Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno ai settori dell'autotrasporto, agricoltura e pesca, opere per il G8 e adempimenti tributari per le regioni Marche e Umbria D.L. 162/2008 - A.C. 1936 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
DL N. 162 DEL 02-DIC-08   AC N. 1936/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 3
Data: 02/12/2008
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   CALAMITA' NATURALI
CONTRIBUTI PUBBLICI   CONTROLLO DEI PREZZI
GRUPPO DEGLI OTTO PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI ( G8 )   IMPRESE DI TRASPORTO
INDUSTRIA EDILIZIA   MARCHE
PESCA   PRODUZIONE AGRICOLA
UMBRIA     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea

Casella di testo: Note per la XIV Commissione
 


2 dicembre 2008

 

n. 3

Adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno ai settori dell’autotrasporto, agricoltura e pesca, opere per il G8 e adempimenti tributari per le regioni
Marche e Umbria

D.L. 162/2008 - A.C. 1936

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 1936

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997"

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Si

Commissione competente

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Pareri previsti

Comitato per la legislazione (ex art. 96-bis reg.), 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia) (ex art. 73 reg.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze) (ex art. 73 reg.), 10ª (Att. produt.), 11ª (Lavoro) (ex art. 73 reg.), 13ª (Agricoltura), 14ª (Poliotiche UE), Questioni regionali

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame (C. 1936), assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), è diretto alla conversione del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

Il provvedimento, che si compone di 12 articoli, è stato approvato dal Senato, con alcune integrazioni e modifiche, nella seduta del 20 novembre 2008.

L’articolo 1 reca disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione che hanno subito aumenti repentini nel corso del 2008. Tali misure sono volte non solo a riequilibrare i rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese appaltatrici modificatisi in seguito all’aumento dei costi, ma anche a evitare interruzioni nella realizzazione delle infrastrutture di particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese.

In particolare, l’articolo in esame, come emendato dal Senato, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilevi entro il 31 gennaio 2009 con proprio decreto le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento del prezzo dei materiali più significativi. Tali previsioni costituiscono, tra l’altro, deroga alla disciplina recata dall’articolo 133 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006).

Le necessarie compensazioni sono quindi effettuate, applicando alle quantità dei materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate dal direttore dei lavori nell’anno 2008 le variazioni dei prezzi rilevate dal citato decreto ministeriale con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Per quanto concerne il finanziamento delle maggiori spese derivanti dalle compensazioni, è previsto un meccanismo “a cascata”. I fondi sono reperiti anzitutto all'interno del quadro economico dell'opera che ha subito l'aumento. Nel caso in cui tali fondi siano insufficienti, si procede alla rimodulazione degli altri lavori contenuti nell'elenco annuale, a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011 ovvero ridimensionando opere ritenute non prioritarie. Infine, se anche tali misure dovessero risultare insufficienti, si può attingere al Fondo per l'adeguamento prezzi istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si demanda quindi a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di utilizzo del citato Fondo, in modo da garantire la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalitànell’assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

Durante l’esame del provvedimento al Senato, sono stati introdotti gli articoli 1-bis e 1-ter.

L’articolo 1-bis, che modifica la legge finanziaria per il 2007, concerne l’utilizzo da parte dell’ANAS del canone annuo a carico degli enti concessionari in relazione alle attività di vigilanza e controllo.

L’articolo 1-ter proroga al 30 marzo 2009 il termine di cui al D.L. 248/2007 relativo all’applicazione del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’articolo 2reca disposizioni relative ad interventi di sostegno per i settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto, volti a fronteggiare lo stato di crisi determinato dall’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. In particolare, la definizione nel dettaglio delle misure di sostegno –di carattere sia patrimoniale che finanziario – viene rimessa, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad appositi decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, si autorizza, inoltre, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad assumere, entro il limite di 68 unità, i vincitori e gli idonei di concorsi conclusi al 31 dicembre 2006, in deroga alla normativa vigente.

Al fine di rafforzare la competitività dei prodotti a denominazione protetta, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri per la fissazione di un contributo che i soggetti “produttori e utilizzatori” di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni.

Specifiche disposizioni riguardano, infine, le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura di cui al D.Lgs. 185/2000.

Nel corso dell’iter al Senato, sono stati inseriti alcuni articoli aggiuntivi.

L’articolo 2-bis disciplina il trasporto di veicoli o loro parti da parte di altri veicoli, muniti del foglio di via e della targa provvisoria. Sono disciplinate due fattispecie. La prima riguarda le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, alle quali viene permesso di trasportare, sino ai transiti di confine, veicoli nuovi di fabbrica utilizzando veicoli nuovi di categoria N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) o O (rimorchi, compresi i semirimorchi). La seconda fattispecie si riferisce ai veicoli di categoria N o O, muniti del foglio di via e della targa provvisoria, che trasportano altri veicoli o loro parti, destinati a partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati.

