Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: D.L. 78/2009 ' A.C. 2561 Documentazione per l'esame in sede consultiva - XI Commissione lavoro
Riferimenti:
AC N. 2561/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 187    Progressivo: 11
Data: 07/07/2009
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
Altri riferimenti:
DL N. 78 DEL 01-LUG-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

 

Documentazione per l’esame in sede consultiva

XI Commissione Lavoro

D.L. 78/2009 (A.C. 2561)

 

 

 

 

 

 

n. 187/11

 

 

 

7 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4974 – * st_lavoro@camera.it

 

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Studi – Area finanza pubblica

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

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File: LA0184.doc


INDICE

Aspetti di carattere generale

§      Contenuto  3

§      Quadro di sintesi degli effetti finanziari16

Disposizioni di competenza della XI Commissione

§      Articolo 1 (Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali)25

§      Articolo 5 (Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari)39

§      Articolo 15 (Potenziamento della riscossione)45

§      Articolo 17, commi 1-9 (Riordino enti pubblici)54

§      Articolo 17, commi 10-19 (Assunzioni di personale)64

§      Articolo 17, commi 23-24 (Assenze per malattia dipendenti P.A.)74

§      Articolo 17, commi 26-27 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile e gestione risorse umane)84

§      Articolo 19, comma 1 (Reclutamento di personale)89

§      Articolo 20 (Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)90

§      Articolo 23, comma 3 (Proroga termini assunzioni di personale)95

§      Articolo 23, comma 4 (Scadenze graduatorie concorsi pubblici)97

§      Articolo 25, commi 2-5 (Riscossione tributi e contributi e misure finanziarie concernenti gli eventi sismici della regione Abruzzo)99

 

 


Aspetti di carattere generale

 


 

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2561

Numero del decreto-legge

78/2009

Titolo del decreto-legge

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

Numero di articoli

 

testo originario

26

Date:

 

Emanazione

1 luglio 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

1 luglio 2009

approvazione del Senato

-

Assegnazione

1 luglio 2009

Scadenza

30 agosto 2009

Commissione competente

V Bilancio e VI Finanze

Pareri previsti

I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali

 

 


Contenuto

Il decreto legge reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

 

L’articolo 1 reca misure a favore dell’occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali.

In particolare:

§      si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un’attività produttiva finalizzata all’addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione (commi 1-4);

§      si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività (comma 5);

§      si aumenta l’integrazione salariale per i lavoratori che riducono l’orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6);

§      si introducono misure di sostegno per l’attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (commi 7-8).

 

L’articolo 2 reca misure per io contenimento del costo delle commissioni bancarie. A tal fine il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento e che la data di disponibilità economica per il beneficiario per i medesimi titoli non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre a decorrere dal 1° aprile 2010 la stessa data di disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.

Il comma 2, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, prevede che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento.

Il comma 3 interviene in materia di surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l’obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta. Ai sensi del comma 4 le disposizioni recate dai commi 2 e 3 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

L’articolo 3 reca misure per la riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie, improntate sulla promozione dell’efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. A tal fine si prevede che con decreto sia adottate specifiche misure che vincolano ciascuna azienda fornitrice di gas che abbia un peso assai rilevante sul mercato nazionale, ad offrire in vendita un determinato volume di gas tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall’AEEG (comma 1). Il prezzo da riconoscere all’azienda che vende il gas in tali procedure concorrenziali è stabilito con decreto sulla base dei prezzi medi dei mercati europei verificando che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento del cedente (comma 2). Si prevede inoltre l’adozione di apposite misure da parte dell’AEEG per consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le menzionate procedure concorrenziali (comma 3). Nel caso i termini per i suddetti adempimenti non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono transitoriamente adottati con DPCM (comma 4).

 

L’articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Per l’autorizzazione e realizzazione degli interventi è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e di deroga, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

 

L’articolo 5 introduce, in favore dei titolari di reddito d’impresa, un regime di detassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali. Il comma 1 dispone la detassazione di un ammontare corrispondente al 50 per cento degli investimenti in macchinari ed apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell’investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto.

 

L’articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. I nuovi coefficienti saranno diretti a favorire una accelerazione dell’ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia e dei beni che producono risparmio energetico; sul piano finanziario, gli effetti saranno compensati dalle modifiche ai coefficienti di ammortamento dei beni industrialmente meno strategici.

 

L’articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. In particolare, per nuovi crediti erogati a decorrere dal 1° luglio 2009 e limitatamente alla parte eccedente la media dei due anni precedenti si dispone:

§      l’incremento dallo 0,3% allo 0,5% della quota deducibile nell’anno per svalutazione o accantonamento fiscale;

§      la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.

Il comma 3 reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti.

 

L’articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato “export banca” - attraverso l’attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A, volto a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A.

L’articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina è volta ad evitare in futuro ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. e pertanto a ridurre i possibili oneri a carico delle imprese, nonché a sanare i debiti pregressi attraverso l’avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato. A tale ultimo fine si prevede una rilevazione straordinaria dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e che risultano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009, al fine di renderli liquidabili nei limiti delle risorse stanziate con l’assestamento del bilancio dello Stato.

 

L’articolo 10 interviene sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti. Le principali modifiche introdotte riguardano il rinvio ad un decreto ministeriale che potrà prevedere, con decorrenza 2010 e tenendo conto delle esigenze di bilancio, l’aumento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo di credito compensabile nell’anno da ciascun contribuente e l’introduzione di misure finalizzate a contrastare gli abusi in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro quale, ad esempio, l’obbligo del visto di conformità delle dichiarazioni nelle quali risulti un credito IVA superiore a 10.000 euro da utilizzare in compensazione. In merito alla decorrenza, si segnala che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 1° luglio 2009; tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha emanato il 2 luglio 2009 un comunicato stampa al fine di precisare che le disposizioni contenute nell’articolo 10 “avranno effetto a decorrere dall’1 gennaio del 2010”.

 

L’articolo 11 prevede l’integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

 

L’articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell’OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti “paradisi fiscali”. In particolare, dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti – ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all’uopo inasprito l’apparato sanzionatorio; si prevede inoltre che venga creata apposita unità speciale presso l’Agenzia delle entrate.

 

L’articolo 13, allo scopo di contrastare la pratica dell’indebito arbitraggio fiscale, subordina l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale, modificando all’uopo alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917.

 

L’articolo 14 prevede una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale.

 

L’articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione. In particolare, si semplifica la disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali; nel caso di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte, si individua nel terzo esecutato il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali; si modifica la disciplina del diritto al discarico per inesigibilità; si amplia l’ambito operativo del pagamento rateizzato delle imposte; infine, per gli atti prodotti con sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del responsabile dell’atto con la sua è equiparata con l’indicazione a stampa del medesimo.

 

L’articolo 16 reca, al comma 1, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi indicate, attraverso l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento. Il comma 2 prevede l’utilizzo di una parte di tali maggiori entrate e minori spese, non utilizzate a copertura finanziaria, per il finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Tali risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013 (comma 3).

 

L’articolo 17 modifica, con i commi 1-9, la disciplina sul riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici, di cui all’articolo 2, comma 634 e seguenti della legge finanziaria per il 2008 e all’articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008.

In particolare, il comma 1 differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l’applicazione del meccanismo cd. “taglia-enti”, ovvero la soppressione ex lege degli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti per i quali non siano intervenuti provvedimenti di riordino. Il comma 2differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici, modificando nel contempo la loro procedura di adozione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio complessivamente ascritti al processo di riordino degli enti pubblici, pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009.  Nelle more dell’adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio, il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato. Il comma 5prevede l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti di ulteriori interventi di contenimento strutturale della spesa, idonei a garantire il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 3. Il comma 6 integra i principi e criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti di riordino, introducendo ulteriori previsioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dai piani di razionalizzazione e riordino, non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione. Il comma 8 prevede che entro il 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti comunichino alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Il comma 8 mantiene inoltre ferma, nell’ ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l’applicazione di una clausola di salvaguardia finanziariain base alla quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici  Il comma 9 prevede infine che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinata la quota di risorse da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3.

I commi da 10 a 19 recano una serie di norme e di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

I commi 20-22, conferiscono carattere definitivo alla disciplina transitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, che aumenta da 3 a 4 il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

I commi 23 e 24 modificano in più parti l’articolo 71 del D.L. 112/2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.

In particolare, viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del dei Vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia; si prevede che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; vengono ridotte le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo; viene abrogata la norma che prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio di qualsiasi tipo alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa; si prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali.

Il comma 25 stabilisce che il termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola, fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 (termine, quindi, scaduto il 25 giugno 2009), si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

Il comma 26 modifica in più parti l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

§      si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione (lettera a));

§      si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, si sopprime il limite all’utilizzo del lavoro flessibile nella P.A, in base al quale uno stesso lavoratore non poteva essere utilizzato con più tipologie contrattuali per più di tre anni ogni quinquennio e si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (lettere b) e c))

§      riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (lettera d)).

Il comma 27 prevede che il rapporto informativo introdotto dal comma 27 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 17, ai commi 28 e 29, modifica il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) consentendo, ai fini della presentazione telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni, l’identificazione del cittadino tramite le credenziali per l’accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata e istituendo, a fini di trasparenza amministrativa, un Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, gestito dal CNIPA.

Il comma 30 estende l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze.

Il comma 31 prevede che, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare.

Il comma 32 autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive posizioni finanziarie.

I commi 33 e 34 autorizzano l’ENAC ad impiegare la quota dell’avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali in spese per investimenti e ricerca, finalizzate anche alla sicurezza, previa determinazione da parte del Ministero infrastrutture e trasporti.

Il comma 35 destina ad obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione le risorse già stanziate in favore delle imprese di autotrasporto merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurne i costi di esercizio.

 

L’articolo 18 prevede l’adozione di decreti del Ministro dell’economia volti a disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, nonché degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; tali soggetti possono, tra l’altro, essere obbligati a detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

 

L’articolo 19,comma 1, estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per amministrazioni pubbliche, alle società pubbliche, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara; alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; e alle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società hanno l’obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Il comma 3, che novella l’articolo 7-octies del D.L. n. 5/2009, raddoppia la percentuale di rimborso riconosciuto ai titolari di obbligazioni Alitalia e concede un rimborso anche ai titolari di azioni della stessa società.

Il comma 4prevede l’applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge e aumenta l’autorizzazione di spesa in relazione ai maggiori oneri derivanti dal comma 3.

Le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi da 5 a 13modificano la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato, novellando a tal fine la disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). In particolare, il comma 2 prevede l’invio alla sezione competente della Corte dei Conti delle delibere autorizzative all’assunzione di nuove partecipazioni e al mantenimento delle attuali e proroga al 30 settembre 2009 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche controllanti devono cedere a terzi - nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica - le società e le partecipazioni vietate. 

Il comma 5 permette alle amministrazioni  dello Stato di affidare  direttamente  la gestione di fondi o interventi pubblici a società a  capitale  interamente pubblico dalle stesse controllate.

Il comma 6 reca un’interpretazione autentica dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità di società e di enti nella loro attività di direzione e coordinamento di società.

I commi 7 e 8 prevedono prevede che l’organo di amministrazione - previa delibera dell’assemblea dei soci - possa attribuire deleghe operative al presidente, e fissarne in concreto contenuto e compenso; nonché delegare proprie attribuzioni ad un solo componente al quale, unitamente al Presidente, nell’ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi .Il comma 10 reca disposizioni in ordine all’entrata in vigore delle modifiche statutarie, mentre il comma 9 abroga la norma che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.

I commi 11-12 recano disposizioni relative all’Istituto poligrafico dello Stato, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle  finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni dell’Istituto.

Il comma 13 è finalizzato a far salve le specifiche disposizioni vigenti inerenti lo statuto della Cassa depositi e prestiti.

L’articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell’Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Viene inoltre prevista la nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile.

 

L’articolo 21 interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi, autorizzando l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ad avviare le procedure di gara per la concessione, a decorrere dal mese di giugno 2010, della raccolta delle lotterie nazionaliad estrazione istantanea e differita.

 

L’articolo 22 reca una serie di disposizioni in materia di programmazione delle risorse destinate al settore sanitario.

In primo luogo viene prorogato al 15 settembre 2009 il termine per la stipula della specifica Intesa tra Stato e regioni cui è subordinato il finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2010, un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario che dovranno essere definiti con apposito decreto interministeriale.

