Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: A.C. 1847 e abb. - Le pensioni di reversibilità nei principali paesi europei e negli USA
Riferimenti:
AC N. 1847/XVI     
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 24
Data: 16/03/2011
Descrittori:
BELGIO   FRANCIA
GERMANIA   GRAN BRETAGNA
PENSIONE DI REVERSIBILITA'   SPAGNA
USA     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

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NOTE INFORMATIVE SINTETICHE

 

 

 

N. 24 - 16 marzo 2011


 

A.C. 1847 e abb.

 

Le pensioni di reversibilità nei principali paesi europei e negli USA

 

In Belgio l'età minima per percepire una pensione di reversibilità è 45 anni. Tale limite di età non si applica al coniuge superstite che ha un figlio a carico o che ha un’incapacità lavorativa pari almeno al 66%.

Al momento del decesso deve essere trascorso almeno 1 anno di matrimonio, a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni:

-        se in quest'arco di tempo è nato un figlio (anche dopo la morte del genitore);

-        se la morte è avvenuta a seguito di un incidente posteriore alla data di matrimonio;

-        se la morte è stata causata da una malattia professionale successiva alla data di matrimonio;

-        se al momento del decesso, uno dei due coniugi percepiva, per un figlio a carico, degli assegni familiari.

Qualora non ricorrano le suddette condizioni, può comunque essere erogata una pensione temporanea di reversibilità per la durata di 1 anno: a partire dal primo giorno del mese di decesso del coniuge se questi non era titolare di una pensione, a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso se, viceversa, il coniuge percepiva una pensione. Per avere diritto a tale pensione temporanea il beneficiario/a deve in ogni caso presentare apposita domanda entro dodici mesi dalla morte del coniuge.

 

In Francia la pensione di reversibilità (pension de réversion) è erogata dal sistema pubblico della Sécurité sociale al vedovo o alla vedova dell’assicurato, anche se divorziati. Il regime delle pensioni, contenuto nel Code de la Sécurité sociale, è stato modificato profondamente dalla legge n. 2003-775 del 21 agosto 2003, recante la riforma delle pensioni, applicabile dal 1° luglio 2004 e, recentemente, dalla legge n. 2010-1330 del 9 novembre 2010 recante una nuova riforma delle pensioni.

Gli articoli del Code de la Sécurité sociale riguardanti le pensioni di reversibilità sono: artt. da L 353-1 a L353-6 (parte legislativa del Codice); artt. da D 353-1 a D 353-4 (parte regolamentare del Codice).

Le disposizioni in materia di pensioni di reversibilità prevedono il verificarsi di diverse condizioni a carico del coniuge vedovo, il quale:

-         deve avere almeno 55 anni (ma per il coniuge deceduto prima del 1° gennaio 2009, l’età del vedovo/a è ridotta a 51 anni). Qualora abbia un’età inferiore ai 55 anni, e abbia determinati altri requisiti, il coniuge superstite può presentare domanda per ottenere un sussidio di vedovanza (allocation de veuvage), per un periodo massimo di due anni. L’importo mensile dell'allocation de veuvage è fissato a 570,21 € a partire dal 1° gennaio 2011 (art. D 356-1 e ss. del Code de la Sécurité sociale);

-         non deve disporre di risorse personali superiori ad un determinato montante annuale dello SMIC (salaire minimum interprofessionel de croissance).

Nel caso in cui il coniuge deceduto sia stato sposato più di una volta, il coniuge superstite deve dividere la pensione di reversibilità con i precedenti coniugi divorziati, in proporzione alla durata di ogni matrimonio (art. L353-3 del Code de la Sécurité sociale).

La pensione di reversibilità corrisponde al 54% della pensione percepita dal coniuge scomparso o di quella alla quale questi avrebbe avuto diritto (art. D353-1 del Code de la Sécurité sociale).

La pensione di reversibilità non può essere inferiore ad un determinato importo minimo di base ( art. D353-1 del Code de la Sécurité sociale).

È possibile cumulare la pensione di reversibilità con una pensione personale, ma in tal caso le risorse del coniuge vedovo non devono superare una determinata soglia stabilita con decreto ministeriale.

Per maggiori informazioni sul regime generale delle pensioni di reversibilità:

http://votreargent.lexpress.fr/protection-sociale/pension-de-reversion-du-regime-general-les-conditions-d-attribution_142951.html?bo=1

Per maggiori informazioni sul sussidio “allocation de veuvage”:

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/26250/allocation-veuvage-pour-les-conjoints-des-professions-agricoles-peut-atteindre-les-570-euros-par-mois.php

Per informazioni riguardo al regime delle pensioni di reversibilità per i funzionari dello Stato, i magistrati e i militari:

http://www.minefi.gouv.fr/pensions/retraites/reversion.htm

Per informazioni riguardo al regime delle pensioni di reversibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, cui si applicano le regole dei regimi delle pensioni complementari Agirc e Arco:

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/retraite,123/les-prestations,1783/la-pension-de-reversion,11587.html

L’Agir (Association générale des institutions de retraite complementare des cadres) gestisce il regime delle pensioni complementari dei quadri del settore privato dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’agricoltura.

