Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Rilancio competitivo del settore agroalimentare - D.L. 171/2008 - A.C. 1961 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 1961/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 4
Data: 09/12/2008
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   PRODOTTI AGRICOLI
PRODOTTI ALIMENTARI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
DL N. 171 DEL 03-NOV-08     

Casella di testo: Note per la XIV Commissione
 


9 dicembre 2008

 

n. 4

Rilancio competitivo del settore agroalimentare

D.L. 171/2008 - A.C. 1961

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 1961

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Si

Commissione competente

XIII (Agricoltura)

Pareri previsti

Comitato per la legislazione (ex art. 96-bis reg.), 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia) (ex art. 73 reg.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze) (ex art. 73 reg.), 8ª (Ambiente), 9ª (Trasporti), 10ª (Att. produt.), 11ª (Lavoro) (ex art. 73 reg.), 12ª (Aff. sociali), 14ª (Pol. comun.), Questioni regionali

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame (C. 1961), già approvato dal Senato nella seduta del 26 novembre scorso, è diretto a convertire in legge il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

L’articolo 1 modifica la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole e agroalimentari di cui alla legge finanziaria per il 2007.

L’articolo 1-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 65 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui al D.Lgs. 102/2004, al fine di incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture.

L’articolo 1-ter, anch’esso introdotto dal Senato, proroga al 31 marzo 2009 le agevolazioni contributive previste dalla legge 67/1988, nella misura più favorevole definita dal D.L. 2/2006, per i datori di lavoro agricoli di territori montani particolarmente svantaggiati e zone agricole svantaggiate.

L’articolo 2 proroga al 30 giugno 2009 il termine per l’utilizzo, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori nel 2008.

L’articolo 2-bis attribuisce la qualifica di sottoprodotti (sottraendoli quindi all’applicazione della normativa sui rifiuti), qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico nonché al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione.

L’articolo 3 contiene diverse disposizioni in materia di enti irrigui. In particolare, si prevede l’erogazione di un contributo straordinario all’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia(EIPLI). Inoltre, si rinvia al 31 marzo 2010 il termine entro il quale deve concludersi la procedura di riordino dello stesso ente e si proroga per un anno l’attività dell’Ente irriguo umbro-toscano.

L’articolo 4 provvede alla copertura degli oneri, valutati in 50 milioni di euro, necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo di programmazione 1994/1999 (programma SFOP).

Nel corso dell’iter presso l’altro ramo del Parlamento, sono stati introdotti diversi articoli aggiuntivi.

L’articolo 4-bis differisce al 31 dicembre 2010 il termine per l’adeguamento degli allevamenti degli animali da pelliccia ai nuovi standard di benessere degli animali previsti dal D.Lgs. 146/2001.

L’articolo 4-ter prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per la semplificazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

L’articolo 4-quater, novellando il D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale), semplifica la normativa per il trasporto di modiche quantità di rifiuti agricoli e agro-industrialida parte dei produttori dei rifiuti stessi.

L’articolo 4-quinquies elimina dal complesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale, la condizione di esercitare la pesca professionale quale attività ”esclusiva o prevalente”.

L’articolo 4-sexies esenta le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.

L’articolo 4-septies inserisce i Consorzi di bonifica tra le pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 228/2001, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per interventi di sistemazione e manutenzione del territorio e dell’assetto idrogeologico.

L’articolo 4-octies prevede che, al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare gli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato provveda alla riorganizzazione dell’attività svolta dalpersonale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 124/1985.

L’articolo 4-novies esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, che sono redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

L’articolo 4-decies interviene sulle modalità attuative (di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454) in materia di agevolazioni fiscali sulle accise sugli oli minerali utilizzati in agricoltura.

L’articolo 4-undecies stanzia 10 milioni di euro per l’anno 2008 da utilizzare per l’erogazione, nel settore agricolo, dei risarcimenti per i danni causati dalla malattia fungina Peronospora della vite.

