Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||||
Titolo: | Personale di colore a bordo delle navi mercantili nazionali - A.C. 4699 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 725 | ||||||
Data: | 12/11/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
12 novembre 2012 |
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n. 725/0 |
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Personale di colore a bordo delle navi mercantili nazionaliA.C. 4699Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
4699 |
Titolo |
Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
19 ottobre 2011 |
assegnazione |
29 ottobre 2012 |
Commissione competente |
XI Lavoro |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali e IX Trasporti |
La proposta di legge C4699 (Sbai) propone l’abrogazione dell’articolo 36 della legge n.1045 del 1939.
Tale disposizione prevede che qualora tra i componenti l'equipaggio a bordo delle navi mercantili nazionali vi siano persone di colore, a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi; la norma prevede, poi, che a tale personale di colore vengano assicurate a bordo le condizioni per confezionare il vitto secondo le proprie abitudini e i propri costumi.
Al provvedimento è allegata la relazione illustrativa, nella quale si
evidenzia che la disposizione di cui si propone l’abrogazione “integra una
palese indicazione discriminatoria nei confronti delle persone di colore”, e si
pone in contrasto con
Le vicende della legge n. 1045 del 1939 si intersecano a più riprese con il procedimento di riduzione dello stock normativo attuato nella XVI legislatura, in attuazione della delega prevista dall’articolo 14 della legge n. 246/2005.
Si
ricorda che con tale disposizione di delega
lo Stato si è posto per la prima volta l’obiettivo di ridurre
drasticamente lo stock normativo,
facendo ordine nella massa dei provvedimenti emanati dall’unità d’Italia fino
al
L’abrogazione
della legge n. 1045 del 1939 era stata inizialmente prevista dalla voce n.
23144 dell’allegato 1 al decreto-legge
Conseguentemente,
la permanenza in vigore della legge nella sua integrità è stata confermata dal
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179,
recante la ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori
al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a
norma dell'articolo 14 della legge
La legge n. 1045 del 1939 si inscrive in un contesto storico contrassegnato dall’affermarsi di una legislazione di stampo razzista, volta a discriminare da un lato gli ebrei, dall’altro le persone native del’Africa orientale, sottoposta ad occupazione italiana.
L’articolo 36 presenta un contenuto particolare in relazione al contesto storico nel quale si colloca la sua approvazione: il primo periodo ha intenti chiaramente discriminatori (“Qualora tra i componenti l’equipaggio vi siano persone di colore, a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi”) ma non ricorre ad espressioni dispregiative o al termine “razza”, usando l’espressione, di derivazione anglosassone, “persone di colore” (nella legislazione razziale dell’epoca si usano invece termini quali “sudditi”, “individui” o “appartenenti alla razza ebraica”). Il secondo periodo presenta un contenuto che potrebbe apparire perfino garantista (“Per tale personale di colore dovrà altresì esservi a bordo il modo di confezionare il vitto secondo le sue abitudini e i suoi costumi”).
Probabilmente, l’articolo in questione è sfuggito all’abrogazione espressa proprio perché collocato nell’ambito di una legge estranea alla legislazione razziale.
Si fa presente che sulla disposizione in esame non risulta giurisprudenza.
L’intervento con legge si rende pertanto necessario per l’abrogazione espressa dell’articolo 36, anche alla luce delle vicende che hanno interessato la legge n. 1045 del 1939, tutt’ora vigente nella sua integrità a norma del decreto legislativo n. 179 del 2009.
Il provvedimento è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale “ordinamento civile”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.
Occorre fare riferimento al principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all’articolo 3, comma 1, della Costituzione, secondo il quale “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.
Il coordinamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dal ricorso all’abrogazione espressa.
Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.
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