Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Tutela previdenziale dei liberi professionisti - AA.C. 2715 e 3522 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2715/XVI   AC N. 3522/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 374
Data: 20/07/2010
Descrittori:
LIBERI PROFESSIONISTI   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Tutela previdenziale dei liberi professionisti

AA.C. 2715 e 3522

 

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 374

 

 

 

20 luglio 2010

 


 

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4974 / 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

FileLA0352.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

Le proposte di legge                                                                                         3

La proposta di legge 2715                                                                                    3

La proposta di legge 3522                                                                                  15

Quadro normativo                                                                                            18

Gli Enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti                        18

Il memorandum dell’8 aprile 2008                                                                      22

Riferimenti Normativi

Cost. 27 dicembre 1947(artt. 38, 81). Costituzione della Repubblica italiana   28

L. 5 agosto 1978, n. 468 (artt. 7, 13). Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio                                                                                          29

D.Lgs. 30-6-1994 n. 509. Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.                                             30

L. 8 agosto 1995, n. 335 (art. 2). Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.  36

D.Lgs. 10-2-1996 n. 103. Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.                                                                    48

L. 23 agosto 2004, n. 243 (Art. 1). Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.                         56

L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Art. 1, co. 5). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)                                             77

D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (art. 17). Disciplina delle forme pensionistiche complementari.        78

L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Art. 1, co. 763.) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).                                            81

Allegati

’Memorandum’ per il riordino organico della normativa che disciplina gli enti previdenziali privati        85

 

 


Schede di lettura

 


Le proposte di legge

Le pdl 2715 (Damiano ed altri) e 3522 (Di Biagio ed altri) recano, pur intervenendo su aspetti diversi, disposizioni inerenti gli enti previdenziali privatizzati (di seguito Enti).

 

Più specificamente:

§         la pdl 2715 interviene direttamente sulla disciplina concernente gli Enti, proponendone un riordino organico, al fine di affrontare e regolare i profili di criticità emersi nel settore a distanza di circa quindici anni dai provvedimenti di privatizzazione, per assicurare il rafforzamento degli istituti previdenziali e dei margini di efficienza e di trasparenza delle gestioni, nell’interesse del miglioramento e dell’estensione delle prestazioni per gli associati, coerentemente con le linee guida emerse nel memorandum dell’8 aprile 2008;

§         la pdl 3522 delega il Governo ad adottare provvedimenti volti all’istituzione dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Professionisti (ENPALP), in cui confluiscano gli Enti previdenziali privatizzati, al fine di istituire un sistema omogeneo della previdenza dei liberi professionisti.

La proposta di legge 2715

L’articolo 1, anche ribadendo analoghe disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 509, individua il regime giuridico delle Casse professionali.

 

Al riguardo, il comma 1 definisce enti senza scopo di lucro le associazioni e le fondazioni di cui al D.Lgs. 509/1994 e 103/1996. Lo stesso comma ribadisce altresì la personalità giuridica di diritto privato delle Casse medesime, nonché la loro funzione di tutela previdenziale obbligatoria in favore dei soggetti iscritti. Conferma inoltre la loro autonomia normativa, gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti e nei limiti fissati dalle disposizioni di legge, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

 

Il successivo comma 2 esclude i richiamati Enti da ogni forma di intervento finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, specificando altresì che l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), riporta gli Enti solamente per finalità di natura statistico-economica.

 

L’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. è definito annualmente dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 311/2004, con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno. L’ultimo elenco è pubblicato nella G.U. del 31 luglio 2009, n. 176 (vedi anche infra).

Tale elenco è suddiviso per amministrazioni centrali, locali ed enti di previdenza ed assistenza sociale. Le principali tipologie di pubbliche amministrazioni individuate dall’ISTAT sono le seguenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale, Agenzie fiscali, Enti di regolazione dell’attività economica (ad es. AIFA, ARAN, AGEA, CNIPA), Enti produttori di servizi economici (ad es. ENAC, ANAS, ICE), Autorità amministrative indipendenti, Enti a struttura associativa (ad es. ANCI, UPI), Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (ad es. CONI, Unire, Biennale Venezia, ETI), Enti e Istituzioni di ricerca, Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, nonché gli enti territoriali (regioni e province autonome, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, ecc.).

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, gli Enti hanno l’obbligo, entro tre mesi dall’emanazione del decreto cui sono demandate l’individuazione delle linee guida dei regolamenti (vedi infra), di adottare, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, appositi regolamenti riguardanti i seguenti oggetti:

a)      le modalità di attuazione dello statuto;

b)      la disciplina dei contributi e delle prestazioni;

c)      le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi;

d)      il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari;

e)      i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti;

f)        le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture;

g)      la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione;

h)      la disciplina dei casi di conflitto di interessi;

i)        le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 

La definizione delle linee guida dei regolamenti in precedenza richiamati è demandata, ai sensi del successivo comma 2, ad uno o più decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (rectius: Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli Enti, sentiti gli Enti interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore provvedimento in esame.

 

I richiamati regolamenti, oltre a quelli adottati dagli enti sui medesimi oggetti prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono sottoposti alle specifiche procedure di approvazione dello statuto e dei regolamenti (nonché delle delibere in materia di contributi e prestazioni) previste dall’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 509/1994 (comma 3).

 

Tale procedura, disposta dall’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 509/1994, prevede che nell'esercizio della vigilanza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministero del lavoro e delle politiche sociali) di concerto con i Ministeri competenti in materia di vigilanza, approvi, appunto:

§         lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;

§         le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

 

Infine, decorso inutilmente il termine dei tre mesi in precedenza citato, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (rectius: Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con i Ministri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli Enti, ha l’obbligo di nominare un commissario straordinario, avente il compito di adottare i richiamati regolamenti (comma 4).

 

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di vigilanza.

 

In particolare, il comma 1 dispone l’istituzione di apposite direzioni di vigilanza sugli Enti, mediante appositi decreti emanati dai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali (rectius: del lavoro e delle politiche sociali) e dell'economia e delle finanze, in relazione alle rispettive amministrazioni. Con i medesimi decreti sono disposte le opportune forme di coordinamento delle direzioni dei Ministeri interessati.

Si segnala che non è previsto un termine di emanazione dei decreti.

 

Il successivo comma 2 inserisce un comma 2-bis al richiamato articolo 3 del D.Lgs. 509/1994

Il nuovo comma introduce un termine per la conclusione dei procedimenti inerenti l’approvazione dello statuto e dei regolamenti da parte delle autorità vigilanti (sessanta giorni dalla data di ricezione dei citati atti) nonché per le delibere in materia di contributi e prestazioni (trenta giorni dalla data di ricezione dei citati atti). Nel caso in cui tali termini decorrano inutilmente, ogni atto relativo diventa esecutivo. Entro gli stessi termini, inoltre, le autorità vigilanti devono formulare eventuali motivati rilievi, con il rinvio degli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione.

 

L’articolo 4, comma 1, demanda ad un apposito decreto interministeriale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sentiti gli Enti interessati, l’individuazione dei parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 3, comma 12, della L. 335/1995, così come modificato dall'articolo 1, comma 763, della L. 296/1996.

