Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Provvedimenti anticrisi e proroga di missioni internazionali - D.L. 78/2009 - A.C. 2561 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
DL N. 78 DEL 01-LUG-09   AC N. 2561/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 19
Data: 07/07/2009
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

7 luglio 2009

 

n. 19

Provvedimenti anticrisi e proroga di missioni internazionali

D.L. 78/2009 - A.C. 2561

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 2561

Titolo

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze)

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex art. 73, co.1-bis, r.), III Affari esteri (ex art. 73, co. 1-bis, r.), IV Difesa (ex art. 73, co. 1-bis,r.), VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro (ex art. 73, co. 1-bis, r.), XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

 


Contenuto

Il provvedimento consta di 26 articoli suddivisi in 2 Parti.

La Parte Iè, a sua volta, suddivisa in due Titoli, il primo dei quali (articoli 1-11)reca gli interventi anticrisi.

In particolare, l’articolo 1 prevede misure a favore dell’occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali, prevedendo la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, avviando gli stessi ad un’attività produttiva finalizzata alla riqualificazione; l’articolo 2 interviene in materia di costi delle operazioni bancarie; gli articoli 3 e 4 recano disposizioni per la riduzione del costo energetico per imprese e famiglie e per la semplificazione degli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia. Per l’autorizzazione e realizzazione degli interventi, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza, è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e deroga.

Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono in favore delle imprese: una agevolazione fiscale, a decorrere dal 2010, in favore dei soggetti che reinvestano gli utili nell’acquisto di determinate tipologie di macchinari (art. 5); la modifica di alcuni coefficienti di ammortamento dei beni strumentali (art. 6); la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari (art. 7).

L’articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione di un nuovo sistema di finanziamento e assicurazione – denominato “export banca” - volto a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese attraverso l’attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti. L’articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalla P.A. per forniture ed appalti, in linea con le disposizioni della direttiva 2000/35/CE recepita con il d.lgs n. 231/2002. L’articolo 10 interviene sulla disciplina in materia di crediti IVAvantati dai contribuenti, e l’articolo 11 prevede l’integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e del lavoro, e dei soggetti ad essi collegati, allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati per l’elaborazione delle politiche economico-sociali.

Il Titolo II (artt. 12-15) reca misure antievasione e antielusione per contrastare la pratica dell’indebito arbitraggio fiscale (articolo 13); stabilisce inoltre un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale (articolo 14) e diverse disposizioni in materia di accertamento e riscossione (articolo 15).

La Parte II del provvedimento (artt. 16-26) prevede interventi riguardanti il bilancio pubblico.

L’articolo 16 reca le consuete disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme recanti spese o minori entrate.

L’articolo 17 prevede numerose misure, tra le quali si segnalano quelle relative:

ü         al riordino o soppressione degli enti pubblici non economici (co. 1-9);

ü         alle disposizioni in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (co. 10-19)

ü         alla modifica della disciplina delle assenze dei dipendenti pubblici (co. 23-24);

ü         al lavoro flessibile nella PA (co. 26-27)

ü         alla modifica della disciplina della Corte dei conti sul controllo preventivo di legittimità, che viene esteso agli atti e ai contratti per incarichi di consulenza a soggetti estranei alla PA (co. 30-31).

L’articolo 18 demanda adappositidecreti del Ministro dell’economia la disciplina della gestione delle disponibilità finanziarie di società ed enti pubblici. L’articolo 19 reca diverse disposizioni riguardanti le società pubbliche, tra le quali si segnalano quelle relative al rimborso di obbligazioni Alitalia (co. 3-4).

Le disposizioni dell’articolo 20 sonovolte a contrastare le frodi in materia di invalidità civile, quelle dell’articolo 21 riguardano ilrilascio di concessioni di giochi, mentre l’articolo 22 reca una serie di disposizioni in materia di programmazione delle risorse destinate al settore sanitario. L’articolo 23 prevede numerose proroghe e differimenti di termini, tra le quali si segnala quella relativa agli sfratti (sospesi fino al 31/12/2009). L’articolo 24 stabilisce la prosecuzione, fino al 31 ottobre 2009, delle iniziative in favore dei processi di pace nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga delle missioni internazionali in corso, mentre gli articoli 25 e 26 dispongono, rispettivamente, in materia di spese indifferibili e di entrata in vigore del decreto-legge.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il decreto-legge reca alcune norme che presentano profili di rilevanza comunitaria.