L’articolo 2-ter, al fine di garantire la continuità nell’erogazione del servizio di trasporto in regime di concessione, riporta in vigore la legge, abrogata dal D.L. 112/2008, che regola i rapporti con i soggetti (assuntori) ai quali compete, sulla base di un accordo concluso con la società concessionaria, la gestione di una stazione ferroviaria.

L’articolo 2-quater prevede la soppressione delle sezioni regionali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica nonché dei Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori.

L’articolo 2-quinquies interviene in materia di prescrizione del contratto di trasporto, abrogando la disposizione dell’art. 83-bis del D.L. 112/2008 in base alla quale, per i contratti stipulati in forma scritta, l’azione giudiziale del vettore si prescrive in 1 anno.

L’articolo 3 riguarda sia il finanziamento delle opere per il G8 sia la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. Più nel dettaglio, si autorizza la spesa di 233 milioni di euro in favore della regione Sardegna per le opere connesse al “grande evento” relativo alla Presidenza italiana del G8, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) già destinate alla regione Sardegna da pregresse delibere CIPE.

Inoltre, viene definita la posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni colpite da eventi sismici nel 1997, di cui alla legge finanziaria per il 2008 e al D.L. 61/2008.

L’articolo 3-bis, introdotto dal Senato,integra l’art. 56 del D.L. 270/1999, al fine di stabilire che le operazioni (anche di cessione di complessi aziendali) realizzate dal commissario straordinario nel programma di salvataggio di imprese in stato di insolvenza non costituiscono trasferimento di azienda o di ramo o parti d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, che regolamenta la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario in caso di trasferimento d'azienda.

L’articolo 3-ter, anch’esso introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica in materia di forniture di energia elettrica conriferimentoagli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali di cui all’art. 20 della L. 9/1991, prevedendo le modalità con le quali sia progressivamente ridotto il quantitativo di energia elettrica sovvenzionata fornito alle società ex-Terni.

L’articolo 4 dispone l’immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Per quanto concerne i profili di compatibilità comunitaria, le disposizioni di maggiore interesse appaiono quelle contenute negli articoli 2 e 3-bis del decreto-legge.

Come già ricordato, l’articolo 2, comma 1, al fine di fronteggiare la crisi nei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto conseguente all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, demanda ad appositi decreti ministeriali la definizione di misure di sostegno patrimoniali e finanziarie, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (reg. (CE) n. 1857/2006 per il periodo 2007-2013). Con riferimento, in particolare, al settore della pesca, l’emergenza determinata dal rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi ha già dato luogo all’adozione di specifici provvedimenti in sede comunitaria e nazionale. L’8 luglio 2008 la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM(2008)453) e una proposta di regolamento (COM(2008)454) recanti un pacchetto di misuredi emergenza volte a promuovere la ristrutturazione delle flotte pescherecce europee più colpite dalla crisi del carburante. Il 24 luglio 2008 è stato adottato il Regolamento (CE) n. 744/2008, che resterà in vigore sino al 31 dicembre 2010. Gli interventi previsti comprendono misure d’urgenza (aiuto urgente eccezionale per il fermo temporaneo delle attività di pesca per un periodo massimo di 3 mesi, purché l’imbarcazione faccia parte di un piano di ristrutturazione), misure a favore dei navigli che partecipano a un programma di adattamento della flotta, misure generali che non rientrano nei programmi di adattamento delle flotte (in particolare, aumento dei finanziamenti agli investimenti volti a ridurre il consumo di carburante da parte del Fondo europeo per la pesca) e misure che semplificano il ricorso al sostegno comunitario. In applicazione degli accordi raggiunti in sede comunitaria, il D.L. 97/2008 ha introdotto inoltre un pacchetto di misure volte a fronteggiare l’emergenza e ad agevolare il processo di ristrutturazione della flotta peschereccia. Tali misure consistono in un fermo di emergenza temporaneo facoltativo delle attività di pesca, con concessione di un premio alle imprese e di un’indennità giornaliera ai marittimi imbarcati, nell’attivazione immediata della misura di arresto definitivo nell’ambito dei Piani di disarmo previsti dal Fondo europeo per la pesca (FEP) nonché nell’estensione al comparto della pesca della Cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il comma 2-ter dello stesso articolo 2 prevede poi che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri per la fissazione di un contributo che i soggetti “produttori e utilizzatori” di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) devono versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni, all’atto in cui vengono immessi nel sistema di controllo. Tale materia ricade nell’ambito di operatività del regolamento CE n. 510/06, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Il citato regolamento prevede che, per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme a uno specifico disciplinare e che le associazioni interessate (ossia le organizzazioni di produttori e trasformatori) presentino domanda di registrazione del prodotto. L’art. 11 dello stesso regolamento prescrive poi che, per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato. I costi di tale verifica sono a carico degli operatori soggetti al controllo. Infine, l’art. 18 del regolamento consente agli Stati membri di esigere il pagamento di una tassa per la copertura delle spese, incluse quelle relative alle procedure di registrazione e cancellazione nonché di modifica del disciplinare.

