Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare - A.C. 3871 Elementi per l'istruttoria legislativa
Serie: Progetti di legge    Numero: 448
Data: 08/03/2011
Descrittori:
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

08 marzo 2011

 

n.448/0

 

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare

A.C. 3871

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

3871 (on Gnecchi e altri)

Titolo

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

Presentazione  alla Camera

17 novembre 2010

Assegnazione

15 dicembre 2010

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede

Referente

Pareri previsti

I e V

 

 

 

 



 

 

Contenuto

 

La proposta di legge C. 3871 (Gnecchi ed altri) reca modifiche al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

 

Il provvedimento si compone di 3 articoli.

 

L’articolo 1 modifica l’articolo 1 del decreto legislativo n.42 del 2006,prevedendo la facoltà, per i soggetti interessati, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata (a fronte del limite minimo di 3 anni attualmente previsto) ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

 

L’articolo 2 modifica in più parti l’articolo 4 del decreto legislativo n.42 del 2006, prevedendo in particolare (sia per gli enti previdenziali pubblici, sia per quelli privatizzati) che il sistema di calcolo della pensione tenga comunque conto delle regole vigenti all'epoca dei versamenti dei contributi, al fine di garantire il calcolo con il sistema retributivo per i soggetti che avevano maturato 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995 (comma 3).

 

L’articolo 2 prevede, poi, che:

·         l’effettuazione del calcolo del trattamento pensionistico avvenga sulla base delle regole proprie dei diversi enti, in vigore al momento del versamento dei contributi, ai sensi di quanto disposto dalla L. 335/1995 (come previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera o), della legge-delega n.243/2003 (comma 1);

·         la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, nel caso in cui tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni (comma 2);

·         la determinazione del trattamento pensionistico pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca del versamento dei contributi per gli enti previdenziali privatizzati di cui al D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996 (comma 4).

Non sono invece previste modifiche delle disposizioni concernenti i parametri utili per il calcolo dei periodi di iscrizione nelle varie gestioni (comma 5 del nuovo articolo 4) e le modalità di liquidazione degli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni (comma 6 del nuovo articolo 4).

 

L’articolo 3, infine,prevede la possibilità di costituire una pensione di vecchiaia supplementare formata dalle contribuzioni non utilizzate per il calcolo della pensione, al fine di garantire reciprocità tra forme previdenziali ai fini della costituzione della pensione stessa (attualmente prevista per la pensione supplementare da contribuzione versata all'INPS per i titolari di pensione dell'INPDAP, ma non viceversa.

 

 

Relazioni allegate

Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, ad essa è allegata la sola relazione illustrativa.

 

Secondo la relazione illustrativa, la disciplina introdotta con il D.Lgs. 42/2006 “ha fortemente penalizzato chi aveva già maturato in più fondi un'anzianità contributiva di diciotto anni al 31 dicembre 1995 che si ritrova, a differenza di altri lavoratori in possesso di identici requisiti ma iscritti in un unico fondo, a vedersi calcolata la propria pensione con il solo sistema contributivo”. In relazione a ciò, quindi, “sono necessarie delle modifiche alla normativa vigente sulla totalizzazione che consentano di mantenere il precedente diritto maturato da chi, già iscritto a una o più forme pensionistiche obbligatorie, ha raggiunto il requisito contributivo pari o superiore a diciotto anni, al 31dicembre 1995, applicando per il sistema di calcolo della pensione il sistema retributivo. Per coloro, invece, che non rientrano nei suddetti requisiti, è consentita la totalizzazione di qualsiasi periodo assicurativo, prescindendo dalla durata, in un unico trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo per tutte le gestioni previdenziali. Ogni gestione o fondo eroga un trattamento pro quota in base ai contributi di cui dispone come versamenti effettuati”.

