Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Proroga termini e disposizioni finanziarie urgenti - D.L. 207/2008 - A.C. 2198 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 2198/XVI   DL N. 207 DEL 30-DIC-08
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 6
Data: 16/02/2009
Descrittori:
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XIV - Politiche dell'Unione europea

Casella di testo: Note per la XIV Commissione
 


16 febbraio 2009

 

n. 6

Proroga di termini e disposizioni finanziarie urgenti

D.L. 207/2008 - A.C. 2198

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 2198

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Commissione competente

Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio

Pareri previsti

Comit. leg. (ex art. 96-bis r.), II Giustizia (ex art. 73, co. 1-bis, r.), III Affari Esteri, IV Difesa, VI Finanze (ex art. 73, co. 1-bis, r.), VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività prod., XI Lavoro (ex art. 73, co. 1-bis, r.), XII Affari soc., XIII Agricoltura, XIV Politiche UE, Quest. reg.

 


Contenuto

Il provvedimento in esame (C. 2198), già approvato dal Senato nella seduta dell’11 febbraio scorso, è diretto a convertire il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. Il citato decreto, come modificato dal Senato, consta di XIV Capi e 53 articoli, che intervengono su diversi settori prevalentemente al fine di prorogare termini contenuti in disposizioni di legge.

Il Capo I autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assicurare la prosecuzione dei servizi radiotelevisivi della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivoe, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Il Capo II, rubricato riforme per il federalismo, dispone la proroga a tutto il periodo d'imposta 2010 dell’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme alla normativa statale. Esso esclude, inoltre, l’applicazione delle misure sanzionatorie a carico degli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2009-2011 in relazione a determinate fattispecie.

Il Capo III reca disposizioni in materia di pubblica amministrazione e innovazione, con particolare riguardo all’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, al riordino degli enti e organismi pubblici, alle graduatorie e ai concorsi, alla costituzione di una specifica società di rilevazione statistica dell’Istat, alla definizione di criteri e parametri di misurabilità dell’azione amministrativa, all’accantonamento di risorse per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

Il Capo IV interviene in merito all’irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di rinnovo del comando del personale ivi impiegato.

Il Capo V, che interessa ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri, rinvia le elezioni per i Comitati degli italiani all’estero, introducendo altresì specifiche disposizioni per i percorsi di carriera del personale diplomatico e per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare statale all’estero.

Il Capo VI disciplina materie di competenza del Ministero dell’interno, intervenendo, tra l’altro, sulle misure di contrasto al terrorismo riguardanti gli esercizi e i circoli dotati di apparecchi per comunicazioni telefoniche e via internet, sulle risorse finanziarie per l’istituzione di uffici statali periferici nelle nuove province, sull’erogazione di benefici alle vittime della criminalità organizzata nonché sulle prerogative dei garanti dei diritti dei detenuti.

Il Capo VII proroga i termini fissati da numerose disposizioni legislative concernenti profili di pertinenza del Ministero della difesa.

Il Capo VIII, che afferisce allo sviluppo economico,proroga alcuni termini contenuti nel codice delle assicurazioni, intervenendo altresì in materia di ricerca di sistema elettrico, di entrate derivanti da sanzioni del Garante della concorrenza e del mercato, di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, di class action, di distributori di GPL.

Il Capo IX riguarda il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,dettando, tra l’altro, specifiche disposizioni in materia di pesca e di garanzie a favore delle cooperative agricole.

Il Capo X investe il campo delle infrastrutture e dei trasporti, introducendo, tra l’altro, disposizioni in materia di limitazioni alla guida di unità da diporto, di canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, di cabotaggio marittimo, di servizi ferroviari, di diritti e concessioni aeroportuali, di autotrasporto, di servizio di noleggio con conducente, di norme tecniche per le costruzioni, di accesso alla professione di autotrasportatore di merci, di controversie in materia di appalti pubblici.

Il Capo XI, cheineriscea settori di competenza delMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,interviene in materia di balneabilità delle acque, di sostanze attive utilizzate per la produzione di medicinali, di salute e sicurezza sul lavoro, di commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici, di personale medico, veterinario, chimico e farmacista del citato Ministero e di personale degli enti di ricerca, prorogando altresì i termini per la costituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali.

Il Capo XII, che attiene a settori di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,reca norme in ordine all’inquadramento di personale docente e all’abilitazione all’insegnamento per coloro che abbiano maturato determinati requisiti.

Il Capo XIII interviene sul settore dei beni e delle attività culturali, con specifico riferimento al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, al compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi e alla durata in carica degli organi di enti culturali.

Il Capo XIV detta, infine, disposizioni urgenti in materia finanziaria, tra le quali si segnalano quelle concernenti l’editoria, il differimento di termini in materia fiscale, le violazioni in materia di affissioni e pubblicità, i limiti massimi di emissione dei titoli pubblici, le operazioni di cartolarizzazione degli immobili pubblici, la tutela della riservatezza, le infrastrutture carcerarie.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono contenute negli articoli 26, 29, 31, 41, 42-ter e 44 del decreto-legge.

