Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Norme in materia di ammortizzatori sociali e rapporti di lavoro flessibili AA.C. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102-A Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3102-A/XVI   AC N. 2100/XVI
AC N. 2157/XVI   AC N. 2158/XVI
AC N. 2452/XVI   AC N. 2890/XVI
AC N. 3102/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 286    Progressivo: 1
Data: 19/04/2010
Descrittori:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI   CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

19 aprile 2010

 

n. 286/1

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori

C. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102-A

Elementi per l’esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

2100

2157

2158

2452

2890

3102

Titolo

Norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavo­ratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali

Disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato

Misure di armonizzazione della disciplina in materia di lavoro flessibile

Disposizione transitoria in materia di durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria

Disciplina dell'indennità unica di disoccupazione

Disposizioni temporanee concernenti l'estensione della durata del trattamen­to ordinario di integrazione salariale per superare l'attuale situa­zione di crisi economica

Data approvazione in Commissione

 

14 aprile 2010

 

 


Contenuto

ll provvedimento, composto di 3 articoli, reca misure per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

 

L’articolo 1 prevede misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza.

 

Il comma 1 attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di svolgere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un monitoraggio sullo stato di attuazione, per l’anno  2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008. La finalità è quella di impiegare compiutamente le risorse stanziate per la corresponsione dell’indennità di reinserimento a favore dei collaboratori in regime di monocommittenza. All’esito di tale monitoraggio il ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può procedere:

-        alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento sopra indicato;

-        all’eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, il quale dovrà avvenire previa valutazione del numero delle domande presentate e di quelle accolte, dell’entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e delle effettive disponibilità di risorse residue rispetto a quelle previste al comma 1 dell’articolo 19 del D.L. n. 185/2008.

 

L’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n.185/2008 ha istituito, per il triennio 2009-2011, l’istituto sperimentale per la tutela del reddito dei lavoratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS (con esclusione dei soggetti i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR), consistente in una somma, liquidata in un'unica soluzione (pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro), in caso di sospensione dal lavoro. Requisiti per l’accesso al beneficio sono:

-          l’operare in regime di monocommittenza;

-          aver conseguito un reddito lordo nell’anno precedente tra i 5.000 e i 20.000 euro;

-          aver accreditato, presso la Gestione separa­ta INPS, almeno una mensilità nell’anno di riferimento e almeno 3 mensilità nell’anno precedente;

-          essere senza contratto da almeno 2 mesi.

 

Il comma 2, attraverso un’interpretazione (autentica), rende applicabile l'articolo 2116 c.c. anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell’obbligazio­ne contributiva.

 

L’articolo 2116 del Codice civile prevede che le forme previdenziali ed assistenziali obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

L'articolo 2, commi 26-33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, ha previsto l'estensione dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale. E' stata così istituita presso l'INPS, con decorrenza 1° gennaio 1996, una apposita Gestione separata, cui sono tenute ad iscriversi le seguenti categorie di lavoratori: i professionisti (non iscritti a una cassa previdenziale), i collaboratori coordinati e continuativi, i venditori porta a porta, i titolari di borse di studio,  i medici in formazione specialistica, le guide turistiche, i volontari del servizio civile nazionale, gli esercenti lavoro autonomo occasionale, i lavoratori a progetto, gli associati in partecipazione, i lavoratori occasionali di tipo accessorio e gli spedizionieri doganali. L’articolo 5, della legge n.38 del 2000 ha esteso l’obbligo contributivo anche all'INAIL.

 

Il comma 3 incrementa (da 0,22) a 0,25 punti percentuali l’aliquota aggiuntiva volta a finanziare le prestazioni a tutela della maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, commi 26-33, della legge n.335 del 1995.