 

Il richiamato articolo 3 comma 12, della L. 335/1995, così come sostituito dall’articolo 1, comma 763, della L. 296/2006, estendendo i parametri di equilibrio finanziario individuati per gli Enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994 anche agli Enti ex D.Lgs. 103/1996, ha sancito che la stabilità delle gestioni previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996, debba ricondursi ad un arco temporale di 30 anni, rispetto ai 15 precedentemente previsti. Oltre a ciò, ha introdotto la previsione secondo cui il bilancio tecnico dei medesimi enti debba essere redatto secondo criteri determinati con decreto ministeriale, sentiti gli enti interessati, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. Con il D.M. 29 novembre 2007 sono stati determinati i criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli Enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria.

Infine, è stato precisato che provvedimenti adottati al fine di garantire la richiamata stabilità debbano comunque considerare i criteri di gradualità e di equità tra le generazioni.

 

Lo stesso decreto disciplina altresì le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato (comma 2), al fine di consentire agli enti una maggiore efficienza della gestione dei profili di rischio e di rendimento negli investimenti attraverso la valutazione degli impegni di lungo periodo a carico delle categorie assicurate. Si ricorda che analoghe disposizioni in tema di redazione di bilanci su base triennale sono contenute nell’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 509/1994.

 

L’articolo 5 reca le disposizioni di natura fiscale applicabili agli enti previdenziali obbligatori di natura privata.

La tassazione degli enti previdenziali obbligatori di natura privata.

Sino al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010, che ha modificato la disciplina previgente) i predetti enti previdenziali erano sottoposti a tassazione secondo il modello ETT, ovvero:

§         esenzione dall’imposizione del versamento dei contributi;

§         tassazione dei proventi generati dalle gestioni patrimoniali (mobiliari e immobiliari);

§         tassazione delle prestazioni previdenziali erogate.

Gli Enti pubblici di previdenza obbligatoria erano invece sottoposti al cosiddetto modello EET, con tassazione delle sole prestazioni previdenziali erogate. In virtù della formulazione dell’articolo 74 del TUIR (D. Lgs. n. 917 del 1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi) antecedente all’entrata in vigore del citato D.L. n. 78 del 2010, per i soli enti pubblici l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali non costituiva esercizio di attività commerciali a fini fiscali.

 

L’articolo 38, comma 11 del citato decreto-legge n. 78 del 2010[1] apporta significative modifiche al regime di tassazione applicabile agli enti privati di previdenza e assistenza obbligatoria. Ad essi è stata infatti estesa l’esclusione della nozione di attività commerciale a fini IRES (e dunque IRAP) delle attività previdenziali e assistenziali.

Inoltre, a tali enti si estende la norma che esclude dall’ambito applicativo dell’IVA gli apporti ai fondi immobiliari chiusi, ove tali apporti siano una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto; a tali apporti sono applicate le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Le disposizioni in esame.

Il comma 1 dell’articolo 5 in esame propone di estendere agli enti di previdenza obbligatoria di natura privata il regime tributario previsto per le forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con applicazione di una tassazione sostitutiva dei rendimenti maturati con aliquota più bassa di quella ordinaria, nonché l’imposizione sostitutiva delle prestazioni erogate.

 

Il predetto articolo 17 (comma 1) dispone l’applicazione ai fondi pensioni di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta; le norme recano le modalità di calcolo del risultato netto per le specifiche caratteristiche dei fondi pensioni (commi da 2 a 5 ).

E’ inoltre disposta una specifica disciplina per i fondi pensione il cui patrimonio è direttamente investito in beni immobili (imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal TUF - decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, cui è applicata l’imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

L’articolo 17, comma 8 reca le modalità di versamento dell’imposta; il comma 9detta le modalità di presentazione ed effettuazione delle dichiarazioni.

 

Si osserva che il passaggio ad un sistema impositivo più favorevole del precedente richiede la previa valutazione della copertura finanziaria delle disposizioni proposte.

Inoltre, alla luce delle novità introdotte dal citato decreto-legge n. 78 del 2010, si potrebbe prendere in considerazione il coordinamento delle disposizioni proposte con quanto previsto dal citato articolo 38, comma 11.

 

Ai sensi del comma 2, si propone l’applicazione di un trattamento fiscale di miglior favore agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, con lo scopo di perseguire maggiore efficienza gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data dell’eventuale entrata in vigore della proposta di legge in esami, la definizione dei criteri e le modalità di attuazione dell’articolo 5 in esame.

 

Si osserva, al riguardo, che il comma 2 non specifica in quali misure consista il “trattamento fiscale di miglior favore” da applicarsi agli enti che stipulano tra loro accordi di tipo consortile. Il successivo comma 3 demanda a un decreto ministeriale la determinazione di criteri e modalità di attuazione dell’intero articolo in commento tra cui, presumibilmente, anche la specificazione del predetto comma 2; il combinato disposto in commento sembra dunque demandare a una fonte di rango secondario la determinazione del trattamento fiscale da applicarsi a una specifica platea di enti, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 23 della Costituzione.

Infine, analogamente a quanto osservato per il comma 1, la previsione di un trattamento fiscale più favorevole implica la necessaria valutazione della copertura finanziaria delle norme proposte.

 

L’articolo 6 istituisce un fondo di garanzia, al fine (come evidenziato nella relazione illustrativa) “di assicurare stabilità finanziaria e certezza dei trattamenti previdenziali”. Il fondo è finanziato direttamente delle Casse, per “far fronte ad interventi straordinari in caso di insolvenza o di non sufficiente copertura delle riserve necessarie al pagamento delle prestazioni”.

 

In particolare, il comma 1, modificando il testo dell’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 509/1994, ed inserendo un nuovo articolo 2-bis, prevede l’istituzione del richiamato fondo (lettera b)), nonché, nel caso in cui l’intervento di risanamento dello stesso non produca effetti, la nomina di un commissario liquidatore (lettera a))

 

Come accennato, per le finalità sopra esposte, il nuovo articolo 2-bis istituisce un fondo di garanzia tra i soggetti iscritti, avente personalità giuridica e con gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1 dell’articolo 2-bis).

I singoli enti hanno l’obbligo di riservare una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al momento dell’utilizzazione da parte del fondo di garanzia (comma 2 dell’articolo 2-bis).

L’entità delle quote da versare al fondo da parte degli Enti in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia, nonché la determinazione dei criteri e i limiti degli interventi del fondo di garanzia sono demandate, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2-bis, ad un apposito decreto.

Si segnala, in proposito, che il testo non individua il termine entro il quale debba essere menato il richiamato decreto.

L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 4 dell’articolo 2-bis).

Si evidenzia che anche in questo caso il testo non prevede un termine entro il quale il decreto debba essere emanato.

 

Infine, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2-bis, lo Stato si configura come prestatore di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze (anche in questo caso il testo non prevede un termine entro il quale il decreto debba essere emanato).

 

La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della L. 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della L. 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'U.P.B. 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Si segnala, al riguardo, che la L. 468/1978 è stata abrogato dall’articolo 51, del comma 1,lettera c), della L. 31 dicembre 2009, n. 196[2], a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 52, comma 6.

Attualmente, è l’articolo 31 della L. 196 che prevede l’elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze; per quanto concerne, invece, il riferimento all’utilizzo delle risorse del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all’articolo 7 della L. 468, il nuovo riferimento è all’articolo 26 della medesima L. 196. Il suddetto Fondo è peraltro iscritto nell’U.P.B. 25.2.3, cap. 3000.

Si segnala, quindi, l’opportunità di coordinare i riferimenti legislativi del comma in esame alla normativa vigente.