L’articolo 26 proroga al 31 dicembre 2009 la durata delle convenzioni in corso in cui siano parte la Tirrenia S.p.a. e le società da essa controllate, che assicurano i cd. collegamenti marittimi essenziali (servizi di collegamento con le isole). In proposito, si ricorda che l'art. 1, commi 998-999, della legge finanziaria per il 2007, ai fini del completamento del processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzazione delle società esercenti i predetti servizi di collegamento, ha previsto la stipula di nuove convenzioni per assicurare tali servizi. Le convenzioni, stipulate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo altresì meccanismi di efficientamento e forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono quindi notificate alla Commissione europea per la verifica di compatibilità comunitaria. La materia, infatti, è soggetta al regolamento (CEE) n. 3577/92, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri. L’art. 4 del citato regolamento consente agli Stati di concludere contratti di servizio pubblico, o di imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole, su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari.

L’articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE (finalizzata al miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici), differisce al 31 dicembre 2009 il termine di entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall’art. 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008, limitando al contempo i compensi stabiliti per gli arbitri dalla tariffa di cui al D.M. lavori pubblici n. 398/2000. Il termine per il recepimento della direttiva 2007/66/CE, che è inserita nell’allegato B del disegno di legge comunitaria 2008 (S. 1078) attualmente all’esame del Senato, è fissato al 20 dicembre 2009.

L'articolo 31, comma 1, rinvia al 1° gennaio 2010 l’entrata in vigore della disciplina sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione dei medicinali di cui al comma 3 dell’art. 54 del D.Lgs. 219/2006. Tale disciplina richiede, per le materie prime impiegate nella produzione di medicinali anche se importate da Paesi non aderenti all’Unione europea, un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dall'autorità competente di uno Stato membro. Lo slittamento del termine di applicazione della citata disposizione (volta a garantire una maggiore tutela della salute pubblica) scaturisce dall’esigenza come si evince anche dalla relazione illustrativa ditener conto degli orientamenti della Commissione europea, la quale (con le note del 5 marzo 2007 e del 18 novembre 2008), da un lato, ha prospettato l’intenzione di avviare una ridefinizione della normativa comunitaria in materia e, dall'altro, ha rilevato che la disciplina italiana "a regime" potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno, in quanto tale disciplina andrebbe oltre le prescrizioni contenute nella direttiva 2001/83/CE,relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.

L’articolo 41, commi 6-quater e 6-quinquies,reca disposizioni volte a favorire l‘integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007-2013 rientranti nell’Obiettivo Convergenza, autorizzando, in particolare, il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ad anticipare le quote dei contributi comunitari e di cofinanziamento nazionale previste per il biennio 2007-2008. Il Quadro strategico nazionale 2007-2013 prevede che i programmi rientranti in tale obiettivo (che include solo alcune regioni del Mezzogiorno) siano finanziati, per la parte comunitaria, dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e dal FSE (Fondo sociale europeo). Quanto ai Programmi presentati in ambito nazionale (PON), per il periodo 2007-2013 le risorse stanziate a livello comunitario con riferimento alla priorità denominata “Istruzione” ammontano a 248 milioni di euro finanziati dal FESR e 743 milioni di euro finanziati dal FSE. Considerando anche la quota di cofinanziamento nazionale, le risorse destinate alla citata priorità ammontano complessivamente a 2.332,6 milioni di euro nel settennio 2007-2013.

Il comma 16-sexiesdecies dello stesso articolo 41 prevede l’istituzione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria di un Fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, va tenuto conto che la direttiva comunitaria 2003/96/CE che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ed è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 26/2007 ha definito livelli minimi di imposizione per i citati prodotti energetici, inclusi i carburanti per motori (benzina e gasolio), al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno. La stessa direttiva dispone (art. 26, par. 2) che i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e di rimborso dell’imposta in tale settore possono configurarsi come aiuti di Stato (e in tal caso vanno notificati alla Commissione). Una disposizione con finalità analoghe a quelle di cui al citato comma 16-sexiesdecies è stata dettata, di recente, dall’art. 2-ter del D.L. 154/2008, relativamente alle regioni confinanti con la Svizzera, alle quali è stata attribuita una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio per autotrazione situate nel territorio elvetico. Tale norma ha stabilito che la riduzione alla pompa del prezzo dei carburanti è disposta dalle regioni interessate nel rispetto della normativa comunitaria, in modo da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. E’ poi utile evidenziare che la “manovrabilità” delle accise è stata già limitata dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. 190), che consente alle regioni e alle province autonome di ridurre, con legge, i prezzi alla pompa (per i soli cittadini residenti), senza intervenire sulla quota dell’accisa ad esse riservata.