Viene disciplinata l’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria , da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ad adottare, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”.

 

L’articolo 23 reca una serie di proroghe di termini in scadenza di disposizioni di legge. 

In particolare, ilcomma 1, sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) previste dal decreto-legge 158/2008.

Il comma 2 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 la sospensione dell’efficacia della nuova normativa in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea, introdotta dall’art. 29, comma 1-quater, deldecreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

Il comma 3 novella l’articolo 41, commi 1-4, del decreto-legge n.248 del 2007, disponendo l’ulteriore proroga  (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di una serie di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento a personale delle polizia di Stato.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.

Il comma 5dell’articolo 23 differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.), ora INVITALIA, per quanto concerne in particolare la cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2009 il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 (c.d. Codice del paesaggio).

Il comma 7 proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio.

Il comma 8, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine per l’esercizio della facoltà attribuita al commissario liquidatore per la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per completare l’adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle norme di prevenzione incendi.

Il comma 10differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua.

Il comma 11 proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 188/2008, per l’iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l’immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

Il comma 12 differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° luglio 2009 al 1°gennaio 2010 - l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa, ovvero le disposizioni dettagliatamente elencate all’articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione.

Il comma 13 è volto a differire l’applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d’impresa, disponendo che essa si applichi dal 1° ottobre 2009.

Il comma 14 dispone, a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dell’aprile 2009, la proroga di sei mesi dei termini indicati dagli artt. 191, 192 e 193 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti, onde evitare che il mancato rispetto di detti termini comporti la perdita di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare. Alle richieste e istanze in oggetto l’interessato è tenuto ad allegare unicamente l’autocertificazione attestante la condizione di residente in uno dei comuni danneggiati dal sisma.

Il comma 15, in connessione con il sisma dell’aprile 2009, differisce al 30 aprile 2010 l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.

Il comma 16 differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l’entrata in vigore della disciplina della class action introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell’ambito del Codice del consumo (art. 140-bis).

I commi 17-19, attraverso novelle alla legge istitutiva del Consiglio della magistratura militare e l’abrogazione delle previsioni della legge finanziaria 2008, prevedono un’ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare e recano le conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio. Le medesime disposizioni prorogano di due mesi l’attuale composizione del Consiglio.

Il comma 20 conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine (introdotto dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge 208/2008) oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.

 

Le disposizioni introdotte dai commi 1-72 dell’articolo 24 sono volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. La norma di cui al comma 76 autorizza una spesa di 510 milioni di euro per le finalità indicate dall’insieme delle disposizioni.

 

L’articolo 24, comma 73 modifica la legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124/2007) sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza, prevedendo l’emanazione di un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia, la cui attuazione è affidata al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ed escludendo, per la trattazione delle informazioni classificate come “riservate” (livello minimo di segretezza), l’obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che permane per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.

 

Il comma 74, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia.La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.

Il comma 75prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

 

Il comma 1dell’articolo 25 autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l’anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla partecipazione dell’Italia a banche e fondi internazionali.

 

I commi 2 e 3  dispongono il recupero – in 24 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010 - dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici.

 

I commi 4 e 5 provvedono ad incrementare di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011, le risorse finanziarie utilizzabili dal CIPE per gli interventi di ricostruzione e le altre misure di sostegno in favore dei medesimi territori.

 

Il comma 6 precisa che il finanziamento per i programmi di sviluppo della banda larga per il periodo 2007-2013, di cui all’art. 1 della legge n. 69/2009, è garantito fino ad un limite massimo di 800 milioni di euro.

 


Quadro di sintesi degli effetti finanziari

Per quanto concerne i profili finanziari, il provvedimento non reca effetti in termini di variazione dell’indebitamento netto della P.A.

Occorre tuttavia rilevare che l’articolo 16, comma 2, del decreto stabilisce che quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto medesimo che non sono utilizzate a copertura dello stesso siano destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, 3,4 milioni per l'anno 2010, 3,9 milioni per l'anno 2011 e 1.907,4 milioni per l'anno 2012.

Ai sensi del successivo comma 3, le suddette risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013[1].

Per quanto concerne il saldo netto da finanziare (nonché il fabbisogno) il provvedimento reca effetti positivi di miglioramento nell’intero quadriennio 2009-2012.

 

La tabelle seguenti riepilogano gli effetti complessivi del decreto-legge in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare per il quadriennio 2009-2012, disaggregandoli tra quelli relativi al reperimento delle risorse (in termini di maggiori entrate e minori spese) e quelli che ne indicano gli impieghi (minori entrate e maggiori spese[2]).

 


 


INDEBITAMENTO NETTO P.A.
 (mln euro)

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

1.084

2.689

2.527

2.093

Minori Spese

 154

 1.099

 889

 1.009

Totale reperimento risorse

1.239

3.789

3.416

3.103

Minori entrate

 513

 1.872

2.469

 336

Maggiori spese

723

 1.913

943

 859

Totale impieghi

 1.236

 3.785

3.412

 1.195

Dotazione FISPE

2

3

4

1.907

Variazione Indebitamento netto

-

-

-

-

 


SALDO NETTO DA FINANZIARE
 (mln euro)

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

1.384

2.034

1.372

1.093

Minori Spese

354

 2.254

 2.044

 2.009

Totale reperimento risorse

1.739

4.289

3.416

3.103

Minori entrate

203

 1.872

 2.469

 336

Maggiori spese

1.276

 1.359

859

 859

Totale impieghi

1.479

 3.231

 3.328

 1.195

Dotazione FISPE

2

3

4

1.907

Variazione Saldo netto da finanziare

257

1.054

84

-

 

 

Per quanto concerne le risorse reperite dal provvedimento, le stesse ammontano - in termini di saldo netto – ad un importo pari, in valori cumulati nel quadriennio 2009 -2012, a circa 12,5 miliardi di euro, di cui circa 5,9 miliardidi maggiori entrate e 6,6 miliardidi minori spese.

Tale importo comprende sia le disposizioni indicate nella norma di copertura (art. 16), sia quelle contenute negli articoli che recano congiuntamente la disposizione onerosa e quella a copertura.

Al netto della destinazione al Fondo per interventi di politica economica sopra richiamata, tali risorse sono utilizzate - sempre in termini cumulati per il quadriennio 2009-2012 - per un importo di 9,2 miliardi di euro e generano un miglioramento del saldo netto da finanziare nell’intero periodo pari a circa 1,4 miliardi di euro.

 

Le maggiori entrate derivano principalmente dagli interventi di contrasto alla illecita compensazione dei crediti (art. 11) ed ai paradisi fiscali (art.12), nonchè agli arbitraggi fiscali internazionali (art.13), dalle misure in materia di tassazione delle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti (art.14), dalla riforma della disciplina in materia di rilascio di concessioni nel settore dei giochi (art.21) e dal potenziamento delle attività di riscossione (art.15).

 

Le minori entrate sono essenzialmente ascrivibili alla detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (art.5), all’incremento della svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (art.7) e alle misure di natura tributaria e contributiva in favore dei contribuenti colpiti dai recenti eventi sismici nella regione Abruzzo (art.25, c.2-3).

 

Dal lato della spesa, le nuove economie derivano essenzialmente dalle misure dirette a prevenire gli abusi in materia di compensazione dei crediti fiscali (art.10) e a contrastare le frodi in materia di invalidità civile (art. 20).

 

Le maggiori spese sono, infine, prevalentemente riconducibili alla proroga delle missioni internazionali di pace (art. 24), agli interventi  in materia di partecipazione a banche e fondi internazionali (art.25, c.1), al rimborso delle obbligazioni Alitalia (art.19, c.3) e ad altre misure conseguenti gli eventi sismici in Abruzzo (art.25, c2-3).

 

Si rileva, infine, che il decreto legge reca una serie di ulteriori interventi di spesa che vengono coperti a valere su risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, come nel caso, ad esempio, delle disposizioni dirette ad introdurre un premio di occupazione ai datori di lavoro e a rifinanziare la cassa integrazione guadagni straordinaria (art.1), i cui oneri sono posti a carico delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. a segnalare anche la riduzione del tetto della spesa farmaceutica (art. 22), destinata alla creazione di un Fondo per interventi nel settore sanitario.

Altre misure di carattere agevolativo per i cittadini e le imprese introdotte dal provvedimento non determinano invece nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ad esempio quelle dirette al contenimento del costo delle commissioni bancarie (art.2), alla riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie (art.3), alla creazione di un sistema integrato di «export banca» per l'internazionalizzazione delle imprese (art.8) e all’accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art.9).

 

I grafici seguenti descrivono la composizione degli interventi previsti dal decreto-legge in termini di reperimento delle risorse finanziarie (maggiori entrate e minori spese correnti) e di utilizzo delle stesse (minori entrate e maggiori spese correnti). Il valore preso a riferimento è il saldo netto da finanziare

Il differenziale degli importi riportati nei grafici indica, per ciascun anno, l’ammontare destinato al miglioramento del saldo.

 

 

 

 

 


Effetti del Decreto legge per gli anni 2009-2012

 

 

Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

Indebitamento netto
(in milioni di euro)

Art.

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

REPERIMENTO RISORSE

1.738,5

4.288,6

3.416,1

3.102,5

1.238,5

3.788,5

3.416,0

3.102,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

1.384,4

2.034,4

1.371,9

1.093,4

1.084,4

2.689,4

2.526,9

2.093,4

5

Effetti indotti di recupero del gettito per acquisti macchinari detassati

160,0

 -

 -

 -

 160,0

 -

 -

 -

10

Contrasto alla illecita compensazione  dei crediti fiscali

 -

 -

 -

 -

 200,0

 1.000,0

 1.000,0

 1.000,0

14

Tassazione plusvalenze riserve auree

500,0

 500,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

12

Contrasto evasione nei paesi a fiscalità privilegiata -“ Paradisi fiscali

 -

 415,0

 650,0

 473,0

 -

 415,0

 650,0

 473,0

13

Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

 -

 606,0

 346,0

 346,0

 -

 606,0

 346,0

 346,0

15

Potenziamento attività di riscossione

224,4

 311,9

 274,4

 274,4

 224,4

 311,9

 274,4

 274,4

21

Concessioni in materia di giochi

500,0

 100,0

 -

 -

 500,0

 100,0

 -

 -

25,
c. 2-3

Recupero tributi e contributi previden­ziali sospesi sisma Abruzzo

 -

 101,5

 101,5

 -

 -

 256,6

 256,6

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese

354,1

 2.254,2

 2.044,2

 2.009,1

 154,1

 1.099,1

 889,1

 1.009,1

1, c. 2

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura della flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali

20,0

 150,0

 -

 -

20,0

 150,0

 -

 -

1, c. 5

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura integrazione salariale per crisi aziendali

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

1, c. 6

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura contratti di solidarietà

40,0

80,0

 

 

40,0

80,0

 

 

10

Contrasto illecita compensazione crediti fiscali

200,0

 1.000,0

 1.000,0

 1.000,0

 -

 -

 -

 -

19, c. 3

Rimborso risparmiatori Alitalia

 -

 -

 -

 100,0

 -

 -

 -

 100,0

20

Contrasto frodi invalidità civile

 -

 10,0

 30,0

 50,0

 -

 10,0

 30,0

 50,0

16, c. 1

Riduzione autorizzazione di spesa Fondo missioni di pace

10,0

 -

 -

 -

 10,0

 -

 -

 -

17,
c. 23-24

Riduzione del FISPE per copertura oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

22, c. 2

Riduzione tetto spesa farmaceutica per istituzione del Fondo interventi nel settore sanitario

-

800

800

800

-

800

800

800

22, c. 6-7

Riduzione del FSN per contributo ospedale Bambino Gesù

50

50

50

50

50

50

50

50

25, c. 2-3

Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

 -

155,1

155,1

 -

 -

 -

 -

 -


 

 

 

Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

Indebitamento netto
(in milioni di euro)

Art.