 

L’articolo 26 della L. 196/2009 conferma, all’interno della nuova disciplina contabile del bilancio statale, il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, la cui dotazione rimane determinata con apposito articolo della legge di bilancio.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nella parte corrente (comma 1).

Per ciò che attiene alle finalità del Fondo, esso è destinato ad incrementare le dotazioni sia di competenza che di cassa dei capitoli di bilancio in cui sono iscritte spese aventi carattere obbligatorio; e, per quanto concerne il funzionamento, decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare dalla Corte dei conti, trasferiscono le risorse ai competenti capitoli (comma 2)[3].

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato l’elenco dei capitoli di tutti i ministeri relativi alle spese obbligatorie, da approvare con apposito articolo della legge del bilancio (comma 3).

 

Infine, come accennato in precedenza, si prevede, ribadendo analoghe disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 509, che, in caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, e accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, anche a seguito dell'intervento del fondo di garanzia, con apposito decreto interministeriale viene nominato un commissario liquidatore, al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle norme vigenti in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.

L’articolo 7 reca modifiche all’articolo 1, comma 36, della L. 243/2004, il quale prevede che gli enti previdenziali di diritto privato possano accorparsi tra loro ed includere altre categorie professionali “similari” di nuova istituzione, qualora siano prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle condizioni previste dall’articolo 7 del D. Lgs. 103/1996.

 

Si fa presente che analoghe disposizioni sono contenute nell’articolo 3 della pdl 3522.

 

In particolare, il citato articolo 7 del D.Lgs. 103/1996 ha disposto che la delibera dell'ente esponenziale di categoria con cui si dispone l'inclusione in ente già esistente (adottata, ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 103/1996, dall'organo statutario competente con la maggioranza assoluta dei membri) deve essere accompagnata dalla delibera dell'ente previdenziale già esistente approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Quest'ultima delibera - oltre ad essere corredata da un piano finanziario ed attuariale - deve prevedere:

a)  il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;

b)  l'istituzione di una gestione separata, per la categoria professionale inclusa (con applicazione del metodo contributivo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 103).

 

In particolare, l’articolo in esame sostituisce interamente il citato comma 36, introducendo contestualmente un nuovo comma 36-bis.

Rispetto al testo vigente , il nuovo comma 36, oltre a definire associazioni e fondazioni gli Enti, per fini di coordinamento con le disposizioni del precedente articolo 1, inserisce espressamente anche le categorie professionali non regolamentate tra le categorie prive di una protezione previdenziale obbligatoria interessate dagli atti di accorpamento.

Il successivo comma 36-bis precisa che gli atti finalizzati al conseguimento delle operazioni di cui al comma 36 sono esenti da imposte e da tasse.

 

L’articolo 8 reca disposizioni volte a garantire l’adeguatezza delle prestazioni effettuate dalle Casse professionali.

In particolare, si prevede, da parte delle Casse:

§         la possibilità, al fine di assicurare trattamenti pensionistici maggiormente adeguati, di adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell'aliquota soggettiva (a carico del professionista e legata all’entità del suo reddito) e dell'aliquota integrativa (a carico della committenza, legata al volume d’affari annuale[4]), nel rapporto di 2,5 a 1 (comma 1);

§         l’utilizzo, della percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2%, derivante dalla variazione in precedenza richiamata, per finalità previdenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni (comma 2).

 

Si ricorda, in proposito, che è stato assegnato alla 11a Commissione del Senato l’A.S. 2177 (Lo Presti ed altri), già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati l’11 maggio 2010 (A.C. 1524), il quale reca disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, iscritti alle Casse professionali privatizzate. In particolare, il provvedimento modifica l’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 103/1996, al fine di prevedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali (attualmente fissato da tale disposizione al 2% del fatturato lordo), sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa, approvate dai Ministeri vigilanti.

 

Ai sensi del comma 3, le deliberazioni concernenti le variazioni delle aliquote e l’utilizzo del contributo integrativo eccedente sono sottoposte alla stessa procedura di approvazione degli statuti, dei regolamenti e delle delibere di contribuzione e previdenza di cui all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 509/1994 (vedi supra).

 

L’articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza complementare.

 

In primo luogo, è data facoltà a specifici soggetti di aderire a forme pensionistiche complementari istituite dagli Enti previdenziali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g), del DLgs. 5 dicembre 2005, n. 252[5], i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali (comma 1).

 

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 252/2005 ha stabilito l’applicazione del medesimo provvedimento alle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 509/1994, e 103/1996, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Il successivo articolo 3, comma 1 lettera g), ha altresì previsto, innovando la precedente normativa, che i richiamati enti siano considerati fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, con obbligo della gestione separata.

 

In particolare, tale facoltà concerne i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione non iscritti agli enti promotori, nonché gli iscritti alle associazioni delle professioni non regolamentate[6], di cui all'apposito elenco tenuto presso il C.N.E.L..

 

Alle professioni non regolamentate, si è interessato fin dal 1992 anche il CNEL che, al fine di approfondire la tematica delle professioni tradizionali ed emergenti, ha avviato un filone di attività relativo alle suddette professioni, istituendo dapprima la Commissione per le nuove rappresentanze, e successivamente la Consulta e l’Osservatorio sulle nuove professioni.

I risultati dell’attività svolta dal CNEL si sono tradotti nella predisposizione di Rapporti di monitoraggio che hanno evidenziato l’evoluzione economica e sociale dei professionisti, suggerendo anche l’opportunità di giungere ad una regolamentazione strutturata sul sistema di Ordini e Associazioni; inoltre è stata costituita ed aggiornata la Banca dati sulle associazioni professionali. Si tratta di una lista delle associazioni nella quale sono iscritte quelle che presentano presso il CNEL la documentazione minima richiesta (questionario elaborato dal CNEL, atto costitutivo e statuto). Le associazioni che posseggono requisiti ulteriori previsti da un regolamento approvato dal CNEL il 17 luglio 2003 sono iscritte nell’Elenco delle associazioni delle professioni non regolamentate. Mentre la banca dati consente di descrivere il fenomeno, con l’elenco il CNEL mira all’individuazione di buone pratiche che le associazioni dovrebbero perseguire (democraticità interna dell’associazione, approvazione di un codice deontologico, previsione di forme di assicurazione per gli iscritti e di un aggiornamento professionale periodico).

Dal V Rapporto di monitoraggio predisposto dal CNEL nell’aprile del 2005 (l’ultimo in materia), risulta che nella banca dati citata sono censite 196 associazioni delle professioni non regolamentate: 25 nel campo delle arti, scienze e tecniche, 18 nella comunicazione d’impresa, 52 nei servizi all’impresa, 42 nella medicina non convenzionale, 19 nel settore sanitario, 16 nel campo della  cura psichica e 24 nei rimanenti settori (dati al 31 dicembre 2004).

Nell’elenco le associazioni censite risultano, invece, 155: 20 nel campo delle arti, scienze e tecniche, 10 nella comunicazione d’impresa, 51 nei servizi all’impresa, 35 nella medicina non convenzionale 16 nel settore sanitario, 11 nel campo della cura psichica e 12 negli altri settori.

 

Con apposito decreto interministeriale, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, sono determinati i criteri e le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari richiamate (comma 2).

