Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico A.C. 5103 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5103/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 641
Data: 18/05/2012
Descrittori:
ETA' PENSIONABILE   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

18 Maggio 2012

 

n. 641/0

 

Requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

A.C. 5103

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

5103 (on. Damiano e altri)

Titolo

Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione

29 marzo 2012

assegnazione

10 maggio 2012

Commissione competente

XI Lavoro

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), V (Bilancio)

 


Contenuto

La proposta di legge C.5103 (on. Damiano e altri) interviene su due aspetti della recente riforma del sistema previdenziale, con l’obiettivo di ampliare la platea dei lavoratori nei confronti dei quali continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici.

 

Il provvedimento si compone di un solo articolo, suddiviso in due commi.

 

Il comma 1 modifica l’articolo 24 del decreto-legge n.2011 del 2011, al fine di prevedere che la data da considerare per individuare le categorie di lavoratori, che si trovino in determinate condizioni e siano in possesso di specifici requisiti, ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici  (lavoratori in mobilità, titolari di prestazioni a carico di fondi di solidarietà, lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, lavoratori che beneficiano dell’esonero dal servizio) sia differita (dal 4 dicembre 2012, come attualmente previsto) al 31 dicembre 2012.

 

Il comma 2 modifica l’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n.216 del 2011, al fine di prevedere che le previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici trovino applicazione, per quanto riguarda i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 sulla base di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivi all’esodo, nel caso in cui il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla previgente disciplina avrebbe comportato la maturazione (e non già la “decorrenza”, come attualmente previsto) del trattamento previdenziale entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201/2011 di riforma del sistema previdenziale (ossia entro il 7 dicembre 2013).

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto il provvedimento interviene su materia regolata da fonti normative primarie.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva stataleprevidenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o), Cost..

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.

Coordinamento con la normativa vigente

Il collegamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dalla modifica espressa di norme vigenti.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.

 

Giova ricordare, peraltro, che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, si muovono nella direzione indicata con l’ordine del giorno e n.9/04865-B/28 (accolto dal Governo).

Impatto sui destinatari delle norme

Entrambe le disposizioni di cui si compone la proposta di legge producono l’effetto di ampliare la platea dei lavoratori nei confronti dei quali continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici.

 

Quadro della normativa vigente

La riforma della previdenza

a) aspetti generali

L’articolo 24 del decreto-legge 201/2011 ha attuato una revisione complessiva del sistema pensionistico.
In particolare, sono stati ridefiniti i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012 (comma 6), disponendo l’innalzamento a 66 anni del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi), nonché l’anticipazione della disciplina a regime dell’innalzamento progressivo dell’età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018 (in luogo del 2026) Più specificamente, sono stati  ridefiniti i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei seguenti termini:

Inoltre, si stabilisce (comma 9) un limite anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata INPS. In particolare, i requisiti anagrafici devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021.

Il successivo comma 10 innalza, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, il limite massimo di 40 anni richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica (c.d. “quarantesimi”).

Sulla base delle nuove disposizioni, l’accesso al trattamento pensionistico è consentito esclusivamente qualora risulti maturata un’anzianità contributiva di:

In virtù di tale disposizione viene soppressa, sempre a decorrere dal 2012, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. “quote” introdotto dallaL. 247/2007, con un’anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi.

Inoltre, si prevede l’applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di pensionamento anticipato rispetto all’età di 62 anni (pari all’1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni).

 

b) I lavoratori ai quali continua ad applicarsi il regime previgente

 

L’articolo 24, comma 14, del D.L. 201/2011 ha disposto che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi, in primo luogo:

§      ai lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;

§      ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 (ove si prevede che, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione).

Le disposizioni previgenti continuano, altresì, ad applicarsi, nei limiti delle risorse e sulla base della procedura previste al comma 15, a una serie di lavoratori che abbiano requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:

§       lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991) (lettera a));

§       lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011(lettera b));

§       lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; (lettera c));

§       lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (lettera d));

§       lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011si trovino in esonero dal servizio ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008 (tale norma ha previsto per gli anni 2009, 2010 e 2011 - periodo prorogato fino al 2014 dall’articolo 2, comma 53, del D.L. 225/2010 - che i dipendenti pubblici possano chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni) (lettera e)).

§       ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave (ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni (lettera e-bis)).

 

L’articolo 24, comma 15, del D.L. 201/2011, rimette a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2012 (per effetto della proroga, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DL n.216/2011, del termine inizialmente fissato al 28 marzo 2012), la definizione delle modalità di attuazione della norma,  nei limiti di risorse predeterminate.

 

Da ultimo, l’articolo 6, comma 2-ter, del DL n.216/2011, ha previsto che (sempre nel limite delle risorse e con le procedure previste dall’articolo 1, comma 15, del DL n.201/2011) sono inclusi nell’ambito di coloro a cui continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. “finestre”), anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., che disciplinano la conciliazione e l’arbitrato), o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A tal fine, la data di cessazionedel rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi (quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro); mentre l lavoratore deve risultare, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. n.201/2011.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento lavoro                                                                                                                       ( 4884 - *st_lavoro@camera.it

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