Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: A.C. 1658 e 1882. Le disposizioni penali in materia di omofobia in Germania, Regno Unito e Spagna
Riferimenti:
AC N. 1658/XVI   AC N. 1882/XVI
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 14
Data: 07/10/2009
Descrittori:
PARITA' TRA SESSI   SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA'
STATI ESTERI     

Testatine Biblioteca LS.jpg

 

NOTE INFORMATIVE SINTETICHE

 

 

 

N. 14 – 7 ottobre 2009


 

 

A. C. 1658 e 1882

 

Le disposizioni penali in materia di omofobia in Germania,

Regno Unito e Spagna

 

 

Germania

L’articolo 130, comma 1, del Codice penale tedesco (Strafgesetzbuch - StGB) dispone che chi, in maniera tale da disturbare la pace pubblica, incita  all’odio o alla violenza contro elementi della popolazione o lede la dignità di altre persone attraverso insulti o offese è punito con una pena detentiva da tre mesi a cinque anni. Il comma 2 dell’articolo 130 prevede una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria per chi commette gli stessi illeciti attraverso la diffusione di opere scritte. Nella definizione data all’articolo 130 rientra anche la discriminazione effettuata in ragione dell’orientamento sessuale, sebbene la norma non faccia un esplicito riferimento al background omofobico di colui che perpetra il reato.

Anche nell’articolo 46 del codice penale, dedicato alle circostanze attenuanti e aggravanti che devono essere valutate dal giudice nel formulare una sentenza, non vi è una esplicita previsione rispetto all’omofobia, ma un generico richiamo alle motivazioni e finalità dell’atto oltre che alle convinzioni e agli intenti del reo.

Il testo aggiornato del Codice penale è consultabile, in lingua originale, al seguente indirizzo internet: http://bundesrecht.juris.de/stgb/. E’ disponibile, altresì, la versione in inglese del Codice, aggiornata al 2008, alla pagina web: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html

 

Al fine di tutelare le vittime di reati motivati dall’orientamento sessuale,i Länder Brandeburgo, Maclemburgo – Pomerania occidentale  e  Sassonia-Anhalt hanno depositato al Bundesrat, nell’agostodel2007alcune proposte di modifica del Codice penale tedesco, in particolare per quanto riguarda l’articolo 46, al fine prevedere come circostanza aggravante il fatto di commettere un reato in ragione dell’orientamento sessuale della vittima (sexuelle Orientierung des Opfers).  Il progetto di legge del Bundesrat è stato trasmesso al Bundestag nel mese di agosto 2008, ma non è stato più esaminato nel corso della XVI legislatura. Il testo è reperibile all’indirizzo internet:  http://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2007/0572-07.pdf

 

 

Regno Unito

Nel Regno Unito non è vigente, allo stato attuale, una specifica definizione legislativa dell’omofobia; il fenomeno ha tuttavia rilevanza penale nel quadro più generale della repressione dei reati connotati dall’odio razziale o religioso verso le vittime, così come dalla discriminazione del loro orientamento sessuale (hate crime).

A questo riguardo, il Crime and Disorder Act 1998 ha introdotto figure di reato connotate dall’odio diretto verso determinate caratteristiche della vittima, sue opinioni od inclinazioni personali (il testo della legge è consultabile al seguente indirizzo di rete: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980037_en_1).

Il Criminal Justice Act 2003 ha introdotto (all’art. 146) alcune aggravanti per i reati suddetti, prevedendo un incremento di pena qualora l’atto criminoso sia ispirato dall’ostilità verso l’orientamento sessuale (anche solamente presunto) della persona offesa, al pari dell’odio razziale, etnico, religioso o riferito alla eventuale condizione di disabilità della vittima (http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030044_en_1).

