Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico A.C. 5103 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 641 | ||
Data: | 18/05/2012 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
18 Maggio 2012 |
|
n. 641/0 |
||
|
Requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionisticoA.C. 5103Elementi per l’istruttoria legislativa |
|
||
Numero del progetto di legge |
5103 (on. Damiano e altri) |
Titolo |
Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
|
presentazione |
|
assegnazione |
|
Commissione competente |
XI Lavoro |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali), V (Bilancio) |
La proposta di legge C.5103 (on. Damiano e altri) interviene su due aspetti della recente riforma del sistema previdenziale, con l’obiettivo di ampliare la platea dei lavoratori nei confronti dei quali continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Il provvedimento si compone di un solo articolo, suddiviso in due commi.
Il comma
1 modifica l’articolo 24 del decreto-legge
n.2011 del 2011, al fine di prevedere che la data da considerare per
individuare le categorie di lavoratori, che si trovino in determinate
condizioni e siano in possesso di specifici requisiti, ai quali continua ad
applicarsi la previgente disciplina in materia di accesso e decorrenza dei
trattamenti pensionistici (lavoratori in
mobilità, titolari di prestazioni a carico di fondi di solidarietà, lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, lavoratori che
beneficiano dell’esonero dal servizio) sia differita (dal
Il comma
2 modifica l’articolo 6, comma 2-ter,
del decreto-legge n.216 del 2011, al fine di prevedere che le previgenti
disposizioni in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici
trovino applicazione, per quanto riguarda i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il
Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.
L’intervento con legge si rende necessario in quanto il provvedimento interviene su materia regolata da fonti normative primarie.
Le norme contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale “previdenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o), Cost..
Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.
Il collegamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dalla modifica espressa di norme vigenti.
Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.
Giova ricordare, peraltro, che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, si muovono nella direzione indicata con l’ordine del giorno e n.9/04865-B/28 (accolto dal Governo).
Entrambe le disposizioni di cui si compone la proposta di legge producono l’effetto di ampliare la platea dei lavoratori nei confronti dei quali continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici.
L’articolo 24 del decreto-legge
201/2011 ha attuato una revisione complessiva del sistema pensionistico.
In particolare, sono stati ridefiniti i requisiti anagrafici per il
pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012 (comma 6),
disponendo l’innalzamento a 66 anni del limite minimo per accedere alla
pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli
autonomi), nonché l’anticipazione della disciplina a regime dell’innalzamento
progressivo dell’età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018
(in luogo del 2026) Più specificamente, sono stati ridefiniti i requisiti
anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei seguenti termini:
Inoltre, si stabilisce (comma 9) un limite anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata INPS. In particolare, i requisiti anagrafici devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021.
Il successivo comma 10 innalza, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, il limite massimo di 40 anni richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica (c.d. “quarantesimi”).
Sulla base delle nuove disposizioni, l’accesso al trattamento pensionistico è consentito esclusivamente qualora risulti maturata un’anzianità contributiva di:
In virtù di tale disposizione viene soppressa, sempre a decorrere dal 2012, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. “quote” introdotto dallaL. 247/2007, con un’anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi.
Inoltre, si prevede l’applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di pensionamento anticipato rispetto all’età di 62 anni (pari all’1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni).
L’articolo 24, comma 14, del D.L. 201/2011 ha disposto che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi, in primo luogo:
§
ai lavoratori
che maturano i requisiti entro il
§
ai lavoratori
di cui all’articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 (ove si prevede che, in
via sperimentale fino al
Le disposizioni
previgenti continuano, altresì, ad applicarsi, nei limiti delle risorse e sulla
base della procedura previste al comma
§
lavoratori
collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al
§
lavoratori
collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della
L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il
§
lavoratori
titolari di prestazione straordinaria a
carico dei fondi di solidarietà di
settore alla data del
§
lavoratori che, antecedentemente alla data del
§
lavoratori che alla data del
§
ai lavoratori che alla data del
L’articolo 24, comma 15, del D.L. 201/2011, rimette a un decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro il
Da ultimo, l’articolo 6, comma 2-ter, del DL n.216/2011, ha previsto che (sempre nel limite delle risorse e con le procedure previste dall’articolo 1, comma 15, del DL n.201/2011) sono inclusi nell’ambito di coloro a cui continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. “finestre”), anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., che disciplinano la conciliazione e l’arbitrato), o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A tal fine, la data di cessazionedel rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi (quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro); mentre l lavoratore deve risultare, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. n.201/2011.
Dipartimento lavoro ( 4884 - *st_lavoro@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.