Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare A.C. 2260 e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 2260/XVI   AC N. 2646/XVI
AC N. 2743/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 21
Data: 04/11/2009
Descrittori:
CONCIMI E FERTILIZZANTI   DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI
ENERGIA ELETTRICA   MUTUI E PRESTITI
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

4 novembre 2009

 

n. 21

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

A.C. 2260 e abb.

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 2260 e abb.

Titolo

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

XIII Commissione Agricoltura

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III Affari esteri, V Bilancio, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali


Contenuto

Il disegno di legge (C. 2260), al quale sono abbinate le proposte di legge C. 2646 (Cosenza ed altri) e C. 2743 (già approvato dal Senato il 23 settembre 2009), prevede diverse misure volte a rafforzare la competitività del settore alimentare. In data 3 novembre 2009 la Commissione XIII (Agricoltura) ha approvato il nuovo testo del provvedimento

L’articolo 1 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, di cui all’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.

Nel corso dell’esame presso la XIII Commissione sono stati inseriti gli articoli aggiuntivi 1-bis (adeguamento in euro degli importi indicati negli artt. 8 e 27 dellalegge n. 590/1965 sullo sviluppo della proprietà coltivatrice); 1-ter (misure a tutela della competitività delle imprese agricole) e 1-quater (modalità di accesso a nuovi finanziamenti per le imprese agricole non sottoposte a procedure concorsuali).

Con riferimento in particolare all’articolo 1-ter, si prevede, al comma 2, che il divieto di cessione dei crediti relativi a somme dovute in attuazione al regolamento CE n. 1663/1995 in materia di politica agricola comune non si applichi alle operazioni effettuate dall’ISMEA ai sensi dell’articolo 4, comma 45, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), tra le quali rientrano le anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dell’AGEA quale organismo pagatore degli incentivi in materia agricola ai sensi del regolamento CE n. 1663 del 1995. Inoltre, al medesimo articolo 1-ter, al comma 3, si escludono alcune specifiche fattispecie dalle sanzioni per la mancata indicazione della provenienza geografica per le denominazioni protette previste dal decreto legislativo n. 297 del 2004, il quale a sua volta richiama il regolamento CE n. 2081/1992. In particolare non si dà luogo alle sanzioni nel caso in cui il consorzio di tutela della denominazione protetta abbia emanato un regolamento con indicazione dei casi e delle modalità in cui si procede alla “smarchiatura” del prodotto, ovvero abbia autorizzato il soggetto in questione alla “smarchiatura”. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta, l’articolo 2, nel testo emendato dalla XIII Commissione, prevede il raddoppio della misura delle sanzioni, previste dall’art. 6 della legge n. 138/1998 per la violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). Viene inoltre istituito un “Sistema di produzione integrata” agroalimentare finalizzato a garantire la qualità del prodotto finale, al quale possono aderire volontariamente tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione ed a sottoporsi ai relativi controlli. Viene peraltro specificato che tali disposizioni diverranno efficaci solo dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea. Durante l’esame presso la XIII Commissione sono stati inseriti gli articoli aggiuntivi 2-bis(credito d’imposta in favore degli imprenditori agricoli che effettuano investimenti in macchinari agricoli) e 2-ter (utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale). Nel corso dell’esame in sede referente sono stati altresì inseriti gli articoli aggiuntivi da 3-bis a 3-sexies riguardanti l’attività agroenergetica: in particolare vengono definiti i distretti agroenergetici, le modalità con le quali gli operatori sono tenuti a garantire la tracciabilità della filiera, l’esclusione dell’utilizzo di alcuni effluenti per uso energetico dalla disciplina in materia di gestione dei rifiuti stabilita dal codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). A tale ultimo proposito si prevede, all’articolo 3-ter, attraverso una modifica dell’articolo 185 del codice dell’ambiente, l’esclusione dal campo di applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti dei materiali fecali e vegetali utilizzati nell’attività agricola per produrre energia o biogas mediante metodi non pericolosi per l’ambiente o per la salute umana. Si prevede inoltre, all’articolo 3-quater, che gli impianti di biogas realizzati da aziende agricole siano equiparati a quelli per i quali la legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha previsto l’incentivazione mediante il rilascio di certificati verdi o, in alternativa, una tariffa fissa onnicomprensiva per un periodo di 15 anni. L’articolo 4, il cui testo è stato completamente riformulato nel corso dell’esame in Commissione, reca alcune modifiche al d.lgs. n. 227/2001 sulla disciplina delle attività selvicolturali. Viene tra l’altro precisato che i criteri e le buone pratiche di gestione forestale, anche in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, saranno approvate con apposito decreto, e vengono stabilite norme riguardanti il materiale forestale di riproduzione. Gli articoli aggiuntivi 4-bis e 4-ter recano misure in favore degli imprenditori agricoli: in particolare l’art. 4-bis consente larinegoziazione dei mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, mentre l’articolo 4-ter esclude dall’ambito applicativo del d.lgs. n. 194/2008 gli imprenditori agricoli nell’esercizio delle loro attività. Tale decreto prevede che gli oneri relativi ai controlli sanitari ufficiali, disposti in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, siano a carico dei soggetti destinatari dei controlli. L’articolo 4-quaterdispone in materiadi iscrizione delle varietà vegetali al registro nazionale. L’articolo 5 consente all’AGEA ed all’AGECONTROL di avvalersi, per i controlli comunitari agricoli, oltre che dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità, anche del personale del Ministero delle politiche agricole, attribuendo a tale personale le qualifiche di pubblico ufficiale ed ufficiale di polizia giudiziaria. L’articolo 5-bis, prevede l’attivazione di programmi straordinari di lotta alle frodi ed alle contraffazioni dei prodotti agroalimentari da parte del Dipartimento dell’Ispettorato centraledella tutela della qualità (ICQRF). Sono inoltre previste modifiche alla disciplina vigente in materia di sanzioni per la vendita e la commercializzazione di prodotti sementieri e degli olii di oliva.

