Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||
Titolo: | Disposizioni in materia di sicurezza stradale - A.C. 44 e abb. - Testo unificato - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||||||
Riferimenti: | |||||||
Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 15 | ||||||
Data: | 05/05/2009 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
XIV - Politiche dell'Unione europea |
5 maggio 2009 |
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n. 15 |
Disposizioni in materia di sicurezza stradaleA.C. 44 e abb.- Testo unificatoElementi di valutazione per la compatibilità comunitaria |
Numero dell’atto |
AA.C. 44 (Zeller), 419 (Contento), 471 (Formisano), 649 (Meta), 772 (Carlucci), 844 (Lulli), 965 (Conte), 1075 (Velo), 1101 (Boffa), 1190 (Velo), 1469 (Vannucci), 1488 (Lorenzin), 1717 (Moffa), 1737 (Minasso), 1766 (Giammanco), 1998 (Dussin), 2177 (Cosenza), 2349 (Consiglio regionale del Veneto) |
Titolo |
Disposizioni in materia di sicurezza stradale |
Iniziativa |
Testo unificato della Commissione |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
IX Trasporti |
Pareri previsti |
I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il Capo I (artt. 1-28) apporta modifiche al Codice della strada. In particolare, si dettano disposizioni in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati (art. 1), si autorizza l’uso sulle strade di cartelli di valorizzazione del territorio indicanti siti turistici e culturali di pubblico interesse (art. 2), si novella la disciplina sanzionatoria per i veicoli circolanti in condizioni di non efficienza, per i ciclomotori alterati e per i casi di omessa revisione (art. 3) e si rivede la normativa concernente gli estratti dei documenti di circolazione (art. 4). Si introduce, inoltre, il sistema della “targa personale” destinata, non più a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma ad essere trattenuta dal proprietario nei casi di alienazione o altra modifica del titolo (art. 5). Si interviene, poi, in materia di intestazione dei veicoli al fine di garantire la certezza giuridica nella circolazione (art. 6), rimodulando altresì le norme relative alla circolazione delle macchine agricole (art. 7). L’art. 8 contiene una nuova disciplina in materia di “guida accompagnata” per i minori che abbiano compiuto i 17 anni e siano titolari di patente A, ai quali si consente di esercitarsi alla guida di autoveicoli previa autorizzazione amministrativa e con l’assistenza di un adulto. L’art. 9 ridisegna le disposizioni concernenti le limitazioni alla guida per i neopatentati. L’art. 10 rivede le norme riguardanti la prova pratica d’idoneità, le esercitazioni alla guida, il rilascio del c.d. “foglio rosa” nonché le attività delle autoscuole (con riferimento, tra l’altro, alle attività formative), mentre l’art. 11 interviene in relazione alle procedure di rinnovo della patente. Risulta modificata, tra l’altro, la disciplina della patente a punti con un sostanziale inasprimento delle misure sanzionatorie (art. 12). Il provvedimento detta quindi disposizioni in merito alle procedure di revisione della patente, con particolare riguardo ai casi di guida in stato di ebbrezza e a quelli in cui ricorrano determinate patologie (art. 13), nonché in ordine alla validità delle patenti di guida rilasciate all’estero (art. 14) e ai limiti di velocità (art. 15). Sono apportate modifiche al Codice della strada anche in materia di arresto, fermata e sosta (artt. 16 e 17), di obblighi di segnalazione da parte dei conducenti dei velocipedi (art. 18), di omologazione del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a due ruote (art. 19) e di uso delle cinture di sicurezza per veicoli ad uso speciale (art. 20). L’art. 21 interviene sulle norme relative alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, alle sanzioni per talune infrazioni commesse durante la circolazione, ai documenti di viaggio e ai dispositivi per i trasporti professionali. Alcune novità riguardano anche la guida sotto l’influenza di alcool e di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 22), la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie (art. 23) e dei veicoli sequestrati o confiscati (art. 24), la sospensione della patente (artt. 25 e 26), con particolare riguardo ai neopatentati, l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, quali ritiro, confisca e fermo del veicolo (art. 27), e le iniziative di educazione stradale (art. 28).
