Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Norme in materia di ammortizzatori sociali e rapporti di lavoro flessibili AA.C. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102- Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2100/XVI   AC N. 2157/XVI
AC N. 2158/XVI   AC N. 2452/XVI
AC N. 2890/XVI   AC N. 3102/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 286
Data: 08/02/2010
Descrittori:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI   CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

8 febbraio 2010

SIWEB

 

[n. 286/0]

 

Norme in materia di ammortizzatori sociali e rapporti di lavoro flessibili

AA.C. 2100, 2157, 2158,2452, 2890 e 3102

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2100

2157

2158

2452

2890

3102

Titolo

Norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali

Disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato

Misure di armonizzazione della disciplina in materia di lavoro flessibile

Disposizione transitoria in materia di durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria

Disciplina dell'indennità unica di disoccupazione

Disposizioni temporanee concernenti l'estensione della durata del trattamen­to ordinario di integrazione salariale per superare l'attuale situa­zione di crisi economica

Iniziativa

parlamentare

parlamentare

parlamentare

parlamentare

parlamentare

parlamentare

Iter al Senato

no

no

no

no

no

no

Numero di articoli

5

5

19

1

8

1

Date:

 

 

 

 

 

 

presentazione

23 gennaio 2009

4 febbraio 2009

4 febbraio 2009

20 maggio 2009

5 novembre 2009

11 gennaio 2010

assegnazione

9 marzo 2009

27 marzo 2009

27 marzo 2009

9 luglio 2009

1° dicembre 2009

2 febbraio 2010

Commissione competente

XI Lavoro

XI Lavoro

XI Lavoro

XI Lavoro

XI Lavoro

XI Lavoro

Sede

Referente

Referente

Referente

Referente

Referente

 

Pareri previsti

I, V, VII, X, XIV e Comm. parlam. per le questioni regionali

I, II, V, VI, X, XIII e Comm. parlam. per le questioni regionali

I, II, V, VI, VII, X, XII e Comm. parlam. per le questioni regionali

I e V Comm.

I, II, V, VII, X e Comm. parlam. per le questioni regionali

I e V Comm.

 

 


Contenuto

Le 6 proposte di legge in esame (AA.CC. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102), tutte di iniziativa parlamentare, dettano norme in materia di ammortizzatori sociali e prevedono misure in favore dei lavoratori flessibili.

 

Le proposte di legge C. 2100 (Damiano ed altri) e C. 2890 (Letta ed altri) recano disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, prevedendo, in particolare, l’estensione di tali strumenti ai lavoratori esclusi dall’applicazione della normativa generale (AC 2100), nonchè l’unificazione di alcuni trattamenti e l’istituzione di un’indennità unica di disoccupazione (AC 2890).

Le proposte di legge C. 2452 (Bellanova ed altri) e C. 3102 (Donadi ed altri) recano disposizioni transitorie, valevoli fino al 31 dicembre 2010, volte ad estenderela durata della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIG).

Le proposte di legge C. 2157 e C.2158 (Miglioli e altri) dettano una serie di norme volte a promuovere le tutele dei lavoratori con rapporti di lavoro flessibile.

 

Per quanto concerne l’AC 2100, l’articolo 1 istituisce un apposito fondo per la tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di licenziamento, cui affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia, al fine di realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori impiegati con qualsiasi forma contrattuale e delle imprese di qualsiasi dimensione e categoria.

L’articolo 2 estende a tutti i lavoratori l’accesso a una serie di strumenti di sostegno al reddito attualmente previsti (CIG, CIGS, mobilità, indennità di disoccupazione).

L’articolo 3 prevede che l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego.

L’articolo 4 prevede che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono realizzare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, anche con contratti di apprendistato o a progetto.

L’articolo 5 dispone la copertura degli oneri quantificati dalla proposta di legge in esame e degli ulteriori eventuali oneri riconducibili agli interventi del Fondo per la tutela del reddito.

 

Per quanto concerne l’AC 2890, l’articolo 1 istituisce e disciplina l’indennità unica di disoccupazione, intesa come prestazione di base universale contro il rischio di disoccupazione involontaria.

L’articolo 2 stabilisce che beneficiari della nuova indennità di disoccupazione sono i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato e determinato, i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS e, più in generale, tutti i lavoratori con un contratto che non garantisca stabilità di impiego. Il finanziamento della nuova indennità avviene mediante un contributo del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione imponibile per i lavoratori a tempo indeterminato e al 3% negli altri casi. I contributi versati sono raccolti in una nuova gestione delle indennità di disoccupazione istituita presso l'INPS.

