Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: LA DECISIONE DI BILANCIO PER IL 2011 A.C. 3778 E A.C. 3779 Commissione Lavoro - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3778/XVI   AC N. 3779/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 399    Progressivo: 11
Data: 20/10/2010
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

La decisione di bilancio per il 2011

A.C. 3778 - A.C. 3779

Commissione Lavoro

 

 

 

 

 

 

n. 399/11

 

 

 

20 ottobre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4974 / 066760-4884 – *st_lavoro@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: LA0390.doc

 


I N D I C E

PARTE I – La manovra finanziaria: aspetti generali

1. Il disegno di legge di stabilita’ (A.C. 3778)3

§      La manovra 2011-2013 operata dal D.L. n. 78/2010. 8

2. La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio. 11

§      Le unità di voto parlamentare. 11

§      La formazione degli stanziamenti del bilancio e flessibilità. 15

§      Classificazione delle entrate e delle spese. 17

§      La struttura del disegno di legge di bilancio. 18

§      Bilancio pluriennale. 21

3. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011 (A.C. 3779)22

§      La struttura del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011. 22

§      Il quadro generale riassuntivo. 26

§      Le variazioni delle previsioni di entrata e di spesa rispetto al 2010. 28

§      Analisi delle spese finali per Missioni33

4. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato: Tavole allegate. 35

PARTE II - Bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2011 (A.C. 3779)

§      Premessa. 45

§      Organizzazione del Ministero e priorità politiche per il 2011. 45

§      Principali variazioni nei capitoli di spesa. 46

§      Conto dei Residui56

§      Bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella n. 2) - voci di interesse della Commissione Lavoro. 57

PARTE III - Disegno di legge di stabilità 2011 (A.C. 3778): parti di interesse della XI Commissione (Lavoro)

1. Articolo 1, commi 2-4. 61

2. Le tabelle del disegno di legge di stabilità 2011. 65

§      Tabella A Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente. 65

§      Tabella B  Voci da includere nel Fondo speciale in conto capitale. 66

§      Tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria. 66

§      Tabella D Definanziamenti delle autorizzazioni legislative  di spesa della sola parte corrente  69

§      Tabella E Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recati da leggi pluriennali69

 


PARTE I
La manovra finanziaria: aspetti generali

 


1. Il disegno di legge di stabilita’ (A.C. 3778)

La legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – compone, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale e dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

 

La nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009), che ha riformato gli strumenti e le procedure di finanza pubblica, ha delineato una nuova configurazione del ciclo della programmazione degli strumenti di bilancio[1] e ha previsto una correlazione della legge di stabilità con il carattere triennale della manovra. Si prevede infatti che la legge di stabilità debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.

 

Il suo contenuto tipico, parzialmente innovato rispetto alla normativa previgente, conferma l’esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonchè gli interventi di natura localistica o microsettoriale.

L’abrogazione integrale della legge di contabilità n. 468/1978 ha inoltre comportato la soppressione implicita della disposizione[2] che prevedeva la possibilità di inserire nella finanziaria norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia[3].

 

Più in dettaglio, i contenuti che la legge di stabilità deve indicare sono:

§      il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. In relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all’andamento dell’inflazione. In relazione alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42/2009);

Una novità contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2011, il quale presenta un articolo unico, è il rinvio a due appositi allegati che illustrano, rispettivamente, il contenuto dei commi 1 (livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario) e dei commi 2, 3 e 4 (trasferimenti alle gestioni previdenziali e regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali).

§      gli importi dei fondi speciali e le corrispondenti tabelle, vale a dire le somme, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale, i cui importi sono previsti nella legge di stabilità[4];

§      le nuove tabelle in allegato alla legge di stabilità - tre distinte -, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:

-       gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e per missione, con l’esclusione delle spese obbligatorie; queste ultime peraltro rientrano direttamente nel disegno di legge di bilancio nell’ambito dei programmi di spesa oggetto di approvazione parlamentare.

-       gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

-       gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione;

 

 

In relazione alla nuova disciplina desunta dalla L. 196 in questione, le tabelle contenute nel disegno di legge di stabilità 2011 sono le seguenti:

-            Tabelle A e B: recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario. La relazione illustrativa in proposito sottolinea che, anche con riguardo alla triennalizzazione delle manovra, la determinazione delle annualità dei fondi si estende alle previsioni relative al secondo e al terzo anno del bilancio.

-            Tabella C: contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l’istituzione di appositi capitoli di spesa;

-            Tabella D: riporta i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa della sola parte corrente;

-            Tabella E: reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l’importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

  Pertanto, mentre la struttura delle tabelle A e B non ha subito modifiche, le altre tabelle sono state accorpate e ridotte a tre. E’ stato inoltre ridotto il numero dei relativi allegati dimostrativi da 6 a 2. Le tabelle e gli allegati sono stati predisposti per missioni e programmi e riportano le rispettive dotazioni di competenza e di cassa articolate per ciascuna annualità del bilancio triennale.

§      l’indicazione dell’importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego[5] e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Viene specificato che detto importo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, per la parte non utilizzata al termine dell’esercizio, è conservato in conto residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali;

§      le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti;

§      norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l’eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla citata legge sul federalismo fiscale;

§      le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo il meccanismo ridefinito al comma 13 dell’articolo 17 della legge di contabilità relativo alla copertura finanziaria delle leggi[6].

§      le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del sopra richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza.

 

Al disegno di legge di stabilità viene inoltre allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata. Tale prospetto deve essere aggiornato sulla base delle modifiche apportate in sede di esame parlamentare al disegno di legge di stabilità e successivamente allegato alla legge di stabilità medesima.

 

La nuova struttura della legge di stabilità recepisce la classificazione delle voci di bilancio presentata per la prima volta con il disegno di legge finanziaria per il 2008 e pertanto le disposizioni normative in essa contenute devono essere, di regola, articolate per missione e devono indicare il programma cui si riferiscono.

 

Con riferimento all’obbligo di copertura degli oneri correnti, si conferma la disposizione secondo cui la legge di stabilità può disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Si prevede la possibilità di utilizzare gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico - dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’anno precedente - per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purchè ne venga comunque assicurato un valore positivo.

 

Ferme restando le modalità di copertura della legge di stabilità sopra descritte, si conferma che le nuove o maggiori spese disposte con tale legge non possano concorrere a determinare i tassi di evoluzione delle medesime spese, sia di parte corrente sia in conto capitale, che risultino incompatibili con gli obiettivi determinati nella risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica (DFP).

 

Riproducendo un meccanismo simile a quanto previsto dalla legislazione previgente, inoltre, si prevede che in allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità vengano indicati i provvedimenti legislativi, con i relativi effetti finanziari, adottati nel corso dell'esercizio e conseguenti all’attuazione della specifica procedura prevista all'articolo 17, comma 13 della legge di contabilità. Si tratta, in particolare, delle iniziative legislative che il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato ad adottare qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Al disegno di legge di stabilità viene allegata, oltre alla relazione tecnica prevista con riferimento agli obblighi di copertura, una nota tecnico-illustrativa finalizzata ad illustrare, a scopi conoscitivi, il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico consolidato della P.A.

Tale nota espone i contenuti della manovra e gli effetti che questa produce sui saldi e sui principali settori di intervento, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo lo schema delle previsioni tendenziali della DFP del conto del settore statale e del settore pubblico, e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

La relazione tecnica da allegare al disegno di legge di stabilità deve infine contenere, per ciascuna legge pluriennale di spesa per cui è prevista dal disegno di legge medesimo l’autorizzazione al rifinanziamento, la valutazione del Ministro competente riguardo il permanere delle ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

Si sottolinea da ultimo che la legge di stabilità la quale, insieme alla legge di bilancio, compone la manovra su base triennale è un provvedimento che costituisce a tutti gli effetti uno strumento ispirato al metodo della programmazione secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge di contabilità.

Tra gli strumenti di programmazione il predetto articolo elenca altresì i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. E’ da segnalare in proposito che nella risoluzione relativa alla DFP 2011-2013 approvata dalle Camere non vi è tuttavia indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica da adottare entro i termini prestabili.

In ordine a tale circostanza va tuttavia rammentato, che – come precisato nella relazione illustrativa al provvedimento – il disegno di legge di stabilità in esame non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica atteso che la manovra per il triennio 2011-2013 è stata effettuata con il D.L. 78/2010[7], approvato la scorsa estate, che ha anticipato la correzione dei saldi per assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici già fissati in sede di aggiornamento del Patto di stabilità e crescita europeo.

Il ddl di stabilità comporta esclusivamente un impatto sul saldo netto da finanziare, pari ad 1 miliardo nel 2011, 3 miliardi nel 2012 e 9,5 miliardi nel 2013, derivante – sulla base di quanto esposto nella Nota tecnico-illustrativa al provvedimento – da alcune rimodulazioni della parte tabellare concernenti il Fondo aree sottoutilizzate ed il finanziamento della quota nazionale del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, su cui si rinvia al commento concernente la Tabella E

 

L’intervento operato dal decreto-legge sopradetto è sinteticamente riepilogato nel riquadro che segue.

 

La manovra 2011-2013 operata dal D.L. n. 78/2010

Com’è noto, la manovra correttiva sui conti pubblici per il triennio considerato dal ddl di stabilità è stata operata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122/2010), con il quale è stato disposto un articolato insieme di interventi, recanti riduzioni di spesa e di aumento delle entrate, diretti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell’ aggiornamento annuale del Programma di stabilità .

Gli effetti finanziari delle misure

Le misure contenute nel decreto legge, che vengono richiamate anche nella Decisione di finanza Pubblica, oltre a comportare un marginale impatto nel 2010, determinano una correzione dell’indebitamento netto pari a circa 12 miliardi per il 2011 ed a circa 25 miliardi in ciascuno degli anni 2012 e 2013, pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 ed a circa l’1,5 per cento nel 2012 e nel 2013.

La manovra lorda risulta ovviamente di importo più elevato, in quanto comprendente anche le risorse destinate a misure espansive, in particolare per l’anno 2011, ed ammonta a 17,8 miliardi per il 2011, 27,5 miliardi nel 2012 e 27,8 miliardi nel 2013.

Per quanto concerne la composizione dell’intervento, gli effetti correttivi sono riconducibili prevalentemente (circa il 67 per cento nella media del triennio) ad un contenimento della spesa e, al suo interno, della componente di parte corrente, mentre le entrate concorrono alla manovra per il restante 33 per cento circa, come evidenziato nella tabella che segue([1]).

(1) Le tabelle in oggetto, nonché quella che segue, sono tratte dalle Tabelle 2.8 e 2.9 riportate nella Decisione di finanza pubblica.


 

Manovra correttiva effettuata dal D.L. n. 78/2010

(valori in milioni di euro)

2011

2012

2013

Maggiori entrate

6.943

10.544

8.632

Minori entrate

3.044

1.253

1.753

Maggiori spese

2.657

1.192

976

Correnti

2.110

635

281

Conto capitale

548

558

695

Minori spese

10.889

16.970

19.130

Correnti

6.909

11.180

12.740

Conto capitale

3.980

5.790

6.390

Riduzione indebitamento netto

12.130

25.068

25.033

 

Le misure correttive incidono su diversi settori, ed in tale quadro, particolare rilievo assumono quelle e poste a carico delle Amministrazioni regionali e locali, che rappresentano una quota di poco inferiore alla metà (in quanto pari a circa il 46 per cento) dell’intervento complessivo previsto nel corso del triennio di riferimento, come risulta dalla tabella che segue:

Effetti della manovra sulle amministrazioni centrali e locali

(valori in milioni di euro)

2011

2012

2013

Correzione complessiva Amministrazioni pubbliche

12.130

25.068

25.033

di cui:              amministrazioni centrali

4.927

12.824

12.059

                         amministrazioni locali

6.937

10.087

10.152

Un ulteriore ambito di intervento è riferibile al pubblico impiego, per il quale, tra le misure di contenimento delle spese, si ricordano il blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012, la riduzione dei trattamenti economici superiori ai 90.000 euro annuali, che opera sulla quota eccedente tale limite, la previsione di limiti al trattamento retributivo dei magistrati, la sospensione dell’adeguamento retributivo ordinariamente spettante sia al personale dirigenziale che a quello delle qualifiche contrattualizzate. Una riduzione dei trattamenti è prevista anche in relazione a quelli spettanti a Ministri e Sottosegretari non parlamentari e agli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Numerose sono altresì le misure previste in materia di previdenza, nell’ambito della quale rilevano gli interventi per contrastare agli abusi in materia di invalidità civile e le misure, richieste dall’Unione europea, volte ad allineare l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego al requisito di 65 anni di età. Un ulteriore intervento, volto a conseguire effetti strutturali di minore spesa che si manifestano a partire dal 2012, concerne la modifica delle decorrenze (le c.d. “finestre”) per la decorrenza del trattamento pensionistico, che ha l’effetto di un posticipo dell’età effettiva di accesso al trattamento medesimo; sono state altresì introdotte alcune disposizioni concernenti la correlazione dell’età di pensionamento rispetto all’andamento della speranza di vita.


