Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici AA.C.389 e 1160 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 401 | ||||
Data: | 08/11/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
8 Novembre 2010 |
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n.401/0 |
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Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domesticiAA.C. 389 e 1160Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
389 |
1160 |
Titolo |
Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici |
Modifiche alla legge 3
dicembre 1999, n. |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
No |
Numero di articoli |
7 |
6 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
29 aprile 2008 |
27 maggio 2008 |
assegnazione |
18 giugno 2008 |
4 novembre 2008 |
Commissione competente |
XI |
XI |
Sede |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
I, V, VI, e XII Affari sociali |
I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Le abbinate proposte di legge A.C. 389 (Volontè) e A.C. 1160 (Pittelli) recano modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, che ha riconosciuto il valore sociale del lavoro effettuato all’interno della famiglia e introdotto l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico.
In particolare, le proposte di legge in esame prevedono:
- l’estensione dell’ambito dei rischi coperti dall’assicurazione all’ipotesi di inabilità temporanea assoluta (pdl 389) e l’abbassamento del limite percentuale minimo di inabilità permanente al lavoro coperto dall’assicurazione (pdl 1160);
- la modifica del limite massimo di età per l’iscrizione obbligatoria all’assicurazione;
- la facoltà di iscriversi all’assicurazione per coloro che svolgono attività di lavoro in ambito domestico in via non esclusiva (pdl 389);
- l’aumento
del premio assicurativo, da
- l’ampliamento della possibilità di fruire dell’esonero dal versamento del premio assicurativo per motivi di reddito;
- la modifica delle prestazioni INAIL a fronte di infortuni domestici.
Trattandosi di progetti di legge di iniziativa parlamentare, ai medesimi è allegata solamente la relazione illustrativa.
L’intervento con legge è necessario, trattandosi di modificare una disciplina contenuta appunto in un atto con forza di legge.
Come emerge dalla giurisprudenza costituzionale, <<anche il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro "in tutte le sue forme">> (v. sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 19 gennaio 1995).
La materia previdenziale costituisce inoltre oggetto dell’articolo 38, secondo comma, Cost., il quale sancisce il diritto dei lavoratori a fruire di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Ai sensi del quarto comma, a tali compiti “provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.
Si fa presente che sulla materia sono intervenute anche alcune leggi regionali (Toscana, Lazio, Umbria e Basilicata).
L’art. 6 della pdl 389 rimette l’attuazione della disciplina
contenuta negli articoli da
Il coordinamento con la normativa vigente è assicurato dal ricorso alla tecnica della novella della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
Le pdl in esame sono
volte a modificare
L’unica disposizione meno
favorevole per gli assicurati rispetto alla normativa vigente (presente però
solamente nella pdl 389), è rappresentata dall’aumento del premio assicurativo
da
Con riferimento alla pdl 389, si osserva che la norma di copertura finanziaria (articolo 7) non appare correttamente formulata. In primo luogo, non vengono quantificati gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento. Inoltre, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri finanziari (che si estendono oltre il periodo considerato dal bilancio triennale), posta a valere sul Fondo speciale di parte corrente, occorrerebbe far riferimento al bilancio triennale 2011-2013.
Con riferimento alla pdl 1160, si osserva quanto segue:
- l’articolo 5, capoverso lett.a), riformulando il comma 3 dell’articolo 10 della L. 493/1999, precisa che “il Fondo è gestito dal comitato amministratore”. Al riguardo si fa presente che la disposizione in esame andrebbe coordinata con il comma 2 del medesimo art. 10, laddove si legge che “al Fondo sovrintende un comitato amministratore”;
- all’articolo 5, capoverso lett.b), si prevede che oltre ai compiti già attribuiti al comitato amministratore dall’attuale formulazione del medesimo articolo, il comitato esercita “tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente”. Sarebbe opportuno formulare in maniera più puntuale tale ultimo inciso, in modo da chiarire quali siano i poteri gestionali a cui si intende far riferimento;
-
con
riferimento all’articolo 6 (copertura finanziaria) si ricorda che la legge 468/1978 (ivi richiamata)
è stata abrogata dalla lettera c)
del comma 1 dell’articolo 51, della
legge 31 dicembre 2009, n.
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