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

IMPIEGHI DELLE RISORSE
(al netto della destinazione al FISPE)

1.478,8

 3.230,6

 3.328,1

 1.195,1

 1.236,1

 3.785,1

 3.412,1

 1.195,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

203,0

 1.872,0

 2.469,0

 336,0

 513,0

 1.872,0

 2.469,0

 336,0

5

Detassazione degli utili reinvesti in macchinari

 -

 1.833,0

 2.390,0

 224,0

 -

 1.833,0

 2.390,0

 224,0

7

Incremento svalutazione fiscale crediti in sofferenza

 -

 39,0

 79,0

 112,0

 -

 39,0

 79,0

 112,0

25,
c. 2-3

Agevolazioni tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

203,0

 -

 -

 -

 513,0

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese

1.275,8

 1.358,6

859,1

 859,1

723,1

 1.913,1

 943,1

 859,1

1, c. 2

Flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali per progetti di formazione e lavoro

20,0

 150,0

 -

 -

20,0

 150,0

 -

 -

1, c. 5

Proroghe biennali del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendali

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

1, c. 6

Contratti di solidarietà per riduzione orario di lavoro

40,0

80,0

 

 

40,0

80,0

 

 

17,
c. 23-24

Oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie (comparto sicurezza e Vigili del Fuoco)

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

19, c. 3

Rimborso risparmiatori Alitalia

 -

 230,0

 -

 -

 -

 230,0

 -

 -

22, c. 2

Fondo per interventi nel settore sanitario

-

800

800

800

-

800

800

800

22, c. 6-7

Contributo per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù

50

50

50

50

50

50

50

50

24

Proroga missioni di pace

510,0

 -

 -

 -

 510,0

 -

 -

 -

24, c. 74

Presidio territorio Forze armate

27,7

 39,5

 -

 -

 14,0

 21,0

 -

 -

25, c. 1

Partecipazione a banche e fondi internazionali

284,0

 -

 -

 -

 -

 284,0

 -

 -

25, c. 2-3

Tributi e contributi previden­ziali sospesi sisma Abruzzo - IRAP e addizionali

310,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

25, c. 4

Fondo compensazione effetti finanziari

 -

 -

 -

 -

 55,0

 289,0

 84,0

 -

16, c. 2

Integrazione Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica

2

3

4

1.907

2

3

4

1.907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Disposizioni di competenza della XI Commissione

 


Articolo 1
(Premio di occupazione e potenziamento
degli ammortizzatori sociali)

 

1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

2. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del venti per cento dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2., trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.

7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.». Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e successivo comma.

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti, è liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

 

 

L’articolo 1 reca misure a favore dell’occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali.

In particolare:

§      si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un’attività produttiva finalizzata all’addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione (commi 1-4);

§      si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività (comma 5);

§      si aumenta l’integrazione salariale per i lavoratori che riducono l’orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6);

§      si introducono misure di sostegno per l’attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (commi 7-8).

Formazione professionale

 

I commi da 1 a 4 recano disposizioni in materia di formazione professionale per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali.

Più specificamente, si prevede, da parte dell’impresa di appartenenza, la possibilità di utilizzare, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento (comma 1).

 

Al lavoratore spetta un trattamento economico, erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.

 

L'inserimento del lavoratore nelle attività formative può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

 

Il comma 2 dispone, che alla copertura dell'onere derivante dalle precedenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Tale Fondo è stato istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, e ad esso vengono assegnate in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS). Oltre a ciò, al Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. In base all’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, relativo agli interventi e alle misure anticrisi di sostegno del reddito, cui è stata data attuazione con l’Intesa dell’8 aprile 2009, le risorse destinate agli ammortizzatori sociali sono stabilite in complessivi 5,353 miliardi di euro, di cui 4 miliardi provenienti dal FAS ed ulteriori 1,353 miliardi autorizzati dalla legge finanziaria 2009 e dal D.L. 185/2008. In attuazione del citato accordo, la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 ha assegnato al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione 4 miliardi di euro, di cui 2,950 miliardi destinati al Centro-Nord e 1,050 miliardi al Mezzogiorno. L’importo di 4 miliardi proviene, per 1,2 miliardi dalle risorse recuperate ai sensi articolo 6-quater del D.L. 112/2008 (cioè risorse FAS relative alla programmazione 2000-2006 assegnate dal CIPE alle amministrazioni centrali e regionali che alla data del 31 maggio 2008 non risultavano ancora impegnate), mentre i restanti 2,8 miliardi verranno recuperati a valere su risorse non utilizzate relative alla programmazione 2007-2013.

Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, nonché alle procedure di comunicazione all'INPS (comma 3) anche ai fini del tempestivo monitoraggio effettuato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti correttivi (comma 4).

 

Al riguardo nella relazione tecnica allegata afferma che in seguito all’introduzione della cumulabilità tra trattamento di sostegno al reddito e integrazioni retributive a carico dei datori di lavoro  per l’attività formativa “derivano comportamenti diretti al maggiore ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali conseguenti da diritti soggettivi. La valutazione del maggiore ricorso”, quantificata nel comma 2, “tiene conto:

-        dei tempi di applicazione della norma con riferimento all’anno 2009;

-        dello sviluppo rispetto alle previsioni a legislazione vigente della spesa per integrazioni salariali di una maggiore spesa in termini di prestazioni e contribuzione figurativa dell’ordine di circa il 10% per effetto delle possibilità consentite dalla disposizione in esame”.

 

Si ricorda che disposizioni in materia di formazione professionale sono contenute nelle pdl 1079 (Bobba ed altri) e 2418 (Cazzola ed altri), attualmente all’esame dell’XI Commissione Lavoro.

In particolare, l’articolo 7 dell’AC 1079 riconosce ai soggetti in cerca di prima occupazione un bonus da spendere per la formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

 

Finanziamento della CIGS

 

Il comma 5 destina 25 milioni di euro, per il 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 (vedi supra) per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004, convertito dalla L. 291/2004.

Tale norma ha consentito, in determinati casi, la proroga della CIGS concessa per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo[3].

Presupposto della proroga sono:

-        la cessazione dell’attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;

-        la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;

-        l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi dell'intervento di integrazione (cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale), del piano di gestione delle eccedenze di personale.

 

Secondo la relazione tecnica allegata, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, “atteso che il previsto finanziamento è a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione”, “attraverso le risorse “trasferite al medesimo Fondo con delibera CIPE n. 2/2009, che presenta le occorrenti disponibilità”.

 

Contratti di solidarietà

 

Il comma 6 stabilisce, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, l’incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, portando tale integrazione (dal 60%) all’80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

 

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

 

Tale integrazione opera nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

L'onere è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo fondo con la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 (vedi supra).

Ad un apposito decreto interministeriale sono demandate le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga disciplinati dall'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

L'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 rappresenta un intervento congiunto tra Stato e Regioni collegato all'eccezionalità dell’attuale situazione economica.

L’intervento, rivolto ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori “in deroga”, è connotato da un contributo nazionale, impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e da un contributo regionale, a valere sui programmi regionali FSE, impiegato per azioni formative o di politica attiva governata dalla Regione e integrata dall'erogazione di un sostegno al reddito.

In particolare, gli stanziamenti sono stati ripartiti tra un intervento statale, per una somma di 5.350 milioni di euro, e contributi regionali, pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Le risorse statali sono state coperte:

-        in parte attraverso precedenti stanziamenti di sostegno al reddito e all'occupazione (circa 1.400 milioni derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 203/2008 e dall'articolo 19 del D.L. 185/2008);

-        in parte (3.950 milioni di euro) tramite le assegnazioni del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), sia per la quota nazionale, sia, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, per la quota a favore delle amministrazioni centrali e regionali nel limite dell’ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro la medesima data.

L’intesa sullo schema di accordo per l’utilizzo del FSE è stata raggiunta l’8 aprile 2009.

 

Infine, spetta all’INPS il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi, nell’ambito delle linee guida e delle relative risorse disciplinate dal richiamato decreto di attuazione.

 

Secondo la relazione tecnica allegata, “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, dal momento che l’entità dei richiamati trattamenti è a valere sui valori massimi stabiliti dalla disposizione stessa “e che i predetti importi relativi all’incremento dei trattamenti sono coerenti con quanto scontato a legislazione vigente in relazione allo sviluppo nel biennio in esame dell’istituto in questione”.

 

Incentivi per inizio di attività di impresa

 

I commi 7 e 8 introducono particolari benefici per i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendano attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa.

Entrambi i benefici sono cumulabili con il fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione ai sensi dell'articolo 17 della L. 49/1985.

 

Il richiamato articolo 17 della legge n.49/1985 ha istituito il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione. Tale Fondo ha acquisito carattere di permanenza a seguito dell’intervento della L. 662/1996. La norma è stata più volte modificata nel corso degli anni (da ultimo dall’articolo 10-bis del D.L. 35/25005).

Attualmente, i principali tratti della disciplina, così come modificata, sono i seguenti:

-        al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, si prevede la partecipazione diretta del Ministro dello sviluppo economico - che utilizza a tal fine le disponibilità del richiamato Fondo - al capitale sociale delle società finanziarie che sostengono le cooperative;

-        la ripartizione delle disponibilità tra le diverse finanziarie partecipate dal Ministero viene effettuata per una quota pari al 5% delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero;

-        le società finanziarie assumono la natura di investitori istituzionali e devono essere ispirate ai principi di mutualità definiti dal D.Lgs. C.P.S. 1577/1947, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministro dell’economia e delle finanze per l'esercizio delle attività di intermediari finanziari (articolo 106 del D.Lgs. 385/1993), ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.

 

Più specificamente, il comma 7 prevede che l’incentivo per i datori di lavoro introdotto dal comma 7 dell’articolo 7-ter del D.L. 5/2009, convertito dalla L. 33/2009, a favore di aziende che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese, sia erogato, su richiesta, anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito, a condizione che il medesimo intraprenda un’attività autonoma, avvii una auto o micro-impresa, o si associ in cooperativa.

Il comma 7 dell’articolo 7-ter del DL 5/2009 prevede appunto l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 223/1991 a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o per intervento di procedura concorsuale.

L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo di quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

L’incentivo viene erogato tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il diritto al beneficio è escluso nel caso in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche.

 

L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

Lo stesso comma prevede altresì l’obbligo, per il lavoratore che sia titolare di trattamenti di cassa integrazione in deroga, di presentare le dimissioni dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e dell'erogazione del medesimo.

 

Al riguardo, la relazione tecnica allegata afferma che “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l’incentivo a favore del lavoratore è alternativo a quello già previsto in favore del datore di lavoro”.

 

Il successivo comma 8 prevede, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, la liquidazione, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, nel caso in cui il medesimo lavoratore abbia diritto, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991 all’indennità di mobilità, la liquidazione del trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12.

I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale.

Come per l’incentivo di cui al comma 7, la liquidazione viene erogata a condizione che il lavoratore intraprenda una attività autonoma, per l’avviamento di auto o micro-impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti

Anche in questo caso, per poter fruire dei richiamati benefici, sussiste l’obbligo di dimissioni da parte del lavoratore dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l’ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo.

 

Infine, si ricorda che l’ultimo periodo del comma 7 demanda ad un apposito decreto interministeriale le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

Al riguardo, la relazione tecnica allegata afferma che “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il trattamento che viene erogato è apri a quello già autorizzato”.

 

Merita ricordare che disposizioni simili sono contenute nella AC 2424 (Antonino Foti ed altri), attualmente all’esame dell’XI Commissione Lavoro.

La pdl 2424 (Antonino Foti ed altri) reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori i quali, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa. In relazione a ciò, il provvedimento trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei ai fini dell'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese. Tra gli strumenti introdotti, si segnala il godimento, per i lavoratori dipendenti destinatari, alla data del 1° luglio 2009, di specifici trattamenti di integrazione del reddito, di un'indennità mensile pari al 50% dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del D.L. 185/2008, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti individuati. L’ammissione a tale trattamento, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, valido per un periodo di 18 mesi, è condizionata appunto all’avviamento di un’attività di impresa[4].

 


Profili finanziari

Articolo 1, commi 1-4

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 2

20

150

0

0

20

150

0

0

20

150

0

0

Minori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 2

20

150

0

0

20

150

0

0

20

150

0

0

effetto netto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che alla valutazione del maggiore onere si è pervenuto tenendo conto del maggiore ricorso agli istituti relativi ad ammortizzatori sociali non in deroga[5] che la disposizione in esame induce, per la possibilità di cumulare la prestazione di ammortizzatore sociale e l’integrazione retributiva. Il conseguente incremento della spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente è stato calcolato in 20 milioni di euro nel 2009, per tenere conto dei tempi di applicazione della disposizione nell’esercizio corrente, e in 150 milioni di euro nel 2010, sia in termini di prestazione che di contribuzione figurativa, pari al 10 per cento della spesa scontata nei tendenziali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non reca elementi sufficienti alla verifica della valutazione dell’onere. Appare pertanto opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi utili alla quantificazione degli oneri recati dai commi in esame.