Sul versante delle entrate, particolare rilevo assumono gli interventi in materia tributaria, e segnatamente, le misure di potenziamento della lotta all’evasione fiscale e contributiva,

le quali operano su un duplice piano: da un lato, attraverso l’introduzione di più efficaci strumenti di accertamento, dall’altro, attraverso la focalizzazione dell’attività di ispezione e

controllo su determinati segmenti di contribuenti, i cui comportamenti appaiono a più elevato rischio di evasione. In tale ambito si prevede, tra l’altro, l’adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, un aggiornamento dell’accertamento sintetico (il c.d. redditometro), il contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” nonché a quello delle imprese in perdita sistemica.

 


2. La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio

Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è disciplinato dall’articolo 21 della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009).

Come già previsto nella precedente normativa contabile, si tratta di un bilancio annuale di previsione:

-       “annuale”: perché il periodo di tempo sui si riferisce è di dodici mesi e coincide con l’anno solare (inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre);

-       “di previsione”: perché viene predisposto e approvato prima dell’inizio della gestione e, pertanto, indica le entrate e le spese che si presume verranno effettuate.

L’articolo 21 conferma che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nella Decisione di finanza pubblica.

 

L’articolo 7 della nuova legge di contabilità fissa la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio entro il termine del 15 ottobre di ogni anno, contestualmente alla presentazione del disegno di legge distabilità (ex disegno di legge finanziaria): i due documenti compongono infatti la manovra triennale di finanza pubblica.

La data di presentazione del documento alle Camere è stata posticipata rispetto alla precedente normativa contabile - che la fissava entro il 30 settembre di ogni anno – in relazione alla nuova data di avvio del ciclo della programmazione economica e finanziaria delineato dalla legge di riforma della contabilità, che inizia il 15 settembre con la presentazione della Decisione di finanza pubblica (DFP).

 

Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell’esercizio provvisorio.

La nuova normativa contabile conferma che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).

Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio, riferita sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento, è consentita per tanti dodicesimi della spesa quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Le unità di voto parlamentare

Per quanto riguarda l’individuazione delle unità di voto parlamentare, sono state introdotte alcune importanti novità rispetto alla precedente disciplina contabile.

1)      In luogo delle unità previsionali di base (o macroaggregati), le unità di voto sono ora individuate:

a)  per le entrate, con riferimento alla tipologia;

A titolo esemplificativo, le voci che ora costituiscono l’unità di voto, sono costituite, per le entrate tributarie, dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale, ecc.).

b)  per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Le nuove unità di voto fanno riferimento alla nuova struttura del bilancio, di fatto applicata a decorrere dal 2008, fondata sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e delle entrate per ricorrenza (entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e per tipologia dell’entrata medesima[8].

Sia per le entrate che per le spese, l’unità di voto risulta pertanto spostata ad un livello superiore rispetto a quello del quello del macroaggregato(unità previsionale di base) in precedenza previsto.

La nuova classificazionedel bilancio dello ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare larelazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l’attività di misurazione e verifica dei risultatiraggiunti con la spesa pubblica.

La nuova legge di contabilità, nell’individuare nei programmi l’unità di voto parlamentare, non definisce né il numero né le qualifiche delle missioni e dei programmi medesimi.

In proposito va tuttavia segnalato che l’articolo 40 della legge di contabilità medesima, nell’ambito della delega al Governo per il completamento della riforma della struttura del bilancio, prevede la revisione, da completarsi nell’arco di un periodo di due anni, sia delle missioni che del numero e della struttura dei programmi di spesa, al fine di renderli il più possibile omogenei. A tal fine, il Ministero dell’economia ha emanato la circolare 22 marzo 2010, n. 14, in cui è prevista la costituzione di appositi gruppi di lavoro per le attività relative alla revisione.

2)      Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto parlamentare, ogni singola unità di voto deve indicare:

§      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce (come già previsto nella precedente normativa contabile);

§      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delleentrate che si prevede di incassare e delle speseche si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce (come già previsto nella precedente normativa contabile);

§      le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. L'introduzione di previsioni triennali delle unità di voto rappresenta una novità rispetto alla precedente legge di contabilità.

Le previsioni triennali dei programmi di spesa risultano già presenti nella precedente struttura della legge di bilancio, sebbene in allegati puramente conoscitivi: a partire dal 2009 ciascuno stato di previsione della legge di bilancio risulta corredato di un apposito allegato 1, che espone le proiezioni triennali degli stanziamenti di competenza delle missioni e dei programmi di ciascun Ministero.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce sia le previsioni relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono tuttavia limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

3)      Per quanto concerne la classificazione delle voci di spesa, la dotazione finanziaria dei programmi di spesa viene presentata:

§      distinta in spese correnti e spese d’investimento - come già nella precedente esperienza. Per le spese correnti viene tuttavia data specifica indicazione delle spese di personale;

§      ripartitain spesa “rimodulabile” e spesa “non rimodulabile”. La distinzione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio dello Stato nelle suddette due categorie è stata formalizzata nella nuova legge di contabilità ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.

La distinzione delle spese in rimodulabili e non rimodulabili è stata introdotta, per la prima volta, nel disegno di legge di bilancio per il 2009, a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 60 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che ha modificato in modo sostanziale il processo di definizione del progetto di bilancio a legislazione vigente. A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2009–2011 di competenza dei vari Ministeri operate dal citato decreto-legge, alle singole Amministrazioni è stato infatti concesso un più ampio margine di discrezionalità in ordine alla allocazione delle risorse nei programmi di spesa di loro pertinenza.

A seguito dei tagli lineari, è stata stabilita una procedura che ha modificato il processo di definizione delle previsioni di bilancio, posto che è stato fissato una sorta di plafond a disposizione di ogni Amministrazione entro il quale ciascuna, in sede di formazione del progetto di bilancio, ha potuto ripartire le risorse a disposizione, per ogni missione, tra i relativi programmi di spesa ritenuti prioritari.

Secondo la definizione contenuta nella nuova legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, vale a dire le spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l’evoluzione.

Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. In via residuale, rientrano tra le spese obbligatorie anche quelle che sono così identificate per espressa disposizione normativa.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

a)  nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio, la cui rimodulabilità è disciplinata da una apposita norma della legge (vedi articolo 23 L. n. 196/2009));

b)  nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Formalizzando una novità già introdotta con il disegno di legge di bilancio per il 2009, la nuova normativa contabile prevede che, sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate per ciascun programma di spesa, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

4)      Con riferimento ai programmi di spesa, la nuova legge di contabilità dispone l’affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa. La formulazione usata dalla norma, che affida la “realizzazione” di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa, sembra indicare che, indipendentemente dal numero delle strutture amministrative coinvolte nel programma (e finora, infatti, la gran parte dei programmi coinvolgeva più centri di responsabilità amministrativa di uno stesso Ministero ovvero, nell’ipotesi di programmi interministeriali, di Ministeri diversi), la sua realizzazione dovrebbe comunque essere affidata alla responsabilità di un unico soggetto.

La previsione dell’univocità tra programmi e centri di responsabilità amministrativa è invece espressa nell’articolo 40 della legge di contabilità, tra i criteri della delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio. La norma richiamata prevede, inoltre, l'univoca corrispondenza tra il programma e ciascun Ministero, al fine di evitare, ove possibile, la condivisione di programmi tra più Ministeri.

L’univoca corrispondenza tra programma di spesa e centro di responsabilità e tra programma di spesa e ciascun Ministero cui sembra tendere, in prospettiva, l’articolo 40, oltre a permettere di superare la frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità, che ha rappresentato una delle maggiori criticità della riclassificazione del bilancio, sembrerebbe comportare, di conseguenza, l’eliminazione, ove possibile, di programmi di spesa interministeriali.

La formazione degli stanziamenti del bilancio e flessibilità

L’articolo 23 della nuova legge di contabilità reca disposizioni in merito alla formazione del bilancio di previsione per quanto concerne la quantificazione dei programmi di spesa.

La norma prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri devono indicare, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento, tenendo conto delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero dell’economia.

La norma introduce il divieto espresso di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, la norma prevede inoltre che i Ministri competenti possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa.

Una volta che i Ministri competenti hanno dato le loro indicazioni in merito agli obiettivi perseguiti dal singolo dicastero e alle risorse necessarie per il loro raggiungimento, la nuova normativa contabile attribuisce al Ministro dell’economia il compito di valutare la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministro e le risorse richieste per la loro realizzazione.

 

Per motivate esigenze, con il disegno di legge di bilancio possono inoltre essere effettuate rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa.

Resta preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

In allegato a ciascuno stato di previsione della spesa devono essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

Con la possibilità di incidere sugli stanziamenti determinati da specifiche autorizzazioni legislative di spesa, viene pertanto messa a regime per il disegno di legge di bilancio un potere di intervento nelle scelte allocative finora limitato allo strumento della legge finanziaria.

 

Con la disposizione introdotta dall’articolo 23 viene formalizzato nella legge di contabilità quanto già previsto, in via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, dall’articolo 60, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (come modificato dall’articolo 23, comma 21-quater, del D.L. n. 78/2009), il quale, come già ricordato, a fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa per il triennio 2009–2011 di competenza dei vari Ministeri, ha introdotto un più ampio margine di flessibilità per le amministrazioni in sede di formazione del bilancio di previsione a legislazione vigente, consentendo di rimodulare, seppure con vari limiti, le dotazioni finanziarie tra i programmi di spesa di ciascuna missione, anche mediante modifica delle autorizzazioni legislative di spesa ad essi sottostanti.

In ragione della possibilità di incidere, con le rimodulazioni, sulla legislazione sostanziale di spesa, in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa dei disegni di legge di bilancio per il 2009 e 2010 sono state esposte le autorizzazioni legislative di spesa ed i relativi importi con le rimodulazioni effettuate dalle Amministrazioni. Il prospetto delle autorizzazioni di spesa rimodulabili di ciascun Ministero è stato inoltre riportato nelle rispettive leggi di bilancio (Allegato n. 2 a ciascuno stato di previsione).

 

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto, per il solo triennio 2011-2013, norme di flessibilità degli stanziamenti di bilancio che derogano alla disciplina generale recata dalla legge n. 196/2009.

A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente, operate dal provvedimento a decorrere dal 2011, di competenza dei vari Ministeri, il citato decreto-legge prevede che con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa (laddove l’articolo 23 della nuova legge di contabilità riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione).

Tale facoltà può essere esercitata solo per motivate esigenze ed entro i seguenti limiti:

-       esclusivamente con riferimento alle spese rimodulabili,riconducibili, come detto, a quelle disposte da fattori legislativi e di adeguamento al fabbisogno;

-       nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;

-       restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Classificazione delle entrate e delle spese

L’articolo 25 della nuova legge di contabilità espone la nuova classificazione delle entrate e delle spese dello Stato, sulla base delle innovazione introdotte dall’articolo 21, che ha modificato le unità di voto parlamentare, identificandole, per le entrate, con la tipologia dell’entrata, e per le spese, con i programmi, determinando il venir meno delle unità previsionali di base (o macroaggregati).

La nuova classificazione delle voci di entrata si articola su cinque livelli di aggregazione:

a)       al primo livello, le entrate sono suddivise in titoli, a secondo della loro natura:

titolo I: entrate tributarie;

titolo II: entrate extra-tributarie;

titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;

titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti.

I primi tre titoli rappresentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in sostanza all’entità del ricorso al mercato finanziario;

b)      al di sotto dei titoli, le entrate sono suddivise in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni esercizi;

c)       nel terzo livelloè evidenziata la tipologia dell'entrata, ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti.

d)       al di sotto dell’unità di voto, si trovano le categorie, secondo la natura dei cespiti;

e)       capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità di voto ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli possono essere suddivisi in articoli.

Si osserva che nell’ambito dei principi della delega per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato è previsto che il Governo proceda alla revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile (cfr. articolo 40, comma 2, lettera d).

 

Sul lato della spesa, la nuova esposizione delle voci di bilancio individua una classificazione di tre livelli:

a)       missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)      programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

I programmi sono presentati suddivisi in macroaggregati per tipologie di spesa (spese di funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente, investimenti e oneri comuni in conto capitale);

c)       capitoli, secondo l’oggetto della spesa, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione, classificati in base al loro contenuto economico e funzionale. I capitoli possono essere suddivisi in articoli (i quali corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Al riguardo si osserva che in sede di delega per il completamento della riforma si prevede il superamento dei capitoli mediante l’introduzione delle azioni, quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Statoaffiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello (cfr. articolo 40, comma 2, lettera e).

 

E’ inoltre confermata la classificazione economica e funzionale delle spese.

La nuova legge di contabilità prevede però che esse si conformino ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

E’ pertanto confermata la presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi, fino al terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

In appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione.

Rispetto alla precedente normativa contabile, è richiesto altresì, in apposito prospetto, il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi di spesa, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.

Tutti i suddetti prospetti devono essere aggiornati dopo l’approvazione della legge di bilancio.

La struttura del disegno di legge di bilancio

L’articolo 21 della nuova legge di contabilità conferma la struttura del disegno di legge di bilancio di previsione, costituito:

§      da un unico stato di previsione dell’entrata;

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome;

§      dal quadro generale riassuntivo, che la nuova legge di contabilità estende al triennio.

