Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||
Titolo: | Smaltimento rifiuti in Campania e misure urgenti di tutela ambientale D.L. 172/2008 - A.C. 1875 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 2 | ||||||
Data: | 26/11/2008 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea |
26 novembre 2008 |
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n. 2 |
Smaltimento rifiuti in Campania e
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Numero dell’atto |
1875 |
Titolo |
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale |
Iniziativa |
Governativa |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, VII (Cultura), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIV Politiche comunitarie, Questioni regionali |
Il disegno di legge in esame (A.C. 1875) è diretto alla conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.
Il provvedimento è assegnato in sede referente alla VIII Commissione (Ambiente), che ha concluso l’esame degli emendamenti nella seduta odierna, apportando al decreto-legge alcune modifiche.
L’articolo 1 prevede disposizioni volte a evitare l’abbandono di rifiuti ingombranti, di
imballaggi e di rifiuti di imballaggio. In particolare, si autorizza, per
la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania, la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole
tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, di un massimo di
L’articolo 2 reca norme volte a fronteggiare la tendenza a disfarsi
dei rifiuti mediante l’abbandono in siti
non autorizzati. A tal fine, si attribuisce ai soggetti pubblici competenti
il potere di disporre la rimozione e il trasporto dei rifiuti, anche pericolosi,
da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in
deroga alle procedure vigenti. A seguito di un emendamento approvato dalla VIII
Commissione, è stato precisato che tali disposizioni si applicano per la durata
dello stato di emergenza.I soggetti pubblici
competenti sono altresì chiamati a individuare –
anche in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei principi generali in
materia di tutela dei beni culturali –
siti di stoccaggio provvisorio per
una prima selezione e caratterizzazione dei rifiuti nonché per l’attribuzione
dei codici CER (catalogo
europeo dei rifiuti). I rifiuti raccolti nei siti di stoccaggio sono
quindi destinati ad attività di recupero o smaltimento secondo quanto previsto
dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cd. codice ambientale).
L’articolo 3 interviene sul Testo unico degli enti locali, al fine di consentire, con decreto del Ministro dell'interno, la rimozione del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti. Tale previsione riguarda solo i territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’articolo 4 prevede, in particolare, che i comuni della provincia di Caserta che si avvalgono (anche in forma associata, secondo il testo emendato dalla Commissione Ambiente) del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta avviano, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, le procedure per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, anche avvalendosi di alcune deroghe alla normativa vigente, purché si tratti di bacino di utenza di almeno 15.000 abitanti.
L’articolo 5 autorizza la corresponsione al personale militare operante presso la struttura commissariale di uno speciale compenso, ampliandoaltresì le competenze delle Forze armate in relazione al controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti.
L’articolo 6 è diretto a renderepiù rigoroso il sistema
sanzionatorio nei territori in cui vige lo stato di emergenza in relazione
a una serie di condotte già vietate ai sensi del c.d. codice ambientale. In
particolare, le nuove norme, oltre ad attuare un significativo inasprimento
delle pene, prevedono la trasformazione di alcune fattispecie criminose da
contravvenzioni a delitti, introducendo altresì una differenziazione tra
condotte dolose, configurate come delitti, e condotte colpose, punite come
reati contravvenzionali.
L’articolo 7 contempla l’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, di una serie di iniziative di carattere divulgativo volte a sensibilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Una disposizione inserita dalla Commissione di settore fa obbligo al Governo di informare il Parlamento sulla revoca o mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che hanno una dotazione impiantistica in grado di assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.
L’articolo 7-bis, introdotto dalla Commissione Ambiente, introduce l'educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo.
L’articolo 8 prevede il potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi connesso con l’emergenza rifiuti in Campania, mediante l’assegnazione, in posizione di comando al Dipartimento della protezione civile, di 35 unità di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009. E’ inoltre autorizzato l’acquisto dei mezzi e delle dotazioni atte ad assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile.
L'articolo 9 interviene sulla procedura
prevista dalla legge finanziaria per il 2008 per il riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili. In particolare, si prevede di includere
nel novero degli impianti per i quali deve essere attivata in via prioritaria
la suddetta procedura non solo quelli in costruzione, ma anche quelli entrati
in esercizio fino al 31 dicembre 2008. Si stabilisce altresì la proroga di un
anno (cioè sino al 31 dicembre 2009) del termine per la conclusione della
procedura stessa. Infine, si introduce una disposizione finalizzata a fare
salvi i cd. incentivi CIP6 per gli impianti, senza distinzione fra parte
organica ed inorganica, ammessi ad accedere a tali benefici in relazione alla
situazione di emergenza dichiarata prima dell’entrata in vigore della legge
finanziaria per il 2007.
L’articolo 9-bis introduce misure urgenti di tutela ambientale destinate a risolvere, nell’immediato, le difficoltà degli operatori nel recupero dei rifiuti.
L’articolo 9-ter prevede
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
L’articolo 9-quater introduce infine misure urgenti in materia di smaltimento di rifiuti in fognatura, vietando in particolare lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori che ne riducano la massa in particelle sottili.