Le disposizioni dell’articolo 1, in materia di formazione e riqualificazione dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, si inseriscono nell’ambito dei programmi comunitari in materia di lotta alla disoccupazione. Durante il vertice informale sull’occupazione, tenutosi a Praga il 7 maggio 2009, sono state individuate al riguardo tre priorità: 1) mantenere l'occupazione, creare nuovi posti di lavoro e promuovere la mobilità; 2) migliorare le competenze e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro; 3) migliorare l'accesso all'occupazione. Nelle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 è stato ribadito come la "flessicurezza" sia un importante mezzo per ammodernare e promuovere l'adattabilità dei mercati del lavoro. La Presidenza afferma che occorre attribuire priorità alla preparazione dei mercati del lavoro per la ripresa futura, creando un contesto propizio all'imprenditorialità e alla creazione di posti di lavoro, investendo in una forza lavoro qualificata, adattabile e motivata e trasformando l'Europa in un'economia competitiva, basata sulla conoscenza, innovativa ed ecoefficiente. Si afferma inoltre che i regimi di protezione sociale e le politiche d'inclusione svolgono un ruolo di stabilizzatori economici automatici e di ammortizzatori efficaci dell'impatto sociale del rallentamento dell'economia, nonché di aiuto al reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.

Le disposizioni degli articoli 3 e 4,volte a promuovere l’efficienza e la concorrenza nel settore energetico,risultano esserein linea con l’obiettivo dell’Unione europea di creare un mercato interno dell’energia competitivo ed in grado di offrire ai consumatori una scelta a prezzi equi e concorrenziali, incentivando nel contempo la produzione di energia pulita e rafforzando la sicurezza della fornitura.

Il mercato interno dell'energia, considerato uno degli obiettivi prioritari dell'Unione, è stato istituito progressivamente con le direttive 96/92/CE, che ha posto le basi del mercato interno dell'elettricità, e con la direttiva 98/30/CE, riguardante il mercato interno del gas, sostituite rispettivamente dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. Tali direttive hanno previsto, a partire dal 1º luglio 2004, la libera scelta dei fornitori per tutte le compagnie e, a partire dal 1º luglio 2007, l’estensione della disposizione ai consumatori privati. Obiettivo della normativa comunitaria è l’apertura del mercato alla concorrenza, mantenendo però la qualità e l'universalità dei servizi, la tutela dei consumatori vulnerabili e la sicurezza nell'approvvigionamento.

Il mercato dell'energia si basa soprattutto sull'esistenza di una rete energetica sicura e coerente e, di conseguenza, sugli investimenti realizzati nelle infrastrutture. La costruzione e lo sviluppo delle reti transeuropee è disciplinata dall'articolo 154 del Trattato che istituisce la Comunità europea, mentre i successivi articoli 155 e 156 prevedono l'adozione di orientamenti per definire gli obiettivi, le priorità e le grandi linee di azione.

Con la Decisione n. 1364/2006/CE del 6 settembre 2006, che stabilisce gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia, è stato sottolineato come l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee per il trasporto del gas e dell'elettricità costituiscano strumenti indispensabili per il buon funzionamento del mercato interno in generale e del mercato interno dell'energia in particolare. Gli Stati membri devono pertanto adottare i provvedimenti necessari per ridurre al massimo i ritardi nella realizzazione dei progetti di interesse comune nel campo delle reti del gas e dell’elettricità, sempre nell'osservanza della normativa ambientale.

Le misure previste dall’articolo 9, volte ad eliminare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, integrano quanto già disposto dal d. lgs. n. 231/2002, che ha recepito nell’ordinamento nazionale le previsioni della direttiva 2000/35/CE, e risultano essere in sintonia con i recenti orientamenti della Commissione europea.

