Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Oneri previdenziali degli amministratori locali - A.C. 2875 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 279 | ||
Data: | 29/01/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
SIWEB
29 gennaio 2010 |
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n. 279/0 |
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Oneri previdenziali degli amministratori localiA.C. 2875Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
2875 |
Titolo |
Modifica all'articolo 86 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
4 novembre 2009 |
assegnazione |
17 dicembre 2009 |
Commissione competente |
XI (Lavoro) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari Costituzionali); V (Bilancio) |
La proposta di legge C. 2875 (Gnecchi e altri); composta di un solo articolo, novella l’articolo 86 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, al fine di introdurre una tutela previdenziale in favore degli amministratori locali che sulla base della normativa vigente ne sono attualmente sprovvisti.
In particolare, l’intervento normativo è volto ad introdurre l’obbligo per l’ente locale di pagare, in favore degli amministratori locali che al momento dell’assunzione della carica o nel corso del mandato non sono iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria:
· una cifra forfetaria annuale, versata per quote, alla Gestione separata dell’INPS per i lavoratori autonomi o parasubordinati non coperti da assicurazione previdenziale (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995);
· la quota spettante al datore di lavoro per gli amministratori che al momento dell’assunzione della carica sono iscritti a un fondo di previdenza complementare.
Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.
L’intervento con legge si rende necessario in quanto la materia oggetto delle proposte di legge in esame è attualmente regolata da fonti di rango primario.
Le norme contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva statale “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), Cost. e “previdenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o), Cost.
Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.
Il coordinamento con la normativa vigente è assicurato dal ricorso alla tecnica della novella del decreto legislativo n.267 del 2000.
Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.
Il provvedimento, in quanto incrementa gli obblighi contributivi a carico degli enti locali, appare idoneo ad incidere sui bilanci degli enti medesimi, e va quindi valutato con riferimento agli obblighi discendenti dal Patto di stabilità interno..
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) disciplina, al Titolo III, Capo IV, lo status degli amministratori locali.
Per quanto in questa sede rileva, si segnalano gli articoli 81 e 86.
L’articolo 81 disciplina le aspettative, prevedendo che i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni delle aree metropolitane, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
I consiglieri comunali, provinciali e delle comunità montane, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86.
L’articolo 86 stabilisce che l'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 81. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni.
Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. I criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico, sono stati stabiliti con il D.M. 25 maggio 2001.
L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
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File: LA0270a.doc