L’Arco (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) gestisceil regime delle pensioni complementari dei dipendenti del settore privato dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’agricoltura, compresi i quadri.

 

In Germania la normativa in materia di pensione di reversibilità (Hinterbliebenenrente) è contenuta nei §§ 46-49 del VI Libro del Codice sociale,intitolato “Assicurazione sociale obbligatoria” (Gesetzliche Rentenversicherung) (Sozialgesetzbuch – SGB - Sechstes Buch - Gesetzliche Rentenversicherung). A condizione che il defunto fosse già pensionato o potesse far valere un periodo minimo di cinque anni di assicurazione, la pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite, agli orfani minorenni e al coniuge divorziato per l’educazione e l’allevamento dei figli.

Il coniuge superstite ha diritto alla pensione di vedovanza nella misura del 25% della pensione spettante al defunto (pensione minima di reversibilità - kleine Witwen-/Witwerrente). La pensione minima ha una durata massima di due anni; se nell’arco di questo periodo il vedovo contrae un nuovo matrimonio è prevista una liquidazione (Abfindung) per i mesi restanti.

Il coniuge superstite può beneficiare di una percentuale più alta, pari al 55% della pensione spettante al defunto, purché abbia compiuto 45anni di età, a meno che non abbia un figlio minore a carico, debba assistere un figlio disabile o possa comprovare una capacità lavorativa ridotta (pensione massima di reversibilità - große Witwen-/Witwerrente) (§46); inoltre l’assicurato deve essere deceduto prima del 1° Gennaio 2012. Se il decesso si verifica dopo il 31 dicembre 2011, il limite di età di 45 anni viene innalzato (si veda la tabella contenuta nel § 242a); per i casi di decesso che si verificheranno dopo il 2029, il limite si innalza a 47 anni. In caso di nuovo matrimonio, la pensione viene soppressa. Su richiesta, può essere concessa una liquidazione pari a 24 volte l’importo medio mensile della pensione corrisposta nell’ultimo anno (§ 107 SGB VI).

Un ulteriore presupposto per ottenere la pensione di reversibilità minima o massima è che il matrimonio sia durato almeno un anno prima del decesso del coniuge (§ 46 Abs. 2a SGB VI).

I figli orfani (compresi quelli adottivi) hanno diritto ad una pensione (Waisenrente) fino all’età di diciotto anni o fino al compimento del ventisettesimo anno se in corso di formazione scolastica o professionale o se disabili e non in grado di provvedere al proprio sostentamento. Gli orfani di entrambi i genitori ricevono 1/5 (Vollwaisenrente) dell’intera pensione dell’assicurato; agli orfani di un solo genitore spetta 1/10 (Halbwaisenrente) (§ 48).

Al coniuge divorziato è concessa una pensione (Erziehungsrente) destinata all’educazione e all’allevamento di un proprio figlio o di un figlio del defunto in sostituzione degli alimenti che verrebbero a mancare in seguito al decesso dell’assicurato. L’ex coniuge ha diritto alla pensione fino al compimento di 65 anni (data dalla quale verrà trasformata d’ufficio in pensione ordinaria di vecchiaia) se il matrimonio è stato sciolto o annullato dopo il 30 giugno 1977, se non si è risposato e se può far valere cinque anni di contribuzione (§ 47).

Dalla pensione ai superstiti si detrae il 40% del reddito personale, se questo supera una determinata franchigia (Freibetrag) (§ 97). Alla pensione di vedovanza e alla pensione per l’educazione e l’allevamento dei figli si applica una franchigia che, dal 1° luglio 2009, ammonta mensilmente a 718,08 Euro nei vecchi Länder e a 637,03 Euro nei nuovi Länder. Per ogni figlio a cui spetta una pensione per orfani la franchigia aumenta 152,32 Euro (135,13 Euro nei nuovi Länder) (§ 97 Abs. 2 SGB VI).

