Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato
Riferimenti:
AC N. 3333/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 318
Data: 07/04/2010
Descrittori:
FAMIGLIA   OMICIDIO
PENSIONATI   PENSIONE DI REVERSIBILITA'
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

7 aprile 2010

 

n. 318/0

 

Esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato

A.C. 3333

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

3333

Titolo

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione

18 marzo 2010

assegnazione

30 marzo 2010

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari Costituzionali), II (Commissione Giustizia), V Commissione (Bilancio)

 


Contenuto

La proposta di legge C. 3333 (Lo Presti), composta di un solo articolo, è volta ad escludere dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, nonché dal diritto all’indennità una tantum, con effetto retroattivo, i familiari superstiti condannati, con sentenza passato in giudicato, per omicidio del pensionato o dell’iscritto.

Relazioni allegate

Al provvedimento è allegata la relazione illustrativa, ove si da conto degli obiettivi perseguiti.

In particolare, la proposta di legge intende sanare un'anomalia dell'ordinamento legislativo che non prevede l'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta del familiare superstite nei casi in cui questi sia stato condannato per omicidio, con sentenza passata in giudicato, in danno del pensionato o dell'iscritto.

La legislazione in materia, infatti, nulla prevede nel caso di omicidio del dante causa, per cui il soggetto che si macchi di tale delitto non è escluso dal diritto a percepire la pensione di reversibilità o indiretta. Tra l'altro, la Corte costituzionale ha ribadito più volte che la pensione di reversibilità o indiretta spetta ai superstiti «jure proprio» e non «jure successionis», con la conseguenza che non rilevano le ipotesi di indegnità a succedere previste dal codice civile.

Si sono verificati alcuni casi in cui il coniuge uxoricida ha chiesto e ha ottenuto dagli enti previdenziali la pensione di reversibilità o indiretta. Né gli enti previdenziali – per escludere il diritto dell’uxoricida - hanno potuto fare ricorso a interpretazioni o a estensioni analogiche, considerato che quando si restringono o si comprimono diritti soggettivi - come nel caso del diritto a pensione - non è possibile utilizzare tali fonti interpretative.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto la materia oggetto della proposta di legge in esame è attualmente regolata da fonti di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva stataleordinamento civile e penale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l), Cost. e “previdenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o), Cost.

Quadro della normativa vigente

In caso di morte del lavoratore subordinato, ai familiari superstiti è riconosciuto il diritto ad un trattamento pensionistico a titolo proprio, a condizione che siano a carico del lavoratore stesso al momento del decesso (si presumono a carico il coniuge e i figli minori, mentre è necessaria la prova per gli altri familiari). La sua funzione è di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei superstiti del lavoratore alla morte di quest'ultimo.

La pensione ai superstiti gestita dall'INPS può essere:

§         una pensione di reversibilità, se il defunto era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità del vecchio ordinamento, inabilità);

§         una pensione indiretta, se il defunto alla data del decesso aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente.

La pensione di reversibilità è stata istituita con R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (articoli 1 e 13) con effetto dal 1° gennaio 1945 e successivamente disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 503/1992, dall’articolo 1, comma 41, della L. 335/1995, da varie disposizioni contenute nella L. 662/1996, dall’articolo 1 del D.L. 346/2000 e dall’articolo 73 della L. 388/2000. In materia sono intervenute anche numerose sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale¹, per le quali sono state emanate disposizioni attuative da parte dell’INPS².

La pensione di reversibilità spetta:

§         al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato;

§         ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico;

§         ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto.

 

 

____________________

1.   A mero titolo esemplificativo, si possono ricordare le seguenti sentenze dei due organismi: Cass., sent. 457/2000, sul riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità al coniuge divorziato; Cass., sent.2471/2003, sulla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato; Corte Cost., sent. 461/2000, sul riconoscimento del diritto al trattamento di pensione al coniuge separato ma non convivente “more uxorio”; Corte Cost., sent. 180/1999 sull’equiparazione dei discendenti legittimati al diritto del trattamento;

2.   Soprattutto con le circolari n. 211 del 6 ottobre 1998, n. 38 del 20 febbraio 1996, n. 82 del 28 marzo 1997, n. 28 del 9 febbraio 2000, n. 132 del 27 giugno 2001.

In mancanza dei soggetti richiamati, la pensione ai superstiti spetta anche ai genitori e ai fratelli e alle sorelle inabili e a carico.

 

La pensione ai superstiti di assicurato o di pensionato spetta nella misura del 60% al coniuge, dell’80% al coniuge con un figlio, del 100% al coniuge con due o più figli.

La percentuale complessivamente spettante ai superstiti non può superare il 100%. Le percentuali spettanti sono di importo diverso nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, i fratelli o le sorelle, o i genitori.

 

Nell'ipotesi in cui non sussista il diritto alla pensione di reversibilità, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori, studenti o inabili, spetta un’indennità una tantum, disciplinata dall’articolo 13 dalla L. 218/1952. Essa è calcolata in maniera proporzionale alla misura dei contributi versati a favore del lavoratore defunto, a condizione che nei 5 anni antecedenti la data della morte risulti accreditato in favore del defunto stesso almeno un anno di contribuzione.

Successivamente, l’articolo 1, comma 20, della L. 335/1995, ha riconosciuto, in caso di pensione di vecchiaia calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, nel caso in cui non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, che ai medesimi superstiti, a condizione che non possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta e che non abbiano diritto a rendite INAIL per infortuni o malattie professionali, in conseguenza della morte dell'assicurato, nonché si trovino in specifiche condizioni reddituali, competa un’indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti.

L’articolo 1, comma 41 ha altresì armonizzato le aliquote per le pensioni di reversibilità liquidate nel settore privato e in quello pubblico.

Con il D.M. 13 gennaio 2003, è stato stabilito che il riconoscimento dell'indennità di cui al richiamato articolo 1, comma 20, spetti ai superstiti dei soggetti assicurati il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

Si ricorda, infine, che la circolare INPS n. 104 del 16 giugno 2003 ha indicato i destinatari della prestazione ed ha fornito chiarimenti in ordine alle condizioni per percepire l'indennità e al calcolo per la determinazione dell'importo della stessa.


 

 

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4884 – *st_lavoro@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: LA0301_0.doc