Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||
Titolo: | Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare A.C. 2260 e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 21 | ||||||
Data: | 04/11/2009 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
XIII-Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea |
4 novembre 2009 |
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n. 21 |
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentareA.C. 2260 e abb.Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria |
Numero dell’atto |
A.C. 2260 e abb. |
Titolo |
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare |
Iniziativa |
Governativa |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
XIII Commissione Agricoltura |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III Affari esteri, V Bilancio, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il disegno di legge (C. 2260), al quale sono abbinate le proposte di legge C. 2646 (Cosenza ed altri) e C. 2743 (già approvato dal Senato il 23 settembre 2009), prevede diverse misure volte a rafforzare la competitività del settore alimentare. In data 3 novembre 2009 la Commissione XIII (Agricoltura) ha approvato il nuovo testo del provvedimento
L’articolo 1 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, di cui all’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.
Nel corso dell’esame presso
Con riferimento in particolare all’articolo 1-ter, si prevede, al
comma 2, che il divieto di cessione dei crediti relativi a somme dovute in
attuazione al regolamento CE n.
1663/1995 in materia di politica agricola comune non si applichi alle operazioni
effettuate dall’ISMEA ai sensi dell’articolo 4, comma 45, della legge n. 350
del 2003 (legge finanziaria per il 2004), tra le quali rientrano le
anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dell’AGEA
quale organismo pagatore degli incentivi in materia agricola ai sensi del
regolamento CE n. 1663 del 1995. Inoltre, al medesimo articolo 1-ter, al comma 3,
si escludono alcune specifiche fattispecie dalle sanzioni per la mancata
indicazione della provenienza geografica per le denominazioni protette previste
dal decreto legislativo n. 297 del 2004, il quale a sua volta richiama il regolamento CE n. 2081/1992. In
particolare non si dà luogo alle sanzioni nel caso in cui il consorzio di
tutela della denominazione protetta abbia emanato un regolamento con
indicazione dei casi e delle modalità in cui si procede alla “smarchiatura” del
prodotto, ovvero abbia autorizzato il soggetto in questione alla
“smarchiatura”. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti
a denominazione protetta, l’articolo 2, nel
testo emendato dalla XIII Commissione, prevede il raddoppio della misura
delle sanzioni, previste dall’art. 6 della legge n. 138/1998 per la violazione
delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione
riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali
garantite (STG). Viene inoltre istituito un “Sistema di produzione integrata”
agroalimentare finalizzato a garantire la qualità del prodotto finale, al quale
possono aderire volontariamente tutti gli operatori che si impegnano ad
applicare la disciplina di produzione ed a sottoporsi ai relativi controlli.
Viene peraltro specificato che tali disposizioni diverranno efficaci solo dopo
il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea. Durante
l’esame presso
L'articolo
6 prevede l'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti
alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza. L'obbligo riguarda
i prodotti alimentari commercializzati, siano essi trasformati, anche parzialmente,
o non trasformati, al fine di assicurare ai consumatori «una completa e
corretta informazione” sulle loro caratteristiche. Vengono inoltre stabilite le
modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza dei prodotti: per
i prodotti non trasformati si fa riferimento al Paese o, eventualmente, alla
zona «di produzione»; per i prodotti trasformati si prevede l'indicazione sia
del luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale, nonché il
luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente
utilizzata nella preparazione. La procedura attraverso la quale verranno
definite le modalità applicative dell'obbligo di indicazione di origine ed
individuati, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari sottoposti all'obbligo
stesso, sarà definita con appositi decreti ministeriali, emanati d'intesa con
Con riferimento al comma 3 dell’articolo 1-ter si rileva che l’esclusione di alcune fattispecie da quelle sanzionabili per violazione dell’indicazione di provenienza geografica per i prodotti a denominazione protetta potrebbe risultare incompatibile con la disciplina comunitaria in materia.
Correttamente l’articolo 2, comma 1-septies subordina l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di sistema di qualità nazionale di produzione integrata alla procedura di notifica alla Commissione europea. Questa procedura è attualmente disciplinata per il settore agricolo dai regolamenti CE n. 1535/2007, con riferimento agli aiuti de minimis e dal regolamento CE n. 2012/2006 con riferimento alle misure di sostegno diretto. La previsione della procedura risulta opportuna in particolare per quel che concerne il divieto di indicazione nelle miscele di formaggi dei formaggi DOP di cui al comma 1-bis. In linea generale, potrebbe però risultare opportuno prevedere un’analoga procedura di notifica, con riferimento alla compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, per quel che concerne l’articolo 1-quater (agevolazioni per imprese in difficoltà nel settore bieticolo-saccarifero), il decreto ministeriale previsto dall’articolo 2-ter per l’istituzione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari e l’articolo 2-quater (credito di imposta per i macchinari agricoli). La previsione dell’applicazione di una procedura di notifica alla Commissione europea potrebbe risultare opportuna anche con riferimento all’articolo 3-bis, il quale, intervenendo in materia di tracciabilità della filiera agro energetica potrebbe risultare problematica con riferimento al rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
Appare poi presentare profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria la disposizione dell’articolo 3-ter in materia di esclusione dall’applicazione dalla disciplina in materia di rifiuti recata dal codice dell’ambiente per alcuni effluenti energetici.