Tale necessità, sempre secondo la relazione illustrativa, trae origine anche dal fatto che l’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 42/2006, sulle modalità di liquidazione delle quote a carico degli enti previdenziali, si discosta dal dettato del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004, che prevedeva che ogni ente presso cui sono stati versati i contributi fosse tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo, prevedendo “l'applicazione del metodo contributivo, a prescindere dal metodo di calcolo previsto dalla singola gestione per la generalità degli iscritti, sia per la quota a carico degli enti previdenziali pubblici sia (con limitate eccezioni) per la quota a carico degli enti previdenziali privatizzati”.

 

 

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto il provvedimento interviene (peraltro con la tecnica della novella) su materie attualmente disciplinate da norme di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva stataleprevidenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o), Cost..

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dal ricorso alla tecnica della novella del D.Lgs. 42/2006.

 

 

Formulazione del testo

La proposta di legge, in quanto modifica la disciplina sulla totalizzazione, introducendo norme più favorevoli per la fruizione dell’istituto, nonché amplia le possibilità di accesso alla pensione supplementare, comporta maggiori oneri finanziari per i quali andrebbe prevista un’idonea copertura.

 

 

Quadro della normativa vigente

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione è l’istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.

In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. 42/2006, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della L. 23 agosto 2004, n. 243, dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche(precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo).

Tale riforma è volta ad estendere, per gli assicurati ai quali si applichi, almeno pro-quota, il sistema di calcolo retributivo della pensione (v. infra in caso di sistema contributivo), la possibilità di cumulare gratuitamente le varie quote di pensione maturate presso differenti gestioni pensionistiche, senza doversi avvalere dell’istituto oneroso della ricongiunzione (consistente nell’unificazione delle posizioni assicurative e nel conseguente trasferimento di contributi da una forma all’altra).

Destinatari della richiamata normativa sono i soggetti, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, iscritti a due o più forme di assicurazione presso le seguenti gestioni previdenziali:

·          assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.) presso l’INPS, nonché alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;

·          enti previdenziali privati, disciplinati dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e dal D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. Si ricorda che il D.Lgs. 509/94 ha previsto la privatizzazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza per i liberi professionisti;

·          gestione separata, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995;

·          fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica.

La totalizzazione, al fine del conseguimento di un’unica pensione, permette il cumulo di tutti i periodi di contribuzione, con esclusione dei periodi assicurativi la cui durata sia inferiore a tre anni: in tal caso, per i soggetti interessati può operare l’istituto della ricongiunzione (articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 42/2006). Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti. Ai fini del trattamento pensionistico, quindi, ciascuna gestione interessata conteggerà interamente tutti i periodi contributivi ad essa relativi.

L’esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

·          20 anni di anzianità contributiva e 65 anni anagrafici (per uomini e donne), ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica;

·          possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia;

·          richiesta di totalizzare tutti i periodi assicurativi per intero.

E’ stato inoltre specificato che l’eventuale domanda di restituzione dei contributi, presentata in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo, preclude la possibilità di chiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi. La riforma, come accennato in precedenza, ha previsto la possibilità di totalizzazione anche per le pensioni di inabilità e per quelle in favore dei superstiti (ma non per le pensioni di anzianità)

Per quanto attiene alle modalità di liquidazione delle quote a carico degli enti previdenziali, l’articolo 4 del D.Lgs. 42/2006 prevede che queste ultime per gli enti previdenziali pubblici siano calcolate secondo il metodo contributivo, ai sensi del D.Lgs. 180/1997 con rivalutazione delle retribuzioni fino al momento della presentazione della domanda di totalizzazione.

Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994, la nuova disciplina prevede l’applicazione del sistema di calcolo contributivo in base ai seguenti parametri:

·          ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati, compresi quelli versati a titolo di riscatto; sono esclusi i contributi versati a titolo integrativo e di solidarietà;

·          sui contributi è calcolato un tasso annuo di capitalizzazione, pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento del patrimonio netto investito con riferimento al quinquennio precedente. Viene in ogni caso garantito un tasso minimo di capitalizzazione pari all’1,50% annuo;

·          il montante individuale così ottenuto viene poi moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del soggetto al momento del pensionamento;

·          l’ammontare della pensione viene poi maggiorato in relazione all’anzianità contributiva maturata presso l’ente previdenziale, applicando la relazione matematica prevista all’allegato 1 dello stesso D.Lgs. 42.

