Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia - A.C. 1441-ter-B - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 1441-TER-B/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 17
Data: 17/06/2009
Descrittori:
ENERGIA   IMPRESE
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
AS N. 1195/XVI     

 

15 giugno 2009

 

n. 17

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

A.C. 1441-ter-B

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 1441-ter-B

Titolo

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Commissione competente

X Attività produttive

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex art. 73, co. 1-bis, r.), III Affari esteri, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze (ex art. 73, co. 1-bis, r., per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, VIII Ambiente (ex art. 73, co. 1-bis, r.), IX Trasporti (ex art. 73, co. 1-bis, r.), XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il provvedimento, già approvato dalla Camera il 4 novembre 2008 in un testo composto da 33 articoli, è stato modificato e integrato nel corso dell’iter presso l’altro ramo del Parlamento (S. 1195). Il Senato ha concluso l’esame del disegno di legge il 14 maggio scorso, inserendo numerosi nuovi articoli, sopprimendone alcuni e modificando ampiamente quasi tutti gli altri. Il testo trasmesso alla Camera si compone, pertanto, di 64 articoli, non raggruppati in titoli e/o capi.

Gli artt. 1-4 recano disposizioni volte a favorire l’operatività delle reti di imprese, con particolare riguardo alla definizione e al funzionamento del contratto di rete, agli interventi di reindustrializzazione ed al riordino del sistema degli incentivi a favore delle imprese, nonché alle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ed alla vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Gli artt. 5 e 6 recano previsioni per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, anche in materia di assunzioni.

L’art. 7 reca disposizioni in tema di riscossione della tassa automobilistica, l’art. 8 modifica la disciplina in materia di ICI e gli artt. 9 e 10 prevedono, rispettivamente, disposizioni in materia di consorzi agrari e società cooperative.

Gli artt. 11-14, in materia di internazionalizzazione delle imprese, prevedono deleghe per il riassetto della normativa di settore ed istituendo un Fondo rotativo per favorire le fasi di avvio di progetti di internazionalizzazione. Ulteriori disposizioni in materia sono previste negli artt. 52 (misure in favore della SACE) e 54 (misure in favore dell’ICE).

Gli artt. 15-24 prevedono disposizioni di carattere eterogeneo: vengono novellate alcune disposizioni del codice penale poste a tutela dei diritti di proprietà industriale (art. 15); contrastano la contraffazione mediante l’estensione alle indagini per tale delitto la disciplina delle cd. “indagini sottocopertura” (artt. 16, 17 e 19); promuovono le attività del Ministero delle politiche agricole e stabiliscono alcuni obblighi di comunicazione all’AGEA da parte dei frantoi (art. 18); riducono la misura dell’imposta di bollo dovuta sulla concessione o registrazione di brevetti per invenzione (art. 20); dispongono iniziative per la trasparenza dei prezzi nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni (art. 21); definiscono “ingannevole” la pubblicità delle tariffe praticate dalle compagnie marittime qualora il prezzo reclamizzato non comprenda tutti gli oneri accessori e le tasse gravanti sul consumatore (art. 22); consentono al Corpo della Guardia di finanza l’esercizio dei poteri di indagine anche in seno alle indagini conoscitive del Garante per la sorveglianza dei prezzi (art. 23); previste misure sul Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (art. 24).

Gli artt. 25 e 26 recano una delega per il riordino della disciplina sulla localizzazione degli impianti nucleari e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate.

