Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici - A.C. 3222 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3222/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 330
Data: 03/05/2010
Descrittori:
ARMI   ESPLOSIVI
SICUREZZA NEL LAVORO     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

3 maggio 2010

 

n.330/0

 

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici

A.C. 3222

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

3222

Titolo

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici"

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

16 febbraio 2010

assegnazione

8 marzo 2010

Commissioni competenti

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Affari Costituzionali, IV Difesa, V Bilancio, VIII Ambiente, X Attività produttive e XIV Politiche dell'Unione europea

 


Contenuto

La proposta di legge C. 3222 (Moffa ed altri) modifica in più parti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (recante il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) al fine di introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.

Il provvedimento interviene sugli articoli 28, 91, 100, 104, nonché sugli allegati XI e XV, del decreto legislativo n.81 del 2008.

 

All’articolo 28, comma 1, si prevede che le aziende debbano tener conto, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.

Si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del d.lgs. n.81/2008, nel disciplinare la valutazione dei rischi, prevede che nell’ambito della redazione del documento di valutazione dei rischi vengano predisposte le indicazioni operative cui le aziende debbono attenersi con riferimento a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

All’articolo 91, comma 1, viene demandato al coordinatore della progettazione, fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo, sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio. Nel caso in cui il coordinatore della progettazione, sulla base del parere espresso dall'autorità militare, giudichi necessario procedere alla bonifica preventiva del sito, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis (introdotto dalla pdl in esame - vedi infra).

Il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008, è il soggetto, in possesso di specifici requisiti, incaricato dal committente, o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 (redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; coordinamento dell’applicazione di specifici principi e condizioni generali di tutela).

All’articolo 100, comma 1, ove si disciplina il piano di sicurezza e coordinamento, vengono specificamente previsti i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo;

Il piano di sicurezza e coordinamento, che è parte integrante del contratto di appalto, è costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI. Il piano è altresì corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza.

 

All’articolo 104, recante le modalità attuative di particolari obblighi connessi all’attività dei cantieri temporanei o mobili, vengono definiti i requisiti che devono possedere le impresa specializzate autorizzate ad eseguire le attività di bonifica degli ordigni. Tali imprese devono essere, in particolare, in possesso di un’adeguata capacità tecnico-economica, impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e risultare iscritte a un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa, con apposito decreto interministeriale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso decreto è inoltre demandata la definizione dei criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della stessa idoneità.

 

Agli allegati XI e XV vengono previste integrazioni conseguenti alle modifiche disposte dagli articoli precedenti. Si prevede, pertanto, che i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo vengano ricompresi nell’Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (nuovo punto 1-bis dell’Elenco di cui all’Allegato XI), mentre il rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo viene ricompreso tra l’analisi dei rischi cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze (nuova lettera b-bis del punto 2.2.3 dell’Allegato XV).

 

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.

La relazione illustrativa chiarisce le motivazioni a base dell’intervento normativo, osservando che la normativa vigente non contempla specificamente una valutazione di rischio nelle aree oggetto di attività di scavo, anche se l’onere derivante dalla bonifica degli ordigni bellici risulta già previsto nella realizzazione delle opere pubbliche.  In sostanza, la necessità di un intervento normativo discende dall’esigenza di inquadrare tali interventi nell’ambito di quelli volti ad assicurare una sempre maggiore sicurezza sui cantieri, facendoli rientrare nel campo applicativo legislativo n. 81 del 2008. Inoltre, è necessario definire i requisiti per abilitare le imprese a operare interventi di bonifica da ordigni bellici, per quanto riguarda le capacità tecnico-economiche, la disponibilità di idonee attrezzature e il personale in possesso dei brevetti rilasciati dal Ministero della difesa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto la materia è disciplinata da fonti di rango primario (ossia il decreto legislativo n.81 del 2008)

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge può essere ricondotta alla materia di competenza esclusiva statale “difesa e Forze armate, sicurezza dello Stato; armi, munizioni e esplosivi”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera d), Cost., nonché alle materia di potestà concorrente Stato-Regioni “tutela e sicurezza del lavoro” e “tutela della salute”, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, Cost.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1, comma 1, lettera d), prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, venga istituito presso il Ministero della difesa l'albo delle imprese in possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di bonifica degli ordigni bellici.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dal ricorso alla tecnica della novella del decreto legislativo n.81 del 2008.

 


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