L’articolo 3 stabilisce l’obbligo, da parte dell’INPS, di contabilizzare individualmente le settimane di contribuzione versate, accreditando un montante di settimane di disoccupazione pari a un terzo delle settimane di contribuzione versate.

L’articolo 4 disciplina i casi di fruizione e decadenza dell’indennità. In particolare, i lavoratori beneficiari dell’indennità hanno diritto a fruire dell'indennità nei limiti del montante di settimane accreditato.

L’articolo 5 stabilisceche l’indennità unica di disoccupazione è pari all'80% della retribuzione imponibile, nei limiti dell'80% della retribuzione media dei lavoratori assicurati presso la nuova gestione INPS. In ogni caso, l’importo dell’indennità viene diminuito, in misura pari al 10%, ogni ventisei settimane di fruizione della medesima indennità.

L’articolo 6 prevede che l'indennità unica di disoccupazione decorre dal trentunesimo giorno successivo alla data di licenziamento.

L’articolo 7 prevede uno sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nella misura del 50% per 24 mesi a favoredei datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori disoccupati di lunga durata.

L’articolo 8, oltre a dispone una serie di abrogazioni normative, estende l’ambito applicativo dell’articolo 8 della legge n.407 del 1990, il quale prevede uno sgravio contributivo del 50% (100% nel Mezzogiorno), per un periodo di 36 mesi, a favore di determinate categorie di datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale.

 

L’AC 2157 reca disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato iscritti alla gestione separata INPS.

L’articolo 1 prevede una serie di interventi per il sostegno del reddito, la formazione professionale, la previdenza e l’accesso al credito. In particolare, si prevede l’istituzione di un nuovo Fondo, destinato ad interventi in favore degli iscritti alla gestione separata INPS, alimentato con un contributo aggiuntivo a carico del datore del lavoro dello 0,5 % (commi 1-6, 8, 9 e 12); l’introduzione di una detrazione IRPEF per la previdenza integrativa (comma 7); nuove politiche attive in materia di formazione e orientamento professionale, certificazione delle competenze e banche dati per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (commi 10 e 11).

L'articolo 2 prevede sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori occupati nella stessa azienda, da almeno tre anni nel corso degli ultimi cinque, con contratti di lavoratori flessibili. Condizione per l’accesso ai benefici è l’aver sottoscritto appositi accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale volti a regolare le modalità di esecuzione della prestazione, le qualifiche e mansioni, i compensi minimi applicabili e le norme di regolazione dei diritti sociali e sindacali.

L’articolo 3 contiene una misura antielusiva consistente nel riconoscere al lavoratore associato in partecipazione agli utili con apporto di lavoro i trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività.

L’articolo 4 prevede che il Presidente del comitato amministratore del Fondo della gestione separata INPS venga eletto tra i rappresentanti degli iscritti al Fondo, anche laddove nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L’articolo 5 prevede procedure di quantificazione statistica della platea degli iscritti alla gestione separata, distinguendo tra le varie categorie, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento previdenziale. Inoltre, l'INPS provvede a garantire l'aggiornamento trimestrale degli estratti conto relativi alla posizione dei soggetti iscritti alla gestione separata, assicurando la loro consultazione sulla rete internet da parte degli iscritti al fine di consentire la verifica dei versamenti effettuati.

 

Per quanto riguarda l’AC 2158 (Miglioli e altri), gli articoli da 1 a 5 (Capo I) sono volti ad allineare il trattamento dei lavoratori flessibili a quello dei titolari di rapporto di lavoro subordinato per quanto attiene, in particolare, alla forma dei contratti, al carico contributivo e ad una serie di prestazioni sociali.

Gli articoli 6-13 (Capo II) modificano in più parti il decreto legislativo n.276 del 2003, in materia di lavoro a progetto, al fine di ampliare le tutele per i lavoratori.

Gli articoli 14 e 15 (Capo III) dettano norme in materia di prestazione d’opera.

L’articolo 16 (Capo IV) introduce norme a tutela dei lavoratori che svolgono attività nell’ambito di tirocini , stage o  borse di studio.

L’articolo 18 (Capo V) interviene sul personale precario delle PA e sulle  relative procedure di stabilizzazione.

L’articolo 19 (Capo VI)attribuisce una delega al Governo per la riforma degli istituti a sostegno del reddito (ammortizzatori sociali).

 

Per quanto riguarda la proposta di legge C. 2452,si prevede che il trattamento di cassa integrazione ordinaria possa essere corrisposto, fino al 31 dicembre 2010, per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

 

Per quanto riguarda la proposta di legge C. 3102, si prevede che il trattamento ordinario di integrazione salariale possa essere concesso, fino al 31 dicembre 2010, per un periodo non superiore a 104 settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non può superare 104 settimane in un triennio. Si prevede, altresì, che ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario è stata almeno pari al 10% dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Infine, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi fino al 31 dicembre 2010 non vengono computati ai fini della durata massima dei trattamenti ordinari e straordinari.