 

L’articolo 10, comma 1, prevede la facoltà, per gli Enti, di istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale, previa valutazione di congruità attuariale fra gli impegni di spesa derivanti e le risorse esplicitamente individuate e destinate alla copertura degli impegni stessi. Tali prestazioni sono disciplinate da appositi regolamenti, i quali, ai sensi del successivo comma 2, sono sottoposti alla procedura di approvazione di cui all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 509/1994 (comma 2).

 

L’articolo 11 reca disposizioni in materia di massimale contributivo (di cui all’articolo 2, comma 18, della L. 335/1995), disponendone la non applicabilità ai soggetti iscritti agli Enti istituiti ai sensi del D.Lgs. 103/1996.

 

Tale comma ha stabilito, per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, nonché per i soggetti che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. In questi casi opera un massimale annuo di retribuzione assoggettabile a contributi, annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT, pari, per il 2010, a 92.147,00 euro (INPS, circolare n. 16 del 2 febbraio 2010; INPDAP, nota n. 5 del 26 febbraio 2010).

Lo stesso comma ha altresì disposto una delega al Governo per emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 335/1995, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni. In attuazione della delega, il D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579, ha definito il trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo.

 

Al riguardo, non appare chiaro perché la non applicabilità del massimale contributivo operi solo nei confronti dei soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate ai sensi del D.Lgs.103/1996 (e non anche dei soggetti iscritti alle casse privatizzate ai sensi del D.Lgs. 509/1994), tenuto anche conto del fatto che ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della L. 335/1995, il massimale è applicato ai lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, e che lo stesso massimale opera anche nei confronti dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa.

 

L’articolo 12, infine, modifica la composizione numerica del Consiglio di Indirizzo Generale, attualmente basata su un membro ogni mille iscritti agli Enti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 103/1996, allo scopo di assicurare una maggiore economicità all'azione amministrativa degli Enti stessi. Sostanzialmente, la modifica comporta un dimezzamento del numero dei membri, in quanto, novellando la citata lettera c), si prevede un membro ogni duemila iscritti agli Enti.

Si ricorda, infatti, che ai sensi della citata lettera c), lo Statuto degli Enti deve disporre, oltre agli elementi di cui all’articolo 16 c.c.[7], la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. 

La proposta di legge 3522

La pdl 3522 (Di Biagio ed altri) reca una delega al Governo per istituire l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Liberi Professionisti (ENPALP), nel quale confluiscono gli enti previdenziali privatizzati.

La necessità dell’istituzione dell’ENPALP, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, trae origine dall’esigenza di comporre un sistema omogeneo della previdenza dei liberi professionisti, stante le situazioni di difformità gestionale presente nelle diverse Casse professionali, causa principale delle sofferenze nel sistema previdenziale.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delega e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riordino delle casse, degli istituti e degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore dei liberi professionisti.

Lo scopo è di istituire una gestione unitaria del settore e di garantire l'equilibrio finanziario e l'adeguatezza dei trattamenti secondo quanto stabilito dall'articolo 38 della Costituzione, promuovendo altresì l'unificazione e la fusione degli enti e delle gestioni esistenti in un unico sistema previdenziale delle libere professioni.

 

La delega dovrà uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)      istituzione dell’ENPALP, in cui confluiscono gli enti, gli istituti e le casse privatizzati ai sensi dei DD.LLgs. 509/1994 e 103/1996, i quali non usufruiscano di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario e siano costituiti nelle forme dell'associazione o della fondazione, in regime di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restando le finalità istitutive e l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione agli stessi da parte degli appartenenti alle categorie dei liberi professionisti e alle altre categorie di personale in favore dei quali essi risultano istituiti;

b)      continuità operativa, all'interno dell'ENPALP, degli organismi statutari di indirizzo, gestione e controllo previsti dagli ordinamenti di ciascun ente, istituto o cassa incorporati o confluenti, i quali continuano a svolgere le proprie funzioni istituzionali;

Si segnala, in proposito, che, relativamente agli organismi di gestione del nuovo ente (ENPALP), i criteri fissati alla lettera b) (ove si prevede “la continuità operativa degli organismi statutari di indirizzo, gestione e controllo previsti dagli ordinamenti di ciascun ente, istituto o cassa incorporati o confluenti, i quali continuano a svolgere le proprie funzioni istituzionali”) e i criteri fissati alla lettera c) (ove si prevede l’individuazione di “nuovi organismi di indirizzo, gestione e controllo” nell’ambito del nuovo ente) sembrano porsi in contraddizione tra loro;

c)      individuazione di organismi di indirizzo, gestione e controllo dell'ENPALP secondo i criteri della rappresentanza, della rappresentatività, dell'eleggibilità, della partecipazione, dell'autonomia e dell'autogoverno delle categorie interessate, fermi restando i poteri autorizzativi e di vigilanza spettanti ai Ministri vigilanti. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'istituto e conservano la titolarità dei rispettivi patrimoni ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle gestioni stesse;

d)      istituzione di una gestione finanziaria e patrimoniale dell'ENPALP unitaria, con bilancio consolidato, unico per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate e già costituite come casse, istituti o enti di diritto privato;

e)      conservazione del trattamento vigente presso l'ente, l'istituto o la cassa di provenienza per il personale fino alla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica dell'ENPALP.

 

L’articolo 2 prevede la possibilità che la normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato in precedenza richiamati possa prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

 

L’articolo 3 reca una disciplina transitoria, analoga a quella contenuta nell’articolo 7 della pdl 2715, in base alla quale, in attesa dei decreti legislativi di attuazione, le casse professionali possano accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una tutela pensionistica e previdenziale, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 103/1996.

 

Infine, l’articolo 4 reca disposizioni per l'esercizio della delega.

 

In particolare, i richiamati decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le associazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative e con le istanze rappresentative degli enti, degli istituti e delle casse. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia (comma 1).

Entro i 30 giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, nel caso in cui non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi in precedenza citati, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione (comma 2).

Infine, decorsi i termini per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti (anche in riferimento al termine per i pareri definitivi richiesti alle Commissioni stesse in caso di ritrasmissione dei decreti legislativi da parte del Governo), senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (comma 3).


Quadro normativo

Gli Enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti

Per quanto concerne gli enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti,occorre ricordare che gli Enti di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali (cd. Casse professionali) sono state privatizzati, dal 1° gennaio 1995, nell’ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l’articolo 1, commi da 32 a 38, della L. 24 dicembre 1993, n. 537[8].

In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509[9], che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, dei seguenti enti[10]:

-    Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

-    Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;

-    Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;

-    Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti;

-    Cassa nazionale del notariato;

-    Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;

-    Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);

-    Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);

-    Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);

-    Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);

-    Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);

-    Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

-    Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC);

-    Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

-       Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)[11].

Benché con qualche ritardo rispetto al termine inizialmente stabilito (1° gennaio 1995), tutti gli enti elencati hanno proceduto, nel corso del 1995 e nei primi mesi del 1996, alla trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato. Solo l’ENPAF ha perfezionato il processo di privatizzazione nel novembre 2000 (DM 7/11/2000).

 

La disciplina della gestione degli Enti è contenuta nell’articolo 2 del D.Lgs. 509/1994. In particolare, si dispone;

§         l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli Enti stessi, nel rispetto di specifici principi (stabiliti nello stesso articolo 2) e nei limiti fissati dalle disposizioni dello stesso D.Lgs. 509, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta (comma 1);

§         l’obbligo di una gestione economico-finanziaria tale da assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale (comma 2);

§         la nomina di un commissario straordinario, nel caso di disavanzo economico-finanziario, con apposito decreto interministeriale. Il commissario adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni (comma 4);

§         la nomina, con apposito decreto interministeriale, di un commissario liquidatore dopo tre anni dalla nomina del commissario straordinario, nel caso in cui il disavanzo economico e finanziario persista ed accertata l'impossibilità da parte di quest’ultimo di poter provvedere al riequilibrio finanziario. Al commissario liquidatore sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili (comma 5).