La disciplina prevista dal decreto-legge si propone sia di evitare in futuro il reiterarsi di ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. – evitando pertanto difficoltà di liquidità e conseguenti possibili oneri a carico delle imprese – sia di sanare le situazioni debitorie pregresse, attraverso l’avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato.

La normativa comunitaria ha introdotto regole comuni per le transazioni commerciali fra privati e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Più in particolare, le norme si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, ovvero tra imprese e PA. Rientrano nel campo di applicazione anche le professioni liberali, sebbene non considerate imprese e non comportanti l'esercizio di attività commerciale. La direttiva prevede quindi che le parti possano liberamente fissare in contratto il termine di pagamento che ritengono opportuno. Qualora questo non venga effettuato alla data fissata sono dovuti interessi di mora dal giorno successivo a tale data; se la data non è stata fissata, gli interessi decorrono automaticamente (cioè senza necessità di costituire in mora il debitore) nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, oppure dalla data di ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio.

La Commissione europea ha di recente sottolineato come, malgrado il recepimento della direttiva 2000/35/CE negli ordinamenti nazionali, i ritardi di pagamento siano una pratica molto diffusa all’interno dell’UE sia nelle transazioni tra imprese sia in quelle che coinvolgono le pubbliche amministrazioni. La Commissione sottolinea che in quest’ultimo caso i ritardi di pagamento sono ingiustificabili e devono essere sanzionati più severamente, considerata la situazione più favorevole delle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda l’accesso ai finanziamenti. La Commissione rileva inoltre che la mancanza o l'inefficacia delle norme nazionali di lotta contro i ritardi di pagamento può costituire una protezione sleale degli operatori economici nazionali dai prodotti e dai servizi provenienti da altri Stati membri. Inoltre, le diverse consuetudini di pagamento delle amministrazioni pubbliche all'interno dell'UE possono ostacolare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici: tale fatto non solo equivale ad una distorsione della concorrenza, ma compromette anche il funzionamento del mercato interno e riduce la capacità delle autorità pubbliche di spendere con la maggiore efficienza possibile il denaro del contribuente.

Il decreto-legge in esame reca anche diverse disposizioni di carattere fiscale e di lotta all’evasione ed elusione internazionale e nazionale.

La strategia complessiva della politica fiscale dell’Unione europea riguardante le imposte sui redditi delle persone fisiche e delle imprese è stata delineata nella comunicazione COM(2001)260 del 23 maggio 2001, che ha indicato come oggetti principali dell’azione dell’Unione l’eliminazione degli ostacoli fiscali alle attività economiche transfrontaliere e la lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, nel più ampio quadro delle politiche di sviluppo definite nel marzo 2000 dal Consiglio di Lisbona. Spetta ai governi nazionali fissare in linea generale la disciplina delle imposte sui redditi e le relative aliquote d’imposta, mentre compito dell’UE è garantire che le norme nazionali in materia di fiscalità siano coerenti con gli obiettivi generali dell’Unione, ovvero con i principi del mercato unico e della libera circolazione dei servizi, dei lavoratori e dei capitali, e della libertà di stabilimento.

L’adozione di misure di coordinamento da parte dell’UE sono quindi possibili per eliminare differenze di trattamento, fenomeni di doppia imposizione o di mancato assoggettamento ad imposta, nonché pratiche di evasione fiscale transfrontaliera.

Le linee d’azione relative all’imposizione sui redditi delle imprese sono state indicate dalla Commissione nella comunicazione COM(2001)582 del 23 ottobre 2001, che – con la successiva comunicazione COM(2003)726 del 24 novembre 2003 – ha prefigurato come obiettivo finale l’adozione di un imponibile comune consolidato attraverso l’impiego dei conti finanziari come fondamento per la determinazione di una base imponibile unica.

Per le disposizioni degli articoli 5 (detassazione degli utili reinvestiti in macchinari), 6 (accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali d’impresa) e 7 (svalutazione dei crediti in sofferenza), si segnala che il parametro di valutazione utilizzato in fattispecie analoghe dalla Commissione europea è rappresentato dagli artt. 87 e 88 del Trattato CE che definiscono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o produzioni, generino effetti distorsivi della concorrenza.

