Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Disciplina della professione di autista di rappresentanza - AA.C. 1743 e 2390 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1743/XVI   AC N. 2390/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 337
Data: 10/05/2010
Descrittori:
AUTISTI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

10 maggio 2010

 

n. 337/0

 

 

Disciplina della professione di autista di rappresentanza

A.C. 1743 e 2390

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

1743

2390

Titolo

Disciplina della professione di autista di rappresentanza

Disciplina della professione di autista di rappresentanza

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

Numero di articoli

5

5

Date:

 

 

presentazione

6 ottobre 2008

22 aprile 2009

assegnazione

7 gennaio 2009

6 maggio 2009

Commissione competente

XI Commissione Lavoro

XI Commissione Lavoro

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura, IX Trasporti e XIV Politiche dell'Unione europea

I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura, IX Trasporti e XIV Politiche dell'Unione europea

 

 


Contenuto

Le proposte di legge C.1743 (Pelino e altri) e C. 2390 (Compagnon) introducono norme per la disciplina della professione di autista di rappresentanza.

I due provvedimenti, di contenuto praticamente identico, sono composti di 5 articoli.

L’articolo 1 definisce il profilo professionale dell’autista di rappresentanza, consistente nella conduzione di mezzi di rappresentanza delle amministrazioni dello Stato,  nella manutenzione dell’efficienza e della sicurezza dei veicoli e nella collaborazione con l’organo istituzionale e il suo staff.

L’articolo 2 prevede che l’autista di rappresentanza sia un dipendente delle amministrazioni dello Stato, chiamato a prestare la propria attività su tutto il territorio nazionale e internazionale.

L’articolo 3 definisce le attività svolte dall’autista di rappresentanza e le competenze richieste, rinviando ad appositi allegati di dettaglio (Allegati A e B).

Gli articoli 4 e 5 individuano i requisiti richiesti per l’accesso alla professione, ossia:

·   diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

·   patente di guida di categoria B;

·   certificato di abilitazione professionale CAP B

L’articolo 116, comma 8, del decreto legislativo n.285/1992 (Codice della strada) dispone che i titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti dal DPR n.495/1992 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada);

·       iscrizione all’albo degli autisti;

(V. ultra, “Coordinamento con la normativa vigente”)

·       conoscenza di una lingua straniera;

·       superamento dell’esame di qualificazione per l’esercizio dei servizi di polizia stradale.

L’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992 (Codice della strada) prevede che determinate categorie di dipendenti pubblici possano svolgere attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché attività di tutela e controllo sull’uso delle strade, previo superamento di un esame, disciplinato dall’articolo 23 del DPR n.495/1992 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada). Al personale che supera l’esame è rilasciata un’apposita tessera di riconoscimento per l’espletamento del servizio.

·       età non inferiore a 18 anni.

 

Per l’accesso alla professione è inoltre richiesto il superamento di una prova teorico-pratica, tenuta da una apposita commissione istituita  dall’am­ministrazione di appartenenza e composta da tre membri, di cui uno nominato dal capo del personale, uno dal Capo di gabinetto e uno dal sindacato di categoria. A seguito del superamento della prova viene rilasciato un attestato di qualifica che costituisce titolo abilitante per l’esercizio della professione presso tutte le amministrazioni dello Stato.

Sono esonerati dalla prova teorico-pratica gli autisti che alla data di entrata in vigore della legge dimostrino di aver svolto almeno un anno effettivo di servizio continuativo o 2.000 ore di attività in tre anni.

 

Relazioni allegate

Alle proposte di legge è allegata la relazione illustrativa

 

Necessità dell’intervento con legge

Si fa presente che non esiste una disciplina legislativa degli autisti di rappresentanza, in quanto la materia è essenzialmente regolata dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti di organizzazione delle singole amministrazioni che ne recepiscono i contenuti.

 

Per quanto riguarda, ad esempio, i Ministeri, il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL Comparto Ministeri – 14 settembre 2007) prevede (Allegato A) che i lavoratori addetti alla guida di veicoli e al trasporto di persone e cose possano appartenere sia alla prima (ex A1 e A1S) che alla seconda (ex B1, B2, B3 e B3S) area funzionale.

Per quanto riguarda i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, i lavoratori che svolgono l’attività di autisti vengono inquadrati in vario modo.