 

Gli Enti, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 509, contestualmente alla deliberazione di trasformazione devono adottare lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati con la specifica procedura di cui all’articolo 3, comma 2 (vedi infra), ed ispirarsi ai seguenti criteri:

§         trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti;

§         determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione;

§         previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. Inoltre, si prevede anche un adeguamento biennale delle riserve tecniche.

 

Successivamente, il comma 25 dell’articolo 2 della L. 8 agosto 1995, n. 335[12], ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103[13], che ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti. Le norme del richiamato decreto legislativo trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti, appartenenti alle richiamate categorie professionali, che esercitino attività libero-professionale, e, contemporaneamente, svolgano attività di lavoro dipendente.

 

In attuazione del D.Lgs. 103/1996 sono stati istituiti i seguenti enti privatizzati:

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (ENPAPI);

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).

 

L’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 103/1996 ha disposto l’applicazione, per tali Enti, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta, del sistema di calcolo contributivo, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo specifiche modalità attuative.

 

Ai sensi del successivo articolo 3, recante disposizioni sulle forme gestorie, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi devono deliberare, alternativamente:

§         la partecipazione ad uno specifico ente pluricategoriale (disciplinato dall’articolo 4 dello stesso D.Lgs. 103), avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal D.Lgs. 509/1994, in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i liberi professionisti;

§         la costituzione di un apposito ente di categoria (disciplinato dal successivo articolo 5 del D.Lgs. 103), avente la medesima configurazione giuridica dell’ente pluricategoriale, alla condizione che l’ente sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti;

§         l’'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al D.Lgs. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;

§         l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

 

L’ente pluricategoriale e l’ente di categoria, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 103, assumono natura di fondazioni. Lo stesso articolo definisce gli elementi che deve contenere lo statuto degli enti medesimi.

 

Si ricorda, infine, che gli iscritti agli Enti, in virtù dei singoli Regolamenti di gestione dei contributi, sono tenuti al versamento di specifici contributi. In particolare, i richiamati Regolamenti stabiliscono:

§         la misura del contributo soggettivo, legato principalmente al reddito dell’iscritto;

§         la misura del volume d’affari annuale su cui calcolare il contributo integrativo, pari, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 103/1996, al 2% di tale grandezza. 

 

Merita ricordare, infine, che in seguito all’emanazione dei decreti di privatizzazione, nonché del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, recante l’attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, con i quali è stata disposta la privatizzazione della quasi totalità degli enti previdenziali, sono rimasti fuori dalla normativa richiamata, conservando quindi la loro caratteristica di ente previdenziale pubblico, i seguenti enti:

§         Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

§      Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

§      Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP);

§      Istituto postelegrafonici (IPOST);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

§      Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

§      Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) (si ricorda che quest’ultimo ente ha anche caratteristiche assistenziali).

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 31, della L. 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, aveva delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della richiamata legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

Tale delega non ha trovato attuazione.

Il memorandum dell’8 aprile 2008

Il documento (sottoscritto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell’epoca e dai rappresentanti dell’Associazione degli enti previdenziali privati - l’AdEPP - e dai rappresentanti di 13 Casse professionali), traendo spunto dalla necessità di una riorganizzazione organica della disciplina in materia da effettuare attraverso un intervento normativo, ha focalizzato alcune linee guida utili “per le scelte e l’attività legislativa del futuro Governo”.

In particolare, sono stati considerati necessari interventi inerenti:

§         la natura giuridica delle Enti, nell’ambito della previdenza obbligatoria;

§         il sistema dei controlli;

§         i modelli operativi e gestionali;

§         l’adeguatezza e la sicurezza dei trattamenti erogati dagli Enti.

 

Per quanto attiene alla natura giuridica degli Enti, il memorandum ha evidenziato come l’applicabilità o meno di specifiche norme di finanza pubblica, relative solamente al comparto degli enti pubblici, abbia creato situazioni non coordinabili con l’autonomia decisionale degli Enti stessi. 

In particolare, il documento fa riferimento all’inclusione degli Enti nel conto economico consolidato dell’ISTAT, redatto ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004) nonostante il TAR del Lazio, con sentenza n. 1938/2008, abbia escluso gli Enti dal conto consolidato ISTAT.

 

Con il richiamato comma 5 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 è stato introdotto un “limite all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni” ed è stato precisato che, al fine di assicurare gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea (DPEF e relative note di aggiornamento per il triennio 2005/07), la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato, individuate nell’elenco allegato alla medesima legge e per gli anni successivi dall’ISTAT, non avrebbe potuto superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno. In sostanza, il richiamato comma 5 ha introdotto un tetto di spesa per realizzare un obiettivo di finanza pubblica concordato in sede europea, indicando espressamente le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto di tale tetto per il primo anno (2005). Per gli anni successivi, l’aggiornamento annuale è di competenza dell’ISTAT. La richiamata sentenza ha, in particolare, sottolineato che la finanziaria per il 2005, nell’allegato 1, in adempimento all’obbligo che si era autoassegnato, ha indicato le amministrazioni pubbliche in modo specifico, ma per quanto concerne la materia previdenziale si è limitata ad una indicazione generica (Enti nazionali di previdenza e assistenza), in pratica rimettendo all’ISTAT la loro individuazione, senza peraltro fornire alcun criterio. L’Istituto successivamente, prosegue la sentenza, “vi ha provveduto con l’elenco impugnato che è stato predisposto in applicazione del regolamento comunitario n. 2223 del 1996 e in pretesa applicazione del d. lgs. n. 509 del 1994”. La stessa sentenza, inoltre, ha evidenziato come il richiamato regolamento dell’UE sia “preordinato all’elaborazione di una metodologia che produca definizioni, nomenclature e regole contabili comuni, al fine di consentire la predisposizione di conti e di tabelle su basi comparabili in sede comunitaria”. In altri termini, prosegue la sentenza, l’inclusione delle amministrazioni nel conto economico consolidato mira “a soddisfare le esigenze di contabilità pubblica della Comunità Europea e tendono ad introdurre un linguaggio comune ai Paesi dell’Unione”.

In particolare, la sentenza ha ritenuto “che l’inserimento degli enti ricorrenti nell’elenco delle pubbliche amministrazioni cui è imposto un tetto di spesa, si riveli illegittimo per le ragioni che di seguito si espongono a partire dalla configurazione giuridica formale, e soprattutto sostanziale, degli enti in questione e delle finalità perseguite con la legge cui è stata data applicazione”. Ciò poteva avvenire, continua la sentenza, “attraverso l’adozione di una deliberazione assunta dai competenti organi, subordinata alla <<condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario>>”.

Al riguardo, gli Enti sono considerati enti senza scopo di lucro ed è stata a loro esclusa ogni possibilità di finanziamenti pubblici, sia diretti sia indiretti. Tra l’altro, rileva sempre la sentenza, “è stato, poi, introdotto l’obbligo di una riserva legale <<al fine di assicurare una continuità nell’erogazione delle prestazioni>>”, nonché è stato indicato l’equilibrio di bilancio come uno degli obblighi cui deve attenersi la gestione economico finanziaria, oltre ad essere stata attivata una vigilanza sulle casse medesime.

