Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||
Titolo: | Sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e ridisegno del quadro strategico nazionale - D.L. 185/2008 - A.C. 1972 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 5 | ||||||
Data: | 10/12/2008 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze |
10 dicembre 2008 |
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n. 5 |
Sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e ridisegno del quadro strategico nazionaleD.L. 185/2008 - A.C. 1972Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria |
Numero dell’atto |
A.C. 1972 |
Titolo |
Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale |
Iniziativa |
Governativa |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
Presentato al Senato come S. 1247 e restituito il 2 dicembre 2008 |
Commissione competente |
V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze) |
Pareri previsti |
Comit. leg. (ex art. 96-bis r.), I (Aff. costit.), II (Giustizia, ex art. 73 reg.), IV (Difesa), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Att. prod.), XI (Lavoro, ex art. 73 r.), XII (Aff. Soc.), XIV (Pol. UE), Quest. reg. |
Il provvedimento in esame (C. 1972) è diretto a convertire in legge il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Il citato decreto si compone di 5 Titoli e 36 articoli.
Il Titolo I reca misure di sostegno alle famiglie. Le nuove norme sono volte ad assegnare un bonus straordinario ai nuclei familiari a basso reddito (art. 1), a contenere gli oneri dei mutui bancari a tasso variabile per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 2), a ridurre gli aumenti delle tariffe (art. 3) e ad istituire un Fondo per l’accesso al credito per le famiglie con figli nati nel periodo 2009-2011 (art. 4).
Il Titolo II detta norme per il sostegno all’economia. Si prevedono, infatti, agevolazioni fiscali per i dipendenti del settore privato legate a incrementi della produttività (art. 5), si introduce la deducibilità dell’IRAP ai fini IRES e IRPEF (art. 6), si interviene in materia di liquidazione IVA differita (art. 7), si modifica la disciplina degli studi di settore (art. 8), si dettano norme per la velocizzazione dei pagamenti delle P.A. (art. 9), si riduce di tre punti percentuali l’acconto 2008 IRES e IRAP (art. 10), si provvede al potenziamento finanziario dei Confidi (art. 11), si autorizza il Ministero dell'economia a sottoscrivere obbligazioni bancarie speciali (art. 12), si interviene sulle misure di difesa delle società oggetto di offerta pubblica di acquisto (art. 13) e si recepisce la disciplina comunitaria sulla partecipazione dell’industria nelle banche (art. 14). Specifiche norme riguardano anche l’applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15), i costi amministrativi per le imprese (art. 16) e le misure per il rientro di docenti e ricercatori dall'estero (art. 17).
Il Titolo III è diretto al ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale. In particolare, si riprogrammano le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (art. 18), si introducono misure in materia di ammortizzatori sociali e tutela del reddito (art. 19), si prevedono norme straordinarie per la velocizzazione di investimenti pubblici (art. 20), si rifinanzia il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla cd. legge “obiettivo” (art. 21), si estendono le competenze della Cassa depositi e prestiti (art. 22) e si consente a gruppi di cittadini organizzati di formulare proposte operative per l’esecuzione di opere di interesse locale (art. 23).
Il Titolo IV è dedicato ai servizi pubblici. In questo campo, si ridefiniscono le procedure per il recupero degli aiuti di Stato in favore delle c.d. ex municipalizzate (art. 24), si istituisce un Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato (art. 25) e si stanziano i fondi per la privatizzazione della Tirrenia spa (art. 26).
Il Titolo V reca disposizioni finanziarie, intervenendo sulla disciplina degli accertamenti fiscali (art. 27), sull’escussione delle garanzie a favore della pubblica amministrazione (art. 28), sul monitoraggio dei crediti di imposta (art. 29), sull’applicazione del regime fiscale agevolato per gli enti associativi (art. 30), sul regime IVA relativo ai canoni di abbonamento alla diffusione radiotelevisiva effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite (art. 31) e sulle procedure di riscossione dei tributi (art. 34). Da ultimo, si definiscono la copertura finanziaria e l’entrata in vigore del provvedimento (artt. 35 e 36).