 

Ciascuno stato di previsione è corredato da una serie di elementi informativi:

a)   la nota integrativa al bilancio di previsione – che sostituisce la nota preliminare prevista dalla precedente legge di contabilità – contenente i seguenti elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese:

-       per le entrate, la nota illustra i criteri utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse;

-       per la spesa, in una prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, la nota illustra il quadro di riferimento in cui l’amministrazione si trova ad operare, le priorità politiche, le attività e gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire, con espressa indicazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché dei criteri e dei parametri utilizzati per la loro quantificazione. In una seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, la nota illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni di spesa, con riguardo particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b)      una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa. Di tali schede è previsto un aggiornamento semestrale, in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

 

Ciascuno stato di previsione deve inoltre recare, per ogni programma:

c)      l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d)      un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

 

Rispetto alla normativa precedente sono inoltre richieste, a corredo degli stati di previsione:

e)      una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, con indicazione degli stanziamenti triennali, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Anche in questo caso, è previsto un aggiornamento semestrale di tali schede;

f)        la presentazione del budget dei costi relativo a ciascuna amministrazione, che finora ha invece costituito un documento a se stante[9]. Il budget riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

La nuova normativa contabile conferma inoltre la presentazione alle Camere, in allegato al disegno di legge del bilancio di previsione, di una relazione del Ministro dello sviluppo economico sulla destinazione alle aree sottoutilizzate delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per interventi di rispettiva competenza.

 

Per quanto concerne l’approvazione del disegno di legge di bilancio, l’articolo 21 conferma in larga parte la precedente normativa, disponendo:

§      la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare;

§      l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo, nell'ordine detto, con riferimento alle dotazioni di competenza e cassa;

§      l’approvazione, con apposite norme, dei fondi di riserva previsti dalla legge di contabilità: Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

Rispetto alla precedente legge di contabilità, va segnalato il venir meno del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanentidi natura corrente;

§      la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale;

§      la ripartizione delle unità di voto in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

§      l’annessione agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, secondo le rispettive competenze, dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Bilancio pluriennale

Come già previsto nella precedente legge di contabilità, il bilancio a legislazione vigente viene presentato sia su base annuale, con riferimento all’anno successivo, che su base pluriennale.

L'articolo 22 della nuova legge di contabilità disciplina il bilancio pluriennale di previsione, prevedendo – in linea con la precedente disciplina - che esso sia elaborato dal Ministro dell’economia, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di finanza pubblica, con riferimento ad un periodo di tre anni.

Il bilancio pluriennale è redatto in base alla legislazione vigente in termini di competenza e di cassa (anziché in termini di sola competenza, come previsto in passato) ed è organizzato per missioni e programmi.

La norma prevede l’esposizione sia di un bilancio pluriennale a legislazione vigente che di un bilancio pluriennale programmatico, nel quale si evidenziano le previsioni dell’andamento delle entrate e delle spese da conseguire in ciascuno degli anni considerati, tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di finanza pubblica.

Il bilancio pluriennale viene integrato con gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente.

E’ ribadito il principio in base al quale il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 21 il quale esclude che le previsioni di entrata e di spesa del secondo e del terzo anno del bilancio triennale costituiscono limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.


3. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente
per il 2011 (A.C. 3779)

La struttura del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011e per il triennio 2011-2013 è impostato secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.

In particolare, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate, nel disegno di legge di bilancio 2011, in 173 programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero.

A partire dal disegno di legge di bilancio per il 2011 in esame i programmi costituiscono le nuove unità di voto parlamentare.

E’ confermata, nel disegno di legge, la univoca corrispondenza tra programmi e centri di responsabilità.

Con la riforma introdotta con la legge n 196/2009 il bilancio ha assunto una nuova veste di natura non meramente formale. Oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, il disegno di legge di bilancio, in virtù della nuova disciplina della flessibilità disciplinata dall’articolo 23 della legge n. 196/2009, può infatti incidere sulla legislazione sostanziale di spesa, proponendo rimodulazione di spese predeterminate per legge nonché, in base all’articolo 52, comma 1, della legge n. 196/2009, quantificare gli stanziamenti destinati al funzionamento degli enti pubblici aventi natura obbligatoria, precedentemente determinati dalla Tabella C della legge finanziaria.

L’articolo 7 della nuova legge di contabilità considera, pertanto, il disegno di legge di bilancio tra gli strumenti della programmazione finanziaria.

La legge di bilancio compone, insieme alla legge di stabilità, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale.

 

Sotto il profilo quantitativo, va ricordato che su processo di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2011 ha inciso la disciplina introdotta dall’articolo 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge n. 122/2010)che ha disposto, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, riconducibili, in base all’articolo 21, commi 5 e 7, della nuova legge di contabilità, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.

Sono state escluse dai tagli le risorse destinate:

§      al fondo ordinario delle università;

§      all’informatica;

§      alla ricerca;

§      al 5 per mille del gettito IRE.

 

Le riduzioni sono state operate per importi complessivi pari a 2.443,7 milioni di euro nel 2011, 2.215,8 milioni nel 2012 e 2.395,2 milioni nel 2013.

Nell’ambito di tali importi complessivi, le riduzioni relative alle spese predeterminate per legge corrispondono a 1.850,5 milioni nel 2011, 1.646,9 milioni nel 2012 e 1.824,4 milioni nel 2013.

Le riduzioni, in valori assoluti, risultano, in base alla tabella allegata al D.L. n. 78/2010, così distribuite tra i Ministeri:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero nel triennio 2011-2013

(milioni di euro)

MINISTERO

2011

2012

2013

riduzioni

di cuipredeterm. per legge

riduzioni

di cuipredeterm. per legge

riduzioni

di cui predeterm. per legge

Ministero economia e finanze

712,0

470,2

847,5

626,9

644,2

423,5

Ministero dello sviluppo economico

963,2

952,4

561,5

550,3

1142,2

1130,9

Ministero del lavoro e politiche sociali

12,3

7,4

12,2

7,4

12,3

7,5

Ministero della giustizia

47,8

0,8

48,5

0,8

48,6

0,8

Ministero degli affari esteri

43,9

27,6

43,9

27,6

43,0

26,7

Ministero istruzione, università e ricerca

104,2

76,2

104,8

76,7

103,8

75,9

Ministero dell'interno

118,7

12,1

120,5

12,4

122,8

12,7

Ministero ambiente tutela del territorio e mare

34,2

32,1

33,3

31,1

33,6

31,4

Ministero infrastrutture e trasporti

56,1

30,2

49,1

28,6

50,3

30,0

Ministero della difesa

255,8

162,7

304,8

211,6

104,8

11,6

Ministero politiche agric. alimen e forest.

23,3

14,9

17,5

9,1

17,5

9,1

Ministero beni e le attività culturali

58,3

53,0

58,3

53,0

58,1

52,8

Ministero della salute

13,7

11,0

14,1

11,4

14,1

11,4

TOTALE

2.443,7

1.850,5

2.215,8

1.646,9

2.395,2

1.824,4

 

Al fine di mettere le singole Amministrazioni in condizione di far fronte alle consistenti riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa, e consentire il consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni medesime, l’articolo 2 del decreto-legge ha introdotto, in deroga alla disciplina della flessibilità del bilancio contenuta nella nuova legge di contabilità (articolo 23), la possibilità di rimodulare, con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, e limitatamente al triennio 2011-2013, le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa.

La flessibilità introdotta dal D.L. n. 78/2010, che consente la rimodulazione degli stanziamenti di spesa tra le missioni di ciascuno stato di previsione, è disposta in deroga alle norme in materia di flessibilità previste dalla vigente legge di contabilità n. 196/2009, che all’articolo 23, comma 3, consente la rimodulazione delle risorse finanziarie soltanto “tra programmi” appartenenti alla medesima missione di spesa o all’interno di un medesimo programma.

Le rimodulazioni tra missioni riguardano soltanto le spese rimodulabili, cioè quelle riconducibili, come già detto, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.

Le rimodulazioni devono garantire il principio dell’invarianza dei saldi. Resta, inoltre, preclusa – in quanto intervento dequalificante della spesa - la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

La norma prevede che le autorizzazioni legislative che vengono rimodulate con il disegno di legge di bilancio e i corrispondenti importi rimodulati, per ciascuna missione e programma, siano indicatein appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1 “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.

In particolare, nell’Allegato 1 è indicato, con riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa, l’importo a legislazione vigente, l’eventuale variazione operata mediante rimodulazione per ciascun anno del triennio 2011-2013 e il conseguente importo iscritto nel disegno di legge di bilancio.

 

Per quanto riguarda gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente per il 2011, va ricordato che le riduzioni disposte dal D.L. n. 78/2010 si sommano a quelle disposte da precedenti provvedimenti legislativi, che hanno autorizzato analoghi tagli lineari a partire dal 2009.

Gli stanziamenti di spesa rimodulabili delle missioni di spesa del bilancio dello Stato sono stati, infatti, più volte oggetto di riduzione, la più importante in occasione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2011.

In particolare, il D.L. 112/2008 ha disposto (art. 60, commi 1-2) una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri iscritte nel BLV per gli anni 2009, 2010 e 2011, con alcune esclusioni (spese obbligatorie o aventi natura di oneri inderogabili, fondo ordinario per l’università, risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille). Il taglio lineare complessivamente applicato è stato pari al 22,7% per il 2009, al 24% nel 2010 e al 41,6% nel 2011.

Il totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stata pari a oltre 8 miliardi nel 2009 (di cui la parte preponderante, oltre 6 miliardi, su spese predeterminate per legge), 9 miliardi nel 2010 e oltre 15 miliardi per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo.

 

 

Le riduzioni per gli anni 2009-2011 sono risultate così distribuite per ciascun Ministero:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Ministero

riduzioni

di cui:
predeterminate
 per legge

riduzioni

di cui:
predeterminate
 per legge

riduzioni

di cui:
predeterminate
 per legge

economia e finanze

2.995,8

2.570,4

3.307,0

2.796,8

5.895,1

4986,0

sviluppo economico

2.247,8

2.235,5

2.459,0

2.444,4

4.310,8

4.286,0

lavoro

220,0

187,6

261,1

222,5

452,5

385,6

giustizia

218,6

1,6

262,1

3,2

454,2

5,5

esteri

202,4

153,4

225,4

167,0

388,0

286,5

istruzione

447,0

214,4

456,4

200,2

790,1

346,4

interno

413,7

78,4

462,2

55,2

799,0

95,6

ambiente

249,7

241,3

166,2

156,3

261,9

244,5

infrastrutture

519,6

405,3

463,0

332,9

770,4

544,7

difesa

503,7

158,0

478,1

59,0

834,5

101,7

politiche agricole

180,0

137,0

137,4

88,4

220,2

135,2

beni culturali

236,7

216,8

251,3

227,1

434,6

392,5

totale

8.435

6.599,7

8.929,2

6.753

15.611,3

11.810,2

 

Ulteriori riduzioni lineari sono state disposte, con incidenza sulla formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2011, dal D.L. n. 180/2008, art. 4[10], che ha disposto una riduzione lineare di 24 milioni di euro per l’anno 2009, 71 milioni per l’anno 2010, e 141 milioni a decorrere dall’anno 2011 delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero (esposte in apposito allegato al provvedimento) a copertura degli oneri relativi alle assunzioni in università statali.


Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2011 a legislazione vigente evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2011 (A.C. 3779)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

446.949
414.315

408.395
386.049

(2)      Spese finali

486.602

496.275

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-39.652

-87.880

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 446,9 miliardi di euro e spese finali per 486,6 miliardi.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari a oltre 39,6 miliardi di euro.

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare è pari a 87,9 miliardi di euro.

 

 

In termini di competenza, per il biennio 2012-2013, il disegno di legge di bilancio evidenzia i seguenti importi:

 

 

BLV 2012-2013 (A.C. 3779)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

2012

2013

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

469.931
437.171

489.710
455.910

(2)      Spese finali

489.196

494.366

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-19.265

-4.656

 

 

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie (pari a 30.445 milioni di euro per quanto concerne le entrate, e a 41.751 milioni di euro, per quanto concerne le spese), il bilancio a legislazione vigente per il 2011 prevede:

 

BLV 2011 (A.C. 3779)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

497.394
447.780

438.840
416.494

(2)      Spese finali

528.353

538.026

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-50.958

-99.186

 

 

In termini di competenza, per il biennio 2012-2013, il disegno di legge di bilancio evidenzia i seguenti import al lordo delle regolazioni debitorie:

 

BLV 2012-2013 (A.C. 3779)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

2012

2013

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

499.473
466.713

519.382
485.582

(2)      Spese finali

522.072

527.188

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-22.599

-7.806

 

 


Le variazioni delle previsioni di entrata e di spesa rispetto al 2010

Nella Tavola seguente sono posti a raffronto, in termini di competenza, le previsioni iniziali del bilancio per il 2010, le previsioni contenute nella legge di assestamento e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 e per il biennio successivo (A.C. 3779).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2010

Assestato
2010
(A)

B.L.V.
2011

(
B)

Diff.