 

In relazione a ciò, conclude la sentenza, per specifiche argomentazioni “non può non ammettersi che, nel caso in esame, non si rintracciano giustificazioni che legittimino l’attrazione nell’ambito della pubblica amministrazione intesa in senso ampio, di soggetti qualificati come privati e organizzati come tali dal legislatore del 1994”. La finalità perseguita dall’articolo 1, comma 5, della L. 311/2004, infatti, consistente nell’assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, e cioè nell’assicurare il contenimento dell’incremento della spesa pubblica nel limite massimo percentuale del 2 per cento, non giustifica il rientro delle parti ricorrenti nel novero della pubblica amministrazione”, non essendo l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica un criterio sufficiente per inserire nel richiamato conto consolidato “enti privati che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario, organizzati sulla base di un circuito che si potrebbe definire <<chiuso>> dal punto di vista finanziario e che non gravano in nessun modo sul bilancio pubblico”, e “non incidendo altresì i loro bilanci in “alcun modo sull’erario pubblico e quindi sul livello della spesa “pubblica” e sul “patto di stabilità e di crescita” che vincola il nostro Paese e che trova il suo fondamento nell’articolo 104 del Trattato dell’Unione Europea gli stessi si rivelano estranei e indifferenti a tale obiettivo”.

Merita infine ricordare che l’EUROSTAT, con parere del 10 giugno 2008, ha accettato la decisione dell’ISTAT di classificare gli enti previdenziali privatizzatiti (anche se si fa espresso riferimento al solo D.Lgs. 509/1994) nel conto economico consolidato.

 

Al riguardo, il memorandum ha auspicato un coordinamento tra il ruolo dello Stato, non più gestore ed erogatore diretto dei servizi ma regolatore, e l’autonomia gestionale delle Casse professionali, funzionale ad una esigenza di sostenibilità finanziarie nel lungo periodo.

 

Per quanto attiene al sistema dei controlli, il documento ha evidenziato l’opportunità che esso corrisponda a criteri di uniformità alle finalità istituzionali, “nel rispetto della natura giuridica degli enti e della dovuta tutela previdenziale degli iscritti, in virtù dell’obbligatorietà dell’adesione”.

Gli obiettivi da realizzare, pertanto, presuppongono un controllo su specifici atti delle Casse professionali (ad es. delibere inerenti modifiche degli organi istituzionali, verifica della sostenibilità finanziaria del debito previdenziale di medio e lungo termine, adozione di appositi indicatori finalizzati alla verifica della correttezza delle scelte gestionale).

 

Riguardo i modelli operativi e gestionali, il documento si sofferma sulle seguenti proposte:

§         sotto il profilo fiscale, graduale passaggio ad un sistema di tassazione EET (vedi infra), ritenuto idoneo a sciogliere le scelte di gestione da condizionamenti di natura fiscale;

§         sotto il profilo dei costi amministrativi, adozione di un sistema di controllo degli stessi fondato sulla trasparenza e sulla comunicazione, anche attraverso l’uso di appositi indici, “da compararsi o da relazionarsi alle condizioni delle singole Casse e sotto i vari aspetti”. In questo ambito, il memorandum consiglia anche di approfondire l’applicabilità, alle Casse, della disciplina sui contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 163/2006, ipotizzando l’assimilazione delle Casse medesime ai concessionari di pubblico servizio;

§         sotto il profilo delle sinergie, una maggiore efficienza gestionale non dovrebbe passare necessariamente per fusioni o accorpamenti, bensì nelle applicazioni di economie di scala e di scopo (utilizzo congiunto, anche in forma consortile, di determinate strutture o attività di servizio).

 

Riguardo l’adeguatezza e sicurezza delle prestazioni, si evidenzia la necessità di incrementare le risorse finanziarie da destinare alla funzione di tipo assicurativo previdenziale e a quella di natura assistenziale. L’adeguatezza dei parametri al fine di raggiungere la sostenibilità finanziaria, valide per tutte le Casse professionali, comporta, secondo il documento, una maggiore autonomia delle Casse nella determinazione delle aliquote contributive, “anche attraverso meccanismi incentivanti che mettano in relazione l’aliquota integrativa con quella soggettiva”.

La determinazione delle risorse finanziarie, inoltre, potrebbe essere supportata anche da una revisione del massimale di reddito ”tenuto conto di una presenza relativamente più ampia di valori eccedenti il massimale stesso tra i redditi professionali”. In questo senso il memorandum auspica l’adozione da parte delle casse di bilanci pluriennali (triennali nello specifico), idonei a conseguire “una maggiore efficienza della gestione dei profili di rischio/rendimento e una conseguente maggiore redditività del patrimonio degli Enti”.

 

Infine, il memorandum evidenzia ulteriori aspetti che devono essere presi in considerazione, quali l’invio telematico dei bilanci alle autorità vigilanti, le tipologie di bilanci da trasmettere alle stesse autorità, la necessità, per le Casse, di attivarsi nel settore della previdenza complementare – soprattutto in ordine all’estensione della platea dei destinatari delle prestazioni e della tipologia della forma pensionistica da adottare -, l’introduzione di forme sanitarie integrative, la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, (attualmente stabilito in rapporto al numero degli iscritti, in significativa crescita negli ultimi anni), ed un regime fiscale agevolato per i contribuenti minimi.

 


 

Riferimenti Normativi

 


 

Cost. 27 dicembre 1947(artt. 38, 81).
Costituzione della Repubblica italiana

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(omissis)

38.  Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

 

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

 

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

 

L'assistenza privata è libera.

(omissis)

81.  Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo (87).

 

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

 

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

 

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (88).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(87)  Vedi artt. 72, comma quarto, 75, comma secondo, 100, comma secondo.

(88)  Per quanto disposto dal presente articolo, vedi anche artt. 30 e 31 Reg.Senato e artt. 31, 32, 33, 40 e 86 Reg. Camera.


L. 5 agosto 1978, n. 468 (artt. 7, 13).
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 51, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 52 della medesima legge.

(omissis)

7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

[Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

 

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (49);

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

 

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio] (50).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(49)  Comma così modificato dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.

(50) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 51, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 52 della medesima legge.

(omissis)

13. Garanzie statali.

[In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti] (85).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(85) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 51, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 52 della medesima legge.


D.Lgs. 30-6-1994 n. 509.
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.

(2)  Vedi, anche, l'art. 59, comma 20, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 1, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 3 ottobre 1996, n. 187; Circ. 2 agosto 1997, n. 180; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 20 marzo 2001, n. 68;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 2 gennaio 1996, n. 4; Circ. 19 gennaio 1996, n. 24477.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

 

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

1. Enti privatizzati.

 

1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

 

2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.

 

3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali (4).

 

4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:

 

a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti (5);

b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata;

c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio (6).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 248 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 214 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione.

(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 27 gennaio-5 febbraio 1999, n. 15 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1999, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

(6) Vedi, anche, il comma 10-ter dell'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

 

2. Gestione.

 

1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

 

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.

 

3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .

 

4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.

 

5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.

 

6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, così come previsto dallo statuto.

 

 

3. Vigilanza.

 

1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.

 

2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:

 

a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;

b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

 

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.

 

4. All'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti.

 

5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.