Il Capo II (artt. 29-36) reca altre disposizioni in materia di sicurezza nella circolazione stradale. In particolare, si fa obbligo agli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino elevati tassi di incidentalità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione (art. 29). Si limita, inoltre, il ricorso alle sanzioni detentive, prevedendo la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali che operano nel campo dell’assistenza alle vittime della strada (art. 30). Si prevede, altresì, una sanatoria per i ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere violazioni amministrative prima dell’entrata in vigore della L. 286/2006, consentendo la restituzione dei mezzi ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero (art. 31). Si modificano, quindi, le norme in materia di certificato di circolazione e targa dei ciclomotori (art. 32) e si introduce, in via sperimentale, un dispositivo (c.d. “scatola nera”) idoneo a rilevare la velocità, le condizioni del veicolo, la condotta di guida e la dinamica degli incidenti (art. 33). L’art. 34 mira a facilitare la conoscenza dell’effetto negativo prodotto da alcuni medicinali in relazione alla guida dei veicoli, mentre l’art. 35 estende il sistema di penalizzazione per infrazioni al Codice della strada di cui al D.L. 151/2003 a tutte le patenti rilasciate all’estero. L’art. 36, infine, detta disposizioni in merito alla raccolta dei dati sugli incidenti stradali.
Il Capo III (artt. 37-41) contiene disposizioni di semplificazione e coordinamento. Si tratta, tra l’altro, di previsioni tese ad assicurare il rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente (art. 37), a tutelare la privacy degli invalidi titolari di permessi speciali di sosta e di circolazione (art. 38), a definire l’età e i requisiti per la guida di talune categorie di veicoli (art. 39), a determinare le caratteristiche degli impianti semaforici (art. 40) e a disciplinare le modalità di accertamento delle violazioni al Codice della strada da parte degli enti locali (art. 41).
Il provvedimento reca diverse disposizioni che presentano profili di rilevanza comunitaria.
L’art. 1, nell’introdurre disposizioni in materia di pneumatici, demanda al Governo la modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 495/1992), al fine di prevedere, tra l’altro, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria.
L’art. 14,
modificando l’art.
L’art. 19,
nel novellare l’art.
L’art. 21
modifica la disciplina dettata dagli artt. 174, 176, 178 e
In materia di limitazioni alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose sono stati recentemente adottati due decreti legislativi, entrambi in attuazione di disposizioni comunitarie:
§ il D.lgs. 234/2007, recante attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;
§ il D.lgs. 144/2008, recante attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Tale decreto disciplina i controlli diretti a verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida nel settore dei trasporti su strada e all’installazione del tachigrafo digitale sui veicoli adibiti al trasporto su strada.
Il regolamento
(CE) n. 561/2006, entrato in vigore l'11 aprile
Ø di merci, effettuato da veicoli di massa ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
Ø
di passeggeri effettuato da veicoli atti a
trasportare più di 9 persone compreso il conducente e destinati a tale
finalità, salvo deroghe (ad esempio, per i trasporti passeggeri in servizio di
linea con percorsi non superiori a
Tra le novità recate dal regolamento – che demanda agli Stati membri l’adozione delle disposizioni attuative con particolare riferimento alle sanzioni applicabili (artt. 18 e 19) – si segnalano le seguenti:
§ le attività diverse dalla “guida” comprese nella definizione di orario di lavoro dalla direttiva 2002/15/CE sono considerate “altre mansioni” e non possono di conseguenza rientrare nella definizione di “riposo” (art. 4, lett. e));
§ fermo restando il limite massimo del tempo di guida, fissato in 90 ore nell’arco di 15 giorni, viene introdotto un limite settimanale di 56 ore. Il motivo di tale limite va ricercato nel fatto che la direttiva 2002/15/CE prevede il limite dell’orario medio in 48 ore settimanali, con la possibilità di portarle fino a 60 ore (art. 6, par. 2);
§ si fa salvo il periodo di riposo giornaliero regolare di 11 ore e la possibilità di frazionarlo portandolo a 12 ore in totale, stabilendo tuttavia che la suddivisione preveda al massimo due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. Ne consegue che se la prima pausa eccede le 3 ore, la seconda deve comunque essere di 9, arrivando così ad un periodo totale di riposo superiore alle 12 ore (art. 4, lett. g)). Resta invece ferma la possibilità di ridurre il riposo giornaliero a 9 ore per un massimo di tre volte nell’arco di una settimana (art. 8, par. 4);
§ dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi. Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza del limite del periodo di guida di 4 ore e mezza (art. 7);
§ si introduce il periodo di riposo “regolare” di almeno 45 ore consecutive ogni settimana. Nel corso delle due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente entro la fine della terza settimana successiva a quella considerata (art. 8, par. 6);
§ qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto deve essere unito ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché sia dotato delle attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta (art. 8, par. 7 e 8);
§ è vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare infrazioni (art. 10);
§ l’impresa di trasporto risponde delle infrazioni commesse dai conducenti anche all’estero, ferma restando la prova che essa non può ragionevolmente ritenersi responsabile (art. 10, par. 3);
§ i conducenti possono essere sanzionati per infrazioni commesse all’estero, purché si forniscano agli stessi le prove atte ad evitare che incorrano in ulteriori sanzioni per la medesima infrazione (artt. 19 e 20);
§ possono essere applicate sanzioni anche ai committenti, agli spedizionieri, agli operatori turistici, e ai subappaltatori per il mancato rispetto sia del regolamento (CE) n. 561/2006 che del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (art. 19, par. 4);
§ in presenza di cronotachigrafo analogico, dal 1° gennaio 2008 devono essere tenuti a bordo del veicolo, oltre ai fogli di registrazione relativi alla giornata in corso, i fogli di registrazione relativi ai 28 giorni precedenti (art. 26).