Con riferimento all’articolo 4-ter si segnala che l’esclusione degli imprenditori agricoli dall’applicazione del decreto legislativo n. 194 del 2004, il quale prevede che gli oneri relativi ai controlli sanitari ufficiali, disposti in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, siano a carico dei soggetti destinatari dei controlli, non appare in diretto contrasto con il citato regolamento CE in quanto tale regolamento non esplicita le modalità di finanziamento dei controlli. Si potrebbe però valutare se l’esclusione degli imprenditori agricoli dalle modalità di finanziamento del sistema non rischi di pregiudicare la funzionalità del sistema di controlli sanitari nel suo complesso, con conseguente contrasto con la disciplina comunitaria.
Di particolare rilievo, per quel che
concerne il rispetto della disciplina comunitaria, risulta la disposizione
dell’articolo 6, che reca una
disciplina dell'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti
alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza. L’obbligo di
etichettatura dei prodotti alimentari deve essere valutato alla luce del quadro
generale sulla procedura di informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche disciplinato dalla direttiva 98/34/CE. In
particolare, gli Stati membri devono notificare alla Commissione ogni progetto
di regola tecnica o di modifica, indicando i motivi che lo rendono necessario
e, se del caso, il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di
modifica.
Con riferimento al caso in esame, il Governo, come risulta dalla documentazione depositata presso la XIII Commissione, ha provveduto ad attivare la procedura di informazione nel maggio 2009, con riferimento al testo allora all’esame del Senato. Nell’ambito di tale procedura hanno fornito le loro osservazioni sulla proposta di legge Francia, Spagna, Germania, Polonia, Belgio, Slovenia, Slovacchia, Ungheria. Dal punto di vista procedurale, nell’ambito della procedura di informazione, la Commissione europea ha osservato, con una comunicazione del 19 agosto 2009, che, essendo nel frattempo all’esame delle istituzioni europee una proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (vedi paragrafo successivo), non risulta ancora decorso il termine di dodici mesi sopra richiamato in tal caso per l’adozione di misure nazionali in materia (tale termine spirerà il 16 maggio 2010). Inoltre, dal punto di vista del merito, alcuni Stati membri (Francia, Spagna, Germania, Slovacchia, Ungheria) hanno rilevato nelle loro osservazioni la possibile incompatibilità della disposizione con la direttiva 2000/13/CE ed in particolare con l’articolo 3, il quale stabilisce l’obbligo di indicare il luogo di origine o di provenienza nel solo caso in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore; conseguentemente, potrebbe risultare leso il principio di libera circolazione delle merci.
In proposito, dal punto di vista procedurale, si ricorda che lo stesso articolo 6, al comma 3, rinvia l’attuazione delle disposizioni in materia di etichettatura, da adottare con decreto interministeriale, all’espletamento delle procedure di cui agli articoli 4 e 19 della medesima direttiva 2000/13/CE. In particolare l’articolo 19 prevede una procedura di informazione diversa da quella della direttiva 98/34/CE, in base alla quale entro tre mesi dalla comunicazione alla Commissione gli Stati membri possono adottare una nuova legislazione in materia di etichettura in determinati casi, tra i quali rientra appunto quello dell’articolo 4 che prevede la possibilità di specifiche misure nazionali derogatorie di quelle generali comunitarie in materia di etichettatura solo qualora queste riguardino specifici prodotti alimentari. In tale direzione sembra esprimersi il comma 4 dell’articolo 6, introdotto dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, il quale rimette al decreto interministeriale di cui al comma 3 sopra richiamato l’individuazione degli specifici alimenti cui applicare le disposizioni dell’articolo 6.
Conclusivamente si osserva quindi che se le disposizioni dell’articolo 6 devono intendersi applicabili alla totalità dei prodotti alimentari, come sembrerebbe potersi desumere dalla lettura delle sole disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo, queste ricadrebbero nel campo di applicazione della direttiva 98/347CE per cui l’adozione delle misure dovrebbe essere rinviato allo spirare del termine richiamato dalla Commissione europea nella sua comunicazione dello scorso agosto. Se invece effettivamente, come sembra desumersi dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 4, queste si applicheranno solo ad alcuni specifici prodotti alimentari i tempi della procedura previsti dalla direttiva 2000/13/CE risulterebbero rispettati. Potrebbe pertanto risultare opportuno riformulare i commi 1 e 2 dell’articolo 6 in modo da rendere inequivoco che la disposizione si applica solo ad alcune tipologie di prodotto alimentare.
Ciò premesso, con riferimento al merito, andrebbe valutata l’opportunità di limitare l’indicazione del luogo di origine o di provenienza ai soli casi in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore, in termini così più coerenti con la direttiva 2000/13/CE.
Con riferimento alla tutela e competitività dei prodotti a
denominazione protetta, il 28 maggio 2009
Con
riferimento alla disciplina delle
attività selvicolturali, il 17 ottobre 2008
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è tuttora all’esame delle istituzioni europee.
Con riferimento all’etichettatura dei prodotti alimentari,
il 30 gennaio 2008
Entrambe le proposte che seguono la procedura di codecisione sono ancora all’esame delle istituzioni europee.
Con riferimento misure sanzionatorie per la produzione e
per il commercio di mangimi, il 3 marzo 2008
( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it |
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