 

In proposito, si segnala che la RUEF 2009, con riferimento alla spesa per ammortizzatori sociali per l’esercizio corrente e per gli anni successivi, chiarisce che le previsioni scontano il maggiore ricorso a tali istituti a causa della crisi economica in atto, senza tuttavia fornire dati disaggregati riferibili a tale categoria di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala, con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 4, l’opportunità di esplicitare nella disposizione che la clausola si riferisce agli oneri di cui al comma 1, i soli formulati, ai sensi del successivo comma 2, in termini di previsione di spesa.

Articolo 1, comma 5

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

25

0

0

0

25

0

0

0

25

0

0

0

Minori spese c/capitale

25

0

0

0

25

0

0

0

25

0

0

0

effetto netto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che il finanziamento è a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, che presenta le occorrenti disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto l’onere è da intendersi, anche sulla base dei precedenti rifinanziamenti, limitato all’entità delle risorse autorizzate e in quanto il Fondo sociale per l’occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.

 

In proposito, si ricorda che, sulla base della delibera Cipe n. 6/2009, sono stati trasferiti al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione 4 miliardi di euro, di cui 0,980 miliardi utilizzabili nel 2009 e 3,020 miliardi utilizzabili nel 2010.

Articolo 1, comma 6

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

40

80

0

0

40

80

0

0

40

80

0

0

Minori spese c/capitale

40

80

0

0

40

80

0

0

40

80

0

0

effetto netto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che l’onere, configurato come limite massimo di spesa, è a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, che presenta le occorrenti disponibilità.

La relazione tecnica, inoltre, precisa che gli importi relativi all’incremento dei trattamenti in esame sono coerenti con quanto scontato a legislazione vigente in relazione allo sviluppo nel biennio in esame dell’istituto dei contratti di solidarietà.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto l’onere è limitato all’entità delle risorse autorizzate ed è previsto il monitoraggio da parte dell’INPS, inoltre, il Fondo sociale per l’occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.

Appare opportuno, infine, acquisire ulteriori elementi informativi che suffraghino la compatibilità, asserita dalla relazione tecnica, dell’incremento degli importi dei trattamenti con quanto scontato nei tendenziali di spesa a legislazione di vigente.

Articolo 1, comma 7

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che l’incentivo a favore del lavoratore è alternativo a quello già previsto in favore del datore di lavoro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’incentivo è erogato nel limite di spesa autorizzato, come disposto dall’articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge n. 5/2009. Appare tuttavia opportuno un chiarimento sulle modalità di erogazione del beneficio, che saranno stabilite con un successivo decreto ministeriale, al fine di verificare che non si producano ulteriori oneri di carattere amministrativo a carico dell’INPS.

 

In proposito, si ricorda, infatti, che l’erogazione dell’incentivo ai datori di lavoro, di cui quello introdotto dal provvedimento in esame costituisce un’alternativa, avviene attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

Articolo 1, comma 8

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il trattamento che viene erogato è pari a quello già autorizzato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disposizione, riguardando lavoratori che già percepiscono il trattamento di integrazione del salario, non comporta un aumento della spesa per ammortizzatori sociali, rispetto al livello programmato. Appare tuttavia anche in questo caso opportuno un chiarimento sulle modalità di erogazione del beneficio, al fine di verificare che non si producano ulteriori oneri a carico dell’INPS.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Il 2 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione che istituisce un nuovo strumento finanziario per fornire microcrediti (prestiti di valore inferiore a 25.000 euro) alle piccole imprese e alle persone che hanno perso il lavoro e intendono avviare in proprio una piccola impresa.

Il 3 giugno 2009 la Commissione europea ha presentato la comunicazione “Un impegno comune per l’occupazione” (COM(2009)257), che propone di rafforzare la cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri e tra le parti sociali - utilizzando tutti gli strumenti comunitari disponibili, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di adeguamento alla globalizzazione – al fine di perseguire tre priorità:

§      salvaguardare l'occupazione, creare posti di lavoro e promuovere la mobilità;

§      migliorare le competenze e rispondere ai bisogni del mercato del lavoro;

§      facilitare l'accesso al lavoro.

La Commissione inoltre preannuncia che proporrà a breve una modifica del regolamento dei Fondi strutturali, compreso il FSE, per dare agli Stati membri la possibilità di non fornire il cofinanziamento nazionale nel 2009 e nel 2010. Questa possibilità di anticipazione della spesa con un tasso di rimborso dell'UE del 100% durante la fase più acuta della crisi dovrebbe accelerare la realizzazione dei progetti.

Il Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 ha ribadito che la lotta alla disoccupazione resta una priorità fondamentale. Richiamando il vertice informale sull’occupazione (svoltosi a Praga nel maggio 2009), e riprendendo la comunicazione della Commissione del 3 giugno, le conclusioni del Consiglio europeo individuano tre priorità: mantenere l'occupazione; creare nuovi posti di lavoro e promuovere la mobilità; migliorare le competenze e l'accesso all'occupazione. Il Consiglio europeo ha sottolineato inoltre, soprattutto nella situazione attuale, l’importanza della flessicurezza.

Riguardo alla flessicurezza, si ricorda che l’8 giugno 2009 il Consiglio UE ha approvato delle conclusioni con le quali invita in particolare a: sostenere l'occupazione, migliorare il contesto imprenditoriale mediante un mercato del lavoro che assicuri regimi di previdenza che forniscano incentivi al lavoro e la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese; mantenere gli incentivi per l'accesso e il ritorno all'occupazione; concentrarsi sul sostegno ai gruppi più vulnerabili.

 

 


 

 

Articolo 5
(Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari)

 

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

 

 

La norma introduce una agevolazione fiscale in favore di soggetti esercenti attività d’impresa che effettuano determinati investimenti.

In particolare, viene disposta l’esclusione, ai fini della determinazione del reddito d’impresa,di una quotadel costo sostenuto per l’acquisto delle tipologie di investimenti indicati nella norma in esame.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento, chiarendo che la finalità è quella di fornire impulsi positivi per fronteggiare l’attuale momento di crisi economica, precisa che la norma introduce una “detassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali riprendendo strutturalmente le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994”.

Si segnala che il regime di detassazione introdotto dalla norma in esame non appare subordinato al reinvestimento di utili in quanto, secondo quanto desumibile dalla formulazione della disposizione, esso sembra operare indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e dall’ammontare degli eventuali utili realizzati. Su tale aspetto è opportuno un chiarimento.

 

La norma, pur non individuando esplicitamente i soggetti beneficiari, attribuisce l’agevolazione ai titolari di reddito d’impresa. Pertanto, risultano inclusi nell’ambito soggettivo di applicazione le persone fisiche e le persone giuridiche esercenti attività d’impresa che realizzano, nell’esercizio della propria attività, un utile o una perdita fiscale.

 

La norma sembrerebbe includere tra i soggetti beneficiari anche coloro che abbiano optato, in alternativa al regime ordinario, in favore dell’applicazione di regimi fiscali agevolati.

 

Trattandosi di una esclusione ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la norma introduce, sostanzialmente, una esenzione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali e dell’imposta sul reddito delle società (IRPEF e relative addizionali e IRES) mentre non rileva ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 30 giugno 2010.

In base alla formulazione della norma, sembrerebbero rientrare nell’agevolazione anche le importazioni le quali, invece, sono state escluse nella quantificazione contenuta nella relazione tecnica allegata al provvedimento. Sul punto è opportuno un chiarimento.

Ai sensi del comma 1, inoltre, “l’esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010” ossia, secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa “l’agevolazione produce i suoi effetti soltanto in sede di saldo”.

Tenuto conto di quanto indicato nella relazione illustrativa, la norma sembrerebbe doversi interpretare nel senso che – per gli anni 2009 e 2010 – l’esclusione opera ai fini della determinazione del reddito d’impresa negli anni in cui è stato sostenuto il costo ma non anche ai fini del versamento dell’acconto delle imposte dovute per il relativo esercizio. La formulazione della norma, invece, sembrerebbe consentire la valutazione degli effetti dall’agevolazione anche ai fini della determinazione dell’acconto di imposte dovuto.

Per quanto concerne, invece, gli anni successivi, gli effetti della norma dovrebbero interessare l’eventuale riporto delle perdite realizzate negli anni 2009 e 2010 in applicazione del regime di detassazione in esame. Sul punto sarebbe opportuna una conferma, considerato che la disposizione reca l’esclusione a decorrere dal 2010.

Sul piano della formulazione della norma, inoltre, si segnala l’opportunità di precisare il riferimento al “periodo d’imposta 2010” al fine di chiarire in quale modo debba essere interpretata la norma da parte dei soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare.

 

Il comma 1 esclude dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50 per cento degli investimenti in macchinari e apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco.

Le tabelle Ateco, elaborate dall’ISTAT al fine di individuare un’unica classificazione di riferimento a livello mondiale definita in ambito ONU, contengono un elenco delle attività economiche ed attribuiscono a ciascuna di esse un codice a sei cifre.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 ha adottato, con decorrenza 1° gennaio 2008[6], le predette tabelle ai fini fiscali, i cui codici devono essere utilizzati dal contribuente in ogni rapporto con l’Agenzia delle entrate.

In particolare, la divisione 28 – concernente le attività per le quali le prime due cifre del codice sono rappresentate dal numero 28 – riguarda la “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificate altrove” e contiene 47 codici di attività, dei quali 46 individuano specifiche tipologie di macchinari ed attrezzature, mentre l’ultima (codice 28.99.99) ha natura residuale in quanto relativa a “fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali non classificate altrove”.

 

Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ha dato attuazione alla direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose. Il provvedimento prevede che i titolari di attività industriali che implicano l’uso di determinate sostanze pericolose (indicate nell’Allegato I) redigano un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti (articolo 7), un rapporto di sicurezza (articolo 8) e un piano di emergenza interno (previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine) (articolo 11).

 

Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell’investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto.

Profili finanziari (articolo 5)

Il prospetto riepilogativo ascrivealle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

160

 

 

 

160

 

 

 

160

 

 

 

Minori entrate

 

1.833

2.390

224

 

1.833

2.390

224

 

1.833

2.390

224

 

La relazione tecnica stima una perdita netta di gettito per competenza a titolo di imposte dirette e di IVA di 2.013 milioni di euro nel 2009, 2.237 milioni di euro nel 2010 e di 52 milioni di euro nel 2011.

La relazione, inoltre, chiarisce preliminarmente che la disposizione, di cui al comma 1 dell’articolo in esame, che dispone l’efficacia dell’esclusione del 50 per cento del valore degli investimenti dall’imposizione sul reddito d’impresa a decorrere dal periodo d’imposta 2010, deve intendersi nel senso che l’agevolazione è fruita esclusivamente in sede di versamento a saldo per ognuna delle due annualità interessate (2009 e 2010), senza incidere sul calcolo dei versamenti in acconto.

La quantificazione proposta si basa sui dati di ricavo (fatturato) relativi al periodo d’imposta 2007 dei contribuenti esercenti l’attività di produzione dei beni compresi nella voce ATECO 28 (macchinari ed attrezzature), oggetto dell’agevolazione, desumibili dal modello UNICO 2008 delle società di capitali e delle società di persone. Da tali dati risulta un fatturato complessivo di 106 miliardi di euro.

Depurando dell’effetto import/export, le vendite effettuate in Italia, per le quali viene fruita l’agevolazione da parte degli utilizzatori nazionali dei beni,  sono stimate in circa 66 miliardi di euro, al netto delle importazioni di analoghi beni, ipotizzando la costanza rispetto al dato  Istat 2007 delle quote di import-export di tali beni.

Ai fini della valutazione del flusso degli investimenti lordi che si realizzano nell’anno 2009, tale ammontare di vendite, stimato sulla base dei dati del 2007, è ulteriormente ridotto a 41 miliardi di euro, al fine di tenere conto: della contrazione della produzione del settore “Fabbricazione di materiali ed attrezzature” realizzatasi nel periodo 2007-2008 (5,3%), dell’ulteriore flessione realizzatasi nel primo quadrimestre del 2009 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (24 %), delle recenti proiezioni circa l’andamento del PIL, nonché, in senso accrescitivo, dei possibili effetti incentivanti attribuibili all’agevolazione introdotta.