Gli artt. 27-42 recano varie disposizioni riguardanti il settore energetico. In particolare: l’art. 27 prevedela redazione di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico da trasmettere alla Commissione europea e, ai commi 37-39, disposizioni in materia di risorse geotermiche; l’art. 28 ridefinisce i poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) estendendone le competenze, per i settori dell’elettricità e del gas, a tutte le attività della relativa filiera, mentre l’art. 29 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento; l’art. 30 affida in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato elettrico; l’art. 31 prevede la semplificazione degli adempimenti necessari per usufruire della proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici; l’art. 32 favorisce la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l’estero, in particolare con i Paesi confinanti con il nord dell’Italia, per giungere ad un vero mercato unico dell’energia elettrica, mentre l’art. 33 reca disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RIU); l’art. 34 integra il Codice ambientale al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, in particolare in tema di impianti a condensazione; gli artt. 35 e 36 recano, rispettivamente, disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici e di rimodulazione delle risorse relative ad investimenti ricompresi nei patti territoriali e nei contratti d’area; l'art. 37 istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); l’art. 38 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione della ricerca e dell’innovazione; l’art. 39 reca disposizioni in materia di valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari; l'art. 40 introduce gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, aventi determinate caratteristiche tecniche, tra quelli di competenza regionale per la VIA e per la VAS; l'art. 41 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di infrastrutture energetiche; l’art. 42 introduce gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare tra i progetti di competenza statale soggetti alle procedure di VIA e VAS, limitando la competenza regionale ai soli impianti situati sulla terraferma.

Gli artt. 43-45 e 51 recano norme riguardanti i carburanti. In particolare l’art. 43 estende ai veicoli classificati fino a Euro 6 la possibilità di avere una esenzione fiscale quinquennale dalla tassa automobilistica; l’art. 44 modifica le modalità di calcolo del fatturato delle imprese di distribuzione di carburanti, ai fini della liquidazione e del versamento del diritto annuale alle camere di commercio; l’art. 45 dispone che il previsto aumento delle royalties dovute dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi sia destinato ad un apposito Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi; l’art. 46 interviene sui progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria per il 2007; l’art. 51 prevede misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti per autotrazione.

Gli artt. 47-50, 53, 55, 57 recano disposizioni eterogenee: l’art. 47 introduce la legge annuale per il mercato e la concorrenza; l’art. 48 dispone sull’attività che gli enti territoriali possono svolgere per il tramite di strutture societarie; l’art. 49 prevede chela class action, pur esercitata dal singolo consumatore anche attraverso associazioni o comitati, sia finalizzata a tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica; l’art. 50 contienenorme volte a monitorare l'effettiva liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti civili nazionali; l’art. 53 prevede una delega per la riforma della disciplina delle camere di commercio; l’art. 55 recaun’interpretazione autentica sui requisiti per l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi; l’art. 57 stanzia 1.200.000 euro per la distruzione delle armi chimiche.

Gli artt. 58, 59 e 62 recano disposizioni in materia di servizi ferroviari passeggeri. In particolare l’art. 58 richiede, per lo svolgimento dei servizi aventi origine e destinazione nel territorio italiano, il possesso di un’apposita licenza rilasciata esclusivamente a imprese aventi sede in Italia; qualora tali imprese siano controllate da imprese aventi sede all’estero, il rilascio della licenza avviene a condizioni di reciprocità; l’art. 59 disciplina il servizio, svolto da treni che attraversano almeno una frontiera, nei confronti di passeggeri che salgono e scendono in stazioni situate su territorio italiano: lo svolgimento di tale servizio, ammesso dal 1° gennaio 2010, è soggetto a limitazioni nel caso in cui possa compromettere l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico; l’art. 62 modifica le norme riguardanti la nozione di controllo di impresa ferroviaria, i requisiti per svolgere il servizio di trasporto, la verifica della permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio nei casi di imprese aventi sede all’estero.

Gli artt. 60, 61 e 63 dispongono in materia di trasporto pubblico locale: le previsioni dell’art. 60 riguardano la licenza per l’esercizio del trasporto, l’art. 61 autorizza le autorità, competenti ad aggiudicarsi i contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ad avvalersi del Regolamento CE n.1370/2007 (artt. 5 e 8), con facoltà di deroga alle leggi di settore, mentre l’art. 63 prevede che i servizi di trasporto ferroviario locale svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, vengano attribuiti alla competenza delle regioni e province stesse.