I primi 3 parametri, nonché la formula di calcolo dell’allegato 1, possono essere modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e armonizzati in caso di sostanziali modifiche dei sistemi degli enti previdenziali .

In sostanza, il meccanismo di calcolo è volto a compensare, ai fini dell’importo della pensione, il fatto che per i liberi professionisti le aliquote contributive sono molto più basse di quelle vigenti per i lavoratori dipendenti e per gli artigiani e commercianti. Pertanto si prevede una soglia minima del tasso di capitalizzazione, per consentire di elevare l’importo della prestazione e ridurre quindi la differenza rispetto all’importo calcolato con il metodo retributivo, con particolare beneficio per le anzianità contributive più elevate. Inoltre, la formula di calcolo di cui all’allegato 1 permette di “correggere” l’importo calcolato con il metodo contributivo, avvicinandolo gradualmente all’importo di pensione che sarebbe derivato utilizzando il metodo all’epoca vigente per l’ente previdenziale (generalmente retributivo).

Con esclusivo riferimento agli enti previdenziali privatizzati, si prevede poi una “clausola di salvaguardia” per coloro che abbiano maturato, nella gestione pensionistica, un requisito contributivo uguale o superiore a quello minimo richiesto ai fini della pensione di vecchiaia: in tal caso si applica il sistema di calcolo della pensione previsto dall’ente previdenziale di appartenenza.

La misura dei trattamenti a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del D.Lgs. 103/1996 (gestioni previdenziali per i professionisti iscritti ad appositi elenchi) viene determinata secondo i rispettivi ordinamenti .

Le quote di pensione sono reversibili ai superstiti nei limiti previsti dalle singole gestioni. Si prevede inoltre un sistema di “conversione” dei periodi di iscrizione nelle varie gestioni a fini di uniformità.

Per quanto riguarda la rivalutazione automatica delle pensioni derivanti dalla totalizzazione, si dispone che essa sia calcolata sull’importo complessivo con oneri a carico delle gestioni interessate sulla base di specifici parametri.

 

2. La pensione supplementare

 

La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere una contribuzione versata all’INPS non sufficiente a perfezionare il diritto ad un’altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.

In altre parole, l’assicurato iscritto all’AGO ed i suoi superstiti possono conseguire un trattamento pensionistico anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione ordinari, purché siano titolari a carico di una delle forme di previdenza alternative (sostitutive, esclusive od esonerative dell’AGO). Tale pensione, che si distingue in diretta ed ai superstiti con riferimento al percettore del trattamento, è definita supplementare stante la sua natura accessoria, cioè a supplemento di un’altra pensione e per differenziarla da quella liquidata in base al requisito autonomo.

Oltre che ai soggetti richiamati in precedenza, tale pensione spetta anche ai titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione, dall’INADEL ai dipendenti degli enti locali, dall’ENPAS ai dipendenti dello Stato, dall’Opera di previdenza per il personale delle ferrovie e dall’istituto postelegrafonici ai dipendenti delle corrispondenti amministrazioni, nonché ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori. Per i lavoratori iscritti all’ENPALS è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi se il richiedente è titolare di pensione a carico dell’ENPALS riconosciuta in base alle norme che regolano i rapporti tra INPS e ENPALS.

Per ottenere la pensione è necessario:

·          essere già titolare o avere in corso di liquidazione, una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'AGO;

·          avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell’Assicurazione Generale Obbligatoria;

·          non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma.

Ai fini della fruizione della pensione supplementare di vecchiaia occorre, inoltre, aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare, nonché aver cessato il rapporto di lavoro dipendente.

Ai fini della fruizione della pensione supplementare di invalidità occorre, inoltre, essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale).

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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