Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle P.A. e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici -A.C. 4116 Elementi per l'istruttoria legislativa - | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 482 | ||||
Data: | 27/04/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
27 aprile 2011 |
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n. 482/0 |
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Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle P.A. e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubbliciA.C. 4116Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
4116 (on. Damiano e altri) |
Titolo |
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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presentazione |
24 febbraio 2011 |
assegnazione |
7 aprile 2011 |
Commissione competente |
XI (Lavoro) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, V e VI |
La proposta di legge C.4116 (On. Damiano e altri) reca disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici.
Il provvedimento si compone di 4 articoli.
L’articolo 1 introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di indire prove concorsuali in assenza di una determinazione precisa del fabbisogno di personale effettuata sulla base della programmazione triennale prevista dalla normativa vigente. I nuovi concorsi devono inoltre essere limitata alle unità di personale alle quali l’amministrazione può effettivamente garantire l'assunzione entro tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie concorsuali.
L’articolo 2 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti fino a quando non si sia proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori o degli idonei, che deve avvenire entro il termine di 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 3 dispone lo sblocco del turn over, stabilendo che le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 30 per cento di quella relativa alle cessazioni nell'anno 2011, al 60 per cento nell'anno 2012 e al 90 per cento a decorrere dall'anno 2013.
L’articolo 4 reca la copertura finanziaria del provvedimento, determinata con le maggiori entrate definite dai commi 2 e 3 (comma 1).
Ai sensi del comma
- per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille;
- per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille;
- per la quota eccedente il rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
Si ricorda che leva finanziaria è un multiplo finanziario che rappresenta la redditività del capitale netto di una società. Si ricava dal rapporto fra l'indebitamento finanziario netto della società e il suo patrimonio netto. A parità di utili generati dall'attività, la redditività del capitale proprio (Roe) cresce al crescere del leverage. Più aumenta il leverage, maggiore sarà il profilo di rischio. Sui mercati finanziari, in particolare nei mercati derivati, si definisce leverage l'acquisto o la vendita di attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto. Al momento nell’ordinamento interno non esiste alcune forma di imposizione sulla leva finanziaria.
Il comma 3 rimette alla Banca d’Italia la definizione delle modalità di attuazione, tenendo conto dell’attività e della forma giuridica degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari interessati.
Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, ad essa è allegata la sola relazione illustrativa.
L’intervento con legge si rende necessario in quanto il provvedimento incide su materie disciplinate da fonti di rango primario (v. oltre, “Quadro della normativa vigente”)
Le misure contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale “ordinamento e amministrazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, di cui all’articolo 117, comma 2, lett.g), Cost.
All’articolo 4, comma 1, si osserva che la disposizione non contiene la quantificazione dell’onere da coprire, né la quantificazione delle risorse necessarie da utilizzare a copertura.
La disciplina in materia di limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni è stata interessata, negli ultimi anni, da numerosi interventi legislativi. A tale riguardo si segnalano, in particolare, l’articolo 9, commi 5-12, del D.L. 78/2010, che è intervenuto modificando le disposizioni dell’articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), e l’articolo 1, commi 119 e 147, della L. 220/2010 (legge di stabilità), recante disposizioni in particolare sulle regioni, province autonome ed enti locali.
L'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) aveva disposto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge finanziaria 2007 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001). Tali amministrazioni potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l’anno 2010, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Successivamente l'articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008 ha ridotto (dal 60% al 20% delle cessazioni dell’anno precedente) il contingente di personale assumibile, estendendone la limitazione anche al 2011.
Si ricorda, inoltre, che l'articolo 2, comma 206, della L. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) aveva escluso dalla richiamata limitazione i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo altresì, al successivo comma 208, la possibilità, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per i suddetti corpi, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente
Da ultimo, in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2010 (vedi infra), il testo vigente del richiamato comma 102 stabilisce, per il quadriennio 2010-2013 (e quindi anche per il 2012 e 2013) che le medesime amministrazioni (ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) possano procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non poteva eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente (in sostanza, tale limitazione non permetterebbe di sostituire, ad esempio 2 impiegati con 2 dirigenti).
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L’articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2010, modificando l’articolo 3,
comma 102, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), ha disposto
l’estensione, al 2012 e 2013, dei limiti alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, già previste dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e
2011, e consistenti nella possibilità di assumere un contingente di personale
complessivamente corrispondente al 20% della spesa relativa al personale
cessato nell'anno precedente. Oltre a
ciò, apportando una modifica all'articolo 66, comma 9, del D.L. 112/2008
(facoltà per le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge finanziaria per il
2007, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella
relativa al personale cessato nell’anno precedente)il comma
A decorrere dal 2015, quindi, il successivo comma 8 provvede al reintegro del turn over (che costituiva la regola prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 112/2008): le amministrazioni pubbliche quindi, (attraverso la generalizzazione di un regime che fino a quel momento è applicabile solamente nei confronti dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco) potranno procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non potrà eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente.
Sono stati inoltre previsti, sempre modificando disposizioni dell’articolo 66 del D.L. 112/2008, regimi speciali per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 6) e per gli enti di ricerca (commi 9 e 10).
Infine, sono state
disposte particolari modalità per procedere alle nuove assunzioni. Al riguardo,
il comma
Merita ricordare, infine, che l’articolo 1, commi 119 e 147, della L. 220/2010 reca misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, rispettivamente agli enti locali ed alle regioni e province autonome che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità, tra le quali rientra anche il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione (anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto per quanto attiene alle regioni e province autonome, per le quali è altresì previsto il divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione in oggetto).
Merita ricordare, infine, che l’articolo 1, comma 1 (Tabella 1) del D.L. 225/2010 (cd. proroga termini) ha posticipato al 31 marzo 2011 – termine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 - la possibilità, per determinate amministrazioni pubbliche, di procedere a stabilizzazioni o assunzioni di personale a tempo indeterminato.
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