Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||
Titolo: | Sostegno ai settori industriali in crisi - D.L. 5/2009 - A.C. 2187 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 8 | ||||||
Data: | 17/03/2009 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo XIV - Politiche dell'Unione europea |
17 marzo 2009 |
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n. 8 |
Sostegno ai settori industriali in crisiD.L. 5/2009 - A.C. 2187Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria |
Numero dell’atto |
A.C. 2187 |
Titolo |
Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi |
Iniziativa |
Governativa |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
VI Finanze e X Attività produttive |
Pareri previsti |
Comitato per la legislazione (ex art. 96-bis r.), I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis r.), V Bilancio, VIII Ambiente, IX Trasporti, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il provvedimento in esame (C. 2187) è volto a convertire in legge il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
Il citato decreto-legge consta di 9 articoli che introducono disposizioni finalizzate a fronteggiare la crisi internazionale del settore industriale ed, in particolare, del comparto automobilistico, anche in relazione alle implicazioni sul sistema produttivo nazionale e ai riflessi di carattere occupazionale su famiglie e imprese. Il provvedimento definisce, inoltre, misure di carattere fiscale e finanziario dirette a promuovere lo sviluppo economico (mediante il sostegno della domanda di beni durevoli) e ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale.
L’articolo 1 del decreto-legge introduce incentivi per la sostituzione di veicoli (mediante rottamazione), per l’acquisto di veicoli ecologici nonché per l’installazione di impianti e dispositivi per la riduzione delle emissioni inquinanti. In particolare sono previsti, per il periodo compreso tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009, contributi statali per l’acquisto – con contestuale demolizione di veicoli maggiormente inquinanti – di autovetture (1.500 euro), autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale, autocaravan (2.500 euro) e motoveicoli (500 euro). Contributi aggiuntivi a quelli già definiti dalle norme vigenti sono destinati anche all’acquisto di autovetture (1.500 euro) e autocarri nuovi a ridotto impatto ambientale (a metano, elettrici o a idrogeno). Sono altresì incrementati i contributi attualmente già riconosciuti per l’installazione di impianti a GPL e a metano sulle autovetture. Allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, sono inoltre definite specifiche agevolazioni per l’installazione di filtri antiparticolato sui veicoli diesel utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità.
L’articolo 2 prevede una detrazione del
20 per cento ai fini IRPEF (nella misura massima di 10.000 euro ripartita in
cinque annualità) in relazione alle spese documentate sostenute nel periodo
compreso tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici
ad alta efficienza energetica, apparecchi
televisivi e computer destinati all'arredo di un immobile oggetto di
interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1o luglio
2008. Il comma 3 prevede la stipula di un apposito protocollo di intenti tra
L’articolo 3 modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi, già estesa anche alle reti di imprese e alle catene di fornitura, ripristinando il regime fiscale previsto dalla legge finanziaria per il 2006 (cd. fiscalità di distretto), che non ha trovato applicazione per la mancata adozione dei relativi decreti attuativi.
L’articolo 4 introduce un beneficio fiscale diretto a favorire le aggregazioni aziendali (fusione, scissione e conferimenti) effettuate nel 2009 attraverso il riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. Il bonus spetta qualora il soggetto risultante dalle predette operazioni straordinarie sia una società per azioni, una società in accomandita per azioni, una società a responsabilità limitata, una società cooperativa, una società di mutua assicurazione, una società europea di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 o una società cooperativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residente nel territorio dello Stato.
L’articolo 5 interviene in materia di rivalutazione degli immobili iscritti
nei bilanci delle società (che non adottano i principi contabili
internazionali) relativamente all’esercizio in corso al 31 dicembre
L’articolo 6 è direttoa favorire l’intervento della SACE s.p.a. (Società per i servizi assicurativi del commercio estero) nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali di cui all’articolo 1 del decreto-legge in esame.
L’articolo 7 reca disposizioni in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l’indebito utilizzo di crediti in compensazione. Al riguardo, si istituisce una forma di controllo mirato sulle agevolazioni previste dalla legge per alcune imposte indirette (imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni), comminando, tra l’altro, una sanzione del 200 per cento dell’importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a 50.000 euro.
L’articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.
L’articolo 9 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore l’11 febbraio 2009 (giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).
Le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge.
L’articolo 1, come già detto, reca disposizioni finalizzate ad incentivare il rinnovo del parco circolante e l’acquisto di veicoli ecologici, ossia autoveicoli e motoveicoli con ridotte emissioni.
In particolare, si prevedono
agevolazioni per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di
autovetture e autocarri di categoria “Euro
La normativa “Euro
Le più recenti
previsioni in materia di riduzione delle emissioni inquinanti sono tuttavia
contenute nel regolamento (CE) n. 715/2007 (come modificato e attuato dal
regolamento (CE) n. 692/2008), che ha delineato i nuovi parametri “Euro
§ si applicano a tutti i veicoli nuovi in vendita sul mercato di uno Stato membro che siano conformi ai requisiti fissati dal regolamento;
§ cessano di essere applicati alla data di applicazione dei valori limite;
§ ammontano, per ogni tipo di veicolo a motore, ad un importo che non supera il costo supplementare dei dispositivi tecnici volti a soddisfare i limiti di emissione, compreso il costo di installazione.