(A)-(B)

B.L.V.
2012

B.L.V.
2013

Entrate finali

443.411

443.448

446.949

3.502

469.931

489.710

Tributarie

410.842

410.112

414.315

4.203

437.171

455.910

Extratributarie

31.104

31.910

31.557

-353

31.679

32.713

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

1.466

1.426

1.077

-349

1.081

1.087

Spese finali

505.829

498.202

486.602

-11.601

489.196

494.366

Spese correnti

460.180

451.464

446.940

-4.524

451.778

459.363

- Spese correnti netto interessi

380.832

377.302

362.697

-14.605

361.881

365.777

- Interessi

79.348

74.162

84.243

10.081

89.897

93.586

Spese conto capitale

45.649

46.739

39.662

-7.077

37.418

35.003

Rimborso prestiti

258.589

224.651

209.985

-14.665

248.495

222.347

Spese Complessive

764.418

722.853

696.587

-26.266

737.691

716.713

Saldo netto da finanziare

-62.418

-54.755

-39.562

+15.103

-19.265

-4.656

Risparmio pubblico

-18.235

-9.442

-1.067

8.374

17.072

29.260

Ricorso al mercato (*)

-325.691

-284.673

-260.944

23.729

-271.092

-230.156

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registrano una riduzione del saldo netto da finanziare rispetto all’assestamento per il 2010, nell’importo di 15.103 milioni di euro, derivante da:

§      una riduzione delle spese finali di 11.601 milioni di euro, che riguarda soprattutto le spese in conto capitale;

§      un incremento delle entrate finali di 3.502 milioni di euro.

 

Il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registra, rispetto ai dati assestati per il 2010, un miglioramento di oltre 8 miliardi di euro.

 

Riguardo alle entrate finali, l’aumento di 3.500 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2010 risulta determinato dall’andamento crescente delle entrate tributarie (+4.203 milioni di euro).

 

Per quanto riguarda le spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2011, la riduzione (11.601 milioni) è per la maggior parte imputabile ad un sensibile decremento delle spese in conto capitale, che registrano una riduzionedi 7.077 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2010. Anche rispetto al dato del bilancio 2010, le spese in conto capitale risultano ridotte di 5.987 milioni.

Anche la spesa corrente registra, rispetto al bilancio assestato 2010, una riduzione ma più contenuta (-4.524 milioni di euro).

Se confrontata, tuttavia, con la previsione del bilancio per il 2010, la spesa corrente nel 2011 evidenzia una riduzione di oltre 13 miliardi di euro.

In particolare, la spesa primaria, considerata al netto degli interessi, registra una variazione in diminuzione particolarmente significativa, di circa 14.600 milioni di euro.

Analisi delle entrate

Per quanto riguarda le entrate finali è previsto per il 2011 un aumento complessivo di 3.501 milioni rispetto al dato assestato 2010, determinato da un incremento dell’1% delle entrate tributarie (+4.203 milioni) a fronte di una lieve riduzione di quelle extratributarie(-353 milioni) e delle entrate da alienazione e ammortamento beni patrimoniali (- 349 milioni).

In particolare, tra entrate tributarie, le imposte sul patrimonio e sul reddito registrano, nelle previsioni per il 2011, una diminuzione del 2,7%, pari a 6.688 milioni, a fronte di un incremento di 10.734 milioni delle tasse e imposte sugli affari.

Entrate tributarie

(al netto dei rimborsi IVA, regolazioni contabili e acconto concessionari - milioni di euro)

 

Ass. 2010

BLV 2011

Diff..

Var.
%

I – Imposte sul patrimonio e sul reddito

244.813

238.126

-6.688

-2,7

II - Tasse e imposte sugli affari

113.553

124.287

10.734

9,5

III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane

28.965

28.673

-292

-1,0

IV – Monopoli

10.594

10.884

290

2,7

V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco

12.187

12.345

158

0

Totale Entrate Tributarie

410.112

414.315

4.203

1,0

 

Nella tabella che segue vengono raffrontati alcuni dati relativi alle entrate tributarie,suddivise per categoria.

Rispetto al dato assestato 2010, a fronte di un gettito IRE pressoché invariato, viene prevista per il 2011 una riduzione dell’IRES (-4.158 milioni) e delle imposte sostitutive (-2.187 milioni), mentre per l’IVA vengono indicati maggiori introiti per 10.457 milioni.

I comparti dei monopoli e dei giochi riportano una lieve crescita delle entrate.

 

I dati illustrati sono calcolati al netto dei rimborsi IVA, cheammontano a 31.946 milioni nel bilancio assestato 2010 e a 30.445 milioni nel 2011.

 

Entrate tributarie – Competenza
(dati al netto dei rimborsi IVA)

(milioni di euro)

Descrizione

Assest.
2010

BLV
2011

Differenza

A) Entrate ricorrenti

 

 

 

IRE

182.256

182.351

+95

IRES

44.245

40.087

-4.158

Imposte sostitutive

12.965

10.882

-2.083

Altre imposte dirette

3.515

3.752

+237

Totale imposte dirette

 

 

 

IVA

89.758

100.215

+10.457

Registro, bollo e sostitutiva

11.713

11.781

+68

Accisa e imposta erariale su oli minerali

21.765

21.381

-384

Accisa e imposta erariale su altri prodotti

7.166

7.258

+92

Imposte sui generi di Monopolio

10.593

10.883

+290

Lotto

5.339

5.413

+74

Imposta sui giochi

3.759

3.802

+42

Lotterie ed altri giochi

3.089

3.130

+41

Altre imposte indirette

11.664

11.866

+202

Totale imposte indirette

 

 

 

Totale A)

407.827

412.801

+4.974

B) Entrate non ricorrenti

 

 

 

Imposte sostitutive

1.660

868

-792

Condoni imposte dirette

172

186

+14

Altre imposte indirette (successione e donazione)

449

456

+7

Condoni imposte indirette

4

4

0

Totale B)

2.285

1.514

-771

Totale tributarie (A + B)

410.112

414.315

+4.203

di cui derivanti da attività ordinaria di gestione

378.111

377.993

-118

di cui da attività di accertamento e controllo

32.001

36.322

+4.321

 

Analisi delle spese

La tavola che segue illustra le spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2010 e il dato a legislazione vigente per il 2010 (A.C. 3779).

Spese finali del bilancio dello stato
(competenza - valori in milioni di euro – al netto delle regolazioni debitorie)

CATEGORIE

BIL. 2010

ASS. 2010

BLV 2011

Var.

Redditi da lavoro dipendente

91.300

91.422

89.385

-2.037

Imposte pagate sulla produzione

4.817

4.805

4.713

-92

Consumi intermedi

7.935

8.460

7.642

-818

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

223.018

220.596

208.967

-11.629

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

3.802

4.163

3.658

-505

Trasferimenti correnti a imprese

4.230

4.240

3.736

-504

Trasferimenti all'estero

1.522

1.535

1.495

-40

Risorse proprie CEE

17.200

17.200

18.300

1.100

Interessi passivi e redditi da capitale

79.348

74.162

84.243

10.081

Poste correttive e compensative

17.343

16.593

17.172

579

Ammortamenti

900

900

910

10

Altre uscite correnti

8.765

7.387

6.719

-668

Totale Spese Correnti

460.180

451.483

446.939

-4.524

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

589

5.211

4.846

-365

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

16.838

19.319

12.729

-6.590

Contributi agli investimenti ad imprese

9.435

10.552

7.873

-2.678

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

49

51

36

-15

Contributi agli investimenti a estero

541

536

631

95

Altri trasferimenti in conto capitale

12.544

9.916

13.386

3.469

Acquisizioni di attività finanziarie

1.153

1.153

160

-993

Totale spese Conto Capitale

45.649

46.739

39.662

-7.077

Totale Spese Finali

505.829

498.202

486.602

-11.601

Le spese di parte corrente

Le previsioni di competenza delle spese correnti presentano, per il 2011, un decremento, rispetto al dato assestato 2010, di 4.524 milioni di euro.

Tale importo è sostanzialmente dovuto alla previsione di una consistente riduzione della spesa corrente primaria di circa 14.600 milioni di euro, cui fa da contrappeso un aumento della spesa per interessi di 10.081 milioni di euro.

Le variazioni maggiori rispetto al dato assestato 2010 sono previste per le seguenti categoria di spesa:

§      i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche registrano nel 2011 una flessione di oltre 11,6 miliardi di euro, pressoché interamente imputabile alla riduzione dei trasferimenti statali destinati alle amministrazioni locali, in conseguenza delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2010.

Si ricorda, in particolare, la riduzione di complessivi 6,3 miliardi dei trasferimenti alle regioni e agli enti locali (che si ripercuote anche sulla categoria dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche in conto capitale), in applicazione dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010, che ha disposto il taglio dei trasferimenti quale misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013.

La Relazione illustrativa ricorda, inoltre, la riduzione delle somme da erogare per la devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali ad esse spettanti in quota fissa (circa 5 miliardi di euro);

§      i consumi intermedi presentano una contrazione di 818 milioni rispetto al 2010;

§      i redditi da lavoro dipendente registrano una flessione di circa 2.000 milioni;

§      le suddette variazioni negative sono compensate, in parte, dalla variazione in aumento relativa agli interessi passivi, che registrano un incremento di 10.081 milioni connesso all’andamento degli interessi sui titoli del debito pubblico (5.900 milioni), sui BOT poliennali (2.500 milioni), sui tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi (1.300 milioni).

Le spese in conto capitale

La forte contrazione delle spese in conto capitale per oltre 7 miliardi rispetto al dato assestato 2010 è principalmente ascrivibile ai seguenti comparti di spesa:

§       riduzione di 6.590 milioni dei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, anche in questo caso per la gran parte imputabili ala riduzione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, ed in particolare alle regioni la cui riduzione degli stanziamenti è da attribuire a quanto previsto nel D.L. n. 78/2010;

§       riduzione di 2.678 milioni dei contributi agli investimenti ad imprese, di cui 300 milioni riferiti a minori trasferimenti alle Ferrovie dello Stato e 1.822 milioni sono connessi a minori esigenze per i crediti d’imposta.


Analisi delle spese finali per Missioni

Come già ricordato, il disegno di legge di bilancio per il 2011conferma la struttura contabile introdotta, a partire dalla legge di bilancio per il 2008, articolata spesa secondo le 34 Missioni, le quali rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici.

Modificazioni sono invece intervenute in ordine al quadro funzionale relativo ai Programmi, che è stato rivisitato, anche in relazione a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’economia 22 marzo 2010, n. 14.

 

A seguito della revisione operata dai diversi dicasteri, nel disegno di legge di bilancioper il 2011, le Missioni sono state articolate in 173 programmi, rispetto ai 162 presenti nella legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192/2009).

 

Per quanto concerne gli aspetti quantitativi, il disegno di legge di bilancio consente di identificare lo stock delle risorse a legislazione vigente per ciascuna della 34 grandi finalità istituzionali perseguite con la spesa pubblica.

 

Analizzando lo stanziamento per il 2011 per ognuna delle 34 Missioni rispetto al totale del bilancio dello Stato (cfr. la Tavola IV - Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato, esposta nel capitolo 2), considerando la missione 34 al netto della quota relativa al rimborso del debito pubblico (pari a circa 209.824 milioni di euro), emerge come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate alle seguenti finalità:

§      relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3 “Relazioni autonomie territoriali”);

§      interessi per il servizio del debito (Missione 34 “Debito pubblico”);

§      trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25 “Politiche previdenziali”);

§      politiche finanziarie e di bilancio (Missione 29);

§      istruzione scolastica (Missione 22).


Bilancio a legislazione vigente 2011
Incidenza % degli stanziamenti per Missione

 

 

 

 

*         Nella voce “Altro” sono raggruppate le Missioni (21 su un totale di 34) che presentano un’incidenza percentuale rispetto al totale dello stati di previsioni della spesa inferiore all’1%. In particolare, si tratta delle Missioni 1, 2, 7-12, 14-21, 26, 27, 30-32.


4. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato:
Tavole allegate

 

 

 

 

 

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per divisioni e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

 

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

MINISTERI

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

Economia e finanze

315.642

59,0

318.156

60,2

2.514

0,8

316.989

60,7

317.161

60,2

Sviluppo economico

7.891

1,5

11.437

2,2

3.546

44,9

7.500

1,4

11.625

2,2

Lavoro e politiche sociali

84.280

15,7

80.140

15,2

-4.140

-4,9

81.126

15,5

81.905

15,5

Giustizia

7.441

1,4

7.204

1,4

-237

-3,2

7.154

1,4

7.153

1,4

Affari esteri

2.089

0,4

1.886

0,4

-203

-9,7

1.890

0,4

1.875

0,4

Istruzione, università e ricerca

55.319

10,3

52.493

9,9

-2.826

-5,1

51.461

9,9

51.044

9,7

Interno

28.672

5,4

25.207

4,8

-3.465

-12,1

23.848

4,6

23.953

4,5

Ambiente, tutela territorio e mare

747

0,1

514

0,1

-233

-31,2

504

0,1

498

0,1

Infrastrutture e trasporti

7.216

1,3

6.822

1,3

-394

-5,5

6.655

1,3

6.840

1,3

Difesa

20.650

3,9

20.495

3,9

-155

-0,8

21.016

4,0

21.367

4,1

Politiche agricole

1.538

0,3

1.321

0,3

-217

-14,1

1.269

0,2

1.128

0,2

Beni e attività culturali

1.709

0,3

1.420

0,3

-289

-16,9

1.412

0,3

1.408

0,3

Salute

2.216

0,4

1.259

0,2

-957

-43,2

1.249

0,2

1.231

0,2

TOTALE SPESE FINALI

535.410

100

528.353

100

-7.056

-1,3

522.072

100

527.188

99,8

 


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

CATEGORIE

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

Redditi da lavoro dipendente

91.423

17,1

89.385

16,9

-2.038

-2,2

89.080

17,1

88.862

16,9

Consumi intermedi

8.563

1,6

7.642

1,4

-921

-10,8

7.649

1,5

7.553

1,4

Imposte pagate sulla produzione

4.804

0,9

4.713

0,9

-91

-1,9

4.651

0,9

4.630

0,9

Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche

221.840

41,4

214.890

40,7

-6.950

-3,1

210.198

40,3

214.046

40,6

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.169

0,8

3.658

0,7

-511

-12,3

3.702

0,7

3.725

0,7

Trasferimenti correnti a imprese

4.327

0,8

3.978

0,8

-349

-8,1

3.267

0,6

3.255

0,6

Trasferimenti all'estero

1.523

0,3

1.495

0,3

-28

-1,8

1.495

0,3

1.487

0,3

Risorse proprie CEE

17.200

3,2

18.300

3,5

1.100

6,4

18.700

3,6

19.500

3,7

Interessi passivi e redditi da capitale

74.162

13,9

84.243

15,9

10.081

13,6

89.897

17,2

93.586

17,8

Poste correttive e compensative

51.689

9,7

50.769

9,6

-920

-1,8

49.052

9,4

49.252

9,3

Ammortamenti

900

0,2

910

0,2

10

1,1

910

0,2

910

0,2

Altre uscite correnti

8.076

1,5

8.710

1,6

634

7,9

6.052

1,2

5.380

1,0

Totale spese correnti

488.671

91,3

488.690

92,5

19

0,0

484.654

92,8

492.186

93,4

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.211

1,0

4.846

0,9

-365

-7,0

5.344

1,0

6.041

1,1

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

19.319

3,6

12.729

2,4

-6.590

-34,1

13.299

2,5

5.932

1,1

Contributi agli investimenti ad imprese

10.552

2,0

7.873

1,5

-2.679

-25,4

7.314

1,4

5.838

1,1

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali pr.

51

0,0

36

0,0

-15

-29,4

36

0,0

36

0,0

Contributi agli investimenti a estero

536

0,1

631

0,1

95

17,7

666

0,1

666

0,1

Altri trasferimenti in conto capitale

9.916

1,9

13.386

2,5

3.470

35,0

10.630

2,0

16.360

3,1

Acquisizioni di attività finanziarie

1.153

0,2

160

0,0

-993

-86,1

130

0,0

130

0,0

Totale spese conto capitale

46.739

8,7

39.662

7,5

-7.077

-15,1

37.418

7,2

35.003

6,6

TOTALE SPESE FINALI

535.410

100

528.353

100

-7.057

-1,3

522.072

100

527.188

100

 


Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

CATEGORIE

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

1.   Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

494.904

65,1

496.524

67,2

1.620

0,3

533.676

69,3

519.028

69,2

2.   Difesa

21.055

2,8

17.587

2,4

-3.468

-16,5

18.127

2,4

18.474

2,5

3.   Ordine pubblico e sicurezza

19.822

2,6

22.755

3,1

2.933

14,8

22.637

2,9

22.621

3,0

4.   Affari economici

47.209

6,2

35.812

4,9

-11.397

-24,1

36.141

4,7

28.762

3,8

5.   Protezione dell'ambiente

1.215

0,2

874

0,1

-341

-28,1

837

0,1

821

0,1

6    Abitazioni e assetto territoriale

824

0,1

3.680

0,5

2.856

346,6

3.368

0,4

3.437

0,5

7.   Sanità

11.332

1,5

12.723

1,7

1.391

12,3

7.147

0,9

6.921

0,9

8    Attività ricreative, culturali e di culto

5.782

0,8

5.261

0,7

-521

-9,0

5.258

0,7

5.244

0,7

9    Istruzione

53.010

7,0

50.173

6,8

-2.837

-5,4

49.268

6,4

48.854

6,5

10  Protezione sociale

104.913

13,8

92.948

12,6

-11.965

-11,4

94.107

12,2

95.372

12,7

SPESE COMPLESSIVE

760.066

100

738.337

100

-21.729

-2,9

770.566

100

749.534

100

 


Tavola IV –  Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

MISSIONI

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

1 - Organi costituzionali

3.267

0,4

2.990

0,4

-277

-8,5

3.013

0,4

3.011

0,4

2 - Amministrazione generale territorio

473

0,1

485

0,1

12

2,5

484

0,1

483

0,1

3 - Relazioni autonomie territoriali

115.852

15,2

108.057

14,6

-7.795

-6,7

101.404

13,2

103.030

13,7

4 - L'Italia in Europa e nel mondo

25.271

3,3

26.267

3,6

996

3,9

26.892

3,5

22.153

3,0

5 - Difesa e sicurezza del territorio

20.295

2,7

18.554

2,5

-1.741

-8,6

18.576

2,4

18.567

2,5

6 - Giustizia

7.295

1,0

7.064

1,0

-231

-3,2

7.022

0,9

7.021

0,9

7 - Ordine pubblico e sicurezza

10.451

1,4

10.372

0,5

-79

-0,8

10.324

1,3

10.306

1,4

8 - Soccorso civile

4.201

0,6

3.937

0,1

-264

-6,3

3.668

0,5

3.637

0,5

9 - Agricoltura e pesca

1.047

0,1

813

0,0

-234

-22,3

807

0,1

670

0,1

10 - Energia e fonti energetiche

8

0,0

8

0,5

0

0,0

8

0,0

8

0,0

11 - Competitività e sviluppo imprese

5.903

0,8

3.855

0,5

-2.048

-34,7

3.484

0,5

2.153

0,3

12 - Regolazione dei mercati

56

0,0

31

0,0

-25

-44,6

29

0,0

29

0,0

13 - Diritto alla mobilità

7.500

1,0

7.846

1,1

346

4,6

7.530

1,0

6.991

0,9

14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

4.926

0,6

2.818

0,4

-2.108

-42,8

3.213

0,4

2.990

0,4

15 - Comunicazioni

1.291

0,2

1.113

0,2

-178

-13,8

891

0,1

891

0,1

16 - Commercio internazionale e internazionalizzazione sistema produttivo

233

0,0

168

0,0

-65

-27,9

190

0,0

190

0,0

17 - Ricerca ed innovazione

3.549

0,5

3.243

0,4

-306

-8,6

3.118

0,4

3.090

0,4

18 - Sviluppo sostenibile

902

0,1

683

0,1

-219

-24,3

673

0,1

664

0,1

19 - Casa e assetto urbanistico

849

0,1

436

0,1

-413

-48,6

510

0,1

490

0,1

20 - Tutela della salute

777

0,1

739

0,1

-38

-4,9

730

0,1

724

0,1

21 - Tutela beni culturali e paesaggistici

1.367

0,2

1.210

0,2

-157

-11,5

1.203

0,2

1.201

0,2

22 - Istruzione scolastica

44.254

5,8

42.064

5,7

-2.190

-4,9

40.946

5,3

40.581

5,4

23 - Istruzione universitaria

7.924

1,0

7.103

1,0

-821

-10,4

7.023

0,9

6.969

0,9

24 - Diritti sociali politiche sociali e famiglia

25.642

3,4

30.524

4,1

4.882

19,0

30.812

4,0

31.389

4,2

25 - Politiche previdenziali

77.393

10,2

71.304

9,7

-6.089

-7,9

73.351

9,5

74.718

10,0

26 - Politiche per il lavoro

5.239

0,7

4.678

0,6

-561

-10,7

4.239

0,6

4.111

0,5

27 – Immigrazione

1.637

0,2

1.408

0,2

-229

-14,0

1.431

0,2

1.471

0,2

28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

4.367

0,6

8.160

1,1

3.793

86,9

4.222

0,5

9.984

1,3

29 - Politiche economiche finanziarie e di bilancio

64.201

8,4

61.746

8,4

-2.455

-3,8

58.324

7,6

58.335

7,8

30 - Giovani e sport

806

0,1

685

0,1

-121

-15,0

671

0,1

661

0,1

31 – Turismo

76

0,0

37

0,0

-39

-51,3

37

0,0

33

0,0

32 - Servizi istituzionali generali amministrazioni

1.920

0,3

1.532

0,2

-388

-20,2

1.594

0,2

1.463

0,2

33 - Fondi da ripartire

12.451

1,6

14.518

2,0

2.067

16,6

15.895

2,1

15.825

2,1

34 - Debito pubblico

298.643

39,3

293.889

39,8

-4.754

-1,6

338.253

43,9

315.695

42,1

SPESE COMPLESSIVE

760.066

100

738.338

100

-21.728

-2,9

770.567

100

749.534

100

 


PARTE II
Bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2011
(A.C. 3779)

 


Premessa

Nelle pagine seguenti sono illustrati i principali dati, per i settori di interesse della XI Commissione, del bilancio a legislazione vigente 2011 e pluriennale per il triennio 2011-2013, relativi agli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quelli del Ministero dell’economia e delle finanze (per le voci di interesse).

La classificazione delle risorse pubbliche si articola su due principali livelli di aggregazione: Missioni e Programmi, questi ultimi frazionati in Macroaggregati o “unità di voto” (corrispondenti, per la spesa corrente, alle seguenti voci: Funzionamento, Interventi, Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi, Oneri del debito pubblico e Oneri comuni; per la spesa in conto capitale: Investimenti, Altre spese in c/capitale e oneri comuni; per il Rimborso di prestiti: rimborso del debito pubblico), i quali evidenziano le risorse attribuite e gestite dai Centri di responsabilità. L’analisi si esplica sulle componenti del quadro contabile generale delle previsioni 2011 e quindi sugli aspetti specificatamente relativi alla competenza e ai residui di cassa.

Organizzazione del Ministero e priorità politiche per il 2011

Con la L. 13 novembre 2009, n. 172[11] è stata apportata una modifica del numero dei Ministeri e dei componenti il Governo, nonché l’istituzione del “Ministero della salute” e del “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, le cui funzioni erano esercitate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, istituito con il D.L. 16 maggio 2008, n. 85[12].

Secondo quanto riportato nella Nota integrativa, le misure adottate dal Governo sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego hanno determinato, nel Ministero, l’attuazione di “un modello organizzativo in grado di migliorare gli standard di efficienza, attraverso la semplificazione e la reingegnerizzazione dei processi”.

L’Amministrazione, quindi, si trova, in prospettiva di una razionalizzazione della spesa pubblica e di una “efficientizzazione” dell’azione amministrativa, nella necessità di provvedere, nel prossimo triennio, alla revisione dei propri modelli organizzativi, anche attraverso la costruzione di poli logistici integrati, al fine di gestire in modo integrato le funzioni e le prestazioni erogate dal Ministero e dagli enti previdenziale ed assicurativi.

Riguardo l’attuazione delle politiche, la Nota evidenzia l’intenzione del Ministero di programmare la propria azione promuovendo una “crescita inclusiva”, rafforzando la governance sugli enti territoriali per lo sviluppo della domanda occupazionale. Allo stesso tempo, sono stati previsti interventi di sostegno al reddito nonché misure per lo sviluppo delle opportunità di lavoro, avendo particolare riguardo alle donne ed ai giovani. Oltre a ciò l’Amministrazione ha svolto un’attività di mediazione tra le parti sociali nelle vertenze collettive di lavoro, ha sviluppato percorsi di formazione professionale, ha pianificato azioni di contrasto del lavoro irregolare attraverso un potenziamento dell’attività ispettiva, ha previsto misure di sostentamento delle pensioni nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio. Infine, l’Amministrazione ha predisposto misure di contrasto alla povertà ed ogni altra forma di emarginazione; in tale ambito è stato considerato particolarmente importante il ruolo del terzo settore, che il Ministero intende valorizzare.

Per quanto attiene più specificamente agli aspetti organizzativi, la Nota sottolinea che le riduzioni intervenute sulle dotazioni finanziarie in applicazione del D.L. 112/2008 e e del D.L. 78/2010 hanno sollecitato un ammodernamento della struttura amministrativa, al fine di conseguire maggiore efficacia dell’azione amministrativa nei confronti dei cittadini.

Tra l’altro, la stessa Nota evidenzia come il contenimento dei costi fissi amministrativi ed una riallocazione delle risorse umane e finanziarie, tra l’altro richiamate anche dal D.Lgs. 150/2009, comporti una riqualificazione delle politiche e delle funzioni. In quest’ottica, conclude la Nota, il Ministero “ha dovuto operare una riconfigurazione della struttura nel suo complesso, sia dell’apparato centrale che territoriale”. Ciò ha portato all’elaborazione di uno schema di regolamento di organizzazione del Ministero, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 maggio 2010, ma non ancora emanato in via definitiva, che, ottemperando alle disposizioni di cui all’articolo 74 del D.l. 112/2008, riduce le dotazioni organiche della dirigenza di livello generale e non, attraverso una revisione dei centri di responsabilità amministrativa ed una riconfigurazione dell’articolazione degli uffici presenti nel territorio.

L’Amministrazione, inoltre, con il D.M. 31 marzo 2010, ha operato una diversa articolazione di alcune strutture di primo livello, al fine dell’adeguamento dell’apparato ai richiamati interventi normativi. 