L’articolo 10 consente di qualificare come “creditori” della gestione commissariale le società appartenenti al gruppo societario del quale fanno parte le società affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, con particolare riferimento a quelle intervenute nella realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.
L’articolo 11 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.
Le disposizioni che presentano profili di maggiore interesse in relazione alla disciplina comunitaria risultano quelle contenute negli articoli 2, 4, 9, 9-bis e 9-quater del decreto-legge.
In particolare, l’articolo 2 introduce la facoltà di derogare alla disciplina di rimozione e trasporto dei rifiuti (incluse le procedure in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi nonché quelle in materia di bonifica di siti contaminati). Al riguardo, si segnala che le procedure di rimozione e trasporto dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli qualificati come pericolosi, ricadono a livello comunitario nell’ambito della disciplina dettata dalla direttiva quadro relativa ai rifiuti 2006/12/CE e dalla direttiva relativa ai rifiuti pericolosi 91/689/CEE. Quest’ultima, all’art. 7, prescrive che, nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla stessa direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l’ambiente. Di tali deroghe deve essere data informazione alla Commissione europea. A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di settore, l’ambito temporale della facoltà di deroga è stato circoscritto al periodo di durata dello stato di emergenza rifiuti.
Sempre con riferimento alla possibilità di derogare a norme vigenti, l’articolo 4 del decreto-legge dispone – come già illustrato – che, per tutta la durata dello stato di emergenza, i soli comuni della provincia di Caserta, che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, possono indire procedure di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 18 del D.L. 90/2008. A seguito delle modifiche apportate dalla VIII Commissione è stato precisato che le deroghe di cui possono avvalersi le citate amministrazioni comunali sono quelle riferite al D.lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come previste dall’articolo 18 del D.L. 90 del 2008. Tale ultima disposizione, nell’individuare le norme che possono essere derogate per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, stabilisce che sia comunque garantito il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.
L’articolo 9 (comma 1, lettera c))
interviene, infine, sulla disciplina dettata dal comma 1117 della legge
finanziaria per il 2007 che, in linea con la direttiva 2001/77/CE sulla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità, considera erogabili gli incentivi finalizzati
alla promozione delle fonti rinnovabili (cd.
incentivi CIP6) solo per la produzione di energia proveniente dalla parte
biodegradabile (vale a dire la frazione organica) dei rifiuti. Lo stesso comma
Potrebbe infine risultare utile una verifica sui profili di compatibilità della disposizione transitoria secondo la quale, ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti, in caso di impiego di rifiuti urbani ovvero di combustibile da rifiuti, la quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili è pari al 51 per cento della produzione complessiva.
L’articolo 9-bis prevede, nell’ambito delle misure urgenti di tutela ambientale, che gli accordi di programma in materia di rifiuti stipulati tra amministrazioni pubbliche, altri soggetti interessati e associazioni di categoria prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 4/2008, continuino ad avere efficacia, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del D.lgs. 152/2006, salvaguardando tuttavia i vincoli posti dalle norme comunitarie.
Riguardo all’articolo 9-quater,potrebbe risultare opportuno un approfondimento sull’impatto della previsione concernente lo smaltimento dei rifiuti alimentari in fognatura.
Tutela penale dell’ambiente
Sulla base di un accordo in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, con il Parlamento europeo, il 24 ottobre 2008 il Consiglio ha approvato una proposta di direttiva sulla tutela penale dell’ambiente (COM(2007)51), intesa ad assicurare un livello adeguato di protezione dell'ambiente affrontando, a livello europeo, il problema della criminalità ambientale. La proposta rimane, pertanto, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Il nuovo atto legislativo, tra l’altro, obbliga ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie affinché una serie di attività che violano la normativa comunitaria in materia di protezione ambientale, qualora siano poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, siano perseguibili penalmente, attraverso sanzioniproporzionate, efficaci e dissuasive. Tra tali attività illecite figurano, tra l’altro:
· la gestione dei rifiuti - raccolta, il trasporto, il recupero e l'eliminazione di rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e la gestione successiva di impianti di eliminazione, incluse le attività eseguite da intermediari o mediatori – che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
· l’immissione di materiali radioattivi o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nell’acqua;
· la spedizione illegale di rifiuti;
· l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, nonché il commercio illecito di tali esemplari o di parti di essi o di prodotti derivati qualora tali attività abbiano un impatto sullo stato di conservazione della specie;
· l'illecito e significativo deterioramento di un habitat protetto;
· il commercio o l'uso illeciti di sostanze che riducono lo strato di ozono;
· il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente le attività sopra indicate.
Rifiuti
Il 3 luglio 2008
Il 10 aprile 2008
Nel ricorso presentato alla Corte il 26 ottobre 2006,
Il 31 gennaio 2008
Si ricorda che con il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 - recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali e convertito, con modificazioni, con legge 6 aprile 2007, n. 46 – il Governo ha inteso sanare tra le altre anche le due procedure di contenzioso appena descritte.