio ed assenza di carichi pendenti, come previsto dal permesso di soggiorno. In particolare il reddito non deve essere inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
L’articolo 9 del decreto
legislativo n. 286 del 1998 richiede, per la concessione del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo la disponibilità di un reddito
non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso richiesta ai
familiari, di un reddito sufficiente per il rispetto dei parametri indicati
dall’articolo
L'accesso al corso annuale, funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza, può avvenire dopo otto anni di permanenza in Italia e, alla richiesta dello straniero di accedere al corso, l’amministrazione competente deve dare risposta entro 120 giorni. Il relativo procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso annuale stesso, fermo restando il requisito dei dieci anni di permanenza in Italia per l'ottenimento della cittadinanza.
È previsto inoltre che il Governo
attui, con il concorso delle regioni, iniziative ed attività finalizzate a
sostenere il percorso di integrazione linguistica, culturale e sociale dello
straniero. Con apposito regolamento verranno stabilite le modalità di
svolgimento del percorso di cittadinanza e gli eventuali casi di esonero dalla
frequentazione L’articolo 4,
modificando l’art. 10 della legge n. 91/1992, prevede che il decreto di
attribuzione o di concessione della cittadinanza acquisti efficacia con il giuramento che deve essere prestato
dinanzi al prefetto della provincia di residenza. La disposizione indica la
formula del giuramento (“Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di
osservarne lealmente
L’articolo 5 dispone infine sull’entrata in vigore del provvedimento, che sarà efficace dopo sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Il Trattato di Lisbona,
all’articolo 8 (ex-articolo 9) del Trattato sull’Unione europea rileva che la
cittadinanza dell’Unione europea si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non
la sostituisce; il medesimo Trattato all’articolo 17 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (ex- articolo 20 del Trattato della Comunità
europea) precisa che “E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza
di uno Stato membro”.
Per i cittadini dell’Unione vengono poi indicati, nell’articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, alcuni specifici diritti quali il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di godere, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
I
medesimi diritti sono disciplinati dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (articoli 39, 40, 41, comma 4, e da
Nei documenti sopra richiamati si indica come unico requisito per l’accesso alla cittadinanza dell’Unione europea quello della cittadinanza di uno degli Stati membri, senza peraltro intervenire e prevedere alcunché per quel che concerne l’accesso a quest’ultima. In tal senso il provvedimento in esame non appare presentare profili di diretto interesse per quel che concerne la compatibilità comunitaria.
Nella risoluzione adottata il 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, il Parlamento europeo, tra l’altro, ha invitato gli Stati membri a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di rendere più agevole per i cittadini non nazionali l’acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni diritti. Il Parlamento europeo ha altresì auspicato che sia favorito lo scambio di esperienze sui sistemi di naturalizzazione in essere nei diversi Stati membri, al fine di pervenire, pur nel rispetto della competenza dei singoli Stati membri nel determinare i modi di acquisto e perdita della cittadinanza, ad un maggiore coordinamento quanto ai criteri ed alle procedure di accesso alla cittadinanza dell'Unione, in maniera tale da limitare le discriminazioni che i diversi regimi giuridici comportano.
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File: NOTST028.doc