Con riguardo alle conseguenze in termini di gettito, la relazione tecnica individua effetti di perdita di gettito a titolo di imposte dirette connessi direttamente al costo dell’agevolazione ed effetti di ripresa di gettito in termini di imposte dirette ed IVA, connessi all’effetto anticiclico dell’agevolazione medesima. In particolare:

Minori imposte dirette derivanti dalla detassazione: per il 2009 sono stimate per competenza in 2.252 milioni di euro, in considerazione della vigenza semestrale dell’agevolazione, di un’aliquota media IRES-IRE del 22 per cento, che tiene conto dei contribuenti in perdita, e di un coefficiente di detassazione del 50 per cento (41 mld*22%*50%*50%). Per il 2010 le minori entrate sono stimate per competenza in 2.477 milioni di euro, sulla base di un ammontare di investimenti incrementato del 10 per cento in considerazione di un possibile effetto di anticipo delle operazioni di investimento al primo semestre dell’anno, al fine di fruire dell’agevolazione (41 mld*1,10*22%*50%*50%).

Minori imposte dirette ed IRAP derivanti dai maggiori ammortamenti dedotti dagli investitori: tale perdita di gettito è stimata dalla relazione tecnica, in via prudenziale, in 64 milioni di euro per il 2009, in 197 milioni di euro per il 2010 ed in 267 milioni di euro per il 2011.

Maggiori entrate IVA relative ai maggiori investimenti realizzati: tali entrate dovrebbero realizzarsi in capo ai soggetti investitori che non possono detrarre, in tutto o in parte, l’imposta assolta sugli acquisti. Considerando che, per la natura dei beni agevolati, i soggetti investitori dovrebbero per la maggior parte poter esercitare il diritto alla detrazione, tale recupero di gettito è stimato in 57 milioni di euro per il 2009 ed in 63 milioni di euro per il 2010.

Maggiori imposte dirette ed IRAP derivanti dai maggiori ricavi dei produttori nazionali di macchinari: tale recupero di gettito è stimato in 144 milioni di euro per il 2009 ed in circa 159 milioni di euro nel 2010.

Maggiori entrate IVA derivanti da una maggiore produzione di beni di consumo: la relazione tecnica ipotizza che il costo dei maggiori investimenti sia destinato a riflettersi in una maggiore produzione di beni di consumo di pari importo venduta in un arco temporale. Tale ripresa di gettito è stimata in circa 102 milioni di euro per il 2009 ed in 215 milioni di euro annui dal 2010.

 

La stima degli effetti netti di gettito per cassa proposta dalla relazione tecnica, identica a quella riportata nel prospetto riepilogativo, sconta una percentuale di acconto ai fini IRES-IRE ed IRAP del 75 per cento e, come si è detto, la previsione che i minori versamenti a titolo di imposte dirette connessi alla detassazione degli investimenti incidano esclusivamente sui versamenti a saldo nel 2010 e nel 2011.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la stima proposta presenta alcuni aspetti che necessitano di ulteriori approfondimenti, sia con riguardo agli effetti di perdita di gettito direttamente connessi all’agevolazione, sia con riguardo a quelli indiretti connessi ai profili incentivanti dell’agevolazione stessa.

In merito alla stima delle minori entrate a titolo di imposte dirette derivanti dalla parziale esclusione dal reddito d’impresa del valore degli investimenti in macchinari occorrerebbe, in particolare, chiarire i seguenti aspetti:

·         andrebbe precisata la natura del dato alla base della stima del  flusso di investimenti lordi in macchinari previsto per il 2009. La relazione tecnica, infatti, partendo da un dato di fatturato del 2007, pari a 106 miliardi di euro, e depurando tale dato dell’effetto import/export, perviene ad una prima stima di 66 miliardi di euro. Tuttavia, la medesima relazione tecnica afferma che tale stima è al netto delle importazioni degli analoghi beni. Non appare chiaro, quindi, se tale ammontare, depurato dei beni esportati, comprenda, invece, il valore dei macchinari e delle attrezzature importati dall’estero che ricadono nell’ambito oggettivo dell’agevolazione;

·         la relazione tecnica, con riguardo alla stima del volume di investimenti effettuati nel primo semestre del 2010, ipotizza un incremento del 10 per cento rispetto alla stima utilizzata per il 2009, al fine di tenere conto di un effetto di anticipo nelle operazioni di investimento connesso alla prospettiva di scadenza dell’agevolazione. Andrebbe chiarito su quali elementi si fondi l’adozione di tale percentuale di incremento limitata al 10%, dal momento che appare plausibile che le imprese cercheranno di concentrare in tale periodo di tempo la realizzazione degli investimenti programmati per l’intero anno, per non perdere l’agevolazione fiscale;

·         la relazione tecnica, ai fini del calcolo degli effetti di  gettito connessi alla detassazione degli investimenti, non considera l’effetto dell’agevolazione sulle imprese incapienti. Su tali imprese, che presentano un reddito imponibile di ammontare inferiore al valore degli investimenti dedotti, infatti, la fruizione dell’agevolazione ha l’effetto di determinare o incrementare un volume di perdite, deducibili dal reddito nei cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui si sono determinate. Tale circostanza appare, pertanto, suscettibile di determinare minori entrate negli esercizi successivi. Si ricorda che l’agevolazione si applica a prescindere dalla realizzazione di utili.

·         le norme in esame prevedono che l’esclusione degli investimenti dal reddito imponibile valga a decorrere dal periodo d’imposta 2010. La relazione tecnica afferma che tale previsione deve intendersi nel senso che l’agevolazione è fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle due annualità interessate. Pertanto, le stime per cassa scontano tale interpretazione, non considerando alcun effetto di perdita di gettito in sede di versamenti in acconto per il 2009 ed il 2010. Occorre osservare che tale interpretazione non sembra del tutto coerente con il contenuto letterale della disposizione. Se, infatti, può presumersi che la norma sia finalizzata ad escludere l’applicazione dell’agevolazione in sede di acconto per il 2009, essa non contiene alcun esplicito divieto di tenere conto dell’agevolazione in sede di versamento dell’acconto per il 2010. Pertanto, sulla base dell’attuale formulazione della norma, le minori entrate potrebbero presentare un andamento temporale diverso da quello stimato nella relazione tecnica, concentrandosi nel 2010 per effetto del meccanismo di saldo ed acconto.

In merito alla quantificazione delle conseguenze in termini di gettito  connesse agli effetti anticiclici dell’agevolazione,appare opportuno che il Governo fornisca più dettagliati elementi tesi a suffragare le stime proposte.

Con particolare riferimento alla stima del maggior gettito Iva derivante da una maggiore produzione di beni di consumo, valutato in 102 milioni di euro per il 2009 ed in 215 milioni di euro annui dal 2010, andrebbe chiarito se ed in quale misura si sia tenuto conto di eventuali effetti di sostituzione.


Articolo 15
(Potenziamento della riscossione)

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.

2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è abrogato.

6. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7.

 

 

L’articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di riscossione, sia sul versante dei contributi previdenziali e assistenziali, sia sul versante strettamente tributario.

 

Il comma 1, al fine di semplificare la disciplina concernente le verifiche reddituali per la determinazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui all’articolo 13 della L. 412/1991 (vedi infra), stabilisce l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per determinate amministrazioni, di comunicare all’INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, e nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali, le informazioni utili a determinare l’importo delle richiamate prestazioni collegate al reddito dei beneficiari.

Le Amministrazioni interessate sono l’Amministrazione finanziaria e “ogni altra Amministrazione pubblica”.

L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

Gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

 

Si ricorda, inoltre, che nell’ambito delle prestazioni previdenziali indebitamente percepite e non ripetibili salvo in caso di dolo dell’interessato, di cui all’articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88[7], l’articolo 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412[8], fornendo un’interpretazione autentica del comma richiamato, ha precisato che disposizioni richiamate si interpretano nel senso che la sanatoria prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un provvedimento definitivo comunicato espressamente all'interessato e nel quale risulti evidente l’errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.  

 

Il comma 2, reca disposizioni che aggiungono un periodo all’articolo 21, comma 15[9] della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), in materia di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte.

Nel dettaglio, ai sensi della norma introdotta, il terzo che subisce il pignoramento di somme soggette per legge a ritenuta d’acconto e riveste la qualità di sostituto d’imposta, deve applicare la ritenuta in misura pari al 20 per cento sulle somme liquidate.

Come rilevato dalla Relazione che illustra il provvedimento in esame, le disposizioni introdotte hanno lo scopo di individuare nel terzo esecutato il soggetto tenuto ad effettuare gli adempimenti del sostituto di imposta, nonché di determinare con esattezza l’ammontare della ritenuta.

Nella stessa sede si rileva, altresì, che la norma in esame impedisce che le somme liquidate a seguito di tale procedura esecutiva possano essere corrisposte al creditore in assenza della ritenuta.

 

I commi da 3 a 5 modificano la disciplina del diritto dei concessionari al discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, rimodulando i termini per la notifica tempestiva delle cartelle di pagamento.

Si ricorda in proposito che il concessionario della riscossione, ove le procedure per il recupero di somme iscritte a ruolo siano state infruttuosamente espletate, deve trasmettere all’ente creditore - anche per via telematica - una comunicazione di inesigibilità, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112[10], al fine del discarico delle predette somme.

 

Le norme in esame investono la disciplina del diritto al discarico prevista dal comma 2, lettera a) dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 112 del 1999.

Tale norma, tra le cause della perdita del diritto al discarico contempla la mancata notificazione - imputabile al concessionario della riscossione - della cartella di pagamento entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo, con riguardo ai ruoli consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

In via transitoria, per i ruoli consegnati prima di tale data vige il termine di undici mesi.

 

Il comma 3 allunga i termini per la notifica della cartella: la perdita del diritto al discarico si verifica ove la cartella di pagamento non sia notificata prima del decorso del nono mese, e non più dal quinto mese successivo alla consegna del ruolo.

Si dispone inoltre (comma 4) che il nuovo termine si applichi ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

 

Di conseguenza:

-       ai ruoli consegnati prima del 31 ottobre 2009, si continua ad applicare il termine di undici mesi;

-       ai ruoli consegnati a decorrere dal 31 ottobre 2009, si applicherà il nuovo termine di nove mesi.

 

L’ultima parte dell’articolo 19, comma 2, lettera a) – non modificato dalla norma in commento – prevede termini diversi per il caso di riscossione spontanea di somme a mezzo ruolo, che per legge deve essere rateale.

 

La Relazione Illustrativa che accompagna il provvedimento rileva che la rimodulazione dei termini di notifica è tesa a riequilibrare le esigenze operative degli agenti della riscossione. Si sottolinea infatti che, ove sia necessario un secondo tentativo di notifica delle cartelle di pagamento (se il primo è risultato infruttuoso), i concessionari devono eseguire laboriosi adempimenti e, dunque, abbisognano di un congruo periodo di tempo, superiore ai cinque mesi previsti attualmente.

 

Il comma 6 ha esteso la possibilità di rateizzare i pagamenti dellemaggiori somme dovute all’erario a seguito dell’adeguamento delle scritture contabili alle risultanze degli studi di settore, a fini IVA.

Tale disposizione, secondo la Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, risponde a una duplice finalità: quella di tener conto della situazione di crisi congiunturale e della conseguente difficoltà in cui si trovano le imprese, nonché quella di indurre i contribuenti ad una maggiore propensione all’adempimento spontaneo.

 

La norma in commento aggiunge un periodo alla fine del comma 2 dell’articolo 2 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195[11]. Esso prevede che, per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione lo studio di settore o le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

Viene dunque estesa a tale tipologia di versamenti la possibilità di pagamento rateale dell’ammontare dovuto, con le modalità previste per i pagamenti, sia a titolo di saldo che a titolo di acconto, dalle norme vigenti (ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241[12]).

 

I commi 7 e 8 prevedono che la firma autografa del responsabile dell’adozione degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione sia equiparata all’indicazione a stampa sugli atti del nominativo di tale soggetto, ove gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati.

La Relazione illustrativa sottolinea come una consolidata giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto non essenziale la firma autografa del responsabile dell’adozione dell’atto, ove i dati in esso contenuti consentano di accertarne la sicura attribuibilità a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive. Tale principio, si rileva, si applica all’ipotesi di produzione dell’atto attraverso sistemi informatici e telematici.

In particolare, il comma 7 prevede che tale equiparazione sia operante per la firma prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie amministrate dalle Agenzie Fiscali e dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di stato – AAMS.

L’individuazione di tali atti, ai sensi del comma 8, è demandata a provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale dell’AAMS.