 

 

 

 

4. Albo.

 

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1.

 

2. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1, i lavoratori già iscritti agli istituti, tra quelli di cui all'allegato A, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, possono optare per l'iscrizione a detta assicurazione, con facoltà di trasferimento della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza (7).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(7)  Con D.M. 2 maggio 1996, n. 337, è stato approvato il regolamento per l'istituzione dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza.

 

 

5. Personale.

 

1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni (8).

 

2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto (9).

 

3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasformazione dell'ente.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(8)  Comma così sostituito dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(9)  Periodo aggiunto dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

 

 

 

Elenco A

 

ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.

 

 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.

 

Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.

 

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.

 

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.

 

Cassa nazionale del notariato.

 

Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.

 

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).

 

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).

 

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).

 

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

 

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).

 

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

 

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.

 

Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).

 

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

 

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

 


L. 8 agosto 1995, n. 335 (art. 2).
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.

(2)  L'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188) ha differito i termini per l'esercizio delle deleghe normative previste dalla presente legge al 30 aprile 1997. Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(omissis)

 

2.  Armonizzazione.

 

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 .

 

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.

 

3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 . Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento (42).

 

4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali (43).

 

5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

 

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

 

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione (44).

 

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982 .

 

Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (45).

 

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero (46).

 

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

 

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .

 

12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 , come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio (47).

 

13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15, L. 23 dicembre 1994, n. 724 , spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

 

14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte».

 

15. ... (48).

 

16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

 

17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

 

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai princìpi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni (49).

 

19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

 

20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni (50).

 

21. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto (51).

 

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i princìpi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati (52).

 

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

 

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività (53);

b) armonizzare ai princìpi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge (54).

 

24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233 , in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;

h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore (55).

 

25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti (56).

 

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività (57).

 

27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

 

28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni.

 

29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 , e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32 (58).

 

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali (59).

 

31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

 

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88 , al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 , e alla legge 2 agosto 1990, n. 233 , e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (60).

 

33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389 , con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti princìpi:

a) conferma della volontarietà dell'accesso;

b) applicazione del sistema contributivo;

c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione (61).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(42)  Comma così modificato prima dall'art. 3, comma 215, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e poi dal comma 499 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il D.M. 3 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1998, n. 300) ha così disposto:

«Articolo unico. 1. L'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali per il finanziamento della spesa pensionistica è stabilita, per l'anno 1996, al 10,9 per cento e, a decorrere dal 1997, al 12,2 per cento. I relativi versamenti, congiuntamente all'apporto residuale, sono effettuati unitariamente per tutte le amministrazioni statali a valere sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: U.P.B. 3.1.3.6 contribuzione aggiuntiva INPDAP, per i versamenti a titolo di aliquota aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i versamenti a titolo di apporto residuale.

2. Qualora l'aliquota contributiva del 12,2 per cento di cui al comma 1 dovesse, per gli anni successivi al 1997, risultare non congrua, alla modifica della stessa si procederà con apposito decreto interministeriale». Successivamente, in attuazione di quanto disposto nel presente comma, il D.M. 12 luglio 2000 (Gazz. Uff. 3 agosto 2000, n. 180) ha così disposto: «Articolo unico. 1. 1. L'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali per il finanziamento della spesa pensionistica è stabilita, per l'anno 1998, al 15,4 per cento e, a decorrere dal 1999, al 16 per cento. I relativi versamenti, congiuntamente all'apporto residuale, sono effettuati unitariamente per tutte le amministrazioni statali a valere sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: U.P.B: 3.1.3.7 contribuzione aggiuntiva INPDAP, per il versamento a titolo di aliquota aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i versamenti a titolo di apporto residuale».

(43)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 215, L. 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(44)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-12 gennaio 2000, n. 9 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2000, n. 3, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione.

(45)  Comma così modificato dall'art. 74, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, l'art. 1, comma 7, D.P.C.M. 20 dicembre 1999.

(46)  Vedi il D.M. 9 gennaio 1996.

(47)  Per le modalità applicative delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi il D.M. 8 maggio 1997, n. 187.

(48)  Aggiunge un comma all'art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153.

(49)  Vedi, in attuazione della delega, il D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579. Vedi, inoltre, l'art. 37, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(50)  Periodo aggiunto dall'art. 59, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(51) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 22-ter, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(52)  In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181 e il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182.

(53)  In attuazione della delega prevista dalla presente lett. a), vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.

(54)  In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563, il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149, e il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

(55)  In attuazione della delega prevista dal presente comma 24 è stato emanato il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146.

(56)  In attuazione della delega prevista dal presente comma è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

(57)  Vedi l'art. 1, commi 212 e 213, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Per la misura del contributo alla gestione separata, vedi l'art. 59, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 45, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, inoltre, l'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144. Per l'incremento dell'aliquota di finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui al presente comma, vedi il comma 6 dell'art. 44, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243, i commi 770, 772 e 788 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 10 e 79 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247.

(58)  Per la nuova misura del contributo di cui al presente comma, vedi l'art. 59, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(59)  Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 1996, n. 281, .

(60)  Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 1996, n. 282.

(61)  In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565.

 

 

D.Lgs. 10-2-1996 n. 103.
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e il comma 10-ter dell'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 28 marzo 1997, n. 83; Circ. 26 agosto 1998, n. 193; Circ. 12 maggio 1999, n. 104.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

 

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

1. Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti.

 

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.

 

2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

 

 

2. Prestazioni. Sistema di calcolo.

 

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.

 

2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.

 

3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

3. Forme gestorie.

 

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:

 

a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;

b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;

c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;

d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).

 

 

4. Ente pluricategoriale.

 

1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma 2.

 

2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l'ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti alla categoria.

 

3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai princìpi e criteri di cui all'art. 6.

 

4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.

 

 

5. Ente gestore di categoria.

 

1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), è accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

 

2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai princìpi e criteri di cui all'art. 6.

 

3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente:

 

a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

 

4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .

 

 

6. Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti.

 

1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile:

 

a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;

b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;

c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata.

 

2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:

 

a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie;

b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a).

 

3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.

 

4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:

 

a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;

b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà; l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti (4);

c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.

 

5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previsti, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .

 

7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Lettera così modificata dal comma 37 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243.

 

 

7. Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria.

 

1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;

b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.

 

2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.

 

3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .

 

 

8. Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti.

 

1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.

 

2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.

 

3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

 

 

9. Norme transitorie e finali.

 

1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.

 

2. Il contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997.

 

3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono definite le conseguenti modalità di integrazione dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 .

 


L. 23 agosto 2004, n. 243 (Art. 1).
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2004, n. 222.

 

 

1.  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

 

a) liberalizzare l'età pensionabile;

b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;

c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari (2);

d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi (3).

 

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

b) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni;

c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;

d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

 

2) l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;

 

3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);

 

4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;

 

5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;

 

6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'àmbito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

 

7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute (4);

 

8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;

 

9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;

 

10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;

 

11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base (5);

 

f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione;

 

g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;

 

h) perfezionare l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:

 

1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia (6);

 

2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

 

3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari (7);

 

i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni (8);

 

l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti cosi come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio (9);

 

m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;

 

n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;

 

o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile (10);

 

p) applicare i princìpi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;

 

q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

 

r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità;

 

s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità;

 

t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;

 

u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della presente lettera (11);

 

v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.