L'articolo 6 prevede l'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza. L'obbligo riguarda i prodotti alimentari commercializzati, siano essi trasformati, anche parzialmente, o non trasformati, al fine di assicurare ai consumatori «una completa e corretta informazione” sulle loro caratteristiche. Vengono inoltre stabilite le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza dei prodotti: per i prodotti non trasformati si fa riferimento al Paese o, eventualmente, alla zona «di produzione»; per i prodotti trasformati si prevede l'indicazione sia del luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale, nonché il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione. La procedura attraverso la quale verranno definite le modalità applicative dell'obbligo di indicazione di origine ed individuati, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari sottoposti all'obbligo stesso, sarà definita con appositi decreti ministeriali, emanati d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, previo espletamento delle specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria (tramite notifica preventiva alla Commissione UE), previste dagli articoli 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE (commi 3 e 4). Fatte salve le competenze del Ministero per le politiche agricole, le regioni disporranno controlli sull’applicazione delle disposizioni per tutte le filiere interessate. Con una modifica alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, viene inoltre previsto che gli ufficiali ed agenti del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle funzioni di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, agiscano in qualità di pubblico ufficiale e ufficiale di polizia giudiziaria. Vengono altresì stabilite sanzioni per chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati (comma 7), agevolazioni fiscali per i produttori che inseriscano un’etichettatura anche in scrittura braille (commi 8-bis e 8-ter) e norme transitorie volte a consentire lo smaltimento delle scorte di prodotti privi delle indicazioni previste dalle nuove norme (comma 9). L’articolo 7, sostituendo gli artt. 22 e 23 della legge 281/1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e riducendo contestualmente l’entità della somma da pagare a titolo di sanzione. Nel corso dell’esame presso la XIII Commissione sono stati infine approvati numerosi articoli aggiuntivi recanti disposizioni di diverso tenore. Tra questi si ricorda in particolare l’articolo 7-octies interviene in materia di contrasto alle frodi in merito all’uso del latte in polvere nei prodotto lattiero-caseari, modificando i valori massimi di furosina ammissibili nel latte pastorizzato.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento al comma 3 dell’articolo 1-ter  si rileva che l’esclusione di alcune fattispecie da quelle sanzionabili per violazione dell’indicazione di provenienza geografica per i prodotti a denominazione protetta potrebbe risultare incompatibile con la disciplina comunitaria in materia.