Profili finanziari

Articolo 15, comma 1

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non è suscettibile di determinare variazione nelle previsioni di gettito né aumento degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma, nel lungo periodo, è suscettibile di determinare una riduzione delle prestazioni previdenziali a carico dell’INPS dal momento che tale Ente disporrà di un numero maggiore di informazioni sulla base delle quali effettuare puntuali verifiche circa l’effettivo diritto ai benefici in questione. Nel breve periodo, tuttavia, la stessa norma impone alla pubbliche amministrazioni di fornire tutte le informazioni in loro possesso concernenti i redditi in godimento ai titolari di prestazioni pensionistiche ed ai loro familiari. In relazione a tale attività appare necessario chiarire se dovranno essere sostenuti oneri per l’adeguamento delle dotazioni hardware e software delle amministrazioni interessate. 

Articolo 15, comma 2

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

174

261,5

224

224

174

261,5

224

224

174

261,5

224

224

 

La relazione tecnica afferma che la norma è suscettibile di determinare un incremento del gettito in quanto individua con precisione il soggetto tenuto all’effettuazione della ritenuta sulle somme pignorate. Diversamente le somme possono essere corrisposte al creditore in assenza di ritenuta.

 

In assenza di detta norma (ritenuta alla fonte del 20 per cento applicata sulle somme pignorate) ricadrebbe sul contribuente l’obbligo di versare l’imposta tramite autoliquidazione in sede di dichiarazione annuale. Ciò comporta un’anticipazione di incassi per la parte corrispondente a quanto incassato in sede di ritenuta d’acconto.

Per la determinazione dell’effetto di gettito si è fatto riferimento, in via prudenziale, esclusivamente alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente il cui monte complessivo è di 117,2 miliardi.

La relazione tecnica stima che le norme consentiranno di effettuare ulteriori ritenute per un ammontare di 580 milioni di euro pari all’ 0,50 per cento  delle ritenute attuali. Considerato che la ritenuta è del 20 per cento ne consegue che la base imponibile di riferimento è di 2,9 miliardi ossia 580 milioni : 20 x 100.

Non tutti i soggetti avrebbero tuttavia evaso, in sede di autoliquidazione, l’imposta. La relazione tecnica ipotizza che le somme non dichiarate riguardino il 30 per cento della base imponibile. L’imponibile sottratto sarebbe pari a 870 milioni ossia 2,9 miliardi : 100 x 30.

Assumendo un’aliquota del 25,8 per cento l’imposta recuperata ammonterebbe a 224 milioni ossia 870 milioni : 100 x 25,8. 

Nell’ambito dei 224 milioni di imposta recuperata, 174 milioni sarebbero riferibili alle ritenute non effettuate all’atto della liquidazione delle somme e 50 milioni verrebbero recuperati a conguaglio.

 

In termini di cassa la relazione tecnica ipotizza i seguenti effetti:

2009                                                          +174 milioni:

2010                                                          + 261,5 milioni;

dal 2011                                        + 224.

Gli effetti stimati per il 2010 consentono di dedurre che le somme pagate in sede di acconto dal 2010 ammontano a 211,5 milioni (261,5 milioni – 50 milioni pagati a titolo di conguaglio). La percentuale di acconto impiegata è pari al 94,5 per cento circa. 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni circa gli elementi oggettivi posti alla base della determinazione dei parametri utilizzati per la quantificazione. Si fa riferimento in particolare all’ipotesi di un incremento di 0,50 per cento delle ritenute attuali nonché alla stima di una percentuale di evasione del 30 per cento in capo ai percettori di reddito da lavoro dipendente. Sul punto appare indispensabile che il Governo fornisca indicazioni circa le informazioni utilizzate per la determinazione della percentuale in questione.

Si osserva, inoltre, che l’assunzione dell’ipotesi di un’aliquota del 25,8 per cento potrebbe rivelarsi non prudenziale in considerazione della possibilità che persista una percentuale di evasione anche in presenza di una ritenuta di acconto.

Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Articolo 15, comma da 3 a 5

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma riduce il tempo a disposizione degli agenti di riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento da undici a nove mesi. Pertanto secondo la relazione tecnica non vi sono effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Si rammenta che qualora trascorra infruttuosamente il tempo massimo previsto per la notifica della cartella per cause imputabili al concessionario, lo stesso perde il diritto al discarico per inesigibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma in esame hanno l’effetto di aumentare i termini massimi per le notifiche rispetto a quanto si sarebbe verificato, a decorrere dal 31.10.2009, sulla base dell’art. 1, commi 146 e 148 della legge 244/2007.

La relazione tecnica riferita a tali disposizioni asseriva che le medesime erano finalizzate ad anticipare il momento della realizzazione della pretesa tributaria, con effetti attesi ritenuti positivi per la finanza pubblica. Non si procedeva ad una puntuale quantificazione, ma dette norme facevano parte di un più ampio pacchetto di disposizioni (commi da 139 a 152) il cui effetto complessivo era definito compensativo (malgrado i commi 139 e 140 fossero assunti come onerosi). Andrebbero quindi forniti elementi volti a verificare se il venir meno della predetta previsione della legge 244/2007 sia o meno suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 15, comma 6

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione in quanto la rateazione, disposta dalla norma in esame, di quanto dovuto a titolo di IVA comporta un differimento infrannuale degli incassi. Ne consegue che i tendenziali di entrata riferiti ai singoli anni finanziari non dovrebbero risultare modificati.

Articolo 15, comma 7

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, che autorizzano la sostituzione a mezzo stampa della sottoscrizione autografa degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi erariali prodotti da sistemi informativi automatizzati, consentono alle Agenzie fiscali un significativo efficientamento delle attività istituzionali seriali.

La stima del gettito atteso è basata sul prevedibile impiego delle risorse che si renderanno disponibili in conseguenza della centralizzazione di alcune fasi dell’attività di spedizione degli atti in questione.

Con riguardo ai soli tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, le minori risorse impegnate potranno essere destinate ad ulteriori attività di controllo. Si assume che potrà essere recuperato un monte ore lavorativo di 720.000 ore/uomo il quale dovrebbe consentire l’effettuazione di circa 72.000 accertamenti ulteriori da svolgere in ambiti non complessi a basso valore aggiunto. Il maggiore incasso medio ipotizzato in relazione a tali nuovi accertamenti è, pertanto, di soli 700 euro.

Il maggiore gettito è dunque pari a:

72.000 accertamenti x 700 euro di incasso = 50,4 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che i risparmi quantificati per il 2009, assunte le ipotesi recate dalla relazione tecnica, dovrebbero essere ridotti in considerazione del fatto che le norme in esame dispiegano i loro effetti con riferimento al solo secondo semestre dell’anno. Non sembrerebbe quindi congruo assumere un ammontare di risorse recuperate per il 2009 corrispondente a quello previsto per gli anni successivi.

 

Si consideri, inoltre,che nel corso del 2009 si dovrà procedere all’adeguamento del funzionamento degli uffici in relazione all’entrata in vigore delle norme in esame con la conseguenza che la loro piena applicazione potrebbe subire, verosimilmente, dei ritardi.

 

 

 


Articolo 17, commi 1-9
(Riordino enti pubblici)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

       b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

       «h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

       i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.

 

 

L’articolo 17, commi 1-9, integra i precedenti interventi in materia di riordino degli enti pubblici, fornendo, come sottolineato dalla relazione tecnica, «idonea soluzione a talune problematiche applicative» della procedura di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di tutti gli enti pubblici non economici.

 

Il comma 1, lettera a) - modificando l’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008[13] -  differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l’applicazione del meccanismo cd. “taglia-enti”, ovvero la soppressione ex lege di tutti gli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti, per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino.

Il meccanismo “taglia-enti” - introdotto dall’art. 26, comma 1, DL 112/2008 - prevede due distinte procedure per addivenire alla soppressione degli enti pubblici non economici, a seconda che gli enti abbiano più o meno di 50 unità di personale.

La norma in esame incide unicamente sulla procedura relativa agli enti con più di 50 unità di personale, che prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i relativi regolamenti di riordino (ai sensi dell’art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 – Legge finanziaria per il 2008). Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi.

I regolamenti, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia[14], che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

 

Il comma 1, lettera b) dispone che il predetto termine del 31 ottobre 2009 si intende rispettato con l'approvazione preliminare dei relativi schemi da parte del Consiglio dei Ministri.

 

Si osserva che manca una norma di chiusura della procedura di soppressione:

nulla viene infatti disposto per il caso in cui il regolamento di riordino non pervenga all’approvazione in via definitiva.

 

Dal punto di vista della formulazione letterale del testo, al fine di evitare una discrasia tra il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del DL  112/2008 (che fa riferimento all’emanazione dei regolamenti) ed il nuovo terzo periodo (che si riferisce invece all’approvazione preliminare degli schemi di regolamento), si rileva l’opportunità di riformulare, in termini di novella, il solo secondo periodo, con un’unica disposizione del seguente tenore: "Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri non abbia provveduto all'approvazione preliminare degli schemi dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

 

Al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, l’art. 2, comma 634 della legge finanziaria per il 2008[15] aveva inizialmente previsto l’adozione, entro il 30 giugno 2008, di uno o più regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o soppressionee messa in liquidazione degli enti e organismi pubblici statali,nonché delle strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

 

Il comma 2, novellando il citato comma 634, differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti,  modificando nel contempo la loro procedura di adozione: anziché su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di Governo, tali regolamenti dovranno essere adottati su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione,  per la semplificazione normativa,  per l'attuazione del programma di Governo, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si segnala l’opportunità di specificare che i titolari del potere di proposta di adozione dei citati regolamenti sono i Ministri ”vigilanti”, posto che il riferimento alla dizione “Ministri interessati” potrebbe generare dubbi applicativi.

 

Si ricorda che il termine per l’attuazione del riordino degli enti e organismi pubblici, cui fa riferimento il comma 2 in esame, originariamente fissato al 30 giugno 2008, è stato ripetutamente differito, dapprima al 31 dicembre 2008 dall’articolo 26 del decreto legge n. 112/08, il quale ha altresì modificato ed integrato la disciplina di riordino anche attraverso l’introduzione della disciplina del taglia enti (vedi comma 1), e, successivamente, al 30 giugno 2009 dall’articolo 4 decreto-legge n. 207 del 2008[16]. Si ricorda, inoltre, che il processo di riordino[17] degli enti ed organismi pubblici era già stato oggetto di disciplina con la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 482)[18]. La medesima legge fissava, al comma 483, i risparmi di spesa che dovevano derivare dalla procedura di riordino in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, era inoltre introdotta al comma 621 una clausola di salvaguardia, che prevedeva una riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici (sul punto cfr. oltre).La procedura è stata successivamente sostituita dalla legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art. 1, commi 634-641), la quale però ha mantenuto fermi gli obiettivi di risparmio da conseguire e la relativa clausola di salvaguardia.

 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal suddetto processo di riordino degli enti pubblici, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante - sulla base delle rispettive aree e settori di intervento – gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009.

La misura complessiva di tali risparmi, in termini di indebitamento netto, è quella fissata dall’articolo 1, comma 483, della legge finanziaria 2007[19], in 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.

La fissazione degli obiettivi di risparmio di ciascuna amministrazione vigilante tiene conto degli effetti di risparmio derivanti dalle misure di contenimento di cui ai successivi commi 5, 6 e 7.

Come precisa la relazione illustrativa, le amministrazioni vigilanti dovranno prima verificare le economie già conseguite dagli enti e organismi pubblici vigilati il relazione ai rispettivi interventi di riordino, per poi adottare “interventi di  contenimento strutturale della spesa” (cfr. comma 5)  dei predetti enti  “ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento dei suddetti risparmi”.

Le amministrazioni vigilanti competenti sono chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

Si segnala che la norma non indica il soggetto destinatario della trasmissione dei suddetti piani di razionalizzazione.

 

Ai fini dell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto della P.A., il comma 4 -  nelle more dell’adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio di cui al comma precedente - autorizzail Ministro dell’economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delleunità previsionali di base delbilancio dello Stato,daindividuare ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008[20].

 

Si ricorda che il citato articolo 60 del decreto legge n.112/8, ha previsto, al comma 1, una riduzione lineare, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa dei Ministeri, ivi comprese le spese predeterminate con legge, ma con l’esclusione si talune voci di spesa,  indicate dal comma 2, essenzialmente di carattere obbligatorio. Sulla base di tale disciplina, le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa sono state distinte in due parti:

-          una concernente le “risorse rimodulabili”, il cui ammontare costituiva, per ciascun anno del triennio 2009-2011, un complessivo “tetto” di spesa in sede previsionale e gestionale, entro il quale le Amministrazioni, nei limiti suddetti, hanno potuto ripartire le risorse tra i programmi di competenza, tenendo conto delle priorità e delle finalità strategiche piuttosto che del livello della spesa storica;

-          l’altra relativa alle “risorse non rimodulabili” tra i programmi, la cui quantificazione definitiva ha formato oggetto di proposta da parte della Amministrazioni e di revisione a cura della Ragioneria Generale ai fini della verifica della corretta applicazione dei parametri previsti dalla legge per la quantificazione medesima (es. competenze fisse al personale, spese per interessi ed altre classificabili come oneri inderogabili).