L'articolo 64 estende ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 la facoltà per le aziende farmaceutiche di avvalersi del meccanismo del pay- back.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La previsione di cui all’art. 2, comma 12, lettera h) (misure in favore dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e di illuminazione del Veneto) andrebbe valutata alla luce degli artt. 87 e 88 del Trattato CE che definiscono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o produzioni, generino effetti distorsivi della concorrenza.

L’art. 3, comma 2, lettera l), analogamente a quanto già previsto dall’art. 2, comma 2, lett. mm) della legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, prevede l’individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa. In proposito, appare utile menzionare la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze del 6 settembre 2006 e dell’11 settembre 2008) relativa all’adozione di misure fiscali agevolate a livello locale. In tali pronunce la Corte ha chiarito che è consentita una differenziazione delle aliquote tra diverse aree del Paese (senza violazione della disciplina sugli aiuti di Stato), ma a condizione che i provvedimenti fiscali siano adottati da un’autorità territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. La Corte ha poi precisato che l'eventuale minore gettito derivante dall'aliquota ridotta non deve essere compensato da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale.

La previsione di cui all’art. 22, in materia di pubblicità ingannevole delle tariffe marittime, appare conforme alla direttiva 2005/29/CE, recepita con il d.lgs. n. 146/2007, la quale espressamente considera ingannevole una pratica commerciale che ometta informazioni rilevanti (tra cui il prezzo comprensivo di imposte ed eventuali spese aggiuntive) ai fini della decisione che il consumatore medio deve assumere.

Le disposizioni di cui agli artt. 25 e 29 sugli impianti nucleari appaiono conformi a quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di radioprotezione della popolazione e dei lavoratori e di sicurezza degli impianti nucleari (Trattato Euratom, direttive 2003/54/CE e 96/29/Euratom, decisioni 1999/819/Euratom e 2005/510/Euratom).

L’art. 59, il quale prevedelimitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale,recepisce quanto previsto dall’articolo 10, paragrafi 3-bis e 3-ter, della direttiva 91/440/CEE, come modificato dall’articolo 1 della direttiva 2007/58/CE, che deve essere recepita entro il 4 giugno 2009.

L’art. 61, al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, prevede che le autorità idonee possano avvalersi delle norme di cui agli articoli 5 (par. 2, 4, 5, 6) e 8 (par. 2) del reg. CE n.1370/2007, recante l’abrogazione del reg. (CE) n. 1191/1969, con facoltà di poter anche derogare alle leggi di settore. Le norme contenute nel predetto regolamento del 2007 entreranno in vigore soloil 3 dicembre 2009, così come previsto dall’articolo 12, con la conseguenza che, sino a tale data, restano in vigore le disposizioni del regolamento n. 1191/1969. In realtà, però, lo stesso regolamento prevede un lungo periodo transitorio,che scadrà il 2 dicembre 2019.

Richiami normativi

L’art. 18, ai commi 5 e 6, i quali prevedono l’obbligo per i frantoi di comunicare all’AGEA l’origine delle olive trattate), richiamano il reg. (CE) n. 2153/2005, che definisce il regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva. Si segnala in proposito che tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal reg. (CE) n. 826/2008, che per la concessione dell’aiuto richiede che il prodotto risponda a determinati requisiti: qualità sana, leale e mercantile e di origine comunitaria (allegato I, primo capoverso).

L’art. 34, in materia diimpianti termici a condensazione, richiama la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE, che è stata modificata dalla direttiva 93/68/CEE.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento alle iniziative legislative dell’UE, la Commissione ha presentato le seguenti proposte:

- artt. 15, 17 e 19: il 24 giugno 2006 una proposta modificata di direttiva (COM(2006)168), sulle misure penali volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; il 16 luglio 2008, la proposta di direttiva sulla durata della protezione del diritto di autore (COM(2008)464), al fine di adeguare quella degli artisti a quella degli autori;

- art. 25: il 26 novembre 2008 una proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) relativa al quadro comunitario per la sicurezza nucleare (COM(2008)790);