Per quanto
concerne i motocicli, il decreto-legge concede un contributo per l’acquisto di un motociclo nuovo di categoria “Euro
Per quanto attiene ai contributi per l’acquisto di veicoli a idrogeno, il 24 febbraio 2009 è entrato in vigore il regolamento (CE) 79/2009 (che modifica, tra l’altro, la direttiva 2007/46/CE), finalizzato ad armonizzare le norme tecniche di omologazione dei veicoli a motore riguardo alla propulsione a idrogeno e a garantire il buon funzionamento del mercato interno nonché alti livelli di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente.
Le citate normative si collocano nell’ambito della Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 settembre 2005, nella quale si fissano obiettivi di riduzione di alcune sostanze inquinanti e si rafforza il quadro legislativo di lotta contro l'inquinamento atmosferico.
Il comma 8 dell’articolo 1del decreto-leggestabilisce che le agevolazioni per l’acquisto (con contestuale rottamazione) di veicoli a ridotto impatto ambientale – previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 – possono essere fruite nel rispetto della disciplina degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006. Gli aiuti di importanza minore (o de minimis) consistono in aiutiche, in un determinato arco di tempo, non superano importi prestabiliti. Tali aiuti sono applicabili a tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa, considerato che il loro ridotto importo non appare suscettibile di determinare un impatto sensibile sulla concorrenza. Fino al 2006, il tetto dell’aiuto non doveva superare la soglia di 100.000 euro nell'arco di tre anni. Da ultimo, il regolamento (CE) n. 1998/2006 ha stabilito che, per lo stesso periodo, sono ammissibili aiuti concessi ad una medesima impresa per importi complessivi non superiori a 200.000 euro. L’articolo 1 del citato regolamento precisa che la disciplina degli aiuti «de minimis» non riguarda, tra l’altro, i settori della produzione primaria (agricoltura e pesca), l’industria carboniera e le imprese in difficoltà, le attività connesse all’esportazione nonché gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale attività per conto terzi. Per ciò che specificamente attiene al settore del trasporto, l’articolo 2 del regolamento prevede che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
L’articolo 2, comma 3, del decreto-legge reca una disposizione “programmatica”,
prevedendo che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge (11 febbraio 2009)
Con riferimento alle misure fiscali relative ai distretti produttivi e alle operazioni di aggregazione di imprese (fusioni, scissioni e “conferimenti neutrali”) di cui agli articoli 3 e 4, i benefici fiscali ivi contemplati appaiono coerenti con gli indirizzi definiti dall’Unione europea in ordine al potenziamento della competitività e dell’innovazione, con particolare riferimento all’elaborazione di strategie di raggruppamento aziendale e allo sviluppo di reti di innovazione (cd. cluster). In tale ambito, è stata da ultimo adottata la decisione della Commissione europea n. 2008/824/CE, che, nel dare seguito ad altre recenti iniziative nel settore (v. infra la comunicazione della Commissione del 17 ottobre 2008 «Verso cluster competitivi di livello mondiale nell'Unione europea: attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione»), ha istituito un gruppo europeo per la politica dei cluster (composto di esperti in materia) destinato a sostenere e valorizzare il ruolo di tali soggetti per lo sviluppo economico.
Nell’ambito
dell’accordo di compromesso
raggiunto dal Consiglio europeo dell’11
e 12 dicembre 2008 sull’insieme delle proposte relative al pacchetto
energia clima,il Parlamento europeo nella seduta del 17
dicembre
·
una proposta di regolamento per limitare le emissioni di CO2
delle automobili (COM(2007)856), che ha come obiettivo la riduzione delle
emissioni di CO2 dei nuovi veicoli nell’UE fino a
· una proposta di direttiva volta a fissare nuovi standard per i combustibili utilizzati dai mezzi di trasporto (COM(2007)18).
Tali proposte devono intendersi
come parte integrante della strategia
comunitariaper ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei
veicoli commerciali leggeri (COM(2007)19), intesa a raggiungere l’obiettivo
comunitario di
Il 4 febbraio 2009 si è svolto, presso il Parlamento europeo, un dibattito sulla crisi dell’auto, dal quale è emerso che le azioni da intraprendere dovrebbero riguardare principalmente il rinnovo del parco macchine verso modelli più ecologici, l’innovazione, la ripresa dei crediti dell’industria e la tutela dell’occupazione.
Nell’ambito del Piano di ripresa economica europeo (COM(2008)800), presentato il 26 novembre 2008 e approvato dal Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008, vi sonoindicazioni per losviluppo di tecnologie pulite per le “auto verdi”, da realizzare mediantepartenariati tra i settori pubblico e privato.
Il 25 giugno
2008
Il 17 ottobre 2008
Il 1° dicembre
2008
Successivamente, nella proposta di direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)9), presentata il 2 febbraio 2009, sono prospettate una serie di misure volte a migliorare la cooperazione amministrativa nel settore fiscale al fine di evitare gli effetti negativi delle pratiche fiscali dannose e consentire un buon funzionamento del mercato interno.
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