Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||||||
Titolo: | Norme in materia di ammortizzatori sociali e rapporti di lavoro flessibili AA.C. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102-A Elementi per l'esame in Assemblea | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 286 Progressivo: 1 | ||||||||
Data: | 19/04/2010 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
19 aprile 2010 |
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n. 286/1 |
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratoriC. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102-AElementi per l’esame in Assemblea |
Numero del progetto di legge |
2100 |
2157 |
2158 |
2452 |
2890 |
3102 |
Titolo |
Norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali |
Disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato |
Misure di armonizzazione della disciplina in materia di lavoro flessibile |
Disposizione transitoria in materia di durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria |
Disciplina dell'indennità unica di disoccupazione |
Disposizioni temporanee concernenti l'estensione della durata del trattamento ordinario di integrazione salariale per superare l'attuale situazione di crisi economica |
Data approvazione in Commissione |
14 aprile 2010 |
ll provvedimento, composto di 3 articoli, reca misure per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
L’articolo 1 prevede misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza.
Il comma 1 attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di svolgere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un monitoraggio sullo stato di attuazione, per l’anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008. La finalità è quella di impiegare compiutamente le risorse stanziate per la corresponsione dell’indennità di reinserimento a favore dei collaboratori in regime di monocommittenza. All’esito di tale monitoraggio il ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può procedere:
- alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento sopra indicato;
- all’eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, il quale dovrà avvenire previa valutazione del numero delle domande presentate e di quelle accolte, dell’entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e delle effettive disponibilità di risorse residue rispetto a quelle previste al comma 1 dell’articolo 19 del D.L. n. 185/2008.
L’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n.185/2008 ha istituito, per il triennio 2009-2011, l’istituto sperimentale per la tutela del reddito dei lavoratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS (con esclusione dei soggetti i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR), consistente in una somma, liquidata in un'unica soluzione (pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro), in caso di sospensione dal lavoro. Requisiti per l’accesso al beneficio sono:
- l’operare in regime di monocommittenza;
- aver conseguito un reddito lordo nell’anno precedente tra i 5.000 e i 20.000 euro;
-
aver accreditato,
presso
- essere senza contratto da almeno 2 mesi.
Il comma 2, attraverso un’interpretazione (autentica), rende applicabile l'articolo 2116 c.c. anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell’obbligazione contributiva.
L’articolo 2116 del Codice civile prevede che le forme previdenziali ed assistenziali obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
L'articolo 2, commi 26-33, della legge 8 agosto
1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, ha previsto l'estensione
dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui
attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale. E' stata così
istituita presso l'INPS, con decorrenza 1° gennaio 1996, una apposita Gestione
separata, cui sono tenute ad iscriversi le seguenti categorie di lavoratori: i
professionisti (non iscritti a una cassa previdenziale), i collaboratori
coordinati e continuativi, i venditori porta a porta, i titolari di borse di
studio, i medici in formazione
specialistica, le guide turistiche, i volontari del servizio civile nazionale,
gli esercenti lavoro autonomo occasionale, i lavoratori a progetto, gli associati
in partecipazione, i lavoratori occasionali di tipo accessorio e gli
spedizionieri doganali. L’articolo 5, della legge n.38 del
Il comma 3 incrementa (da 0,22) a 0,25 punti percentuali l’aliquota aggiuntiva volta a finanziare le prestazioni a tutela della maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, commi 26-33, della legge n.335 del 1995.
L’articolo
59, comma 16, della legge n.449 del
L’articolo 2 reca disposizioni inerenti agli elenchi nominativi trimestrali compilati dall’INPS che, sulla base dei modelli DMAG (dichiarazione della manodopera occupata) presentati dai datori di lavoro, indicano le giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro dagli operai agricoli a tempo determinato, nonché degli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura .
In particolare, si prevede:
· la notifica fino alla data del 31 maggio 2010 dei richiamati elenchi, valevoli per il 2009, secondo le scadenze e le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9-quinquies del D.L. 510/1996 ;
· la notifica dell’elenco annuale, per gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, a partire dalle giornate di occupazione, relative all’anno 2010, dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all’INPS mediante apposita procedura, mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo, secondo specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso;
· la soppressione degli elenchi nominativi trimestrali in precedenza richiamati, a decorrere dal 1° giugno 2010;
· la notifica, da parte dell’INPS, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione; in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, attraverso le stesse modalità telematiche individuate in precedenza;
· l’utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare gli eventuali maggiori compiti previsti dall’articolo in esame per l’INPS.
L’articolo 3 istituisce il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
Tale Fondo, istituito presso l’INPS in recepimento del contratto collettivo sottoscritto il 9 ottobre 2009 per il settore assicurativo, è alimentato esclusivamente dai contributi versati dalle imprese del settore assicurativo, secondo quanto previsto dal richiamato contratto collettivo. Il fondo ha il fine di attuare specifici interventi che, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, situazioni di crisi, rilevante riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o lavoro, favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
L’istituzione del Fondo è demandata ad un apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nel quale sono altresì disciplinate le modalità di versamento dei contributi e di funzionamento del Fondo, inclusa l’individuazione degli organi di amministrazione, in conformità con quanto previsto dal citato contratto collettivo. Dalle disposizioni dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il provvedimento è stato approvato dalla XI Commissione (Lavoro) a conclusione dell’esame, in sede referente, di una serie di proposte di legge (C. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102), tutte di iniziativa di deputati appartenenti a gruppi di opposizione, di contenuto assai ampio e articolato¹.
Nella seduta del 9 marzo
Al fine di recepire il parere (favorevole con condizioni)
della V Commissione (Bilancio),
· l’introduzione di una forma di garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi, autorizzando l’INPS, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, ad erogare ai lavoratori dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati (nei 12 mesi precedenti) da parte dell’impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia sul TFR di cui alla legge n.297/1982. L’erogazione delle somme era riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa (successivamente approvati con apposito decreto ministeriale) stipulati con le parti sociali in relazione a ciascuna delle imprese interessate;
· limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riformategli ammortizzatori sociali, il prolungamento del periodo massimo temporale di corresponsione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per casi eccezionali, per un periodo massimo complessivo di 78 settimanein luogo delle 52 previste dalla normativa vigente (articolo 6 della L. 25 maggio 1975, n. 164).
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[1] Per la puntuale disamina del contenuto delle proposte di legge
iniziali si rinvia al dossier del Servizio studi n.286 dell’8 febbraio
2010.
Servizio Studi – Dipartimento Lavoro |
( 066760-4974 – *st_lavoro@camera.it |
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File: LA0267b.doc