Il comma 2-quater dell’articolo 2 del decreto-legge in esame modifica l’art. 9 del D.lgs. 185/2000, recante misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura. Le disposizioni sono volte ad armonizzare la normativa nazionale con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per le piccole e medie imprese agricole di cui al regolamento CE n. 1857/2006. In particolare, vengono estesi a tutto il territorio nazionale i citati incentivi, modificando nel contempo le condizioni d’accesso in modo da ampliare la platea dei soggetti beneficiari. Viene infatti eliminata la condizione che vincola l’erogazione delle agevolazioni di cui all’art. 3 dello stesso D.lgs. 185/2000 al fatto che il giovane imprenditore subentri nella conduzione di un’azienda familiare, prevedendo, tra l’altro, specifici requisiti ove i soggetti beneficiari assumano la forma societaria.

Infine, l’articolo 3-bis integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevedendo che le operazioni effettuate dal commissario straordinario nell’ambito del programma di salvataggio di imprese in stato di insolvenza (inclusa la cessione di complessi aziendali) non configurano trasferimento di azienda o di ramo o parti d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., che regolamenta la prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo all’impresa cessionaria.

Al riguardo, potrebbe essere opportuno un ulteriore approfondimento in relazione alle previsioni della direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. La citata direttiva contempla specifiche tutele per i lavoratori, assicurando, in particolare, che i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro in atto alla data del trasferimento siano trasferiti al cessionario (art. 3). L’art. 1, paragrafo 1, della stessa direttiva precisa che essa si applica, oltre che alle ipotesi di trasferimenti conseguenti a cessione contrattuale o fusione di imprese, anche ai casi di entità economiche che conservano la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria. L’art. 5, paragrafo 1, specifica peraltro che, salvo diversa previsione degli Stati membri, tali tutele non si applicano nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di procedure analoghe aperte in vista della liquidazione dei beni e che si svolgano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente. Il medesimo articolo (paragrafo 2) prescrive che, quando le citate tutele si applicano a un trasferimento nel corso di una procedura d’insolvenza (a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica), lo Stato membro può prevedere due deroghe. La prima possibilità di deroga riguarda i casi in cui gli obblighi risultanti da rapporti di lavoro (pagabili prima del trasferimento o prima dell'apertura della procedura di insolvenza) non sono trasferiti al cessionario, a condizione che sia assicurata una protezione almeno equivalente a quella prevista dalla direttiva 80/987/CEE, concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. La seconda deroga è configurabile ove il cessionario (o il cedente) e i rappresentanti dei lavoratori convengano modifiche delle condizioni di lavoro intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa. Tale ultima deroga può applicarsi anche a trasferimenti in cui il cedente sia in situazione di grave crisi economica come definita dal diritto nazionale.

In proposito, potrebbe altresì risultare utile un accenno ad alcune pronunce della Corte di giustizia. Quest’ultima nella sentenza del 25 luglio 1991 causa C-362/89 sia pure in relazione alla direttiva 77/187/CEE (abrogata dalla direttiva 2001/23/CE, che peraltro ne ha recepito i principi) ha stabilito che le norme concernenti la tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda si applicano anche “allorché, nell’ambito di un complesso di leggi come quelle che disciplinano l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il proseguimento dell’attività dell’impresa è stato deciso e finché quest’ultima decisione rimane in vigore”. Tali principi sembrano confermati dalla sentenza C-472/93 del 7 dicembre 1995, la quale ha precisato, tra l’altro, che non costituisce una disposizione più favorevole per i lavoratori quella dettata dall’art. 47, comma 5, della L. 428/1990, “ai sensi del quale, qualora il trasferimento riguardi aziende di cui sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, e nel corso della consultazione obbligatoria dei lavoratori sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, i rapporti di lavoro non proseguono alle stesse condizioni con il nuovo proprietario”.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 15 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentatoil Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di commercializzazione, esigenze di produzione e sistemi di qualità (COM(2008) 641) con cui ha avviato una consultazione delle parti interessate su come instaurare il quadro politico e normativo più adatto  per tutelare e promuovere la qualità dei prodotti agricoli europei.

La consultazione terminerà il 31 dicembre 2008. Sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione elaborerà una comunicazione, presumibilmente nel maggio 2009, ed eventualmente alcune proposte legislative in materia.

Il 20 novembre 2008 il Consiglio dei ministri dell’UE ha raggiunto l’accordo politico sul pacchetto di misure (COM(2008)306/4) volte ad ammodernare, semplificare e snellire la politica agricola comune, nell’ambito della “valutazione dello stato di salute della PAC”.

I provvedimenti, già esaminati dal Parlamento europeo nell’ambito della procedura di consultazione verranno adottati senza ulteriore dibattito in una delle prossime sessioni del Consiglio.