Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Contributi previdenziali e assistenziali in agricoltura - A.C. 4859 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4859/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 608
Data: 07/03/2012
Descrittori:
COLTIVATORI DIRETTI   CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

07 marzo 2012

 

n.608/0

 

Contributi previdenziali e assistenziali in agricoltura

A.C. 4859

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4859

Titolo

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

Date:

 

presentazione

21 dicembre 2011

assegnazione

19 gennaio 2012

Commissione competente

Lavoro

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V e XIII


Contenuto

La proposta di legge C. 4859 (Poli ed altri) detta norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo.

 

Il provvedimento è volto a uniformare la disciplina delle modalità di versamento delle ritenute previdenziali a carico dei datori di lavoro agricoli a quella prevista per la generalità dei datori di lavoro, attraverso la soppres­sione degli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli e la mensilizzazione degli adempimenti contributivi.

 

Il provvedimento si compone di un solo articolo, suddiviso in 4 commi.

 

Il comma 1 prevede, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o gennaio 2012, per i datori di lavoro agricoli:

§               l’assoggettamento, per la manodopera occupata, alla disciplina generale concernente il sistema di denunzia e di versamento dei contributi dovuti all'INPS dai datori di lavoro (prevista dal Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 5 febbraio 1969) e l’obbligo della comunicazione agli Enti previdenziali in merito a determinate informazioni(di cuial comma 9 dell'articolo 44 del D.L. 269/2003).

 

L’articolo 44 del D.L. 269/2003 prevede l’obbligo, per i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 4 del D.P.R. 322/1998 (certifica­zione unica, attestante l'ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS, delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate, sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti)di trasmettere mensilmente in via telematica all’INPS e all’INPDAP i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi.

 

§               la trasmissione mensile per via telematica all’INPS (direttamente o tramite gli incaricati individuati dall'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, ossia gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, i periti ed esperti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e i CAF) dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi relativi alle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni nei riguardi dei lavoratori;

§               il calcolo trimestrale dei contributi dovuti sulla base delle denunce mensili, con termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (effettuato con il modello di versamento di cui all'articolo 19 del D.lgs. 241/1997) che rimangono fissati alle scadenze previste dal comma 14 dell'articolo 6 del D.L. 536/1987 (10 settembre, 10 dicembre, 10 marzo e 10 giugno; nei casi di accertamento d'ufficio o su denunce di parte relativi a periodi od annualità pregresse, la riscossione avviene invece in una unica soluzione, alla prima scadenza utile).

 

Il comma 2prevede, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o gennaio 2012, la soppressione degli elenchi nominativi annualidei lavoratori dell'agri­coltura, di cui all'articolo 12 del R.D. 1949/1940 (disponendo, contestualmente, con la medesima decorrenza, l’abrogazione delle norme che a tali elenchi fanno riferimento a vario titolo).

 

L’articolo 12 del R.D. 1949/1940 disciplina gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori dell'agricoltura, compilati inciascun Comune e contenenti l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati e fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari (l'elenco dei mezzadri e coloni deve altresì indicare i componenti della famiglia e l'età di ciascuno).

Le disposizioni abrogate sono le seguenti:

o         articolo 14, comma 6, del D.L. 791/1981, che definisce i criteri di calcolo dei contributi di previ­denza e di assistenza sociale e le relative presta­zioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

o         decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982, in materia di modalità di accredito contributivo per i soli operai agricoli a tempo indeterminato;

o         articolo 9-quinquies, commi 11 e 20, del D.L. 510/1996, in materia di accertamento delle giorna­te di lavoro nel settore agricolo a mezzo degli elenchi anagrafici annuali (in particolare, il comma 11 prevedel’accertamento da parte dell’INPS, ai fini contributivi e previdenziali, delle giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, provvedendo all'iscrizio­ne dei loro nominativi nell'elenco annuale; il comma 20 rinvia invece alla normativa previgente per gli accertamenti a valere fino al 1995).

 

Il comma 3 chiarisce che i riferimenti agli elenchi nominativi annuali contenuti in disposizioni vigenti si intendono effettuati alle dichiarazioni di cui al comma 1, nonché alle domande di integrazione delle giornate di lavoro per i piccoli coltivatori diretti.

 

Il comma 4, infine, stabilisce che sempre a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o gennaio 2012, i datori di lavoro agricolo che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli a tempo determinato trattamenti economici per malattia e per congedi di maternità o di paternità (ai sensi del T.U. di cui al D.lgs. 151/2001), a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati.

 

Relazioni allegate

Al provvedimento è allegata la relazione illustrativa, nella quale si da conto della normativa attualmente vigente, delle criticità emerse in fase applicativa e delle finalità perseguite dalla proposta di legge.

 

In particolare, secondo la relazione illustrativa il provvedimento è volto a consentire:

·    la riduzione del lasso di tempo intercorrente tra l'adempimento contributivo e la riscossione, con conse­guente incremento di efficacia, per la brevità dei tempi, delle attività di recupero coattivo dell'eventuale credito;

·    una maggiore tempestività nella segnalazione di comportamenti illeciti (quali il mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori);

·    la costituzione del titolo per il pagamento delle prestazioni non più sulla base di elenchi compilati a un anno di distanza, ma sulla base di flussi contributivi e assicurativi inviati dai datori di lavoro ogni mese;

·    l'aggiornamento in tempo reale del conto assicurativo dei lavoratori (con maggiore efficacia nella correzione di errori e di anomalie, nonché una maggiore tempestività nell'erogazione delle prestazioni);

·    la disponibilità simultanea e non sfasata nel tempo di un quadro di informazioni relative sia alla posizione contributiva del datore di lavoro che a quella assicurativa dei suoi dipendenti (con la possibilità di predisporre azioni di verifica più sollecite e mirate).

 

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge appare necessario in quanto la materia oggetto della proposta di legge è disciplinata, in ampia misura, da fonti normative di rango primario.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva stataleprevidenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o), Cost..


 


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