Principali variazioni nei capitoli di spesa

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le due principali Missioni riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono: Politiche previdenziali (25), Politiche per il lavoro (26), Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) e Fondi da ripartire (33).

Tali missioni sono attuate attraverso i seguenti specifici programmi:

§         Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3);

§         Politiche attive e passive del lavoro (26.6); Coordinamento e interazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7); Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8); Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavro (26.9); Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10); Servizi territoriali per il lavoro (26.11); Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (26.12);

§         Promozione dei diritti sociali politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno (24.10); Terzo settore: associazionismo volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2); Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12);

§         Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6);

§         Indirizzo politico (32.2); Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3);

§         Fondi da assegnare (33.1).

 

I macroaggregati (ora unità di voto) previsti nello stato di previsione per il settore del lavoro e della previdenza sociale sono suddivisi per spesa corrente (funzionamento, interventi, oneri comuni) e per conto capitale (investimenti, spese in conto capitale e altre spese in conto capitale).

 

Le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'esercizio finanziario 2011 risultano complessivamente pari a euro 80.140.203.747 (di cui 79.204.532.415per spese correnti e 935.671.332 per spese in conto capitale).

Per il 2012 e 2013 sono previste spese per, rispettivamente, 81.125.764.190 euro e 81.905.293.193 euro (di cui rispettivamente 80.448.974.562 euro per la parte corrente e 676.789.628 euro per la parte in conto capitale per il 2012 e 81.233.522.828 euro per la parte corrente e 671.770.365 euro per la parte capitale per il 2013).

Nella tabella seguente sono riportati gli stanziamenti di competenza delle missioni relative al settore del lavoro e della previdenza sociale. Le singole voci sono quindi ottenute attraverso l'aggregazione delle risorse  stanziate per i singoli programmi che afferiscono a ciascuna missione.

 

Missioni

Stanziamento legge di bilancio iniziale di competenza (2010)

Previsioni risultanti anno finanziario 2011

Previsioni risultanti anno finanziario 2012

Previsioni risultanti anno finanziario 2013

Politiche previdenziali

53.759,61

50.220,33

51.304,98

51.612,40

Politiche per il lavoro

5.231,44

4.672,17

4.233,01

4.105,01

Totale

58.991,05

54.892,50

55.537,99

55.717,41

(Valori in milioni di euro)

 

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella n. 4) (settore Lavoro e Previdenza sociale) le Direzioni generali e gli Uffici di gabinetto del Ministro e del Segretariato generale si configurano quali autonomi Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA).

 

Nella nuova classificazione delle risorse pubbliche si articolano due principali livelli di aggregazione: Missioni e Programmi,questi ultimirappresentano le nuove Unità previsionali di base (UPB) sottoposte al voto delle Camere.

Missione n. 25 - Politiche previdenziali

(Programma 25.3, “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali)

previsione iniziale 2010:               53.759,61 mln di euro

prev. assestate 2010:                   53.896,11 mln di euro

variazioni proposte:                        -3.675,78 mln di euro

prev. 2011 risultante                     50.220,33 mln di euro

prev. 2012                                     51.304,98 mln di euro

prev. 2013                                     51.612,40 mln di euro

 

Nell’ambito di questa missione si segnala il programma 25.3, recante “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali”, il quale sostanzialmente assorbe tutte le variazioni della richiamata Missione.

 

Si evidenzia che il Macroaggregato “Interventi” presenta, con una previsione assestata 2010 di 53.889,82 mln ed un decremento di 3.733,47 mnl di euro, una previsione per l’anno finanziario 2011 di 50.156,35 mln di euro (51.240,99 mln di euro per il 2012 e 51.548 mln di euro per il 2013).

 

A tal riguardo, si segnala che:

§         Il cap. 4330 recante “Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello”, a fronte di una previsione assestata 2010 di 650 mln di euro, prevede un decremento di pari importo[13];

§         il cap. 4331 recante “Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale”, a fronte di una previsione assestata 2010 di 494,34 mln di euro, presenta una diminuzione di 206,76 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2011 di 287,58 mln di euro. Lo stesso importo è previsto per gli anni 2012-2013; 

§         il cap. 4339 recante “Somme da trasferire all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso”, a fronte di un previsione assestata 2010 di 1.311,38 mln di euro, presenta un decremento di 437 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2011 di 874,38 mln di euro. Inoltre, sono previsti 820 mln di euro nel 2012 e 920 mln di euro nel 2013;

§         il cap. 4351 recante “Quote di mensilità di pensione a carico della gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali da finanziarsi dallo Stato”, a fronte di un previsione assestata 2010 di 16.504,93 mln di euro, presenta un incremento di 716,56 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2011 di 17.221,49 mln di euro. Identico importo è previsto per gli anni 2012-2013;

§         il cap. 4352 recante “Partecipazione dello Stato all’onere delle pensioni di invalidità liquidate prima della revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile” a fronte di un previsione assestata 2010 di 4.779,94 mln di euro, presenta un decremento di 302,06 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2011 di 4.477,88 mln di euro. Identico importo è previsto per gli anni 2012-2013;

§         il cap. 4353 recante “Oneri delle pensioni liquidate nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989”, a fronte di un previsione assestata 2010 di 2.862,24 mln di euro, presenta un incremento di 103,76 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2011 di 2.966 mln di euro. Identico importo è previsto per gli anni 2012-2013;

§         il cap. 4354 recante “Oneri derivanti da pensionamenti anticipati”, a fronte di un previsione assestata 2010 di 1.937,90 mln di euro, presenta un decremento di 341,87 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2011 di 1.596,03 mln di euro. Per gli anni 2012-2013 è previsto un importo pari a 1.595,83 mln di euro;

§         il cap. 4355 recante “Partecipazione dello Stato all’onere per le pensioni d’annata”, a fronte di un previsione assestata 2010 di 2.098,36 mln di euro, presenta un decremento di 850,86 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2011 di 1.247,50 mln di euro. Identico importo è previsto per gli anni 2012-2013;

§         il cap. 4356 recante “Rivalutazione delle pensioni ed altri oneri previdenziali”, a fronte di una previsione assestata 2010 di 3.168,86 mln di euro, presenta un decremento di 756,82 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2011 di 2.412,04 mln di euro. Inoltre, è previsto un importo pari a 2.412,40 mln di euro per il 2012 e 2.412,76 mln di euro per il 2013;

§         il cap. 4360 recante “Oneri per le prestazioni economiche contro la tubercolosi”, a fronte di una previsione assestata 2010 di 236,87 mln di euro, presenta un decremento di 186,87 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2011 di 50 mln di euro. Identico importo è previsto per gli anni 2012-2013;

§         il cap. 4361 recante “Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità”, a fronte di una previsione assestata 2010 di 416 mln di euro, presenta un incremento di 121,56 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2011 di 537,56 mln di euro. Identico importo è previsto per gli anni 2012-2013;

§         il cap. 4363 recante “Sgravi contributivi”, a fronte di una previsione assestata 2010 di 403,07 mln di euro, presenta una diminuzione di 365,50 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2011 di 37,56 mln di euro. Identico importo è previsto per gli anni 2012-2013;

§         il cap. 4364 recante “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri”, a fronte di una previsione assestata 2010 di 12.444,12 mln di euro, presenta un aumento di 233,17 mln di euro, per cui la previsione per il 2011 è di 12.677,29 mln di euro. Inoltre, è previsto un importo pari a 12.831,46 mln di euro per il 2012 e 13.038,52 mln di euro per il 2013;

§         il cap. 4369 recante “Esonero dal versamento contributivo da parte dei datori di lavoro al fondo di garanzia per le quote di TFR conferite alla previdenza complementare”, con una previsione assestata 2010 di 484 mln di euro, presenta un decremento di 384 mln di euro, per cui la previsione per il 2011 è di 100 mln di euro. Per gli anni 2012 e 2013 è previsto uno stanziamento di 484 mln di euro;

§         il cap. 4370 recante “Esonero dal versamento dei contributi sociali da parte dei datori di lavoro in relazione al conferimento del TFR alla previdenza complementare”, con una previsione assestata 2010 di 711 mln di euro, presenta un decremento di 611 mln di euro, per cui la previsione per il 2011 è di 100 mln di euro. Per gli anni 2012 e 2013 è previsto uno stanziamento di 711 mln di euro;

§         il cap. 4371 recante “Somme da trasferire agli enti previdenziali, per oneri pensionistici a favore di particolari soggetti”, con una previsione assestata 2010 di 1.156 mln di euro, presenta un incremento di 155,75 mln di euro, per cui la previsione per il 2011 è di 1.311,75 mln di euro. Identico importo è previsto per gli anni 2012 e 2013.

Missione n. 26 - Politiche per il lavoro

previsione iniziale 2010:                2.721,18 mln di euro

prev. assestate 2010:                   5.231,44 mln di euro

variazioni proposte:                        -559,27 mln di euro

prev. 2011 risultante                     4.672,17 mln di euro

prev. 2012                                     4.233,01 mln di euro

prev. 2013                                     4.105,01 mln di euro

 

Nell’ambito di questa missione si segnala il programma 26.6, recante “Politiche attive e passive del lavoro”, il quale, a fronte di una previsione assestata 2010 pari a 4.767,54 mln di euro, presenta un decremento di 472,09 mln di euro, per cui la previsione 2011 risulta pari a 4.295,45 mln di euro. Inoltre, la spesa per il 2012 risulta pari a 3.861,32 mln di euro, e 3.749,66 mln di euro per il 2013.

Si evidenzia che il Macroaggregato 1.3 “Interventi” presenta, con una previsione assestata 2010 di 1.347,19 mln di euro ed un aumento di 2.018,97 mln di euro, una previsione per l’anno finanziario 2011 di 3.366,16 mln di euro. Inoltre, si prevede uno stanziamento pari a 3.190,92 mln di euro per il 2012 e di 3.079,25 mln di euro per il 2013;

A tal riguardo, si segnala che:

§         il cap. 2400 recante “Oneri relativi ai trattamenti di CIGS e connessi trattamenti di fine rapporto”, a fronte di una previsione assestata 2010 di 10,33 mln di euro, presenta un incremento di 455,67 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2011 di 466 mln di euro. Inoltre, si prevede uno stanziamento pari a 419,40 mln di euro per il 2012 e di 390,04 mln di euro per il 2013;

§         il cap. 2402 recante “Oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione”, a fronte di una previsione assestata 2010 di 1.307,60 mln di euro, presenta un aumento di 1.580,53 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2011 di 2.888,13 mln di euro. Inoltre, si prevede uno stanziamento pari a 2.759,49 mln di euro per il 2012 e di 2.677,18 mln di euro per il 2013.

Più specificamente:

à         per i trattamenti di mobilità, a fronte di una previsione assestata 2010 di 130,67 mln di euro, è proposto un decremento di 27,38 mln di euro con la conseguente previsione per il 2011 di 103,29 mln di euro. Identico importo è previsto per gli anni 2012 e 2013;

à        per gli interventi a sostegno dell’occupazione, a fronte di una previsione assestata 2010 di 200,13 mln di euro, è proposto un incremento di 1.106,31 mln di euro con la conseguente previsione per il 2011 di 1.306,44 mln di euro. Inoltre, si prevede uno stanziamento pari a 1.175,80 mln di euro per il 2012 e di 1.093,49 mln di euro per il 2013;

à        per i trattamenti di disoccupazione, a fronte di una previsione assestata 2010 di 278,19 mln di euro, è proposto un incremento di 559,85 mln di euro con la conseguente previsione per il 2011 di 838,05 mln di euro. Per gli anni 2012 e 2013 si prevede uno stanziamento pari a 840,05 mln di euro;

à         per gli ammortizzatori sociali, a fronte di una previsione assestata 2010 di 290,25 mln di euro, è proposto un decremento di 6,61 mln di euro con la conseguente previsione per il 2011 di 283,64 mln di euro. Identico importo è previsto per gli anni 2012 e 2013;

à        non sono previste variazioni negli stanziamenti per imprese sottoposte a procedure concorsuali (previsione assestate 2010 pari a 5,16 mln di euro, importo identico per il triennio 2011-2013) e indennità di mobilità (previsioni assestate 2010 pari a 351,55 mln di euro, importo identico per il triennio 2011-2013);

à        è stato infine soppresso lo stanziamento per calamità varie, pari, nelle previsioni assestate 2010, 51,65 mln di euro.

 

Si evidenzia, inoltre, che il Macroaggregato 1.3 “Investimenti” presenta, con una previsione assestata 2010 di 3.412,42 mln di euro ed un decremento di 2.490,85 mln di euro, una previsione per l’anno finanziario 2011 di 921,57 mln di euro. Per gli anni 2012 – 2013 si prevede uno stanziamento pari a 662,68 mln di euro.

In particolare, il cap. 7206 recante “Fondo sociale per occupazione e formazione” a fronte di una previsione assestata 2010 pari a 3.226,32 mln di euro, presenta un decremento di 2.340,04 mln di euro, con la conseguente previsione 2011 pari a 886,28 mln di euro[14]. Per gli ani 2012-2013 è previsto uno stanziamento pari a 627,38 mln di euro.

