Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Proroga termini e disposizioni finanziarie urgenti - D.L. 207/2008 - A.C. 2198 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 6 | ||
Data: | 16/02/2009 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione XIV - Politiche dell'Unione europea |
16 febbraio 2009 |
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n. 6 |
Proroga di termini e disposizioni finanziarie urgenti D.L. 207/2008 - A.C. 2198Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria |
Numero dell’atto |
A.C. 2198 |
Titolo |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti |
Iniziativa |
Governativa |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
Sì |
Commissione competente |
Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio |
Pareri previsti |
Comit. leg. (ex art. 96-bis r.), II Giustizia (ex art. 73, co. 1-bis, r.), III Affari Esteri, IV Difesa, VI Finanze (ex art. 73, co. 1-bis, r.), VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività prod., XI Lavoro (ex art. 73, co. 1-bis, r.), XII Affari soc., XIII Agricoltura, XIV Politiche UE, Quest. reg. |
Il provvedimento in esame (C. 2198), già approvato dal Senato nella seduta dell’11 febbraio scorso, è diretto a convertire il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. Il citato decreto, come modificato dal Senato, consta di XIV Capi e 53 articoli, che intervengono su diversi settori prevalentemente al fine di prorogare termini contenuti in disposizioni di legge.
Il Capo
I autorizza
Il Capo
II, rubricato riforme per il federalismo, dispone la proroga a tutto
il periodo d'imposta 2010 dell’applicazione delle norme regionali in materia di
tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme alla normativa
statale. Esso esclude, inoltre,
l’applicazione delle misure sanzionatorie a carico degli enti locali per
il mancato rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2009-
Il Capo III reca disposizioni in materia di pubblica amministrazione e innovazione, con particolare riguardo all’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, al riordino degli enti e organismi pubblici, alle graduatorie e ai concorsi, alla costituzione di una specifica società di rilevazione statistica dell’Istat, alla definizione di criteri e parametri di misurabilità dell’azione amministrativa, all’accantonamento di risorse per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici.
Il Capo IV interviene in merito all’irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di rinnovo del comando del personale ivi impiegato.
Il Capo V, che interessa ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri, rinvia le elezioni per i Comitati degli italiani all’estero, introducendo altresì specifiche disposizioni per i percorsi di carriera del personale diplomatico e per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare statale all’estero.
Il Capo VI disciplina materie di competenza del Ministero dell’interno, intervenendo, tra l’altro, sulle misure di contrasto al terrorismo riguardanti gli esercizi e i circoli dotati di apparecchi per comunicazioni telefoniche e via internet, sulle risorse finanziarie per l’istituzione di uffici statali periferici nelle nuove province, sull’erogazione di benefici alle vittime della criminalità organizzata nonché sulle prerogative dei garanti dei diritti dei detenuti.
Il Capo VII proroga i termini fissati da numerose disposizioni legislative concernenti profili di pertinenza del Ministero della difesa.
Il Capo VIII, che afferisce allo sviluppo economico,proroga alcuni termini contenuti nel codice delle assicurazioni, intervenendo altresì in materia di ricerca di sistema elettrico, di entrate derivanti da sanzioni del Garante della concorrenza e del mercato, di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, di class action, di distributori di GPL.
Il Capo IX riguarda il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,dettando, tra l’altro, specifiche disposizioni in materia di pesca e di garanzie a favore delle cooperative agricole.
Il Capo X investe il campo delle infrastrutture e dei trasporti, introducendo, tra l’altro, disposizioni in materia di limitazioni alla guida di unità da diporto, di canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, di cabotaggio marittimo, di servizi ferroviari, di diritti e concessioni aeroportuali, di autotrasporto, di servizio di noleggio con conducente, di norme tecniche per le costruzioni, di accesso alla professione di autotrasportatore di merci, di controversie in materia di appalti pubblici.
Il Capo XI, cheineriscea settori di competenza delMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,interviene in materia di balneabilità delle acque, di sostanze attive utilizzate per la produzione di medicinali, di salute e sicurezza sul lavoro, di commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici, di personale medico, veterinario, chimico e farmacista del citato Ministero e di personale degli enti di ricerca, prorogando altresì i termini per la costituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali.
Il Capo XII, che attiene a settori di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,reca norme in ordine all’inquadramento di personale docente e all’abilitazione all’insegnamento per coloro che abbiano maturato determinati requisiti.
Il Capo XIII interviene sul settore dei beni e delle attività culturali, con specifico riferimento al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, al compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi e alla durata in carica degli organi di enti culturali.
Il Capo XIV detta, infine, disposizioni urgenti in materia finanziaria, tra le quali si segnalano quelle concernenti l’editoria, il differimento di termini in materia fiscale, le violazioni in materia di affissioni e pubblicità, i limiti massimi di emissione dei titoli pubblici, le operazioni di cartolarizzazione degli immobili pubblici, la tutela della riservatezza, le infrastrutture carcerarie.
Le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono contenute negli articoli 26, 29, 31, 41, 42-ter e 44 del decreto-legge.
L’articolo 26 proroga al 31 dicembre 2009
la durata delle convenzioni in corso in cui siano parte
L’articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE (finalizzata al miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici), differisce al 31 dicembre 2009 il termine di entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall’art. 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008, limitando al contempo i compensi stabiliti per gli arbitri dalla tariffa di cui al D.M. lavori pubblici n. 398/2000. Il termine per il recepimento della direttiva 2007/66/CE, che è inserita nell’allegato B del disegno di legge comunitaria 2008 (S. 1078) attualmente all’esame del Senato, è fissato al 20 dicembre 2009.