Risulta riformulato dall’art. 21
del Testo unificato anche l’art.
Un’ultima novità concerne l’inserimento
del comma 8-bis nell’art.
L’art. 33 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa emanare direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego, da parte dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico nonché l’equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto (“scatola nera”), idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida e a ricostruire la dinamica di eventuali incidenti.
L’art. 35 estende la portata dell’art. 6-ter del D.L. 151/2003, prevedendo che per tutti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, che commettono sul territorio nazionale violazioni del Codice della strada, è istituita presso il CED del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati nella quale sono registrati i punti di penalizzazione per le infrazioni commesse. Attualmente tale banca dati è prevista solo per i titolari di patenti rilasciate da Stati in cui non vige il sistema della patente a punti. Nuove disposizioni riguardano, inoltre, il procedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale (di competenza del Prefetto) per i soggetti che abbiano subito la decurtazione integrale del punteggio e le sanzioni per le violazioni del citato divieto.
L’art. 39 interviene sul D.lgs. 286/2005 (recante disposizioni in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), prevedendo che i conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto 21 anni per la guida di veicoli della categorie C e C+E (autoveicoli fino a 7,5 t, autotreni e autoarticolati), a condizione di aver seguito un corso di formazione iniziale accelerato, ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis, del predetto D.lgs. 286/2005.
Il D.lgs. 286/2005, come modificato dal D.lgs. 214/2008, è diretto ad assicurare l’attuazione della direttiva 2003/59/CE, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri. In particolare, l’art. 5, par. 2, lett. b), della citata direttiva prescrive che il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può guidare a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del certificato di idoneità professionale (CAP) di cui all'art. 6, par. 2, comprovante una qualificazione iniziale accelerata. L’art. 14 della direttiva prescrive, altresì, che le norme sulla qualificazione iniziale per la guida di veicoli rientranti nelle categorie C1, C1+E, C e C+E si applicano a decorrere dal 10 settembre 2009.
Come sottolineato in più occasioni dalla Commissione europea, il trasporto su strada rappresenta la modalità di trasporto più pericolosa che paga il prezzo più alto in termini di vite umane con circa 40.000 morti all’anno ed un costo sociale pari a circa il 2 per cento del prodotto nazionale lordo dell’UE.
La riduzione delle vittime degli incidenti stradali è diventata una delle massime priorità della Commissione che nel libro bianco sui trasporti del 2001 (COM(2001)370) ha fissato l’obiettivo di dimezzare, entro il 2010, il numero delle vittime della strada in tutta l’UE.
In occasione del
riesame, nel 2006, degli orientamenti e delle misure
proposti (COM(2006)314 e 74)
Si segnala, inoltre, la proposta di direttiva sull’applicazione transfrontaliera della normativa riguardante le violazioni del codice della strada (COM(2008)151) che mira creare un quadro per l’applicazione di sanzioni ai conducenti che commettono un’infrazione in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, con particolare riferimento all'eccesso di velocità, alla guida in stato di ebbrezza, al mancato uso della cintura di sicurezza e al transito con semaforo rosso.
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