 

Inoltre, il programma 26.8, recante “Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro”, a fronte di una previsione assestata 2010 pari a 53,92 mln di euro, presenta un decremento di 32,22 mln di euro, per cui la previsione 2011 è pari a 21,69 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa pari a 21,72 mln di euro per il 2012 e a 16,70 mln di euro per il 2013.

 

Inoltre, il programma 26.10, recante “Servizi e sistemi informativi per il lavoro”, a fronte di una previsione assestata 2010 pari a 69,70 mln di euro, presenta un decremento di 44,82 mln di euro, per cui la previsione 2011 è pari a 24,88 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa pari a 24,45 mln di euro per il 2012 e a 15,02 mln di euro per il 2013.

In particolare, il Macroaggregato 1.9 “Interventi” a fronte di una previsione assestata 2010 pari a 51,22 mln di euro, presenta un decremento di 35,24 mln di euro, per cui la previsione 2011 è pari a 15,98 mln di euro. Inoltre, è prevista uno stanziamento pari a 15,55 mln di euro per il 2012 e a 6,11 mln di euro per il 2013. Più specificamente, il cap. 3892, recante “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili” a fronte di una previsione assestata di 42 mln di euro per il 2010, presenta un decremento di 30,24 mln di euro, per cui la previsione 2011 è pari 11,76 mln di euro. Inoltre, è previsto uno stanziamento pari a 11,79 mln di euro per il 2012 e di 2,73 mln di euro per il 2013.

 

Infine, il programma 26.11, recante “Servizi territoriali per il lavoro”, a fronte di una previsione assestata 2010 pari a 313,63 mln di euro, presenta un decremento di 19,17 mln di euro, per cui la previsione 2011 è pari a 294,45 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa pari a 289,83 mln di euro per il 2012 e a 287,95 mln di euro per il 2013.

Missione n. 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione iniziale 2010:                25.028,74 mln di euro

prev. assestate 2010:                   25.016,30 mln di euro

variazioni proposte:                            146,30 mln di euro

prev. 2011 risultante                     25.162,59 mln di euro

prev. 2012                                     25.502,39 mln di euro

prev. 2013                                     26.102,49 mln di euro

 

Nel Programma 24.2 denominato “Terzo settore: associazionismo, volontariato, ONLUS e formazioni sociali” si evidenzia che rispetto alla previsione assestata 2010, pari a 14,32 mln di euro, viene proposto un decremento di 12,50 mln di euro: pertanto, la previsione 2011 è determinata in 1,81 mln di euro. Inoltre, è previsto uno stanziamento pari a 1, 82 mln di euro per il 2012 e di 1,80 mln di euro per il 2013. In particolare, il cap. 5242 recante “Fondo per il volontariato e contributi alle associazioni sociali”, che aveva uno stanziamento nelle previsioni assestate 2010 pari a 9,46 mln di euro viene ridotto per lo stesso importo. Analoga operazione avviene per il cap. 5246 recante “Fondo per l’associazionismo sociale” con una dotazione di 2,61 mln di euro nelle previsioni assestate 2010.

 

Nel programma 24.12 denominato “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi” si evidenzia che rispetto alla previsione assestata 2010, pari a 24.997,51 mln di euro, viene proposto un incremento di 163,27 mln di euro: pertanto, la previsione 2011 è determinata in 25.160,78 mln di euro (25.500,56 mln di euro per il 2012 e 26.100,69 mln di euro per il 2013).

 

In particolare, al Macroaggregato4.5 “Interventi”, a fronte di previsioni assestate 2010 di 24.772,68 mln di euro vi è un aumento di 307,72 mln di euro: pertanto, le previsioni per l’anno finanziario 2011 sono stabilite in 25.080,41 mln di euro (25.425,53 mln di euro per il 2012 e 26.051,01 mln di euro per il 2013). Più specificamente:

§         il cap. 3528, recante “Somma da corrispondere all’INPS per il pagamento di pensioni, assegni vari e relativi oneri accessori agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili” a fronte di un importo pari a 15.940 mln di euro nelle previsioni assestate 2010, presenta un incremento di 780 mln di euro, portando così le previsioni 2011 ad un importo di 16.720 mln di euro (17.040 mln di euro nel 2012 e 17.580 mln di euro nel 2013);

§         il cap. 3532, recante “Somma da erogare per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni concesse a favore dei genitori e familiari di persone handicappate” a fronte di un importo pari a 309,50 mln di euro nelle previsioni assestate 2010, presenta un incremento di 177,02 mln di euro, portando così le previsioni 2011 ad un importo di 486,52 mln di euro (510,84 mln di euro nel 2012 e 536,38 mln di euro nel 2013);

§         il cap. 4348, recante “Pensioni sociali, assegni sociali ed assegni vitalizi” a fronte di un importo pari a 2.823,38 mln di euro nelle previsioni assestate 2010, presenta un incremento di 569,98 mln di euro, portando così le previsioni 2011 ad un importo di 3.393,37 mln di euro (identico importo anche per gli anni 2012 e 2013);

§         inoltre, il cap. 3538 recante “Fondo per le non autosufficienze” che recava uno stanziamento pari a 400 mln di euro nelle previsioni assestate 2010 viene diminuito dello stesso importo)[15], analogamente il cap. 3539 recante “Somme da corrispondere alle regioni per il finanziamento degli interventi di competenza regionale in materia di politiche sociali” (186, 96 mln di euro nelle previsioni assestate 2010).

 

Inoltre, al Macroaggregato4.5 “Oneri comuni di parte corrente”, a fronte di previsioni assestate 2010 di 220,79 mln di euro vi è un decremento di 145,49 mln di euro: pertanto, le previsioni per l’anno finanziario 2011 sono stabilite in 75,30 mln di euro (69,95 mln di euro per il 2012 e 44,59 mln di euro per il 2013). Più specificamente, il cap. 3671 (esposto nella Tabella C delle finanziaria) recante “Fondo da ripartire per le politiche sociali” a fronte di previsioni assestate 2010 pari a 220,79 mln di euro, presenta un decremento di 145,49 mln di euro: pertanto le previsioni 2011 sono pari a 75,30 mln di euro (69,95 mln di euro per il 2012 e 44,59 mln di euro per il 2013)[16];

Missione n. 27 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (somme interamente assorbite dal programma 27.6 denominato “Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate”)

previsione iniziale 2010:                  1,90 mln di euro

prev. assestate 2010:                   16,32 mln di euro

variazioni proposte:                      -14,54 mln di euro

prev. 2011 risultante                        1,79 mln di euro

prev. 2012                                        1,95 mln di euro

prev. 2013                                        1,97 mln di euro

Missione n. 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

previsione iniziale 2010:                81,93 mln di euro

prev. assestate 2010:                   82,24 mln di euro

variazioni proposte:                     -23,89 mln di euro

prev. 2011 risultante                     58,35 mln di euro

prev. 2012                                     58,46 mln di euro

prev. 2013                                     58,46 mln di euro

 

Inoltre, per il Programma 32.3 denominato “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, si evidenzia che rispetto alla previsione assestata 2010, pari a 68,45 mln di euro, viene proposto un decremento di 23,05 mln di euro: pertanto, la previsione 2011 è determinata in 45,40 mln di euro. Inoltre, si prevede una spesa pari a 45,51 mln di euro per gli anni 2012 e 2013.

 

Infine, si segnala, nella Missione 33 “Fondi da ripartire”, Programma 33.1 “Fondi da assegnare”, Macroaggregato 8.1 “Oneri comuni di parte corrente”, i seguenti capitoli:

§         cap. 1161 recante “Fondo da ripartire per l’istituzione e per le esigenze degli uffici periferici del Ministero del lavoro ecc.” che a fronte di previsioni assestate 2010 pari a 11,04 mln di euro,presenta un decremento di 2,65 mln di euro, portando le previsioni 2011 a 8,40 mln di euro (identico importo per il 2012 ed il 2013);

§         cap. 4932 recante “Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali” che a fronte di previsioni assestate 2010 pari a 23,95 mln di euro,presenta un decremento di 8,83 mln di euro, portando le previsioni 2011 a 15,12 mln di euro (identico importo per il 2012 ed il 2013).

 

Più in generale, la tabella seguente dà conto dell'andamento delle spese a partire dal rendiconto 2009.

 

Spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(milioni di euro)

 

 

Rendiconto 2009

Previsioni 2010

Previsioni Ass. 2010

Var.%

Previsioni 2011

Var.%

Previsioni 2012

Previsioni 2011

 

 

(a)

(b)

(b/a-1)

(c)

(c/b - 1)

 

 

Spese correnti

81.133,07

80.664,02

80.821,83

0,002

79.204,53

-(0,020)

80.448,97

81.233,52

Spese c/cap.

1.906,59

957,75

3.457,75

2,610

935,67

-(0,729)

676,79

671,77

TOTALE

83.039,66

81.621,77

84.279,58

0,032

80.140,20

(-0,049)

81.125,76

81.905.29

Conto dei Residui

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2010 è stata valutata complessivamente in 5.978,82 mln. di euro, di cui 4.446,91 mln. di parte corrente e 1.531,92 mln. in conto capitale. A fronte di una previsione assestata 2010 pari 9.599,28 mln di euro (di cui 6.172,88 mln di parte corrente e 3.426,40 mln in conto capitale) è stato proposto un decremento pari a 1.899,46 mln di euro (-1.372,42 mln di aprte corrente e -527,04 mln in conto capitale). Pertanto, l’importo per il 2011 è pari a 7.699,82 mln di euro (di cui 4.800,47 mln di parte corrente e 2.899,35 mln in conto capitale).

Bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella n. 2) - voci di interesse della Commissione Lavoro

Si segnala, infine, che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze:

§         nell’ambito della Missione n. 17 (24 dell’elenco generale) “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”:

à        il programma n. 24.5 (codice 17.1 della nomenclatura del Ministero dell’economia e delle finanze) denominato “Protezione sociale per particolari categorie”, a fronte di una previsione assestata 2010 pari a 4.480,83 mln di euro, presenta un decremento di 191,33 mln di euro, per cui la previsione 2011 è pari a 4.289,50 mln di euro. Inoltre, per il 2012 è prevista una spesa pari a 4.239,50 mln di euro, mentre per il 2013 è previsto un importo pari a 4.239,50 mln di euro;

à        il programma n. 24.6 (codice 17.2 della nomenclatura del Ministero dell’economia e delle finanze) denominato “Garanzia dei diritti dei cittadini”, a fronte di una previsione assestata 2010 pari a 118,14 mln di euro, presenta un decremento di 34,59 mln di euro, per cui la previsione 2011 è pari a 83,56 mln di euro. Analoga spesa è prevista per gli anni 2012 e 2013;

à        il programma n. 24.7 (codice 17.3 della nomenclatura del Ministero dell’economia e delle finanze) denominato “Sostegno alla famiglia”, a fronte di una previsione assestata 2010 pari a 185,29 mln di euro, presenta un decremento di 132,82 mln di euro, per cui la previsione 2011 è pari a 52,47 mln di euro. Inoltre, per il 2012 è prevista una spesa pari a 52,54 mln di euro, mentre per il 2013 è previsto un importo pari a 31,39 mln di euro;

à        il programma n. 24.8 (codice 17.4 della nomenclatura del Ministero dell’economia e delle finanze) denominato “Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità”, a fronte di una previsione assestata 2010 pari a 18,73 mln di euro, presenta un decremento di 5,93 mln di euro, per cui la previsione 2011 è pari a 12,80 mln di euro. Analoga spesa è prevista per gli anni 2012 e 2013;

§         nell’ambito della Missione n. 18 (25 dell’elenco generale) “Politiche previdenziali”, il programma n. 25.2 denominato “Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati”, a fronte di una previsione assestata 2010 pari a 18.106,50 mln di euro, presenta un incremento di 2.976,93 mln di euro, per cui la previsione 2011 è pari a 21.083,44 mln di euro. Inoltre, per il 2012 è prevista una spesa pari a 22.045,55 mln di euro, mentre per il 2013 è previsto un importo pari a 23.105,95 mln di euro;

§         nell’ambito della Missione n. 19 (26 dell’elenco generale) “Politiche per il lavoro”, il programma n. 26.2 denominato “Infortuni sul lavoro” presenta una previsione assestata 2010 pari a 5,83 mln di euro. Non sono previsti interventi su tale importo per il triennio 2011-2013.

 

 


PARTE III
Disegno di legge di stabilità 2011 (A.C. 3778): parti di interesse della XI Commissione (Lavoro)


1. Articolo 1, commi 2-4

I commi 2 e 3 dell’articolo 1 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS.

 

In primo luogo, il comma 2 determina l'adeguamento, per l'anno 2011, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[17], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2011, nell’ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, e Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, pari complessivamente a 542,07 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 434,67 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);

b)   nella misura di 107,40milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2).

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 3, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2011, sempre come evidenziato dall’Allegato 2, sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS –considerando l'incremento di cui al punto 2.a1) dell’Allegato 2, –in 18.556,19 milioni di euro (per l’anno 2010 l’importo dovuto era pari a 18.121,52 milioni). Di tale importo (v. punto 2.b1) dell’Allegato 2):

à        787,29 milioni sono dovuti ad integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni ante 1° gennaio 1989 (lettera a);

à        2,78 milioni di euro sono dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera b));

à        64,57 milioni sono dovuti per l’ENPALS (lettera c)).