- art. 43: il 5 luglio 2005 una proposta di direttiva sulle tasse automobilistiche (COM(2005)261) al fine di migliorare il funzionamento del mercato unico in questo settore e ridurre le emissioni di CO2;

- art. 49: l’8 ottobre 2008 la proposta di direttiva sui diritti dei consumatori (COM(2008)614); il 27 novembre 2008 un Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794), avviando, al termine di una  consultazione (1° marzo 2009), un’ulteriore consultazione sul follow-up del citato Libro verde che si concluderà il 7 luglio 2009 e sulla base della quale la Commissione presenterà un nuovo documento nel 2009.

Con riguardo a documenti di carattere non legislativo, la Commissione ha presentato:

- art. 16: il 20 novembre 2008 la comunicazione ”Proventi della criminalità organizzata – Garantire che “il crimine non paghi” (COM(2008)766) sulla validità dello strumento della confisca e del recupero di beni illecitamente costituiti per combattere il crimine organizzato;

- art. 25: il 13 novembre 2008 una comunicazione  sull’aggiornamento del programma indicativo per il settore nucleare nell’ambito del secondo riesame strategico delle politica energetica (COM(2008)776); il 28 ottobre 2008 una proposta di decisione relativa a una rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche – CIWIN (COM(2008)676).

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riguardo all’art. 25 (delega al Governo in materia nucleare), il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 96/29/Euratom, che fissa le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti e dalla direttiva 89/618/Euratom, concernente l’informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria da adottare in caso di emergenza radioattiva. La Commissione, in particolare, contesta all’Italia di non aver adottato idecreti di attuazione necessari a garantire un’effettiva applicazione delle due direttive in esame.

Si segnala in proposito che l’articolo in esame, senza intervenire specificamente sul punto dell’emergenza radioattiva, reca tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo la definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti (lettera b) ) e la previsione che i controlli di sicurezza e di radioprotezione debbano assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali.

Con riguardo all’art. 27 (misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico), il 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora con cui si contesta una non corretta attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia. La Commissione ritiene che il decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, di attuazione della direttiva 2002/91/CE, costituisca un semplice quadro generale di riferimento da completarsi con successivi decreti, linee guida e relazioni da approvare, rispettivamente, entro 120 e 180 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 192/2005. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione inerente tali misure di attuazione, né disponendo di altri elementi di informazione, la Commissione conclude che l’Italia non ha adempiuto all’obbligo di attuare la direttiva in oggetto.

Con riguardo agli artt. 58 (requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale) e 62 (modifiche al d.lgs. n. 188/2003, c.d. primo pacchetto ferroviario), il 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per la non corretta trasposizione delle direttive 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie e 2001/14/CE sulla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, sull’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e sulla certificazione di sicurezza. I rilievi formulati dalla Commissione riguardano, tra l’altro, i seguenti aspetti:

• la non corretta trasposizione dell’articolo 4 della direttiva 2001/14/CE conformemente al quale le funzioni indicate nell’allegato II alla direttiva 91/440/CEE devono essere svolte da enti o società che non prestano servizi di trasporto ferroviario. A tale proposito la Commissione rileva che in Italia diverse funzioni essenziali sono affidate alla società di gestione dell’infrastruttura “Rete Ferroviaria Italiana SPA” (RFI), che fa parte del gruppo “Ferrovie dello Stato”;

• la non corretta trasposizione dell’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE, in base al quale l’organismo di regolamentazione è indipendente dai gestori dell’infrastruttura dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti e da quelli preposti all’assegnazione, nonché dai richiedenti. La Commissione rileva in proposito che il Ministero dei Trasporti in veste di Autorità di regolamentazione non è indipendente dalla società di gestione delle infrastrutture.

Gli articoli in commento sembrano operare nella cornice tracciata dalla normativa nazionale vigente e in particolare dal decreto legislativo n. 188/2003, senza intervenire sulle questioni oggetto del contenzioso.


Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

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