L'articolo 31, comma 1, rinvia al 1° gennaio 2010 l’entrata in vigore della disciplina sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione dei medicinali di cui al comma 3 dell’art. 54 del D.Lgs. 219/2006. Tale disciplina richiede, per le materie prime impiegate nella produzione di medicinali anche se importate da Paesi non aderenti all’Unione europea, un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dall'autorità competente di uno Stato membro. Lo slittamento del termine di applicazione della citata disposizione (volta a garantire una maggiore tutela della salute pubblica) scaturisce dall’esigenza – come si evince anche dalla relazione illustrativa – ditener conto degli orientamenti della Commissione europea, la quale (con le note del 5 marzo 2007 e del 18 novembre 2008), da un lato, ha prospettato l’intenzione di avviare una ridefinizione della normativa comunitaria in materia e, dall'altro, ha rilevato che la disciplina italiana "a regime" potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno, in quanto tale disciplina andrebbe oltre le prescrizioni contenute nella direttiva 2001/83/CE,relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.
L’articolo 41, commi 6-quater e 6-quinquies,reca disposizioni volte a favorire l‘integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007-2013 rientranti nell’Obiettivo Convergenza, autorizzando, in particolare, il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ad anticipare le quote dei contributi comunitari e di cofinanziamento nazionale previste per il biennio 2007-2008. Il Quadro strategico nazionale 2007-2013 prevede che i programmi rientranti in tale obiettivo (che include solo alcune regioni del Mezzogiorno) siano finanziati, per la parte comunitaria, dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e dal FSE (Fondo sociale europeo). Quanto ai Programmi presentati in ambito nazionale (PON), per il periodo 2007-2013 le risorse stanziate a livello comunitario con riferimento alla priorità denominata “Istruzione” ammontano a 248 milioni di euro finanziati dal FESR e 743 milioni di euro finanziati dal FSE. Considerando anche la quota di cofinanziamento nazionale, le risorse destinate alla citata priorità ammontano complessivamente a 2.332,6 milioni di euro nel settennio 2007-2013.
Il comma 16-sexiesdecies
dello stesso articolo 41 prevede
l’istituzione in favore delle regioni
a statuto ordinario confinanti con l'Austria di un Fondo per l'erogazione
di contributi alle persone fisiche per la riduzione
del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Le
modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del Fondo sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, va tenuto
conto che la direttiva comunitaria 2003/96/CE –
che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell’elettricità ed è stata recepita nell’ordinamento nazionale
con il D.Lgs. 26/2007 – ha
definito livelli minimi di imposizione per i citati prodotti energetici,
inclusi i carburanti per motori (benzina e gasolio), al fine di garantire il
buon funzionamento del mercato interno. La stessa direttiva dispone (art. 26,
par. 2) che i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di
differenziazione delle aliquote e di rimborso dell’imposta in tale settore
possono configurarsi come aiuti di Stato (e in tal caso vanno notificati alla
Commissione). Una disposizione con finalità analoghe a quelle di cui al citato
comma 16-sexiesdecies è stata
dettata, di recente, dall’art. 2-ter
del D.L. 154/2008, relativamente alle regioni confinanti con
L’articolo 42-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato,reca
l’interpretazione autentica dell’art. 16-bis
della L. 11/2005, precisando che il diritto
di rivalsa nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici può
essere esercitato dallo Stato anche in relazione agli oneri finanziari
sostenuti per la definizione di controversie
presso
L’articolo 44, comma 1-bis, consente fino al 31 dicembre 2009 di utilizzare per fini promozionali i dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 (data a partire dalla quale sono entrate in vigore le norme relative ai “nuovi elenchi” per effetto del provvedimento del Garante della privacy del 15 luglio 2004), anche in deroga alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) concernenti l’obbligo di informativa agli utenti e il consenso al trattamento dei dati (artt. 13 e 23). Al riguardo, potrebbe risultare opportuno un ulteriore approfondimento in ordine alla piena compatibilità della citata disposizione con la direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale direttiva demanda, infatti, agli Stati il compito di assicurare, tra l’altro, che «gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali – e, nell'affermativa, quali – debbano essere riportati in un elenco pubblico» (art. 12, par. 2) nonché di adottare «le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta […] non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate» (art. 13, par. 3).
Il 27 novembre 2008
Il Libro verde si prefigge lo scopo di fornire mezzi efficaci per i risarcimenti collettivi dei cittadini in tutta l'UE, vale a dire meccanismi mediante i quali un gruppo di consumatori vittime delle prassi di un unico operatore commerciale può ottenere un indennizzo effettivo, qualsiasi sia la sede dell'operatore commerciale nell'Unione europea.
La consultazione terminerà il 1° marzo 2009, ed in
base ai risultati
Il 10 dicembre 2008, nell’ambito
del cosiddetto pacchetto farmaci,
La proposta di direttiva – che segue la procedura di codecisione – è in attesa di esame da parte delle istituzioni europee.
Sul documento sono state approvate due risoluzioni: una dal Consiglio il 25 giugno 2007 e una dal Parlamento europeo Il 15 gennaio 2008.
Il 13 marzo 2007
Il 13 marzo 2008 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura, secondo la procedura di consultazione, proponendo alcuni emendamenti. La proposta è in attesa di una decisione finale da parte del Consiglio.
Il 16 ottobre 2008