A titolo meramente esemplificativo si segnalano;

- il DPR 18/2008 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), la cui tabella B sulle dotazioni organiche, prevista dall'articolo 9, comma 1, prevede la figura dell'autista meccanico coordinatore (area B, pos. B2) e l'autista meccanico (area B, pos. B);

-          il D. Lgs. 120/2005 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche del personale degli uffici dell'amministrazione statale in provincia di Bolzano), la cui Tabella B, in relazione al Ministero della giustizia, prevede l'autista meccanico (pos. B1);

-          il DPR 258/2007 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri), che alla Tabella A prevista dall'articolo 8, comma 2, sulle dotazioni organiche, prevede la figura dell'esperto autista (Area B, pos. B2), Autista capo (Area B, pos. B1), autista (Area A, pos. A1).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge possono essere ricondotte alla materia di competenza esclusiva statale “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera d), Cost.

 

Rileva, inoltre, anche la materia di potestà concorrente Stato-regioni “professioni”, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, Cost. A tale proposito occorre pertanto valutare il fatto che le proposte di legge non prevedono alcun coinvolgimento del livello regionale nella definizione della complessiva disciplina legislativa della materia.

 

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138 del 2009, nonché, ex plurimis, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006).

 

Rispetto degli altri principi costituzionali

I provvedimenti appaiono meritevoli di valutazione con riferimento alla tutela della concorrenza, valore di rilevanza costituzionale in virtù del richiamo operato dall’art. 117, co. 2, lett. e), della Costituzione. In particolare, le norme concernenti l’obbligatoria iscrizione a un (non meglio specificato) albo degli autisti (articolo 4, comma 1, lettera d)) si pongono in contrasto con la costante giurisprudenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale in varie occasioni ha ribadito che la previsione dell’iscrizione ad albi, registri o elenchi quale condizione per l’esercizio di una professione configura, di norma, una indebita restrizione della concorrenza.

 

A questo proposito si ricordano, in particolare, l’indagine conoscitiva nel settore degli ordini e dei collegi professionali (9 ottobre 1997); la segnalazione 18 dicembre 1997, riguardante una serie di progetti di legge all’esame parlamentare nella XIII legislatura, accomunati – secondo lo schema fatto proprio anche dal provvedimento in esame – dal fatto di prevedere norme volte a disciplinare, in senso restrittivo, l’accesso a varie professioni e il loro conseguente esercizio; nonché, da ultimo, la segnalazione del 27 aprile 2005 (relativa all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), ove si rileva che “la previsione di riserve di competenza esclusiva per lo svolgimento di determinate attività vale ad attribuire un ‘monopolio’ alla corrispondente categoria professionale per tali prestazioni”. Pertanto, “dette riserve si giustificano solo con riguardo a professioni il cui esercizio è strettamente connesso alla tutela di pubblici interessi costituzionalmente garantiti e solo nella misura in cui risultino strettamente necessarie a garantire uno standard minimo di prestazione e ad esercitare un controllo sulle modalità di esercizio della professione”.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 4, comma 1, lettera d), prevede, tra i requisiti di accesso alla professione di autista di rappresentanza, “l’iscrizione all’albo degli autisti”. Al riguardo si fa presente che la normativa vigente non prevede un albo degli autisti. Non appare chiaro, pertanto, se la disposizione in esame intende istituirlo ex novo (nel qual caso la norma andrebbe ulteriormente specificata ed articolata, chiarendo ad esempio a quale soggetto spetti la tenuta dell’albo).

 

La normativa vigente (articolo 6 della legge n. 21 del 1992) si è limitata a istituire, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo regionale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC).

 

Impatto sui destinatari delle norme

Si fa presente che il provvedimento non appare idoneo a incidere in via immediata sull’inquadramento professionale dei lavoratori che svolgono attività di autista di rappresentanza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, trattandosi di materia riservata alla contrattazione collettiva e ai regolamenti di organizzazione delle singole amministrazioni.

 

Formulazione del testo

Non appare chiaro se i provvedimenti intendono disciplinare l’attività di autista di rappresentanza svolta da dipendenti pubblici (come afferma l’articolo 2) o anche da soggetti privati (come sembra desumersi dall’articolo 4, che prevede la costituzione di un albo professionale).

 

All’articolo 1, comma 1, lettera a), all’articolo 2 e all’articolo 5, comma 3, andrebbe specificato, con opportuni richiami normativi, a quali amministrazioni dello Stato si intende fare riferimento.

 

All’articolo 4 andrebbe indicato a chi compete l’accertamento dei requisiti (un anno effettivo di servizio continuativo o 2.000 ore di servizio in 3 anni) che esonerano dal superamento della prova teorico-pratica prevista all’articolo 5.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4884 – *st_lavoro@camera.it

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File: LA0316_0.doc