Correttamente l’articolo 2, comma 1-septies subordina l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di sistema di qualità nazionale di produzione integrata alla procedura di notifica alla Commissione europea. Questa procedura è attualmente disciplinata per il settore agricolo dai regolamenti CE n. 1535/2007, con riferimento agli aiuti de minimis e dal regolamento CE n. 2012/2006 con riferimento alle misure di sostegno diretto. La previsione della procedura risulta opportuna in particolare per quel che concerne il divieto di indicazione nelle miscele di formaggi dei formaggi DOP di cui al comma 1-bis. In linea generale, potrebbe però risultare opportuno prevedere un’analoga procedura di notifica, con riferimento alla compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, per quel che concerne l’articolo 1-quater (agevolazioni per imprese in difficoltà nel settore bieticolo-saccarifero), il decreto ministeriale previsto dall’articolo 2-ter per l’istituzione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari e l’articolo 2-quater (credito di imposta per i macchinari agricoli). La previsione dell’applicazione di una procedura di notifica alla Commissione europea potrebbe risultare opportuna anche con riferimento all’articolo 3-bis, il quale, intervenendo in materia di tracciabilità della filiera agro energetica potrebbe risultare problematica con riferimento al rispetto del principio di libera circolazione delle merci.

Appare poi presentare profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria la disposizione dell’articolo 3-ter in materia di esclusione dall’applicazione dalla disciplina in materia di rifiuti recata dal codice dell’ambiente per alcuni effluenti energetici.

Con riferimento all’articolo 4-ter si segnala che l’esclusione degli imprenditori agricoli dall’applicazione del decreto legislativo n. 194 del 2004, il quale prevede che gli oneri relativi ai controlli sanitari ufficiali, disposti in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, siano a carico dei soggetti destinatari dei controlli, non appare in diretto contrasto con il citato regolamento CE in quanto tale regolamento non esplicita le modalità di finanziamento dei controlli. Si potrebbe però valutare se l’esclusione degli imprenditori agricoli dalle modalità di finanziamento del sistema non rischi di pregiudicare la funzionalità del sistema di controlli sanitari nel suo complesso, con conseguente contrasto con la disciplina comunitaria.

Di particolare rilievo, per quel che concerne il rispetto della disciplina comunitaria, risulta la disposizione dell’articolo 6, che reca una disciplina dell'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza. L’obbligo di etichettatura dei prodotti alimentari deve essere valutato alla luce del quadro generale sulla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche disciplinato dalla direttiva 98/34/CE. In particolare, gli Stati membri devono notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica o di modifica, indicando i motivi che lo rendono necessario e, se del caso, il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di modifica. La Commissione comunica agli altri Stati membri il progetto notificatole in modo che, nella stesura definitiva della regola tecnica, si tenga conto, per quanto possibile, delle osservazioni degli altri Stati membri. Per permettere alla Commissione e agli altri Stati membri di reagire, gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione. Il periodo di status quo passa a quattro mesi per i progetti aventi forma di accordo facoltativo e a sei mesi per qualsiasi altro progetto, quando gli Stati membri e/o la Commissione formulano un parere circostanziato, secondo il quale la misura proposta potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre qualora la Commissione desideri proporre o adottare un atto legislativo applicabile allo stesso settore, oppure se il progetto verte su una materia che forma già oggetto di proposta da parte della Commissione, lo Stato membro interessato deve rinviare l'adozione del progetto di dodici mesi. Qualora, entro questo termine, il Consiglio adotti una posizione comune, il periodo di status quo è prorogato di sei mesi (18 mesi in tutto). La procedura di notifica non si applica alle regole tecniche che costituiscono semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione alla Commissione, né alle regole nazionali che si conformano alle specificazioni tecniche comunitarie o ad altre disposizioni del diritto comunitario.

