Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Lavoratori frontalieri italiani in Svizzera disoccupati - AA.C. 3391, 3392, 3616 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3392/XVI   AC N. 3616/XVI
AC N. 3391/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 550
Data: 04/10/2011
Descrittori:
DISOCCUPATI E DISOCCUPAZIONE   LAVORATORI FRONTALIERI
SVIZZERA     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

SIWEB

 

4 ottobre 2011

 

n.550/0

 

Lavoratori frontalieri italiani in Svizzera disoccupati

AA.C. 3391, 3392, 3616

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

3391

3392

3616

Titolo

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

No

Numero di articoli

4

4

4

Date:

 

 

 

presentazione alla Camera

13 aprile 2010

13 aprile 2010

8 luglio 2010

assegnazione

13 maggio 2010

13 maggio 2010

4 agosto 2010

Commissione competente

XI Lavoro

XI Lavoro

XI Lavoro

Sede

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I, III, V

I, III, V

I, III, V

 

 


Contenuto

Le proposte di legge C.3391 (Nicola Molteni ed altri), C.3392 (Volontè ed altri) e C.3616 (Narducci ed altri) recano disposizioni volte alla tutela dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati.

 

Tutte le proposte di legge si compongono di 4 articoli e novellano la legge 5 giugno 1997, n. 147, che disciplina i trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

 

Al fine di agevolare il raffronto tra la legge n.147 del 1997 (nel testo vigente) e le modifiche previste dalle proposte di legge in esame, si rinvia all’apposito testo a fronte.

 

Le proposte di legge C.3391 e C.3392 hanno un identico contenuto; la proposta di legge C.3616 è di contenuto assai simile ad esse.

 

L’articolo 1 di tutte le proposte di legge stabilisce che la gestione separata istituita presso l’INPS per l’erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri in Svizzerapossa essere utilizzata esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.

 

L’articolo 2 delle proposte di legge C.3391 e C.3392 dispone che si considerano periodi neutri (e quindi computabili) ai sensi della legge n. 223/1991 (sulla mobilità dei lavoratori), ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i frontalieri italiani in Svizzera, i periodi di malattia o di infortunio eventualmente presenti nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione. Viene inoltre precisato che tali periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, possano comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione.

L’articolo 2 della proposta di legge C.3616 prevede anch’esso che qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, essi concorrano a determinare il biennio nel quale verificare la sussistenza del requisito di un anno di attività soggetta a contribuzione, prescritto dal regime di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, ai fini del conseguimento del diritto ai trattamenti.

 

L’articolo 3 di tutte le proposte di legge eleva la durata massima dell’erogazione del trattamento (attualmente stabilita in 360 giorni) a 18 mesi per i lavoratori di età compresa tra 50 e 55 anni e a 24 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 56 anni.

 

L’articolo 4 di tutte le proposte di legge, infine,dispone l’inserimento d'ufficio dei lavoratori nelle liste di mobilità previste dalla legge n.223/1991 (in luogo dell’inserimento a seguito di apposita domanda da parte del lavoratore, come attualmente previsto); inoltre, introduce a carico della sede INPS territorialmente competente al ricevimento e valutazione della domanda di trattamento, l’obbligo di comunicazione dell'accoglimento della domanda all'interessato e al centro per l'impiego territorialmente, il quale dovrà provvedere a sua volta all'inserimento del nominativo del lavoratore nelle liste di mobilità.

 

Relazioni allegate

Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, ad esse è allegata la sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto la materia è regolata da una fonte normativa di rango primario (la legge n.147 del 1997).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I provvedimenti, in quanto recano norme volte a dare attuazione a un Accordo internazionale tra Italia e Svizzera, sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva statalerapporti internazionali dello Stato”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.

Coordinamento con la normativa vigente

Il collegamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dal ricorso alla tecnica della novella (della legge n.147 del 1997).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia (proposte di legge di contenuto analogo sono state presentate al Senato ma non né è iniziato l’esame: si tratta delle proposte di legge S. 2112, S. 2137, S.2187 e S. 2244.)

Impatto sui destinatari delle norme

Secondo quanto riportato nelle relazioni illustrative il numero di lavoratori frontalieri italiani in Svizzera è di circa 50.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro della normativa vigente

 

Con l’Accordo sottoscritto a Berna il 12/12/1978 tra Italia e Svizzera e reso esecutivo in Italia con D.P.R. 8 febbraio 1980, n. 90 è stata disciplinata la retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri. In base all’Accordo ciascun Paese si è impegnato a versare annualmente all'altro una parte (costituita da un montante forfettario) delle somme raccolte mediante contribuzione, in modo da permettere all'Italia la copertura del rischio di disoccupazione totale dei propri lavoratori in Svizzera e viceversa (il rischio della disoccupazione parziale resta invece a carico direttamente del Paese in cui il frontaliero lavora). Il predetto montante viene stabilito ogni anno in rapporto ai salari medi annui percepiti dai frontalieri, ai contributi versati da lavoratori e datori di lavoro per l'assicurazione contro la disoccupazione, alla proporzione tra disoccupazione totale e parziale (tenendo conto in tale proporzione della quota relativa ai frontalieri licenziati per motivi economici.