Le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono contenute negli articoli 7, 9, 12, 13, 14, 15, 24, 26 e 31 del decreto-legge.
L’articolo 7, nel prevedere per il triennio 2009-2011 la facoltà di liquidazione dell’IVA in base ai criteri di esigibilità differita, subordina l’efficacia di tale norma alla preventiva autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
L’articolo 9 stabilisce che le risorse non utilizzate per i rimborsi IVA sulle auto aziendali, relativamente agli anni 2008 e 2009, siano destinate a un apposito fondo finalizzato a estinguere i debiti pregressi delle amministrazioni statali. Si tratta delle risorse stanziate a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006 (causa C-228/05) che ha escluso limitazioni alla detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli impiegati nell'attività d'impresa.
In merito all’articolo 12, relativo alla sottoscrizione pubblica di speciali obbligazioni
bancarie, si fa presente che
L’articolo 13 rende applicabili le norme di cui agliartt. 104, 104-bis e 104-ter del Testo unico sulla finanza, che disciplinano le modalità di difesa delle società oggetto di offerta pubblica di acquisto, soltanto ove adottate dagli statuti di dette società. Le citate disposizioni sono state introdotte dal D.Lgs. 229/2007 in attuazione della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto. L’art. 12 della stessa direttiva consente tuttavia agli Stati membri di rendere opzionale l’applicazione di tali norme da parte delle società interessate.
L’articolo 14 definisce, tra l’altro, una nuova disciplina in materia di assunzione di partecipazioni in istituti di credito da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari. Secondo la relazione illustrativa, la nuova disciplina dovrebbe dare anticipata attuazione alla direttiva 2007/44/CE, che riscrive le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Al riguardo, si segnala l’opportunità di indicare espressamente la citata direttiva con i corretti riferimenti normativi sia nella rubrica sia nel testo della norma.
Specifiche norme sono dettate poi
in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
In particolare, si stabilisce che le operazioni effettuate dal commissario
straordinario nell’ambito del programma di salvataggio (inclusa la cessione di
complessi aziendali), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non
costituiscono trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., che
regolamenta la prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo al cessionario in
caso di trasferimento d’azienda. Al riguardo, la direttiva 2001/23/CE,
concernente la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, prevede, all’art. 5, che le disposizioni volte al mantenimento dei
diritti dei lavoratori non si applicano (salvo che gli Stati membri dispongano
diversamente) nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura
fallimentare o analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente sotto
il controllo di un'autorità pubblica. Secondo
L’articolo 15 introduce la
facoltà, per le società che applicano i principi contabili internazionali
(IAS/IFRS), di optare per il riallineamento dei valori contabili, con
riferimento alle divergenze determinate dall’applicazione di diversi criteri
fiscali. I principi contabili internazionali sono regole di redazione del
bilancio adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 (attuato con il
D.Lgs. 38/2005) finalizzate, tra l’altro, ad armonizzare l'informazione
finanziaria e a garantire trasparenza e comparabilità dei bilanci. Con
successivi regolamenti
L’articolo 24 modifica le procedure per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione 2003/193/CE, limitatamente agli aiuti consistenti nell’esenzione dall’imposta sul reddito in favore delle c.d. ex municipalizzate. Le modifiche sono dirette a rendere più efficace l’azione di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate. La norma rinvia poi alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 per il calcolo degli interessi sulle somme da restituire, secondo i criteri definiti dalla Commissione UE.
L’articolo 26 prevede che le risorse stanziate per la stipula della nuova convenzione con la società Tirrenia spa,volta ad assicurare i collegamenti marittimi essenziali, siano erogate previa verifica della compatibilità comunitaria della convenzione stessa da parte della Commissione europea, al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza. La citata Convenzione è ora al vaglio della Commissione.