 

L’articolo 59, comma 16, della legge n.449 del 1997 ha introdotto una aliquota contributiva aggiuntiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensio­ne agli iscritti alla gestione separata INPS (di cui all’articolo 2, commi 26-33, della legge n.335 del 1995) della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. Il D.M. 4 aprile 2002  ha riconosciuto, in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS e tenute al versamento della contribuzione aggiuntiva dello 0,5 per cento, il diritto a un'indennità di maternitàper i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. L'indennità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione. L'indennità è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizza­bile. L'indennità è corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione. Da ultimo, per il finanziamento delle prestazioni relative alla tutela della maternità, l'articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007, ha introdotto un ulteriore aumento della suddetta aliquota contributiva nella misura dello 0,22% (a partire dai compensi corrisposti dal 7 novembre 2007).

 

L’articolo 2 reca disposizioni inerenti agli elenchi nominativi trimestrali compilati dall’INPS che, sulla base dei modelli DMAG (dichiarazione della manodopera occupata) presentati dai datori di lavoro, indicano le giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro dagli operai agricoli a tempo determinato, nonché degli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura .

In particolare, si prevede:

·   la notifica fino alla data del 31 maggio 2010 dei richiamati elenchi, valevoli per il 2009, secondo le scadenze e le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9-quinquies del D.L. 510/1996 ;

·   la notifica dell’elenco annuale, per gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, a partire dalle giornate di occupazione, relative all’anno 2010, dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all’INPS mediante apposita procedura, mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo, secondo specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso;

·   la soppressione degli elenchi nominativi trimestrali in precedenza richiamati, a decorrere dal 1° giugno 2010;

·   la notifica, da parte dell’INPS, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione; in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, attraverso le stesse modalità telematiche individuate in precedenza;

·   l’utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare gli eventuali maggiori compiti previsti dall’articolo in esame per l’INPS.

 

L’articolo 3 istituisce il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Tale Fondo, istituito presso l’INPS in recepimento del contratto collettivo sottoscritto il 9 ottobre 2009  per il settore assicurativo, è alimentato esclusivamente dai contributi versati dalle imprese del settore assicurativo, secondo quanto previsto dal richiamato contratto collettivo. Il fondo ha il fine di attuare specifici interventi che, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, situazioni di crisi, rilevante riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o lavoro, favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

L’istituzione del Fondo è demandata ad un apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nel quale sono altresì disciplinate le modalità di versamento dei contributi e di funzionamento del Fondo, inclusa l’individuazione degli organi di amministrazione, in conformità con quanto previsto dal citato contratto collettivo. Dalle disposizioni dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

L’ESAME IN COMMISSIONE

Il provvedimento è stato approvato dalla XI Commissione (Lavoro) a conclusione dell’esame, in sede referente, di una serie di proposte di legge (C. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102), tutte di iniziativa di deputati appartenenti a gruppi di opposizione, di contenuto assai ampio e articolato¹.

Nella seduta del 9 marzo la Commissione ha concluso l’esame degli emendamenti e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva un testo unificato composto di 5 articoli, approvato a larga maggioranza.

Al fine di recepire il parere (favorevole con condizioni) della V Commissione (Bilancio),  la XI Commissione ha, in particolare, soppresso 2 articoli, i quali prevedevano:

·         l’introduzione di una forma di garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi, autorizzando l’INPS, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, ad erogare ai lavoratori dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati (nei 12 mesi precedenti) da parte dell’impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa,  a valere sulle risorse del Fondo di garanzia sul TFR di cui alla legge n.297/1982. L’erogazione delle somme era riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa (successivamente approvati con apposito decreto ministeriale) stipulati con le parti sociali in relazione a ciascuna delle imprese interessate;

·         limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riformategli ammortizzatori sociali, il prolungamento del periodo massimo temporale di corresponsione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per casi eccezionali, per un periodo massimo complessivo di 78 settimanein luogo delle 52 previste dalla normativa vigente (articolo 6 della L. 25 maggio 1975, n. 164).

 

 

 

 


 

 

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[1] Per la puntuale disamina del contenuto delle proposte di legge

iniziali si rinvia al dossier del Servizio studi n.286 dell’8 febbraio

2010.

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4974 – *st_lavoro@camera.it

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