L’articolo 4-duodecies interviene sulla composizione deiconsigli di amministrazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di Agecontrol Spa e delle società controllate dal dicastero agricolo.

L’articolo 4-terdecies modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge 281/1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono contenute negli articoli 1, 2-bis, 4, 4-bis, 4-quater e 4-undecies del decreto-legge.

L’articolo 1, come emendato dal Senato, modifica la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole e agroalimentari contenuta nell’art. 1, commi 1088-1092, della legge finanziaria per il 2007, in linea con le condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione C(2008)668 del 13 febbraio 2008. In particolare, si sostituisce il meccanismo che prevedeva (per tre periodi d’imposta)  la detassazione del 25 per cento del reddito di impresa per gli investimenti in pubblicità agroalimentare realizzata all’estero con il nuovo sistema del credito di imposta. Alle imprese che producono prodotti di cui all’Allegato I del Trattato CE, alle piccole e medie imprese definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 che producono prodotti agroalimentari non compresi nel citato allegato e ai Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari è riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito d’imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività di promozione di prodotti agricoli o agroalimentari di qualità effettuate in altri Stati membri dell’UE o in Paesi terzi, ai sensi dell’art. 32 del regolamento (CE) n. 2005/1698. Tale regolamento, che disciplina il sostegno allo sviluppo rurale, prescrive che gli incentivi per gli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare è concesso solo per prodotti destinati al consumo umano rientranti in sistemi alimentari comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, per un periodo massimo di 5 anni ed entro determinati importi. In conformità alla decisione C(2008)668, il beneficio previsto dal decreto-legge è condizionato al fatto che la promozione non sia riferita a singoli marchi commerciali o a singole imprese. Si escludono poi dall’agevolazione le grandi imprese che producono beni non compresi nel citato Allegato I, per le quali il credito d’imposta viene riconosciuto solo nei limiti del regime di aiuti cd. de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, applicabile fino al 31 dicembre 2013. Quest’ultimo regolamento statuisce che gli aiuti di importanza minore (dispensati dalla preventiva notifica alla Commissione) concessi a una stessa impresa non debbano superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione specifica che le nuove norme si rendono necessarie al fine di consentire alle imprese di sostenere i costi ammessi ad incentivo per il 2008 nei termini fissati dalla Commissione europea, evitando la perdita delle risorse finanziarie stanziate per il medesimo anno.

Quanto all’articolo 2-bis, che include nella nozione di sottoprodotto le vinacce e il biogas derivante dalle borlande della distillazione, sottraendoli alla disciplina sui rifiuti, va osservato che la nuova normativa comunitaria (art. 5 della direttiva 2008/98/CE, che entrerà in vigore il 12 dicembre 2008 e dovrà essere recepita entro il 12 dicembre 2010) prevede che una sostanza derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerata rifiuto, ma sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

§       è certo che la sostanza sarà ulteriormente utilizzata;

§       la sostanza può essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

§       la sostanza è prodotta come parte integrante di un processo di produzione;

§       l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza soddisfa tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e non determina impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Pertanto, ai fini dell’attribuzione della qualifica di sottoprodotti alle vinacce esauste e loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi nonché al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione, potrebbe risultare opportuno un ulteriore approfondimento in ordine al pieno rispetto dei criteri sopra indicati.

L’articolo 4 reca la copertura degli oneri necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dall’Unione europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo di programmazione 1994/1999 (programma SFOP). Il programma SFOP costituiva prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1198/2006, che ha istituito il Fondo europeo per la pesca (FEP) lo strumento di programmazione dell’intervento finanziario dell’Unione europea nel settore della pesca. Le disposizioni in questione, come precisato nella relazione tecnica del disegno di legge, appaiono volte a risolvere un’emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi e alle procedure contabili nazionali ed europee. In particolare, si tratta di somme da rimborsare agli organi comunitari per:

§       la nota di addebito n. 3230808977 del 29 agosto 2008 (decisione CE C(2008)3797 del 23 luglio 2008), relativa alla c.d. “misura spadare", per un importo complessivo pari a 15.524.012 euro;

§       il reintegro delle anticipazioni “quota comunitaria” calcolate dalla Ragioneria generale dello Stato, in relazione al programma SFOP per il periodo 1994-1999, per circa 35 milioni di euro.