In merito agli articoli 12 e 13, recanti misure antievasione ed antielusione, il Consiglio Economia e finanza (Ecofin) del 9 giugno 2009 ha ribadito la necessità, già evidenziata in una nota presentata dalla Commissione europea al Consiglio nel maggio 2009, di promuovere il buon governo in materia fiscale implementando un sistema basato sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni fra gli Stati membri, tale da scongiurare il rischio di frodi fiscali ed evasione nelle transazioni internazionali.

Per quanto concerne l’articolo 21,sull’affidamento in concessione a privati della gestione dell’attività di raccolta del gioco mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie, esso appare conforme alle disposizioni degli artt. 43 e 49 del Trattato (TCE) che vietano qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di altri Stati membri, nonché alle regole in materia di concorrenza di cui all’art. 81 del Trattato.

Le disposizioni dell’articolo 24 (iniziative di cooperazione e proroga delle missioni di pace) sono in linea con la strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003, che ha rivendicato per l’Unione un ruolo più incisivo nel contesto internazionale, individuando una serie di minacce globali (terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di massa, conflitti regionali, criminalità organizzata).

La strategia è stata rivista ed integrata nel corso del Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 che ha inteso ovviare all’insufficienza dei mezzi disponibili, migliorando progressivamente le capacità civili e militari. In particolare il Consiglio europeo ha sottoscritto la dichiarazione sulle capacità adottata dal Consiglio dell’8 dicembre 2008, in cui si fissano obiettivi quantificati e precisi affinché l’UE nei prossimi anni sia in grado di portare a buon fine simultaneamente, al di fuori del suo territorio, una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata.

Il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha poi ribadito che la politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza: essa assicura che l’Unione disponga di una certa capacità operativa per effettuare missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti ed il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento all’articolo 1, il 2 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione che istituisce un nuovo strumento finanziario per fornire microcrediti (prestiti di valore inferiore a 25.000 euro) alle piccole imprese e alle persone che hanno perso il lavoro e intendono avviare in proprio una piccola impresa.

Con riguardo all’articolo 3, il 25 giugno 2009 il Consiglio ha definitivamente approvato una proposta di direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (COM(2007)529).

Con riferimento all’articolo 9, l’8 aprile 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva con la quale propone una rifusione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali sia tra imprese sia tra imprese e P.A. (COM(2009)126).

Con riferimento all’articolo 12, il Consiglio ECOFIN del 9 giugno 2009 ha adottato conclusioni sulla comunicazione, presentata dalla Commissione il 28 aprile 2009, relativa alla Promozione della buona governance in materia fiscale (COM(2009)201), sottolineando l'importanza della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale quali strumenti atti a combattere la frode e l’evasione fiscale transfrontaliere e chiedendo la rapida conclusione dei negoziati per accordi antifrode con Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino e Svizzera.

Con riguardo al comma 16 dell’articolo 23 (class action), che la Commissione ha avviato una seconda consultazione (che si concluderà  il 7 luglio 2009) sul seguito del Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794) presentato il 27 novembre 2008 dalla Commissione europea.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento alle concessioni accordate per l’esercizio della raccolta di giochi e scommesse ippiche e sportive, di cui all’articolo 21, sono attualmente in corso nei confronti dell’Italia le seguenti procedure di infrazione, avviate dalla Commissione europea per violazione del principio di libera prestazione dei servizi, e, in particolare, dei profili di trasparenza e pubblicità:

§           un parere motivato per la mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (rinnovo, senza previa gara d’appalto, di 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche);

§           una lettera di messa in mora (restrizioni all’esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive);

§           una lettera di messa in mora (adozione, senza la necessaria notifica richiesta dall’art. 8 della direttiva 98/34/CE, di disposizioni normative che impongono ai fornitori di servizi rete italiani l’obbligo di oscurare i siti internet che offrono servizi di scommesse on-line e i cui operatori non sono in possesso delle autorizzazioni italiane richieste);

§           una lettera di messa in mora (attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto).


 

 

 

 

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( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

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