La disciplina della pensione di reversibilità ha subito un’importante modifica con la legge di riforma delle pensioni del 21 marzo 2001 che ha introdotto la “divisione della pensione tra coniugi” (Rentensplitting) (§ 120a). I coniugi che presentano una dichiarazione congiunta dopo aver maturato 25 anni di contributi assicurativi potranno beneficiare di un calcolo separato dei diritti pensionistici. La legge si applica alle coppie sposate dopo il 31 dicembre 2001. Se il matrimonio è stato celebrato prima di questa data, la dichiarazione è ammissibile soltanto se entrambi i coniugi sono nati dopo il 1° gennaio 1962. Qualora uno dei coniugi venga a mancare prima che possa essere presentata la dichiarazione congiunta, il coniuge superstite può presentarla da solo. Con l’effettiva entrata in vigore della divisione della pensione tra i coniugi decade il diritto alla pensione di reversibilità. A seconda dei casi, la nuova fattispecie può avere effetti più o meno sfavorevoli rispetto al vecchio istituto della reversibilità. A tale riguardo, va considerata in particolare la situazione reddituale, perché la quota spettante dopo la divisione dei diritti pensionistici (Splittingteil) non è soggetta ad alcuna detrazione, neppure in caso di nuovo matrimonio.

 

Nel Regno Unito l’istituto della pensione di reversibilità ha risentito delle riforme introdotte nel paese in campo previdenziale, a partire dal Pensions Act 2004.

Il versamento di contributi all’ente pubblico previdenziale (National Insurance) dà titolo al trattamento pensionistico e, nei confronti del coniuge superstite o - nel caso dell’unione civile - del civil partner, all’erogazione di emolumenti a titolo di reversibilità.

Gli emolumenti sono erogabili in favore del coniuge o del civil partner superstite sulla base dei contributi previdenziali versati in vita dal dante causa. Essi possono consistere: (a) di una somma, esente da tassazione, pari a 2000 sterline erogata in unica soluzione (Bereavement Payment); (b) qualora vi siano figli, di emolumenti erogati in forma di rendita (pari a circa 100 sterline lorde alla settimana), di cui beneficiano il coniuge o il civil partner che non abbia ancora raggiunto l’età pensionabile e, in misura proporzionale al numero, i figli a suo carico con non più di 19 anni di età (Widowed Parent’s Allowance); (c) di emolumenti (di ammontare variabile dalle 30 alle 100 sterline lorde, a seconda dei contributi versati e dell’età del beneficiario) corrisposti con cadenza settimanale al solo coniuge o civil partner superstite con più di 45 anni per un periodo di 52 settimane successivo alla morte del dante causa (Bereavement Allowance). Negli ultimi due casi il superstite non ha titolo, ovviamente, al trattamento allorché nuovamente contrae matrimonio, forma un’unione civile od è comunque in regime di convivenza more uxorio con un’altra persona.

La disciplina della pensione di reversibilità riflette la distinzione, vigente, nel sistema vigente nel Regno Unito – per quel che concerne il trattamento erogato dalla previdenza pubblica – tra la prestazione pensionistica “di base” (cosiddetta State Pension) e quella aggiuntiva o integrativa.

In luogo della prestazione integrativa del trattamento pensionistico denominata SERPS (State Earnings Related Pension Scheme, istituito nel 1978 in aggiunta alla pensione di base, ed erogato sulla base dei contributi versati durante l’attività lavorativa, è stata introdotta, nel 2002, una nuova forma di trattamento (State Second Pension ovvero additional Pension) di cui è prevista, come già in precedenza, la reversibilità in favore del coniuge superstite.

Per effetto di queste innovazioni è oggi transitoriamente vigente, con riguardo alla reversibilità del trattamento pensionistico integrativo sopra richiamato, un duplice regime. Il SERPS è erogato, a titolo di trattamento di reversibilità, in misura proporzionale al reddito personale del beneficiario (il coniuge, ed anche il convivente nel caso di unioni civili previamente registrate in conformità al Civil Partnership Act 2004) e in misura percentuale variabile in base alla sua atà anagrafica; gli emolumenti sono erogati per l’intero importo quando il beneficiario abbia raggiunto l’età di pensionamento (attualmente 60 anni per le donne e 65 per gli uomini). La State Second Pension è invece reversibile entro il limite del 50% della pensione percepita dal titolare deceduto.

A seguito dell’introduzione di forme di previdenza complementare, al coniuge superstite è riconosciuto, a titolo di pensione di reversibilità, un trattamento le cui caratteristiche dipendono dalla partecipazione dell’altro coniuge – se lavoratore dipendente - ad un fondo pensione chiuso (occupational pension scheme) e dalla natura dello schema adottato, che può fondarsi sui contributi versati durante l’attività lavorativa (defined contribution plan) o sugli anni lavorativi e calcolati al momento del pensionamento e sull’ultimo stipendio (defined benefit plan). Il trattamento erogato al coniuge superstite (e al convivente purché sia stata previamente l’unione civile in conformità con il Civil Partnership Act 2004) consiste, a seconda dei casi, di una somma versata in unica soluzione oppure di una rendita vitalizia.