Il tempestivo pagamento di tali somme sempre secondo la citata relazione dovrebbe consentire di chiudere il contenzioso comunitario per il periodo 1994/1999 e di evitare il blocco degli interventi SFOP per il periodo 2000/2006.

L’articolo 4-bis interviene sul D.Lgs. 146/2001, differendo il termine entro il quale si deve procedere all’adeguamento delle gabbie negli allevamenti di animali da pelliccia. Il citato decreto legislativo ha dato attuazione alla direttiva 98/58/CE, la quale prescrive, in particolare, che gli animali (anche se legati o trattenuti) devono poter disporre di uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche (allegato, punto 7). L’art. 2 del D.Lgs. 146/2001, nel sancire l’obbligo di adottare misure adeguate a garantire il benessere degli animali per evitare dolore o lesioni inutili, rinvia a un apposito allegato per la puntuale definizione delle modalità di allevamento. Nell’ambito della sezione relativa ai procedimenti di allevamento, il punto 22 dell’allegato detta norme per gli animali da pelliccia (cioè allevati “con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia”), stabilendo misure minime di superficie e altezza delle gabbie, immediatamente applicabili agli allevamenti nuovi o oggetto di ristrutturazione. Per quelli già esistenti era invece previsto l’adeguamento ai requisiti minimi entro il 31 dicembre 2001, allorché le gabbie risultassero particolarmente anguste (superfici inferiori a 1.600 cm/q e/o altezza inferiore a 35 cm). Per gli altri allevamenti il termine di adeguamento, già fissato al 31 luglio 2008, viene ora differito dal decreto-legge in esame al 31 dicembre 2010. Si segnala che sulla materia è intervenuta anche la raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 giugno 1999 sugli animali da pelliccia. L’Appendice A della citata raccomandazione, recante misure speciali per i visoni, stabilisce gli spazi minimi di cui debbono disporre gli animali allevati in gabbia, fissando per l’adeguamento il termine del 31 dicembre 2010.

L’articolo 4-quater esenta dalla compilazione del formulario di identificazione di cui all’art. 193 del cd. codice ambientale il trasporto di modiche quantità (30 kg o 30 litri) di rifiuti agricoli e agro-industriali effettuato dal produttore stesso in modo occasionale e saltuario per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione. Al riguardo, potrebbe risultare opportuna una verifica sulla portata della norma in relazione a quanto disposto dall’art. 19 della recente direttiva 2008/98/CE, che prevede un documento di identificazione per il trasferimento di rifiuti pericolosi.