 

3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

 

4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.

 

6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:

 

a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni (12);

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini (13). Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:

 

1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;

 

2) con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge (14);

c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell’anno avendo come riferimento per l’anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell’anno (15);

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.

 

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall’applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B (16) (17);

 

8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente (18).

 

9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

 

10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;

b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

c) prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavoratrici madri;

d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.

 

11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;

b) armonizzare ai princìpi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;

e) prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavoratrici madri;

f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.

 

12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore (19).

 

13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento (20).

 

14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:

 

«i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa» (21).

 

15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (22).

 

16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

 

18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:

 

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

 

18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (23);

 

19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui ai commi 18 e 18-bis che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 15.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalle disposizioni di cui ai commi 18 e 18-bis (24).

 

20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.

 

21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso».

 

22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

 

23. Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato «Casellario», per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:

 

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;

b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;

c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;

e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali (25).

 

24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse (26).

 

25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.

 

26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:

a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

 

27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:

 

a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;

c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i princìpi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresi nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.

 

28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

 

29. Per l'istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.

 

31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

 

32. Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: «tendenzialmente» a: «altro beneficiario,».

 

33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell'àmbito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

 

35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

 

«1-bis. Gli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari».

 

36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.

 

37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti;».

 

38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996 .

 

39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale (27).

 

40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.

 

41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.

 

44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

 

45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

 

46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

 

47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

 

49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui siano stati già emanati i testi unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese (28).

 

50. Nel rispetto dei princìpi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, siano volti a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'àmbito dei testi unici, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione dei testi unici non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 (29).

 

51. Lo schema del decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere (30).

 

52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (31).

 

53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (32).

 

54. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell'età indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni] (33).

 

55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza (34).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(2)  In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(3)  In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42.

(4)  Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(5)  In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(6) Vedi, anche, la Dir.Min. 28 aprile 2006.

(7)  Lettera così modificata dall'art. 25, comma 4, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 25. In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(8)  In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(9)  In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(10)  Vedi, anche, il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42.

(11)  In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(12) Lettera così sostituita dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(13) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 22-ter, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14) Numero così sostituito dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(15) Lettera così modificata dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(16) Comma così sostituito dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(17) Comma così sostituito dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(18) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(19)  Per le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.M. 6 ottobre 2004.

(20)  Per le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.M. 6 ottobre 2004.

(21)  Per le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.M. 6 ottobre 2004.

(22)  Per le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.M. 6 ottobre 2004.

(23) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(24) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 7-quaterdecies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(25)  Vedi, anche, il D.M. 4 febbraio 2005.

(26)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 febbraio 2005.

(27) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 252 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 39, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione.

(28)  Periodo così sostituito dall'art. 2, L. 25 giugno 2005, n. 109.

(29)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 25 giugno 2005, n. 109.

(30)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 25 giugno 2005, n. 109.

(31)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 25 giugno 2005, n. 109.

(32)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 25 giugno 2005, n. 109.

(33)  Comma abrogato dal comma 150 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(34) La Corte costituzionale, con sentenza 3-7 novembre 2008, n. 362 (Gazz. Uff. 12 novembre 2008, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, sollevata in riferimento agli artt. 3, 102 e 111 della Costituzione.

 


L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Art. 1, co. 5).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2)  La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

(omissis)

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica (3).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al Com.ISTAT 29 luglio 2005 (Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175), al Com.ISTAT 28 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174), al Com.ISTAT 31 luglio 2007 (Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176), modificato dal Com.ISTAT 29 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2007, n. 252), al Comunicato 31 luglio 2008 (Gazz. Uff. 31 luglio 2008, n. 178) e al Comunicato 31 luglio 2009 (Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176). Vedi, anche, l'art. 14-viciesquinquies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 11-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione e gli artt. 9 e 17, comma 8, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

 


D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (art. 17).
Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 30-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, aggiunto dalla lettera v) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

 

(omissis)

 

17. Regime tributario delle forme pensionistiche complementari.

 

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

 

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno sì assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.

 

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto D.P.R. n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

 

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

 

5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

 

6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'l,50 per cento.

 

7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

 

8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell'àmbito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'àmbito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.

 

 


 

L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Art. 1, co. 763.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

(omissis)

 

1. 763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (320). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge (321).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(320) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 aprile 2008, n. 124 (Gazz. Uff. 7 maggio 2008, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 38 della Costituzione.

(321) La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 23 ottobre 2009, n. 263 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2009, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 763, ultimo periodo, sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, sollevata dal Tribunale ordinario di Aosta, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

 

 


Allegati

 


Inserire memorandum (Archivio-Dottrina DOL 313 PDF)

 

 

 

 



[1]    Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[2]    “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

[3]    Le spese aventi carattere obbligatorio sono indicate al comma 6 dell’articolo 21 della legge di contabilità. Sono obbligatorie le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. Sono spese obbligatorie anche quelle, così identificate per espressa disposizione normativa. Si tratta, pertanto, di spese di natura inderogabile, ovvero che non possono essere sospese o rinviate.

[4]    La riscossione del contributo è operata direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

[5]    “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.

[6]    Si ricorda che per "professionisti non regolamentati" si intendono i lavoratori autonomi che svolgono una professione non protetta da Albi od Ordini specifici. Lo svolgimento di libere professioni non regolamentate non è subordinato dalla legge al possesso di titoli di studio specifici o al superamento di esami particolari.

[7]    In particolare, l'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Se si tratta di associazioni, devono anche determinare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. In caso di fondazioni, devono determinare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. Possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

[8]    “Interventi correttivi di finanza pubblica”.

[9]    “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza".

[10]   Si ricorda che nell’elenco era ricompreso anche l’INPDAI (Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali) soppresso dal 1° gennaio 2003 ai sensi dell’articolo 42 della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003), i cui iscritti sono confluiti nell’INPS.

[11]    La trasformazione deve essere deliberata dai competenti organi di ciascun ente. Gli enti, una volta privatizzati, continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro, assumono la personalità giuridica di diritto privato (artt. 12 e s.s. c.c.) e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali: in particolare ne mantengono la funzione previdenziale, continuando a svolgere le corrispondenti attività nei confronti delle categorie per le quali gli enti medesimi sono stati istituiti, e fermo restando l'obbligo, da parte dei destinatari, della iscrizione e della contribuzione. Il decreto stabilisce le regole che devono presiedere all'equilibrio gestionale dei nuovi enti privatizzati (introducendo accanto alle riserve tecniche una "riserva legale" pari ad almeno cinque annualità dell'importo delle pensioni in pagamento e prevedendo l'obbligo della redazione almeno triennale di un "bilancio tecnico"), i criteri di trasparenza che devono presiedere ai rapporti con gli iscritti, nonché i poteri di vigilanza affidati al Ministero del lavoro che, oltre ad approvare gli statuti istitutivi ed i regolamenti, verifica l'andamento gestionale e formula, se necessario, gli opportuni rilievi. Benché con consistenti ritardi rispetto al termine inizialmente stabilito (1° gennaio 1995), tutti gli enti elencati hanno proceduto alla trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato. Una vicenda particolare ha invece caratterizzato l'INPDAI che, dopo aver approvato la propria delibera di privatizzazione l'ha poi revocata, permanendo così a caratterizzarsi come ente previdenziale pubblico.

[12]   “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

[13]   “Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della L. 335/1995, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”.