Il lavoratore autonomo o il soggetto che non abbia i requisiti per partecipare ad un fondo pensione come sopra descritto può aderire ad uno dei fondi di previdenza complementare offerti sul mercato (stakeolder pension schemes) previa autorizzazione dell’autorità competente (Welfare Reform and Pensions Act 1999). In tale ipotesi si applicano le comuni disposizioni sulla successione ereditaria.

 

In Spagna la pensión de viudedad, erogata dal sistema pubblico della “Sicurezza Sociale” (Seguridad Social) con riferimento alle persone decedute che ricevevano già una pensione o in possesso di altri requisiti previdenziali, spetta a:

-         il coniuge superstite, a condizione che esistano dei figli comuni o che il matrimonio sia stato celebrato almeno un anno prima della morte del soggetto (o di un periodo di almeno due anni in cui siano ricompresi la convivenza e il successivo matrimonio);

-         i separati giudizialmente o divorziati, sempre che non si siano risposati o abbiano costituito una coppia di fatto;

-         il coniuge superstite il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo;

-         il superstite di una coppia di fatto, ad alcune condizioni (tra le altre: decesso successivo al 1° gennaio 2008, iscrizione della coppia negli appositi registri istituiti dalle Comunità autonome o dai comuni, convivenza stabile e notoria di almeno cinque anni, che nessuno dei due componenti della coppia avesse un vincolo matrimoniale con altra persona).

Vi è inoltre la pensión de orfandad in favore dei figli del deceduto ed anche quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, purché il nuovo matrimonio si sia celebrato da almeno due anni e i figli precedenti non abbiano diritto a nessun altra pensione erogata dalla Sicurezza sociale, né ricevano alimenti da altri parenti; tutti i figli, compresi quelli del deceduto, devono comunque essere minori di 18 anni o maggiorenni nel caso di incapacità permanente assoluta o grandi invalidi oppure minori di 22 anni (24 anni se non è sopravvissuto alcun genitore oppure se l’orfano ha una disabilità minima del 33%) nei casi in cui non lavorino o percepiscano un reddito inferiore al salario minimo interprofessionale fissato annualmente.

In casi particolari possono godere della pensione di reversibilità anche altri parenti del deceduto, quali genitori o fratelli (pensión en favor de familiares).

L’ammontare della pensione di reversibilità, in percentuale rispetto al trattamento pensionistico di cui godeva il deceduto, è fissato in:

-         52% per il coniuge, elevabile al 70% nei casi in cui il beneficiario abbia contemporaneamente: a) familiari a carico; b) la pensione di reversibilità sia la principale o unica fonte di entrate; c) il suo reddito annuale complessivo non superi un tetto prestabilito (16.659,50 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011);

-         20% per ciascun figlio, purché in possesso dei requisiti di età e di reddito sopra segnalati; la percentuale può essere elevata fino al 52% per gli orfani soli di entrambi i genitori (orfandad absoluta).

In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione percepita dal deceduto.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito internet della Seguridad Social, a partire dal seguente indirizzo:

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Muerteysupervivencia/RegimenGeneral/index.htm.

 

Negli Stati Uniti d’America la disciplina dei Social Security Survivors Benefits (gli equivalenti delle pensioni di reversibilità) è contenuta nel Code of Federal regulations, Title 20, Sec. 404.335.

Il coniuge superstite ed il figlio (o i figli) della persona deceduta hanno diritto ai Social Security Survivors Benefits, corrisposti mensilmente, nei seguenti casi:

·        Benefits al coniuge superstite:

- se ha compiuto 60 anni;

- se ha compiuto 50 anni, ma soffre di un'incapacità lavorativa;

- se ha uno o più figli a carico minori di 16 anni o disabili.

Inoltre, il matrimonio deve essere durato almeno nove mesi prima del decesso di uno dei due coniugi, ad eccezione di alcune circostanze previste dalla norma: ad esempio, se la morte è avvenuta per cause accidentali o in seguito all'adempimento del proprio dovere in qualità di membro di uno uniformed service (Forze Armate, accademie militari, servizi civili, ecc.).

·        Benefits ai figli:

- se hanno meno di 18 anni;

- se hanno meno di 19 anni, ma frequentano ancora la scuola;

- se hanno compiuto 18 anni, ma sono diventati disabili prima dei 22 anni.

L'importo medio di un survivor benefit, corrisposto a una famiglia costituita dal coniuge superstite e da due figli minori di 16 anni, è pari a circa $1400 mensili. L'eventuale aumento dei versamenti è legato all'indice annuo del costo della vita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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