Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||||
Titolo: | Disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti - AA.C. 375, 1176, 1413, 4177 e 4821 - Elementi per l'istruttoria legislativa (Edizione provvisoria) | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 712 | ||||||
Data: | 30/10/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
30 Ottobre 2012 |
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n. 712/0 |
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Disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedentiAA.C. 375, 1176, 1413, 4177 e 4821Elementi per l’istruttoria legislativa (EDIZIONE PROVVISORIA) |
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Numero del progetto di legge |
375 |
1176 |
1413 |
4177 |
4821 |
Titolo |
Modifiche alla legge |
Disposizioni in materia di collocamento al lavoro e di rapporto di lavoro dei centralinisti e operatori della comunicazione privi della vista |
Modifiche alla legge |
Modifiche alla legge |
Modifiche alla legge |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
No |
No |
No |
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Numero di articoli |
10 |
14 |
9 |
3 |
3 |
Date: |
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Presentazione o trasmissione alla Camera |
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1° dicembre 2011 |
Assegnazione |
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Commissione competente |
XI Lavoro |
XI Lavoro |
XI Lavoro |
XI Lavoro |
XI Lavoro |
Sede |
Referente |
Referente |
Referente |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
I, II, V, VII, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
I, II, V, VI, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
I, II, V, VII, IX, X, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
I, II, V, IX, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
I, II, V, IX, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Le proposte di legge C.375
(Volonté), C.1176 (Mancuso ed altri), C.1413 (De Angelis ed altri), C.4177
(Toto) e C.4821 (Schirru ed altri) intervengono sulla disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, recata dalla
legge
Peraltro, mentre le proposte di legge C.375, C.1413, C.4177 e C.4821 (queste ultime due di contenuto identico) propongono la modifica espressa della legge n. 113/1985, la proposta di legge C. 1176 detta ex novo una diversa disciplina della materia, che di fatto comporta l’abrogazione implicita delle corrispondenti disposizioni della legge n.113/1985.
Più specificamente, i provvedimenti in esame intervengono:
§ sulla disciplina dell’albo professionale dei centralinisti e degli operatori della comunicazione minorati della vista (articolo 1 di tutte le pdl in esame, anche se con diverse modalità);
§ sulla disciplina relativa all’abilitazione alle funzioni di centralinista e operatore della comunicazione (articolo 2 delle pdl 375, 1176 e 1413),nonché ai corsi di aggiornamento per la medesima abilitazione e alle promozioni e progressioni di carriera (articoli 3 e 4 della pdl 1176, articolo 7 della pdl 1413);
§
sugli obblighi
dei datori di lavoro relativi alle
assunzioni obbligatorie dei centralinisti ed operatori della comunicazione
minorati della vista e sui connessi adempimenti, nonché sulle modalità per il collocamento degli
stessi lavoratori (articoli da
§ sulla disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al trattamento economico e normativo, nonché a specifiche tutele per il caso di riduzione dei posti di lavoro (articolo 7 della pdl 375, articolo 9 della pdl 1176, articolo 6 della pdl 1413);
§ sulla disciplina che pone a carico delle regioni gli oneri relativi alla trasformazione dei centralini finalizzate all’impiego dei soggetti minorati della vista (articolo 8 della pdl 375, articolo 10 della pdl 1176);
§ sul riconoscimento ai centralinisti telefonici e agli operatori della comunicazione di una indennità di mansione e di benefici pensionistici (articolo 9 della pdl 375, articolo 11 della pdl 1176, articolo 8 della pdl 1413, articolo 3 delle pdl 4177 e 4821);
§ sull’apparato sanzionatorio disposto in caso di inadempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro (articolo 10 della pdl 375, articolo 13 della pdl 1176, articolo 9 della pdl 1413).
La pdl 1176 contiene, inoltre, una disposizione in materia di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti e degli operatori della comunicazione (articolo 14) e una norma di copertura finanziaria (articolo 12).
Alle proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, è allegata la relazione illustrativa.
L’intervento con legge si rende necessario in quanto la materia oggetto dell’intervento è disciplinata da fonti di rango primario (legge n.113/1985).
I provvedimenti sono riconducibili alle materie di potestà esclusiva statale “ordinamento civile”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l), e “previdenza sociale”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione.
Tale direttiva è stata recepita
dall’ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo
· la direttiva 2000/78/CE impone a tutti i datori di lavoro pubblici e privati l’obbligo generale di prevedere soluzioni ragionevoli per tutti i disabili; la normativa italiana invece prevede solo disposizioni miranti a facilitare il lavoro di talune categorie di disabili. La delimitazione della sfera dei lavoratori disabili ammessi a far valere un tale obbligo, peraltro, a giudizio della Commissione europea implica di riflesso un'ulteriore limitazione della cerchia dei datori vincolati all'obbligo medesimo: infatti il regime di assunzione obbligatoria predetto, si applica solo nei confronti delle imprese che abbiano almeno 15 dipendenti. Ne deriva che solo dette imprese, in Italia, soggiacciono all'obbligo di non applicare il disabile a mansioni incompatibili con le sue condizioni;
· la direttiva 2000/78/CE prevede che ai lavoratori disabili debbano essere offerte "soluzioni ragionevoli", cioè misure adeguate di sostegno, in ordine a tutti gli aspetti attinenti al lavoro, nessuno escluso. AI contrario, nella normativa interna italiana manca qualsiasi riferimento all'applicazione di tali misure al momento della "formazione" dei lavoratori disabili stessi.
L’articolo 2, comma 7, della pdl 1413 prevede che con decreto del presidente della giunta regionale è istituita la commissione regionale per il conseguimento del diploma di centralinista telefonico non vedente o di qualifica equipollente.
Il coordinamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dal ricorso alla tecnica della novella (con esclusione della proposta di legge C.1176.
Per un raffronto tra il testo vigente della legge n.113/1985 e il testo che risulterebbe a seguito delle modifiche previste dalle proposte di legge C.375, C.1413, C.4177 e C.4821, si rinvia all’apposito testo a fronte.
Si fa presente che presso
Si osserva che il riferimento alla commissione provinciale per l’impiego appare superato, dal momento che l’articolo 6 della L. 469 del 1997, nell’ambito del trasferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni in materia di collocamento e politiche attive del lavoro, ha previsto la costituzione di un’unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro e, dalla data di tale costituzione, la soppressione di una serie di organi collegiali tra cui appunto la commissione provinciale per l’impiego nonché il trasferimento delle relative competenze e funzioni alla provincia.
Si fa presente, inoltre, che solo la proposta di legge C.1176 reca una disposizione di copertura degli oneri.
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