§         per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali– considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera b) – in 4.585,28 milioni di euro (nel 2010 l’importo dovuto era pari a 4.477,88 milioni); (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).

 

Infine, il comma 4, lettera a), prevede l’utilizzo di specifiche risorse, individuate anche esse dall’Allegato 2, nell’ambito della Missione 024 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Missione 012 – Trasferimenti assistenziali a Enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e  programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[18], valutati in 462 milioni di euro per il 2009 ed in 120 milioni di euro per il 2010.

 

Nell’Allegato 2 sono inoltre indicati gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla precedente lettera a), delle somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2009 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie pari a 302 milioni di euro, ovvero accantonate presso la medesima Gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi, pari a 280 milioni di euro (lettera b)).

 


2. Le tabelle del disegno di legge di stabilità 2011

Per quanto attiene alla struttura delle tabelle allegate al ddl di stabilità, si segnalano alcune significative novità rispetto alla precedente impostazione delle tabelle allegate alla legge finanziaria.

In particolare, sono stati, al contrario, rivisti i contenuti e parzialmente accorpate quattro tabelle - C, D, E ed F -, che sono state ridotte a tre: C, D ed E. Alle Tabelle A e B, invece, non sono state apportate modificazioni.

Tabella A
Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

La tabella A del disegno di legge finanziaria reca le indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio. Si ricorda che nel disegno di legge finanziaria 2010, come già nelle precedenti leggi finanziarie, l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente e in conto capitale reca solo la menzione del Ministero interessato e del relativo accantonamento, senza precisazione del provvedimento (o dei provvedimenti) per cui viene disposto l'accantonamento.

In particolare, nella tabella A per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non vi sono stanziamenti per il 2011, mentre per gli anni 2012 e 2013 è stato previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro.

Nella relazione illustrativa allegata si sottolinea come l’accantonamento sopra riportato sia preordinato per l’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 306/2008 e 11/2009, che hanno dichiarato illegittime le norme che, per gli stranieri extracomunitari, escludono il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, nel caso in cui non sussistano specifici requisiti di reddito, nonché per la pdl AC 2424 (Antonino Foti ed altri) la quale reca, secondo anche quanto riportato nella relazione illustrativa, una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa.

 

Nella Tabella A della legge finanziaria per il 2010 non erano previsti stanziamenti per gli anni 2010 e 2011, mentre era previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro per l’anno 2012.

 

Inoltre, nella Tabella A del Ministero dell’economia e delle finanze è previsto uno stanziamento di risorse destinato ad una molteplicità di interventi, pari a 74,55 mln di euro per il 2012 e 122,65 mln di euro per il 2013, mentre non sono previsti stanziamenti per il 2011. Tra le varie risorse, sono computate quelle necessarie per l’attuazione delle disposizioni contenute nel cd. “collegato lavoro” (A.C. 1441-quater-F, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 2010 e in attesa di pubblicazione sulla G.U.), nonché le risorse relative all’AS 2206 (Stucchi ed altri), recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, attualmente all’esame della 11° Commissione Lavoro, previdenza sociale del Senato, ed approvato dalla Camera dei deputati il 19 maggio 2010 in un testo risultante dall’unificazione di varie pdl (82 e abb.).

Infine, nella Tabella A del Ministero della difesa è previsto uno stanziamento di risorse, pari a 5 mln di euro per il 2012 ed il 2013 preordinato all’adozione delle disposizioni contenute nel cd. “collegato lavoro” in precedenza richiamato. Non sono previsti stanziamenti per il 2011

Tabella B
Voci da includere nel Fondo speciale in conto capitale

La tabella B provvede alla costituzione del fondo speciale in conto capitale, le cui funzioni e caratteristiche sono identiche a quelle del fondo di parte corrente. Nella tabella B del disegno di legge finanziaria per l’anno 2010 non sono previsti stanziamenti per il e 2011, mentre per gli anni 2012 e 2013 è stato previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si fa presente che nella relazione illustrativa si evidenzia come lo stanziamento sopra riportato sia preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

Nella Tabella B della legge finanziaria per il 2010 non erano previsti stanziamenti per gli anni 2010 e 2011, mentre era previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2011 per la medesima finalità.

Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria

Il contenuto della Tabella C è stato ridefinito in applicazione dell’articolo 52 della L. 196/2009, che prevede, in sede di prima applicazione, che la legge di stabilità disponga la soppressione delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa, tenendo conto della definizione di spese obbligatorie recata dall’articolo 21, comma 6, della richiamata L. 196 in particolare le spese definite “oneri inderogabili” quali gli oneri lordi per il personale, obblighi comunitari e internazionali e rate di ammortamento dei mutui). Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

In particolare, per l'anno 2011 sono iscritti i seguenti provvedimenti di interesse per il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

-          Politiche previdenziali:

Legge 335 del 1995, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”: articolo 13 - Vigilanza sui fondi pensione cap. 4332

-          Anno 2011: 0,302 mln di euro;

-          Anno 2012: 0,302 mln di euro;

-          Anno 2013: 0,302 mln di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2010 lo stanziamento era pari a 0,477 mln di euro per il 2009, a 0,362 mln di euro per il 2010 e il 2011.

 

-          Politiche per il lavoro – Politiche attive e passive del lavoro

Legge 448 del 1998, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”(provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999): articolo 80, comma 4 – Formazione professionale cap. 4161

-          Anno 2011: 0,817 mln di euro;

-          Anno 2012: 0,817 mln di euro;

-          Anno 2013: 0,817 mln di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2010 lo stanziamento era di 1,193 mln di euro per il 2010, di 0,908 mln di euro per il 2011 e di 0,908 mln di euro per il 2012.

 

Legge 296 del 2006, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria per il 2007): articolo 1, comma 1163 - Finanziamento dell’attività della formazione professionale cap. 7682

-          Anno 2011: 9,293 mln di euro;

-          Anno 2012: 9,293 mln di euro;

-          Anno 2013: 9,293 mln di euro.

 

-          Politiche per il lavoro – Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

Legge 350 del 2003, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2004): articolo 3, comma 149 – Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali cap. 5025

-          Anno 2010: 1,370 mln di euro;

-          Anno 2011: 1,370 mln di euro;

-          Anno 2012: 1,370 mln di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2010 lo stanziamento era pari a 2 mln di euro per il 2010, a 1,522 mln di euro per il 2011 e a 1,522 mln di euro per il 2012.

 

-          Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi

Legge 285 del 1997, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza: articolo 1 – Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza cap. 3527

-          Anno 2011: 39,960 mln di euro;

-          Anno 2012: 39,960 mln di euro;

-          Anno 2013: 39,960 mln di euro.

Legge 328 del 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” cap. 3671

-          Anno 2011: 75,297 mln di euro;

-          Anno 2012: 69,954 mln di euro;

-          Anno 2013: 44,590 mln di euro.

 

Si segnala, inoltre, il finanziamento dei seguenti provvedimenti nel bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:

-          Fondi da ripartire – Fondi da assegnare

Legge 385 del 1978, “Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato” cap. 3026

-          anno 2011: 35,485 mln. di euro;

-          anno 2012: 35,485 mln. di euro;

-          anno 2013: 35,485 mln. di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2010 lo stanziamento era di 35,489 mln di euro per il 2010, di 35,485 mln di euro per il 2011 e 2012.

Tabella D
Definanziamenti delle autorizzazioni legislative
di spesa della sola parte corrente

La tabella D, che accoglie le informazioni già parzialmente previste dalla precedente Tabella E per quanto riguarda i definanziamenti delle autorizzazioni di spesa della sola parte corrente, non reca il rifinanziamento di norme incidenti sullo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tabella E
Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recati da leggi pluriennali

La tabella E, che accorpa i dati delle precedenti Tabelle D, E (per le spese di conto capitale) ed F, evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l’importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità

In particolare, sono iscritti i seguenti provvedimenti di interesse per il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

                                                                                            

 

-          Politiche per il lavoro – Politiche attive e passive per il lavoro

Decreto Legge 148 del 1993, convertito dalla Legge 236 del 1993 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione: articolo 1, comma 7 – Fondo per l’occupazione cap. 7206

-          Anno 2011: 8,000 mln di euro;

-          Anno 2012: =;

-          Anno 2013: =;

-          Anno 2014 e successivi: =.

 

Nella Tabella E relativa alla legge finanziaria per il 2010 non erano previste variazioni riguardanti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

 



[1]     A seguito di questa nuova configurazione, peraltro, il disegno di legge di stabilità – insieme al disegno di bilancio – viene presentato alle Camere entro la prima metà di ottobre e non più a fine settembre, come previsto nella disciplina previgente.

[2]     Previsto alla lettera i-ter) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468/1978.

[3]     Peraltro già inapplicata ai sensi di quanto previsto, in via sperimentale, dal co. 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 112/2008 (conv. L. 133/08) in relazione alla legge finanziaria per il 2009 e dal co. 21-ter, art. 23 del D. L. n. 78/2009 (conv. L. 102/09) per la legge finanziaria 2010.

[4]     Si ricorda che nella normativa previgente, tali importi venivano riepilogati, rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate alla legge finanziaria; analogamente, il testo in esame prevede l’esposizione di tali somme in “corrispondenti tabelle”.

[5]     Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, concernente le disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e la loro verifica.

[6]     Rispetto alla precedente procedura di correzione degli effetti finanziari, l’attuale procedura riguarda non più gli scostamenti fra oneri e coperture verificati su singole norme di legge, ma la necessità di riallineamento delle previsioni relative ad una legge rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, fissati con la manovra triennale. La prima ipotesi, infatti (ossia la necessità di correggere gli scostamenti su singole norme), è ora considerata nell’ambito del meccanismo generale di copertura finanziaria delle leggi (articolo 17), in base al quale – nel caso di spese obbligatorie o vincolate – la clausola di salvaguardia predisposta per le previsioni di spesa deve avere carattere effettivo ed automatico.

[7]     Convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010.

[8]     Nell’ambito della riorganizzazione del bilancio per missioni e programmi era stata tuttavia mantenuta, come unità di voto parlamentare, l’unità previsionale di base (denominata “macroaggregato”), codificata a seconda della natura della spesa.

[9]     Si ricorda che il budget economico è stato introdotto con la riforma del bilancio dello Stato del 1997, con l’introduzione della contabilità economica analitica per centri di costo, in aggiunta a quella finanziaria. Il principio fondamentale del sistema di contabilità economica è la rilevazione dei costi, intesa come valorizzazione monetaria dell’utilizzazione delle risorse, mentre la spesa, che caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall’esborso monetario legato all’acquisizione delle risorse medesime. Quindi il Budget illustra i costi (valore dell’utilizzo effettivo delle risorse) che lo Stato prevede di sostenere nel corso dell’anno, in coerenza con gli stanziamenti finanziari (spesa per l’acquisizione di risorse e trasferimenti) approvati dal Parlamento. Finora il budget ha costituito un autonomo documento, trasmesso al Parlamento in modo separato rispetto al disegno di legge di bilancio (Doc. CLVIII).

[10]    Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

[11]   “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”.

[12]   D.L. 16 maggio 2008, n. 85, Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge L. 14 luglio 2008, n. 121. Il provvedimento aveva riunito in un’unica struttura ministeriale i dicasteri precedentemente istituiti con il D.L. 18 maggio 2006, n. 181  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale nonché il Ministero della salute. Peraltro, nel D.L. 181/2006 (c.d. di “spacchettamento”), erano stati istituiti anche due Ministeri senza portafoglio, aventi compiti di indirizzo in materia di politiche giovanili e in materia di politiche per la famiglia, ora confluiti nel dicastero istituito con il D.L. 85/2008.

[13]   In particolare, il capitolo si conserva per memoria e lo stanziamento si elimina per cessazione dell’onere recato dall’articolo 1, comma 67, della L. 247/2007, istitutivo, appunto, del richiamato fondo (lo sgravio contributivo era previsto per il triennio 2008-2010).

[14]   La riduzione si riferisce all’assegnazione di risorse di 2.500 mln di euro per il solo anno 2010 disposta dalla delibera CIPE n. 2 del 2009, la quale ha disposto, a valere sulle risorse del FAS rivolte al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, complessivamente disponibili in favore delle Amministrazioni centrali un’assegnazione di 4 miliardi di euro a favore del Fondo sociale per occupazione. La copertura dei 4 miliardi di euro è assicurata: quanto a 1,2 miliardi di euro, eventualmente incrementabili fino a un importo di 1,5 miliardi, a carico della programmazione 2000-2006 ai sensi dell’articolo 6-quater del D.L. 112/2008 (revoca delle assegnazioni non impegnate) e quanto a 2,8 miliardi di euro, riducibili a 2,5 miliardi di euro in relazione all’incremento di risorse a carico dello stesso articolo 6-quater, a carico della programmazione 2007-2013.

[15]   Lo stanziamento si elimina per cessazione dell’onere di cui all’articolo 2, comma 102, della L. 191/2008.

[16]   La variazione è proposta in relazione all’applicazione dell’articolo 14, comma 2, del D.L. 78/2010, che ha previsto alcune misure di riduzione delle risorse statali alle autonomie territoriali, che sostanziano il concorso finanziario quantificato nel precedente comma 1 dello stesso articolo.

[17]    “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[18]    “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”. Tale norma ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l’INPS della la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).

      Contestualmente le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale (comma 2).