Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Nuova disciplina del commercio interno del riso - A.C. 1991 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 1991/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 25
Data: 10/11/2009
Descrittori:
CEREALI   COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
PRODOTTI ALIMENTARI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

10 novembre 2009

 

n. 25

Nuova disciplina del commercio interno del riso

A.C. 1991

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 1991

Titolo

Nuova disciplina del commercio interno del riso

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

XIII Agricoltura

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Il disegno di legge, che abroga la normativa in vigore definita con la legge 18 marzo 1958, n. 325, stabilisce una nuova disciplina per il commercio del riso sul territorio nazionale, modificando la classificazione e le denominazioni di vendita in modo da renderle, secondo quanto afferma la relazione illustrativa, maggiormente aderenti alle molteplici varietà di riso coltivate in Italia.

Il nuovo testo del progetto di legge è stato approvato dalla Commissione Agricoltura il 3 novembre scorso: la modifica introdotta nel corso dell’iter parlamentare riguarda solo l’indicazione, all’articolo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

 

Il provvedimento stabilisce, all’articolo 1 quali siano le definizioni del prodotto “riso” sulla base della lavorazione o del trattamento subito (riso greggio, integrale, il parboiled, il riso ceroso e quello aromatico, pigmentato o ostigliato).

L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione della legge, che riguarda le varie tipologie di riso confezionato, venduto, posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale. Sono sottratti all’applicazione della legge i prodotti protetti da una IGP o una DOP riconosciuti in base al reg. (CEE) n. 2081/1992 ed al reg. (CE) n. 510/2006 (per i quali le modalità di etichettatura sono definite all’interno dei relativi disciplinari) e quelli destinati ad essere esportati.

Le varietà presenti sul mercato sono attualmente classificate (art. 2 della legge n. 325/1958) entro le quattro tipologie del riso comune o originario (a grani piccoli e tondi); semifino (chicchi tondeggianti di media lunghezza), fino (a chicchi lunghi e affusolati), superfino (con chicchi grossi e molto lunghi). L’articolo 3 del disegno di legge, al comma 1, riconduce invece la classificazione del riso ai seguenti tre gruppi sulla base delle caratteristiche del grano: riso tondo, medio e lungo, sulla base dei parametri biometrici previsti dalle norme UE (si veda al riguardo l’allegato III, parte I, al regolamento CE n.1234/2007-Regolamento unico OCM).

Le denominazioni di vendita sono elencate (art. 3, comma 3) nell’allegato 4, riprendendo quelle storicamente presenti sul territorio nazionale e tradizionalmente note al consumatore interno. Tali denominazioni peraltro si applicano esclusivamente al riso, al riso integrale, a quello parboiled e all’integrale parboiled, restandone esclusi (art. 3, comma 6) i risi cerosi, aromatici, pigmentati e ostigliati, nonché qualunque altra varietà, che potranno essere classificati solo, in base ai parametri biometrici come risi tondi, medi o lunghi.

Il prodotto per essere commercializzato con una delle denominazioni dell’allegato 4 deve in ogni caso presentare le caratteristiche qualitative stabilite con l’allegato 1; tali parametri, che fissano i valori massimi di grani difettati e di materie estranee ammesse, sono resi più severi dal comma 7 dell’art. 3 consentendo in tal caso al prodotto di fregiarsi della indicazione extra.

Viceversa con la indicazione sottotipo, che è ammessa solo in associazione alle denominazioni di cui all’art. 3, comma 4, possono essere commercializzati i prodotti con valori più alti di quelli stabiliti nell’all. 1, purché inferiore al loro doppio (co. 8 dell’art. 3).

Ai sensi dell’art. 5, le denominazioni di vendita di cui all’art. 3 possono essere integrate, per il riso che utilizza marchi collettivi, con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d’uso.

L’art. 4, comma 1, vieta di immettere al consumo per l’alimentazione umana e con il nome ”riso” un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all’allegato 1; alla definizione dei difetti individuati nell’allegato 1 provvede l’allegato 2 e l’allegato 4 individua i metodi di analisi ammessi.

Per le sanzioni (art. 6) il d.d.l. rimanda all’art. 18 del D.lgs. n. 109/92 sull’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, che oltre a quantificarne gli importi in relazione alla fattispecie individua anche i soggetti competenti alla loro irrogazione che sono, per quanto di rispettiva competenza, le regioni e province autonome e l’ICRF (ora ICQ - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari).

La revisione delle analisi, qualora sia necessario ripeterle nell’ambito di un procedimento giudiziario, deve essere eseguita (art. 7), su un campione minimo di 800 grammi di riso, dai seguenti istituti:

- Istituto sperimentale per la cerealicoltura- sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli- per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole;

- Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

L’art. 8 detta disposizioni transitorie per consentire alle aziende produttrici l’adeguamento alle nuove disposizioni: per i dodici mesi successivi all’entrata in vigore della legge è consentito il confezionamento in conformità alla legge n. 325/1958, ed il riso così confezionato potrà essere venduto sino ad esaurimento delle scorte.

L’art. 9 contiene infine le disposizioni finali (abrogazione della legge n. 325/1958 e clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica).

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il d.d.l. stabilisce il divieto di immettere al consumo per l’alimentazione umana e con il nome “riso” un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative specificate nell’allegato I, e detta inoltre disposizioni sulla denominazione di vendita e l’etichettatura del prodotto. Potrebbe pertanto risultare opportuno applicare alle disposizioni le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria, tramite notifica preventiva alla Commissione U.E., previste rispettivamente dagli artt. 4 e 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, che ha recepito la direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche, e dagli artt. 4 e 19 del d.lgs. n. 109/1992, che ha recepito la direttiva 2000/13/CE in materia di indicazioni da riportare obbligatoriamente sui prodotti alimentari preconfezionati.

Si segnala inoltre che il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992 è stato abrogato dall’art. 19 del regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 che, peraltro, stabilisce che le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 devono continuare a beneficiare della protezione prevista e figurare automaticamente nell’apposito registro tenuto dalla Commissione (Considerando n. 19).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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