In merito al riferimento, contenuto nel comma 4 in esame, alle “risorse disponibili”, rispetto a quanto prevede il predetto articolo 60, comma 3, si rinvia a quanto si osserva nella parte che segue, sull’analisi della relazione tecnica.

 

Il comma 5 prevede l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, di interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti ed organismi,  ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione e vigente ed idonei a garantire il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 3.

 

In materia di regolamenti di riordino, il comma 6, introduce tra i principi e criteri direttivi cui attenersi nella loro redazione:

§      la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento;

§      la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento.

A tal fine viene novellato il comma 634 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 con l’aggiunta delle lettere h) e i).

 

Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del precedente comma 3 (che prevede l’assegnazione a ciascuna amministrazione vigilante degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009) non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Tale divieto è valido dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del medesimo comma 3.

Vengono escluse dal divieto le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

 

Il comma 8 prevede che entro il termine del 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti devono comunicare alla Ragioneria Generale  e al Dipartimento della Funzione Pubblica, le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed, eventualmente, alle spese del proprio apparato organizzativo.

Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti ed organismi pubblici appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Nelle ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l’ultimo periodo del comma in esame prevede l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria per il 2007, ai sensi della quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate dalla tabella C della legge finanziaria, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti.

Si ricorda che l’articolo 63, comma 2 del decreto legge n. 112 del 2008 ha escluso per l’anno 2008 il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ad enti pubblici, prevista dal citato articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria per il 2007. Pertanto le somme accantonate per il 2008 ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, sono state disaccantonate. Tale esclusione è da mettere in correlazione con il reiterato differimento del termine per l’attuazione del riordino degli enti pubblici.

 

Ai sensi del comma 9, a seguito della comunicazione da parte delle amministrazioni delle economie strutturali conseguite di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell’Economia, d’intesa con il Ministro per la P.A. e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti rispetto agli obiettivi indicati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del complessivo processo di riordino degli enti ed organismi pubblici.

La relazione tecnica specifica che tale riduzione opererà a valere sulle somme già accantonate in bilancio e rese indisponibili.

 

In relazione all’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal riordino degli enti in oggetto, si segnala, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 9, l’opportunità di meglio chiarire l’interazione tra la procedura degli accantonamenti lineari di cui al comma 4 e l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 8, ultimo periodo. Su tale aspetto si rinvia, inoltre, a quanto osservato nella parte che segue, relativa ai profili finanziari.

 

 

Profili finanziari (articolo 17, commi 1-9)

 

Il prospetto riepilogativo non ascriveai commi 1-9 effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica rileva che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono volte a fornire idonea soluzione a talune problematiche applicative delle disposizioni in materia di riordino di enti pubblico di cui all’art 2, comma 634, della legge 244/2007 e dell’art 26, comma 1, del DL 112/2008.

Resta ferma, tuttavia, la necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi connessi all’applicazione della clausola di salvaguardia stabilita dalla lettera a) del comma 621 dell’art. 1, della legge 296/2006, che garantisce l’invarianza della spesa degli enti ed evita effetti negativi sui saldi. A tal fine, viene prevista l’emanazione di un apposito provvedimento per l’individuazione degli obiettivi di risparmio per ciascuna amministrazione vigilante, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli ulteriori interventi di contenimento della spesa di cui all’articolo in esame (comma 3).

Nelle more della definizione del decreto di cui al comma 3, viene previsto in via prudenziale (comma 4) l’accantonamento lineare delle necessarie risorse, “con riferimento alle spese di natura rimodulabile secondo i criteri di cui all’articolo 60 del DL 112/2008”. Gli accantonamenti saranno disposti “limitatamente alle Amministrazioni vigilanti” sull’attività degli enti pubblici coinvolti nel processo di riordino, inclusi gli Istituti che non ricevono contributi a carico dello Stato.

In esito all’adozione dei provvedimenti di riordino e degli ulteriori provvedimenti di contenimento della spesa, potranno essere individuate le effettive riduzioni di spesa da apportare a valere su tali accantonamenti, tenuto conto delle economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato. Successivamente al riscontro delle economie realizzate sarà quindi emanato un provvedimento di riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati per l’anno 2009, in relazione alle rispettive quote degli obiettivi non realizzate, a valere sulle somme già accantonate e rese indisponibili, da imputare in proporzione ai minori risparmi in termini di indebitamento netto (commi 8 e 9).

In funzione della maggiore efficacia degli interventi di razionalizzazione previsti dall’articolo in esame, viene disposto (comma 7) quale misura sanzionatoria, il divieto di nuove assunzioni, per le amministrazioni ed enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnata a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3. Sono fatte salve le assunzioni previste dalla normativa vigente in relazione alla peculiarità di alcuni settori.

 

Al riguardo, si osserva che la disciplina in materia di riordino e di soppressione di enti pubblici è stata ripetutamente oggetto di interventi finalizzati a razionalizzare e a ridurre la spesa del comparto, con la previsione di effetti finanziari espressamente scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

 

Le norme in esame intervengono nuovamente sullo stesso comparto, da un lato, disponendo l’ulteriore proroga dei termini per l’emanazione dei regolamenti di riordino, trasformazione, soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici ed integrando i criteri di delega; dall’altro, rafforzando il meccanismo diretto ad assicurare le economie: alla clausola di salvaguardia, già prevista dalla normativa vigente, si aggiunge ora l’accantonamento e l’indisponibilità di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.

 

In via preliminare, appare opportuno acquisire elementi circa l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 26, comma 1, primo periodo, del DL 112/2008 (non modificata dalle norme in esame), che disponeva la soppressione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità.

 

Per quanto riguardo la proroga al 31 ottobre 2009 dei termini per l’emanazione dei regolamenti (commi 1 e 2), si ricorda che le economie previste dal processo di riordino sono garantite dall’accantonamento lineare e l’indisponibilità delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato (comma 4) e dalla successiva riduzione delle stesse fino a concorrenza degli importi previsti (comma 9).

Al riguardo il Governo dovrebbe chiarire se, in base all’attuale formulazione della norma, il taglio riguardi le sole amministrazioni vigilanti. Dal testo del comma 4, infatti, non si evince quanto indicato dalla relazione tecnica, che fa espressamente riferimento a queste.

Tenuto conto, poi, che gli obiettivi di risparmio sono fissati in termini di indebitamento netto, mentre gli accantonamenti sono effettuati sul bilancio dello Stato e quindi in termini di saldo netto da finanziare, dovrebbero essere forniti gli elementi necessari per consentire la verifica dell’equivalenza dei suddetti importi, con specifico riferimento alle annualità interessate.

Si rileva, inoltre, che la RT fa riferimento alle spese di “natura rimodulabile”, mentre il testo del comma 4 considera la quota delle risorse “disponibili” delle upb del bilancio dello Stato. In entrambi i casi, viene richiamato l’articolo 60, comma 3, del DL 112/2008. Dovrebbe pertanto essere chiarito su quali stanziamenti di spesa interviene la norma in esame.

 

L’articolo 60, comma 3, del DL 112/2008dispone che, in via sperimentale e limitatamente all’esercizio 2009, con la legge di bilancio le dotazioni finanziarie possono essere rimodulate tra i programmi all’interno di ciascuna missione di spesa. Tale facoltà, prevista anche per le spese predeterminate per legge, non è consentita per le spese obbligatorie e per quelle in annualità e a pagamento differito.

 

Appare, infine, opportuno un chiarimento da parte del Governo circa i meccanismi attivabili in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio, ed in particolare come la previsione della riduzione delle risorse accantonate in bilancio si coordini con la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria 296/200 (confermata dal comma 8 dell’articolo in esame) che dispone la riduzione dei trasferimenti agli enti fino a concorrenza degli importi previsti.

 

Nulla da osservare per quanto riguarda il comma 6, diretto ad integrare i criteri di delega previsti dal comma 634 dell’articolo 2 della legge 244/2007 ai fini dell’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che le disposizioni in esame siano riformulate al fine di chiarire come in caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al comma 3, debbano trovare applicazione le disposizioni di cui  ai commi 8 e 9. Appare, inoltre, opportuno esplicitare la natura dell’atto con il quale si procederà all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4. Tale modifica appare necessaria anche al fine di prevedere una esplicita procedura che consenta alle Camere di verificare le concrete modalità di attuazione della disposizione in esame.

 

 


Articolo 17, commi 10-19
(Assunzioni di personale)

 

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

 

 

Concorsi ed assunzioni

I commi 10-13 recano una serie di norme in materia di concorsi ed assunzioni.

Nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame si legge che tali norme sono volte a definire un percorso di reclutamento speciale per il periodo 2010-2012, nell’ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni consentite dalla normativa vigente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il reclutamento è comunque fondato sul concorso pubblico per il personale che, pur avendo i requisiti richiesti dalle leggi finanziarie 2007 e 2009, non può beneficiare dei percorsi di stabilizzazione in esse previsti essendo la vigenza delle loro norme limitata al 31 dicembre 2009.

 

In particolare, con i commi 10 e 11 le amministrazioni pubbliche, indicate all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001[21], possono bandire:

§      concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006[22] e dell'articolo 3, comma 90, della legge 244/2007[23] (comma 10).

I requisiti indicati all’articolo 1, comma 519 si riferiscono ai dipendenti della pubblica amministrazione i quali:

-        siano già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        conseguano il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 296/2006.

 

Gli stessi requisiti sono indicati al successivo comma 558 per quanto concerne le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno che procedono alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato, nei limiti dei posti vacanti in organico.

All’articolo 3, comma 90 della legge 244/2007 si fa riferimento al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Per tale categoria le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.lgs. 165/2001, possono espletare la procedura di stabilizzazione prevista all’articolo 1, comma 526 della legge 296/2006 (vedi infra), mentre le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alla procedura di stabilizzazione disciplinata all’articolo 1, comma 558 della stessa legge 296;

 

§      concorsi per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma precedente, nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 244/2007 (comma 11).

La norma richiamata fa riferimento alle seguenti tipologie di personale non dirigenziale:

-        personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e in possesso dei requisiti previsti dai commi 519 e 558 della legge finanziaria 2007;

-        collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei seguenti requisiti: contratto di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007; attività pregressa almeno triennale, anche non continuativa, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione. Vengono peraltro espressamente fatte salve le disposizioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi contenute nei commi 529 e 560 della legge finanziaria 2007. Infine viene precisato che è in ogni caso escluso dalle procedure di stabilizzazione in questione il personale di diretta collaborazione degli organi politici, nonché il personale a contratto con mansioni di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

In tali fattispecie la norma richiamata prevede che le pubbliche amministrazioni predispongano entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni dei lavoratori, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei piani per la progressiva stabilizzazione.

 

La procedura indicata nell’articolo in esame è quella contenuta all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, è fatto obbligo alle amministrazioni procedenti di agire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate

L’articolo 35, comma 4, del D.lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento vengono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 449/1997[24].

Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Profili finanziari (articolo 17, commi 10 e 11)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione:

a) Nulla da osservare in ordine al comma 10, tenuto conto che la norma si limita a consentire alle amministrazioni pubbliche, autorizzate ad effettuare assunzioni in base alla legislazione vigente, di prevedere una riserva di posti in favore del personale utilizzato con contratti temporanei nel limite delle autorizzazioni alle assunzioni concesse. Pertanto le disposizioni non sono suscettibili di determinare un incremento delle unità che possono essere assunte a tempo indeterminato;

b) per quanto riguarda il comma 11 si osserva che la norma, prevedendo la possibilità che le amministrazioni pubbliche bandiscano concorsi finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale utilizzato con contratti temporanei, determina un possibile maggior onere in relazione all’espletamento di tali procedure, che non sono previste in base alla legislazione vigente. Si rammenta infatti che l’espletamento di procedure concorsuali comporta l’assunzione di oneri indipendentemente dal fatto che le procedure in questione siano finalizzate all’assunzione di personale.