Con riferimento al caso in esame, il Governo, come risulta dalla documentazione depositata presso la XIII Commissione, ha provveduto ad attivare la procedura di informazione nel maggio 2009, con riferimento al testo allora all’esame del Senato. Nell’ambito di tale procedura hanno fornito le loro osservazioni sulla proposta di legge Francia, Spagna, Germania, Polonia, Belgio, Slovenia, Slovacchia, Ungheria. Dal punto di vista procedurale, nell’ambito della procedura di informazione, la Commissione europea ha osservato, con una comunicazione del 19 agosto 2009, che, essendo nel frattempo all’esame delle istituzioni europee una proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (vedi paragrafo successivo), non risulta ancora decorso il termine di dodici mesi sopra richiamato in tal caso per l’adozione di misure nazionali in materia (tale termine spirerà il 16 maggio 2010). Inoltre, dal punto di vista del merito, alcuni Stati membri (Francia, Spagna, Germania, Slovacchia, Ungheria) hanno rilevato nelle loro osservazioni la possibile incompatibilità della disposizione con la direttiva 2000/13/CE ed in particolare con l’articolo 3, il quale stabilisce l’obbligo di indicare il luogo di origine o di provenienza nel solo caso in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore; conseguentemente, potrebbe risultare leso il principio di libera circolazione delle merci.

In proposito, dal punto di vista procedurale, si ricorda che lo stesso articolo 6, al comma 3, rinvia l’attuazione delle disposizioni in materia di etichettatura, da adottare con decreto interministeriale, all’espletamento delle procedure di cui agli articoli 4 e 19 della medesima direttiva 2000/13/CE.  In particolare l’articolo 19 prevede una procedura di informazione diversa da quella della direttiva 98/34/CE, in base alla quale entro tre mesi dalla comunicazione alla Commissione gli Stati membri possono adottare una nuova legislazione in materia di etichettura in determinati casi, tra i quali rientra appunto quello dell’articolo 4 che prevede la possibilità di specifiche misure nazionali derogatorie di quelle generali comunitarie in materia di etichettatura solo qualora queste riguardino specifici prodotti alimentari. In tale direzione sembra esprimersi il comma 4 dell’articolo 6, introdotto dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, il quale rimette al decreto interministeriale di cui al comma 3 sopra richiamato l’individuazione degli specifici alimenti cui applicare le disposizioni dell’articolo 6.

Conclusivamente si osserva quindi che se le disposizioni dell’articolo 6 devono intendersi applicabili alla totalità dei prodotti alimentari, come sembrerebbe potersi desumere dalla lettura delle sole disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo, queste ricadrebbero nel campo di applicazione della direttiva 98/347CE per cui l’adozione delle misure dovrebbe essere rinviato allo spirare del termine richiamato dalla Commissione europea nella sua comunicazione dello scorso agosto. Se invece effettivamente, come sembra desumersi dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 4, queste si applicheranno solo ad alcuni specifici prodotti alimentari i tempi della procedura previsti dalla direttiva 2000/13/CE risulterebbero rispettati. Potrebbe pertanto risultare opportuno riformulare i commi 1 e 2 dell’articolo 6 in modo da rendere inequivoco che la disposizione si applica solo ad alcune tipologie di prodotto alimentare.

Ciò premesso, con riferimento al merito, andrebbe valutata l’opportunità di limitare l’indicazione del luogo di origine o di provenienza ai soli casi in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore, in termini così più coerenti con la direttiva 2000/13/CE.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento alla tutela e competitività dei prodotti a denominazione protetta, il 28 maggio 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM(2009)234) in cui propone tra l’altro di riformare la normativa delle indicazioni geografiche secondo criteri di semplificazione e chiarificazione aumentandone la tutela a livello internazionale. Il Consiglio agricoltura del 22 e 23 giugno ha adottato conclusioni sulla comunicazione della Commissione, esprimendo un parere sui principali aspetti trattati e riservandosi ulteriori discussioni su questioni specifiche.

Con riferimento alla disciplina delle attività selvicolturali, il 17 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno (COM(2008)644).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è tuttora all’esame delle istituzioni europee.

Con riferimento all’etichettatura dei prodotti alimentari, il 30 gennaio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che aggiorna la legislazione comunitaria in materia di etichettatura degli alimenti, introducendo tra l’altro chiarimenti in materia di indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare. Il 14 gennaio 2008 la Commissione ha inoltre presentato una proposta di revisione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari, con l’obiettivo di migliorare l’accesso al mercato di cibi nuovi e innovativi, mantenendo alto il livello di protezione del consumatore.

Entrambe le proposte che seguono la procedura di codecisione sono ancora all’esame delle istituzioni europee.

Con riferimento misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio di mangimi, il 3 marzo 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.

 


Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

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