Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici AA.C.389 e 1160 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 389/XVI   AC N. 1160/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 401
Data: 08/11/2010
Descrittori:
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI   IMMOBILI PER ABITAZIONE
TUTELA DELLA SALUTE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

8 Novembre 2010

 

n.401/0

 

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici

AA.C. 389 e 1160

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

389

1160

Titolo

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

Numero di articoli

7

6

Date:

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

29 aprile 2008

27 maggio 2008

assegnazione

18 giugno 2008

4 novembre 2008

Commissione competente

XI

XI

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

I, V, VI, e XII Affari sociali

I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Le abbinate proposte di legge A.C. 389 (Volontè) e A.C. 1160 (Pittelli) recano modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, che ha riconosciuto il valore sociale del lavoro effettuato all’interno della famiglia e introdotto l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico.

In particolare, le proposte di legge in esame prevedono:

-    l’estensione dell’ambito dei rischi coperti dall’assicurazione all’ipotesi di inabilità temporanea assoluta (pdl 389) e l’abbassamento del limite percentuale minimo di inabilità permanente al lavoro coperto dall’assicurazione (pdl 1160);

-    la modifica del limite massimo di età per l’iscrizione obbligatoria all’assicurazione;

-    la facoltà di iscriversi all’assicurazione per coloro che svolgono attività di lavoro in ambito domestico in via non esclusiva (pdl 389);

-    l’aumento del premio assicurativo, da 12,91 a 15 euro annui (pdl 389);

-    l’ampliamento della possibilità di fruire dell’esonero dal versamento del premio assicurativo per motivi di reddito;

-    la modifica delle prestazioni INAIL a fronte di infortuni domestici.

 

Relazioni allegate

Trattandosi di progetti di legge di iniziativa parlamentare, ai medesimi è allegata solamente la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge è necessario, trattandosi di modificare una disciplina contenuta appunto in un atto con forza di legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge concernono materie riconducibili alla potestà esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione, relative rispettivamente alla “previdenza sociale” e alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il livello nazionale”.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Come emerge dalla giurisprudenza costituzionale, <<anche il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro "in tutte le sue forme">> (v. sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 19 gennaio 1995).

La materia previdenziale costituisce inoltre oggetto dell’articolo 38, secondo comma, Cost., il quale sancisce il diritto dei lavoratori a fruire di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Ai sensi del quarto comma, a tali compiti “provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Si fa presente che sulla materia sono intervenute anche alcune leggi regionali (Toscana, Lazio, Umbria e Basilicata).

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 6 della pdl 389 rimette l’attuazione della disciplina contenuta negli articoli da 7 a 9 della legge n.493/1999, come modificati dalla pdl stessa, ad un provvedimento da adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della pdl, nelle forme indicate all’articolo 11 della legge medesima (DM del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell’INAIL).

 

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento con la normativa vigente è assicurato dal ricorso alla tecnica della novella della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

Impatto sui destinatari delle norme

Le pdl in esame sono volte a modificare la L. 493/1999 nel senso di prevedere norme generalmente più favorevoli ai soggetti che svolgono tale attività, tramite l’estensione dell’ambito dei rischi coperti dall’assicurazione all’ipotesi di inabilità temporanea assoluta (pdl 389), l’abbassamento del limite percentuale minimo di inabilità permanente coperto dall’assicurazione (pdl 1160), l’elevazione (o l’eliminazione) del limite massimo di età per l’iscrizione all’assicurazione, la facoltà di assicurazione per coloro che svolgono attività in ambito domestico in via non esclusiva (pdl 389), l’ampliamento della possibilità di fruire dell’esonero dal versamento del premio assicurativo per motivi di reddito, la modifica in senso migliorativo delle prestazioni INAIL a fronte di infortuni domestici.

L’unica disposizione meno favorevole per gli assicurati rispetto alla normativa vigente (presente però solamente nella pdl 389), è rappresentata dall’aumento del premio assicurativo da 12,91 a 15 euro annui.

 

Formulazione del testo

Con riferimento alla pdl 389,  si osserva che la norma di copertura finanziaria (articolo 7) non appare correttamente formulata. In primo luogo, non vengono quantificati gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento. Inoltre, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri finanziari (che si estendono oltre il periodo considerato dal bilancio triennale), posta a valere sul Fondo speciale di parte corrente, occorrerebbe far riferimento al bilancio triennale 2011-2013.

Con riferimento alla pdl 1160, si osserva quanto segue:

-        l’articolo 5, capoverso lett.a), riformulando il comma 3 dell’articolo 10 della L. 493/1999, precisa che “il Fondo è gestito dal comitato amministratore”. Al riguardo si fa presente che la disposizione in esame andrebbe coordinata con il comma 2 del medesimo art. 10, laddove si legge che “al Fondo sovrintende un comitato amministratore”;

-        all’articolo 5, capoverso lett.b), si prevede che oltre ai compiti già attribuiti al comitato amministratore dall’attuale formulazione del medesimo articolo, il comitato esercita “tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente”. Sarebbe opportuno formulare in maniera più puntuale tale ultimo inciso, in modo da chiarire quali siano i poteri gestionali a cui si intende far riferimento;

-        con riferimento all’articolo 6 (copertura finanziaria) si  ricorda che la legge 468/1978 (ivi richiamata) è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 51, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010. Infine, occorrerebbe far riferimento al bilancio triennale 2011-2013.

 


 

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