 

Con la legge 12 giugno 1984, n. 228 è stata data attuazione all'Accordo.

 

Successivamente, la legge 5 giugno 1997, n. 147, è intervenuta a disciplinare organicamente la materia, superando di fatto la legge n.228/1984 (la quale non è stata espressamente abrogata e continua pertanto a trovare applicazione unicamente per specifici aspetti, quali, ad esempio, i frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale).

Ai sensi delle disposizioni contenute nella legge n.147/1997, i lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera a seguito della cessazione del rapporto di lavoro a loro non imputabile, mantengono il diritto (già istituito dalla richiamata legge n.228/1984), alla corresponsione di un trattamento speciale di disoccupazione, erogato dall’INPS, nel caso in cui abbiano svolto in Svizzera un'attività soggetta a contribuzione, secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione, per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. Sono altresì ammessi ai richiamati trattamenti speciali i lavoratori frontalieri ai quali il contratto di lavoro non sia stato rinnovato per motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori stessi, attestati da dichiarazione del datore di lavoro (articolo 2).

A tal fine, presso l’INPS è istituita, per l'intero periodo di validità dell'accordo richiamato, un’apposita gestione con contabilità separata, per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori (articolo 1). La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione è comunque limitata all'esaurimento delle disponibilità della suddetta gestione.

 

Il trattamento speciale di disoccupazione ha una durata massima di 360 giorni (comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi) e l’importo giornaliero viene stabilito per ciascun anno dal Consiglio d'amministrazione dell'INPS (articolo 3, comma 1).

Spetta al consiglio di amministrazione dell’INPS, entro il 30 novembre di ciascun anno, il compito di determinare l'importo provvisorio del trattamento da corrispondere nell'anno successivo. In ogni caso, l’importo è stabilito in misura non inferiore al 25% e non superiore al 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione (articolo 3, comma 2).

A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 147/1997, in sede di accertamento annuale, in presenza di eventuali squilibri fra le disponibilità determinate dalle somme versate dalla Svizzera, nonché da specifiche somme (si tratta delle somme rimborsate dalla Svizzera, relative al periodo compreso fra il 1° aprile 1977 e il 1° gennaio 1997, previa detrazione delle spese amministrative e bancarie, e destinate, per la parte eccedente, in quote annue non superiori al 10% del fondo esistente al 1° gennaio 1997) e le prestazioni erogate per l'anno di riferimento, valutata la consistenza di medio periodo della quota del fondo destinata a riserva, la misura percentuale del 25% in precedenza richiamata viene modificata per gli anni successivi, sentite le organizzazioni sindacali e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, con apposito decreto interministeriale (articolo 3, comma 3).

Per la determinazione della richiamata percentuale l’INPS tiene conto delle somme versate e di quelle che (ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo del 1978), devono essere versate da parte della Svizzera per l'anno considerato, nonché delle somme rimborsate (in precedenza accennate) e delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione (articolo 3, comma 4).

L’importo definitivo del trattamento speciale è stabilito dall’INPS entro i 90 giorni successivi a quello in cui è pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute. Se l’importo è superiore a quello provvisorio si procede all'erogazione della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non può comunque superare il limite massimo ragguagliato a giornate, determinato per l'anno in questione (articolo 3, comma 5).

Se le prestazioni provvisorie risultino superiori a quella definitiva, non si procede ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza è posta in detrazione dalle disponibilità finanziarie accantonate (articolo 3, comma 6). In caso di insufficienza di tali disponibilità, l'ulteriore differenza è coperta con le disponibilità degli esercizi successivi.

Infine, l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione si calcola dividendo per trecentosessanta l'importo percentuale di cui al comma 2, moltiplicato per il cambio medio franco svizzero-lira rilevato dalla Banca d'Italia nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione (articolo 3, comma 7).

Il trattamento speciale di disoccupazione, a domanda, decorre dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento e ha termine dopo 360 giorni (articolo 4, comma 1).

Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione può richiedere l'inserimento nelle liste di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il relativo onere è a carico della apposita gestione con contabilità separata (articolo 4, comma 4).

 

Il meccanismo di retrocessione dei contributi versati dai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera è stato sostanzialmente confermato dall’Accordo tra la UE e la Confederazione Svizzera sulla libera circolazione delle persone, operativo dal 1° giugno 2002(v., in particolare, il Protocollo addizionale all’Allegato II dell’Accordo, “Assicurazione contro la disoccupazione”).

 

Si segnala, infine, che dal bilancio preventivo 2011 dell’INPS la Gestione trattamenti disoccupazione frontalieri ha una situazione patrimoniale netta al 31 dicembre 2011 pari a circa 330 milioni di euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro                                                                                                        ( 06/67604884 - *st_lavoro@camera.it

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