Più di recente, il Criminal Justice and Immigration Act 2008 ha introdotto (modificando il Public Order Act 1986 mediante l’inserimento di due nuovi articoli) l’aggravante dell’odio fondato sull’orientamento sessuale, equiparando i relativi reati a quelli ispirati dall’odio religioso o razziale. La stessa legge, tuttavia, a tutela della libertà di espressione esclude dalla nozione di hatred on the ground of sexual orientation la formulazione di opinioni critiche riferite a determinate condotte o pratiche sessuali, oppure le esortazioni a modificare o a non porre in essere tali condotte o pratiche (il testo della legge del 2008, di cui rilevano l’art. 74 e lo Schedule 16, è consultabile all’indirizzo: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga_20080004_en_1).

Applicando i criteri derivati da questa legislazione, una definizione dell’omofobia è stata formulata dall’organo giudiziario titolare dell’esercizio dell’azione penale – il Crown Prosecution Service, CPS –, che nel 2007 ha aggiornato un documento di indirizzo per l’esame giudiziario dei casi relativi a reati connotati da omofobia (CPS, Policy for prosecuting cases of homophobic and transphobic crime, all’indirizzo di rete: http://www.cps.gov.uk/publications/docs/htc_policy.pdf). L’elemento omofobico ricorre, secondo il CPS, ogni volta che esso sia percepito come tale, indifferentemente, dal reo o dalla vittima – in ragione del suo presunto orientamento sessuale – oppure da terzi.

Lo stesso organo ha altresì pubblicato, nel 2007, una guida specifica per l’azione giudiziaria concernente i reati a connotazione omofobica (CPS, Guidance on prosecuting cases of homophobic and transphobic crime, consultabile all’indirizzo Internet: http://www.cps.gov.uk/Publications/docs/htc_guidance.pdf).

Alcune iniziative in tema di omofobia sono state recentemente adottate dal Governo nel quadro dei programmi concernenti la prevenzione e la repressione dei reati istigati dall’odio. L’omofobia, in tale contesto, è presa in considerazione sia come movente del reato (hate crime), sia come ragione ispiratrice di comportamenti non penalmente rilevanti ma suscettibili di diffondere forme di odio e di pregiudizio verso determinati gruppi sociali (hate incident). Vengono in rilievo, a questo riguardo, il documento dedicato ai “retai omofobici” dal Ministero dell’Interno nel 2006 (Home Office, Tackling Hate Crime: Homophobic Crime, consultabile all’indirizzo di rete: http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/sexual028.pdf) e il piano d’azione inter-ministeriale pubblicato dal Governo nel settembre 2009 (Hate Crime – The Cross -Government Action Plan (http://www.homeoffice.gov.uk/documents/hate-crime-action-plan/hate-crime-action-plan.pdf?view=Binary).

 

Spagna

Il Codice penale spagnolo contiene disposizioni riguardanti la discriminazione in base all’orientamento sessuale e considera il movente omofobico come circostanza aggravante di alcune infrazioni penali (il testo del nuovo Código Penal, approvato con la Legge organica 10/1995, è consultabile  all’indirizzo internet http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html. Il testo è disponibile in traduzione italiana nel volume Il Codice penale spagnolo, Cedam, 1997 (posseduto dalla Biblioteca della Camera dei deputati).

In particolare il Capitolo IV del Codice,  sezione De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales Y de las libertades públicas garantizados por la constitución, artt. 510-521, individua alcune fattispecie di reato connesse alla discriminazione per motivi omofobici (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c4s1).

·        l’art. 510 prevede una pena da uno a tre anni di carcere e da sei a dodici mesi di "multa" (días-multa) per il reato di incitazione all’odio e alla violenza contro gruppi e associazioni, anche in ragione delle tendenze sessuali dei loro membri. La stessa pena è prevista per coloro che diffondono consapevolmente informazioni false e ingiuriose su gruppi e associazioni, anche in ragione delle tendenze sessuali dei loro membri (art. 510 (2)).