 

Relazioni allegate

Alle proposte di legge è allegata la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto le materie oggetto delle proposte di legge in esame è attualmente regolata, in ampia misura, da fonti di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In linea generale le norme contenute nella proposte di legge, in quanto incidenti su vari profili dei rapporti di lavoro, sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale “ordinamento civile e penale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l), Cost.

Con riferimento alle misure di carattere previdenziale è possibile fare riferimento, inoltre, alla materia di legislazione esclusiva statale “previdenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o), Cost.

Con riferimento alle misure di carattere fiscale è possibile fare riferimento, invece, alla materia di legislazione esclusiva statale “sistema tributario e contabile dello Stato”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e), Cost.

Attese le generali finalità “perequative” di varie disposizioni è possibile fare riferimento, inoltre, alla materia di legislazione esclusiva statale “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l), Cost.

Per quanto concerne, specificamente, le disposizioni in materia di previdenza integrativa, infine, è possibile fare riferimento alla materia di potestà concorrente Stato-Regioni “previdenza complementare e integrativa”, di cui all’articolo 117, comma 3, Cost.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

 

Nell’AC 2100 sono previsti adempimenti normativi (DM) dalle seguenti disposizioni: articolo 3, comma 1; articolo 5, commi 5 e 8.

 

Nell’AC 2157 adempimenti normativi (DM) sono previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 1, commi 4, 5, 7 e 10; articolo 2, commi 2 e 4; articolo 3, comma 2; articolo 5, comma 1.

 

Nell’AC 2158 adempimenti normativi sono previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 14, comma 4 (DPCM); articolo 16, comma 2, lettera b); articolo 19 (delega legislativa).

 

Coordinamento con la normativa vigente

In via preliminare si segnala che varie disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame rinviano a decreti attuativi del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Al riguardo si ricorda che la legge 172/2009 ha disposto l’istituzione del Ministero della salute e la contestuale riorganizzazione delle competenze sulla sanità attribuite in precedenza al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ha conseguentemente assunto la nuova denominazione di Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

All’articolo 2, comma 4, si segnala che i richiamati commi da 7 a 12 dell’articolo 13 del DL n.35 del 2005, di cui la disposizione prevede l’abrogazione, risultano già abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’articolo 19, comma 5, del D.L. 185/2008.

 

All’articolo 5, comma 7, ove si cita l’articolo 17 della legge n.468 del 1978, occorre aggiornare il rinvio normativo alla nuova legge di contabilità, ossia l’articolo 33 della legge n. 196 del 2009.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

 

All’articolo 4 dell’AC 2157 simodifica l’articolo 58 della legge n.144 del 1999, relativamente alla presidenza del comitato amministratore del Fondo della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, delle legge n.335 del 1995. Al riguardo si fa presente che sulla materia interviene anche l’articolo 49 dell’AS 1167-B (DDL “collegato” in materia di lavoro), attualmente all’esame del Senato in quarta lettura.

 

All’articolo 19 dell’AC 2158 è prevista una delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali. Al riguardo si fa presente che una delega legislativa di contenuto analogo è prevista all’articolo 46 dell’AS 1167-B (DDL “collegato” in materia di lavoro), attualmente all’esame del Senato in quarta lettura.

 

Formulazione del testo

Si segnala che varie disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame rinviano a decreti attuativi senza prevedere un termine per la loro adozione.

 

Nell’AC 2157, all’articolo 1, comma 3, ove si prevede la costituzione di un Fondo per il finanziamento degli interventi previsti al comma 2, appare necessario chiarire il significato dell’espressione “in mancanza”, al fine di precisare a quali condizioni si attiva la competenza “suppletiva” dell’INPS.

Inoltre, manca una clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall’articolo 2.

 

 

Nell’AC 2158, all’articolo 5, comma 1, il rinvio interno all’articolo 2, comma 6, deve verosimilmente intendersi al comma 5 (che reca, peraltro, norme in parte identiche a quelle del citato articolo 5, comma 1).

L’articolo 17 è erroneamente mancante.

Infine, manca una clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti da talune disposizioni (es. articoli 4, 10 e 15).

 

Nell’AC 2452 manca una clausola di copertura finanziaria per gli oneri che il provvedimento sembra comportare.

 

Per ulteriori osservazioni sulla formulazione del testo si rinvia al dossier “Schede di lettura”.


 

 

 

 

 

 

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