L’articolo 42-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato,reca l’interpretazione autentica dell’art. 16-bis della L. 11/2005, precisando che il diritto di rivalsa nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici può essere esercitato dallo Stato anche in relazione agli oneri finanziari sostenuti per la definizione di controversie presso la Corte europea dei diritti dell’uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo. In proposito, si ricorda che, ai sensi del comma 5 del citato art. 16-bis, lo Stato ha facoltà di rivalsa nei confronti delle regioni, delle province autonome, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici, oltre che per gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione di obblighi comunitari, anche per compensare gli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo per violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) imputabili agli stessi enti. La nuova disposizione consente, quindi, di esercitare il diritto di rivalsa anche nelle ipotesi di controversie cessate con la cancellazione del ricorso dal ruolo, ai sensi dell’art. 37 CEDU, o con la conclusione di un regolamento amichevole ex art. 39 CEDU.

L’articolo 44, comma 1-bis, consente fino al 31 dicembre 2009 di utilizzare per fini promozionali i dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 (data a partire dalla quale sono entrate in vigore le norme relative ai “nuovi elenchi” per effetto del provvedimento del Garante della privacy del 15 luglio 2004), anche in deroga alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) concernenti l’obbligo di informativa agli utenti e il consenso al trattamento dei dati (artt. 13 e 23). Al riguardo, potrebbe risultare opportuno un ulteriore approfondimento in ordine alla piena compatibilità della citata disposizione con la direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale direttiva demanda, infatti, agli Stati il compito di assicurare, tra l’altro, che «gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali e, nell'affermativa, quali debbano essere riportati in un elenco pubblico» (art. 12, par. 2) nonché di adottare «le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta […] non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate» (art. 13, par. 3).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Art. 19 (Class action)

Il 27 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato un Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794).

Il Libro verde si prefigge lo scopo di fornire mezzi efficaci per i risarcimenti collettivi dei cittadini in tutta l'UE, vale a dire meccanismi mediante i quali un gruppo di consumatori vittime delle prassi di un unico operatore commerciale può ottenere un indennizzo effettivo, qualsiasi sia la sede dell'operatore commerciale nell'Unione europea.

La consultazione terminerà il 1° marzo 2009, ed in base ai risultati la Commissione presenterà un nuovo documento orientativo nel 2009.

Art. 31 (Sostanze attive per i medicinali)

Il 10 dicembre 2008, nell’ambito del cosiddetto pacchetto farmaci, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM (2008) 668) che modifica la direttiva 2001/83/CE con riguardo alla prevenzione dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine. Tale proposta prevede tra l’altro l’introduzione di prescrizioni più rigorose volte a garantire che la fabbricazione dei principi attivi farmaceutici avvenga nel rispetto delle buone prassi di fabbricazione indipendentemente dal fatto che questi principi siano fabbricati nella Comunità oppure importati.

La proposta di direttiva – che segue la procedura di codecisione – è in attesa di esame da parte delle istituzioni europee.

Art. 32 (Modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

La Commissione ha proposto, nel febbraio 2007, una strategia per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nell’Unione europea dal 2007 al 2012, “Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro” (COM(2007)62), il cui obiettivo principale è una riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare, la Commissione mira a ridurre del 25% l’incidenza degli infortuni sul lavoro a livello dell’UE-27, entro il 2012.

Sul documento sono state approvate due risoluzioni: una dal Consiglio il 25 giugno 2007 e una dal Parlamento europeo Il 15 gennaio 2008.

Art. 41, co. 16-sexiesdecies (Prezzo carburanti)

Il 13 marzo 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda l'adeguamento del regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per motori a fini commerciali e il coordinamento della tassazione della benzina senza piombo e del gasolio utilizzati come carburante per motori (COM(2007)52). La proposta intende introdurre un regime fiscale specifico per il gasolio commerciale al fine di ridurre le distorsioni di concorrenza sui mercati dell'autotrasporto dovute alle eccessive differenze di accisa tra gli Stati membri e, in secondo luogo, a soddisfare gli obiettivi della politica comune dei trasporti, con particolare riferimento alla protezione dell'ambiente, contrastando, ad esempio, il fenomeno del c.d. "turismo dei tir", che vede i camionisti allungare le proprie rotte per fare rifornimento nei Paesi con i prezzi di gasolio più bassi, con conseguente aumento del consumo di carburante e maggior carico per l’ambiente.

Il 13 marzo 2008 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura, secondo la procedura di consultazione, proponendo alcuni emendamenti. La proposta è in attesa di una decisione finale da parte del Consiglio.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Art. 35, co. 14 (Norme in materia di biobanche)

Il 16 ottobre 2008 la Commissione ha deciso di presentare ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia per il mancato recepimento delle direttive 2006/17CE (procedura di infrazione n. 2007/411) e 2006/86/CE (procedura di infrazione n. 2007/1127) che attuano alcune prescrizioni della direttiva 2004/23/CE relativa alla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. La direttiva si applica anche alle cellule staminali ematopoietiche del sangue del cordone ombelicale di cui alla disposizione del decreto legge in esame.