·        L’art. 511 punisce la discriminazione commessa da un incaricato di pubblico servizio e consistente nel rifiuto ad uno o più  individui del beneficio di un diritto accordato dalla legge sulla base delle loro tendenze sessuali. È prevista una pena da sei mesi a due anni di prigione ed una "multa" (días-multa) da dodici a ventiquattro mesi oltre ad una speciale interdizione dal pubblico impiego o posizione per un periodo da uno a tre anni. Le stesse sanzioni sono applicabili nel caso di fatti commessi contro associazioni, fondazioni, società o contro i loro membri per motivi omofobici. Se l’autore della discriminazione è un  pubblico ufficiale, il reato sarà punito con un più alto ammontare della multa per ogni giorno di días-multa (vedi infra) e con l’interdizione dal pubblico impiego per un periodo da due a quattro anni.

·        L’art. 512 punisce anche il rifiuto da parte di privati nell’esercizio delle loro attività professionali o manageriali  di fornire le loro prestazioni per motivi legati, tra l’altro, alle tendenze sessuali a soggetti che ne abbiano diritto. La sanzione consiste nell’interdizione dall’esercizio della professione, occupazione, impresa o commercio, per un periodo da uno a quattro anni.

·        Inoltre l’art. 515 (5), considera illegali le associazioni “ che promuovano o ispirino discriminazione, odio o violenza contro persone, gruppi o associazioni sulla base  … dell’orientamento sessuale”. L’art. 517 stabilisce le pene applicabili: per i fondatori, direttori e presidenti delle associazioni incriminate  è  prevista una pena  detentiva  da due a quattro anni e la speciale interdizione dai pubblici impieghi per un periodo da sei a dodici anni ; per i membri attivi una pena da uno a tre anni di detenzione ed una sanzione pecuniaria da 12 a 24 mesi di "giorni di multa" (días-multa). Gli articoli successivi stabiliscono ulteriori sanzioni, fino allo scioglimento dell’associazione illegale per via giudiziaria.

 

Con riguardo alle sanzioni pecuniarie indicate negli articoli citati, si segnala che il nuovo codice penale ha introdotto il sistema dei "giorni di multa" (días-multa): ogni giorno di multa può variare da un ammontare minimo di 2 ad un massimo di 400 euro e l'estensione della pena può oscillare da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 2 anni; ciascun “mese” di multa si intende composto di 30 giorni ed un “anno” si considera formato da 360 giorni. Spetta al giudice fissare l'importo giornaliero all'interno dei limiti sopra indicati, valutando le circostanze del reato e tenendo conto della situazione economica del condannato, nonché determinare tempi e modi di pagamento.

 

Il Codice penale spagnolo considera il movente omofobico come circostanza aggravante di alcune infrazioni penali (art. 22(4) consultabile all’indirizzo internet http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#c4) .

 

Inoltre la legge 49/2007 che ha stabilito il regime di infrazioni e sanzioni in materia di pari opportunità, non discriminazione ed accessibilità universale per le persone disabili, considera tra le “infrazioni molto gravi” i comportamenti gravi (conductas calificadas como graves) generati da odio o disprezzo per motivi omofobici (art. 16 (4), lett. e, consultabile all’indirizzo internet http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l49-2007.t2.html#a16). Sono previste  sanzioni pecuniarie che variano da  90.001 a 300.000 euro per il grado minimo, da 300.001 a 600.000 euro per il grado medio, da 600.000 a 1.000.000 di euro per il grado massimo dell’infrazione (art. 17, lett. c, consultabile all’indirizzo internet http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l49-2007.t2.html#a17).

 

Il Codice detta infine disposizioni sulla discriminazione dei lavoratori in base, tra l’altro, alle loro “tendenze sessuali”. Nel caso di mancato ripristino della situazione di uguaglianza e risarcimento dei danni economici derivati, è prevista per l’autore della discriminazione una pena detentiva da sei mesi a due anni ed una multa da 12 a 24 mesi di dias-multa (Codice penale, art. 314, consultabile all’indirizzo internet http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t15.html).

 

 

 

 

 

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it