L’articolo 4-undecies stanzia 10 milioni di euro per l’anno 2008 per l’erogazione dei risarcimenti per i danni conseguenti alla malattia fungina Peronospora della vite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola. Con i regolamenti sugli aiuti alle piccole e medie imprese, sia agricole che della pesca (regolamento (CE) n. 1/2004 e regolamento CE n. 1595/2004) e con quello sugli aiuti de minimis (regolamento (CE) n. 1860/2004), la Commissione, nell’intento di semplificare le formalità burocratiche, ha superato il precedente orientamento in tema di aiuti di Stato nel settore primario, accedendo alla possibilità di ricorrere anche in tale settore alla cd. regola “de minimis” (in base alla quale gli aiuti inferiori ad una determinata soglia, non essendo in grado di causare turbative dei mercati, non sono soggetti all’obbligo di preventiva notifica alla Commissione). Il regolamento (CE) n. 1535/2007 ha poi innalzato il tetto degli aiuti de minimis nel settore agricolo, portandolo a 7.500 euro per beneficiario in un periodo di tre anni, per un totale massimo per Stato membro pari allo 0,75 per cento del valore della produzione agricola. Gli Stati membri possono quindi assegnare le citate risorse senza chiedere la preventiva autorizzazione della Commissione. Tale novità, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, può essere applicata anche retroattivamente. Negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (cap. V), la Commissione precisa, tra l’altro, che “la corretta gestione dei rischi e delle crisi costituisce uno strumento essenziale per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo della Comunità” e che per certi tipi di rischi gli aiuti di Stato possono costituire “un adeguato strumento di sostegno”, ferma restando l’esigenza di evitare ingiustificate distorsioni nella concorrenza. Gli aiuti per l’indennizzo dei danni alla produzione agricola, contemplati nel cap. V.B degli Orientamenti, devono essere corrisposti “il più presto possibile dopo il verificarsi dell’evento”. Tali aiuti sono previsti per i danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali, per le perdite da avverse condizioni atmosferiche, per la lotta contro le epizoozie e fitopatie e per il pagamento di premi assicurativi.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Qualità dei prodotti agricoli

Il 15 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato il Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di commercializzazione, esigenze di produzione e sistemi di qualità (COM(2008) 641), con cui ha avviato una consultazione delle parti interessate su come instaurare il quadro politico e normativo più adatto per tutelare e promuovere la qualità dei prodotti agricoli europei.

La consultazione terminerà il 31 dicembre 2008. Sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione elaborerà una comunicazione, presumibilmente nel maggio 2009, ed eventualmente alcune proposte legislative in materia.

Revisione della Politica agricola comune (PAC)

Il 20 novembre 2008 il Consiglio dei ministri dell’UE ha raggiunto l’accordo politico sul pacchetto di misure (COM(2008)306/4) volte ad ammodernare, semplificare e snellire la politica agricola comune, nell’ambito della “valutazione dello stato di salute della PAC”.

I provvedimenti, già esaminati dal Parlamento europeo nell’ambito della procedura di consultazione, verranno adottati senza ulteriore dibattito in una delle prossime sessioni del Consiglio.

Commercializzazione dei prodotti alimentari

ll 14 gennaio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sui nuovi prodotti alimentari (COM(2007)872).

La proposta mira a garantire la sicurezza degli alimenti, a proteggere la salute umana e a garantire il funzionamento del mercato interno degli alimenti.

Il Consiglio dovrebbe esaminare la proposta, nell’ambito della procedura di codecisione, nel dicembre 2008; la prima lettura del Parlamento europeo è attesa per il 2 febbraio 2009.

Il 30 gennaio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che aggiorna la legislazione comunitaria in materia di etichettatura degli alimenti (COM(2008)40).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, sarà esaminata dal Consiglio nel dicembre 2008. La prima lettura del Parlamento europeo è prevista per la seduta del 22 aprile 2009.

Il 28 luglio 2006 la Commissione ha presentato un pacchetto di quattro proposte di regolamento, (rispettivamente sulla istituzione di una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari; sugli enzimi alimentari; sugli aromi; sugli additivi alimentari).

Le proposte mirano a garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando in pari tempo un livello elevato di protezione della vita e della salute umana per quanto riguarda gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

Il 18 novembre 2008 il Consiglio ha approvato in seconda lettura il pacchetto di proposte, che saranno approvate in via definitiva, senza dibattito, in una delle prossime riunioni.

Mangimi

La Commissione ha presentato, il 3 marzo 2008, una proposta di regolamento sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi (COM(2008)124), unitamente ad una valutazione d’impatto delle misure prospettate.

La proposta verrà esaminata dal Parlamento europeo, nell’ambito della procedura di codecisione, presumibilmente nella sessione del 14 gennaio 2009.