L’articolo 31, intervenendo sul D.P.R. 633/1972 (n. 123-ter della parte terza della Tabella A), dispone, con decorrenza 2009, l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria in luogo dell’aliquota ridotta (10 per cento), sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto. Al riguardo, si ricorda che l’art. 98 della direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte IVA. A tal fine, l’allegato III alla citata direttiva individua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è ammessa la riduzione dell’aliquota. In particolare, il n. 8) dell’allegato III prevede la possibilità di applicare l’aliquota ridotta alle operazioni relative a “ricezione di servizi radiotelevisivi”. A livello nazionale, la tabella A, parte terza, del D.P.R. 633/1972 reca l’elenco delle operazioni soggette all’aliquota ridotta. La relazione illustrativa afferma che il testo del n. 123-ter della predetta tabella A “pone problemi di disparità di trattamento relativi a servizi similari”. Poiché quindi l’applicazione dell’aliquota ridotta costituisce solo una facoltà attribuita agli Stati membri, la disposizione in esame “rende omogeneo il trattamento dei dati IVA dei servizi di radiodiffusione”, collocandoli tutti tra le operazioni soggette all’aliquota ordinaria.
L’articolo 31 interviene, inoltre, sul D.Lgs. 273/2003 al fine di prorogare al 31 dicembre 2009 il regime transitorio IVA in materia di determinazione del luogo delle prestazioni relative a servizi di radiodiffusione e di televisione e ai servizi resi tramite mezzi elettronici. La norma appare diretta ad adeguare la normativa interna alle proroghe disposte a livello comunitario. La disciplina in materia di territorialità ai fini IVA, contenuta nella direttiva 2006/112/CE, è stata infatti modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE, che ha differito il termine di applicazione del suddetto regime transitorio al 31 dicembre 2009. Il regime transitorio prevede che il luogo delle prestazioni fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o stabiliti nella Comunità ma fuori del Paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede dell’attività economica o dispone di una stabile organizzazione o, ancora, il luogo di domicilio o residenza abituale.
Il 26 novembre 2008
Il Piano prevede un incentivo finanziario di 200 miliardi di euro (1,5% del PIL dell'UE), costituito da risorse aggiuntive pari a 170 miliardi di euro (circa 1,2% del PIL dell'UE), che gli Stati membri dovrebbero stanziare nei bilanci nazionali per il 2009, e da un finanziamento del bilancio dell’UE a favore di azioni immediate pari a 30 miliardi di euro (circa 0,3 % del PIL dell'UE).
Il Piano di ripresa propone che l'incentivo finanziario europeo e nazionale sia destinato a 10 azioni relative ai quattro settori prioritari della Strategia di Lisbona (persone, imprese, infrastrutture e energia, ricerca e innovazione).
Con riferimento all’articolo 9 del D.L in esame, iI piano europeo di ripresa economica prevede, tra l’altro, che le autorità pubbliche paghino le fatture per le forniture e i servizi entro un mese, comprese le piccole e medie imprese, per alleviare i problemi di liquidità; anche tutti gli arretrati dovuti da enti pubblici dovrebbero essere ugualmente liquidati.
Con riferimento all’articolo 16, il piano chiede che l’UE e gli Stati membri assicurino che, ovunque nell’UE, l’avvio di un’attività di impresa richieda un massimo di tre giorni e nessun costo e che le formalità per l’assunzione del primo dipendente possano essere espletate tramite un punto di accesso unico.
Il 7 luglio 2008
Il 31 gennaio 2008
Secondo fonti informali,
In particolare,
Nella medesima lettera
Sempre secondo fonti informali, il
Governo italiano avrebbe inviato l’8
febbraio 2008 una lettera di risposta alle osservazioni della Commissione
europea. L’11 aprile 2008,
· in primo luogo, ad avviso della Commissione, le trasmissioni via etere (DVB-T, digitale terrestre) dovrebbero essere soggette ad un’aliquota IVA identica a quella applicata alle stesse trasmissioni trasmesse utilizzando piattaforme tecniche via cavo (DVB-C) e via satellite (DVB-S).
·
in secondo luogo,
Il 15 maggio 2008 il Governo italiano avrebbe risposto alla Commissione chiedendo una proroga per la presentazione delle proprie osservazioni e comunicando l’orientamento dell’amministrazione finanziaria ad operare un allineamento dell’ordinamento italiano a quello comunitario, applicando la medesima aliquota IVA per tutti i servizi con il primo strumento normativo utile.
Da ultimo,