 

 

Il comma 12 prevede che le amministrazioni richiamate possono ricorrere ai concorsi per l’assunzione del personale limitatamente alle qualifiche indicate all’articolo 16 della legge 56/1987[25], con i requisiti di anzianità indicati al comma 10 e maturati nelle stesse qualifiche e nella stessa amministrazione.

Nella norma si precisa inoltre, che ogni amministrazione predispone apposite graduatorie, sulla base di una prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Tali graduatorie hanno efficacia entro il 31 dicembre 2012.

All’articolo 16 della legge 56/1987 si fa riferimento ai lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Tale categoria di personale viene assunta sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali.

Profili finanziari (articolo 17, comma 12)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica attribuisce valore puramente ordinamentale alle norme.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la norma si limita a consentire alle amministrazioni pubbliche, autorizzate ad effettuare assunzioni in base alla legislazione vigente, di procedere all’assunzione per chiamata nominativa del personale utilizzato con contratti temporanei nel limite delle vigenti autorizzazioni alle assunzioni. Pertanto le disposizioni non sono suscettibili di determinare un incremento delle unità che possono essere assunte a tempo indeterminato. 

 

Infine, al comma 13, si prevede che per il triennio 2010-2012 le amministrazioni sopra indicate al comma 10 possano destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili, secondo la normativa vigente in materia, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei precedenti commi 10 e 11.

Profili finanziari (articolo 17, comma 13)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica include la norma fra quelle (articolo 17, commi 10-13) volte a definire un percorso di reclutamento speciale per gli anni 2010-2012, nell’ambito delle facoltà alle assunzioni consentite dalla normativa vigente. Per tale motivo la RT esclude, anche per il comma in esame, l’insorgenza di  maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

in merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma si limita a consentire alle amministrazioni pubbliche, autorizzate ad effettuare assunzioni in base alla legislazione vigente, di utilizzare una quota delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili per procedere ad assunzioni mediante le procedure concorsuali previste dai precedenti commi 10 e 11.

 

 

 

Proroghe di concorsi ed assunzioni

L’articolo 17, commi 14-19, dispone una serie di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni.

Nella relazione tecnica allegata al decreto in esame si evidenzia come nelle disposizioni qui in commento si proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono utilizzare le risorse destinate a nuove assunzioni. Tutto questo in relazione al divieto di cui al comma 7 ed ai complessi adempimenti connessi con le misure di riorganizzazione e riduzione delle dotazioni organiche che hanno interessato le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici e gli entri di ricerca e che non hanno consentito di realizzare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, le assunzioni a tempo determinato disposte in ragione dei risparmi per cessazioni di personale verificatesi nell’anno precedente.

Secondo la relazione i commi qui richiamati, che si limitano a differire il termine ai fini del completamento delle procedure di assunzioni previste dalla normativa vigente per gli anni 2008 e 2009, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si sottolinea come il comma 19 dispone la proroga delle graduatorie concorsuali per le amministrazioni soggette a disposizioni limitative delle assunzioni.

 

In particolare, si rinviano al 31 dicembre 2010 (mentre le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009) i seguenti termini:

§      per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 296/2006 (comma 14).

Il comma 523 prevede limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni, come, ad esempio, quelle dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, gli enti pubblici non economici. La limitazione si riferisce ad un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente dell’entrata in vigore della legge finanziaria, vale a dire il 2007.

Tale limite si applica alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.lgs. 165/2001[26] mentre vengono esentati da tali limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate (legge 331/2000[27], D.lgs. 215/2001[28] e legge 226/2004), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 226/2004[29].

Il comma 643 autorizza per lo stesso periodo (2008 e 2009) gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente;

 

§      per le stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 296/2006 (comma 15).

Il comma 526 dispone per le pubbliche amministrazioni sopra citate, per gli anni 2008 e 2009, la possibilità di stabilizzare il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti al comma 519 nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza, tali amministrazioni, con il combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Si ricorda, inoltre, che la norma richiamata prevede una specifica disciplina per i vigili del fuoco, per cui nello stesso limite del 40%, si autorizza la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2007 risulti iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, tramite la trasformazione dei relativi rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato;

 

§      per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 296/2006 (comma 16).

Il comma 527 autorizza le amministrazioni pubbliche sopra citate a procedere ad ulteriori assunzioni per l’anno 2008 di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime[30];

 

§      per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del D.L. 112/2008 (comma 17).

L’articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni. Riguardo le assunzioni di personale, che si sostanziano in un complessivo ridimensionamento, si stabilisce, tra l’altro:

   il contenimento delle assunzioni per l’anno 2009, per cui le amministrazioni interessate possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10%, e di quella relativa alle cessazioni avvenute nel 2008 (comma 3);

   sulla stabilizzazione del personale precario le amministrazioni possono procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente (comma 5);

   si dispongono i limiti indicati all’articolo 1, comma 643 della legge 296/2006 per le assunzioni degli enti di ricerca per il triennio 2010-2012 (comma 14).

 

Il comma 18 rinvia al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del D.L. 112/2008.

Nella norma richiamata si prevede, per il triennio 2009-2011, che le università statali procedano, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

 

Si segnala, in proposito, che le proroghe richiamate sono riferibili non a termini temporali precedenti esplicitamente richiamati, bensì a termini “intrinsechi” alle procedure che prevedono la possibilità di assumere, nell’anno di riferimento, un determinato numero di personale in relazione alle spese, in percentuale, del personale cessato dal servizio nell’anno precedente. 

Profili finanziari (articolo 17, commi da 14 a 18)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che le norme si limitano a differire al 31 dicembre 2010 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione e di stabilizzazione previste dalla normativa vigente per gli ’anni 2008 e 2009, fermi restando i relativi oneri ed il numero delle unità assumibili. Le disposizioni non appaiono comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l’onere per assunzioni già autorizzate dovrebbe risultare considerato nei tendenziali di spesa. Sul punto potrebbe risultare utile una conferma da parte del Governo.

 

 

Infine, il comma 19 proroga al 31 dicembre 2010 le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004.

Profili finanziari (articolo 17, comma 19)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la norma, prorogando la validità di graduatorie di concorsi già espletati, consente di disporre eventuali assunzioni autorizzate senza dover procedere all’espletamento di una nuova procedura (determinando, in tal modo, eventuali risparmi di spesa).

 


Articolo 17, commi 23-24
(Assenze per malattia dipendenti P.A.)

 

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

       b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

       c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

       d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

       e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

       «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

       5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

 

I commi 23 e 24 modificano in più punti l’articolo 71 del D.L. 112/ 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.

 

L’articolo 71 del D.L. 112 ha introdotto una nuova disciplina sui periodi di assenza per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici[31], operando in tal modo una rilegificazione di materie precedentemente disciplinate dalla contrattazione collettiva[32].

In particolare, nella norma è stato previsto:

-        in deroga a quanto previsto in generale dai contratti collettivi e dalla normativa di settore, la corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[33], per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita (comma 1). Lo stesso comma dispone altresì che i risparmi derivanti dall’applicazione delle disposizioni in oggetto, che comunque non sono utilizzabili per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio;

-        la non applicazione delle disposizioni previste dall’articolo in esame al comparto sicurezza e difesa in ordine a malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative (comma 1-bis).

-        al fine di rendere più rigorosa la certificazione della malattia, l’obbligo, nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica (comma 2);

-        al fine di rendere più sistematico il controllo della malattia, l’obbligo di disporre il controllo della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell’Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative degli uffici competenti (comma 3, primo periodo);

-        inoltre, vengono modificate le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo. In particolare il decreto-legge in esame prevede un regime orario di reperibilità più esteso, dal momento che le fasce orarie di reperibilità vengono previste dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi(comma 3, secondo periodo).

 

Si fa presente che sulla materia delle assenze per malattia intervengono anche l’articolo 55-septies, comma 5, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di “Produttività del lavoro pubblico”, adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall’articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 (attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari per il parere di competenza) e gli articoli 19, comma 3 e 20, comma 1, lettera a), dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato.

 

A tal fine il seguente testo a fronte evidenzia le differenze tra il testo originario dell’articolo 71 del D.L. 112/2000, il testo vigente (come modificato dal D.L. in esame) e il testo che risulterebbe a seguito delle modifiche previste dal suddetto schema di decreto legislativo.

 

 

D.L. 112/2008

D.L. 78/2009

Schema
D.Lgs. n. 82

Articolo 71
Controlli sulle assenze

Articolo 17, co. 23

Articolo 55-septies
Controlli sulle assenze

1-bis.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurez­za e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitata­mente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo corre­lati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al tratta­mento economico fonda­mentale;

 

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusiva­mente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusiva­mente mediante presenta­zione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusiva­mente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

3. L'Amministrazione dispo­ne il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

3. L'Amministrazione dispo­ne il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

5.L'Amministrazione dispo­ne il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equipa­rate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anti­cipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizio­ne di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, della legge 8 marzo, n. 5, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Soppresso

5 Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle som­me dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, della legge 8 marzo, n. 5, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministra­zioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istitu­zionali del Servizio sanitario nazionale; conseguente­mente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

 

 

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è indivi­duata una quota di finanzia­mento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pub­blici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

 

 

 

La lettera a)sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 71, il quale disponeva la non applicazione della norma al comparto sicurezza e difesa in ordine a malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

Il nuovo comma 1-bis prevede, a decorrere dall'anno 2009, limitatamente ai periodi di assenze per malattia indicati al precedente comma 1, l’equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del dei Vigili del fuoco, e correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale, al trattamento economico fondamentale. In sostanza, con la norma in esame, equiparando i due trattamenti, nei casi di assenze per malattia, per tali categorie di personale non viene mai meno il trattamento accessorio.

Si segnala che identica norma è contenuta all’articolo 20, comma 1, lettera a), dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato.

 

Ai sensi del comma 24 gli oneri per l'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), sono pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

A tale fine, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

Si ricorda che identica norma è contenuta all’articolo 20, comma 2 dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato.

Il FISPE è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro. Il Fondo è iscritto nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075.

 

La lettera b) interviene sul comma 2 dell’articolo 71, in materia di certificazione della malattia. Con la modifica introdotta, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Si segnala che sulla materia interviene anche l’articolo 55-septies, comma 1, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di “Produttività del lavoro pubblico”, adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall’articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 ed attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, il quale prevede l’abrogazione dell’articolo 71, comma 2.

Sulla materia interviene, altresì, l’articolo 19, comma 3, dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame presso al Senato.

 

La lettera c) modifica le disposizioni in materia di controlli da parte della amministrazione. In particolare, nella norma che prevede l’obbligo di disporre il controllo della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell’Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative degli uffici competenti (articolo 71, comma 3, primo periodo), viene soppresso il secondo periodo, il quale, innovando alle previsioni della contrattazione collettiva, aveva modificato le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo.

Con tale modifica vengono cancellate le fasce orarie di reperibilità precedentemente introdotte dal comma 3 dell’articolo 71, vale a dire dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi e quindi riprendono vigore le precedenti fasce orarie. Pertanto, riprendono vigore le precedenti fasce orarie di reperibilità dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

Si segnala che sulla materia interviene anche l’articolo 55-septies, comma 5, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di “Produttività del lavoro pubblico”, adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall’articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 ed attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, il quale prevede l’abrogazione dell’articolo 71, comma 3 del D.L. 112.

 

La lettera d) abroga il comma 5 dell’articolo 71, il quale prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio (tutte le assenze dal servizio, non solamente quelle per malattia e per permesso retribuito) alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Nella norma abrogata facevano eccezione a tale assimilazione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della L. 53/2000, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della L. 104/1992.

Si segnala che l’articolo 20, comma 1, lettera b), dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato, prevede anch’esso l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 71.

 

Si precisa, inoltre, che gli effetti dell’abrogazione riguardano le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

La lettera e) vengono introduce i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 71 del D.L. 112.

Il comma 5-bis prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. In tal modo, la norma stabilisce che i relativi oneri restano a carico delle aziende sanitarie locali.

Con il successivo comma 5-ter, si individua, a decorrere dall'anno 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, una quota di finanziamento destinata agli scopi indicati al precedente comma 5-bis, ripartita fra le Regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici. Gli accertamenti sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

Si segnala che in rinvio deve intendersi al comma 3 (che disciplina gli accertamenti medico-legali) dell’articolo 71, anziché dal comma 1 (come erroneamente indicato nel testo).

 

Nella relazione tecnica si evidenzia come tale disposizione sia diretta a precisare che gli accertamenti medici sul personale dipendente delle amministrazioni pubbliche assente dal servizio per malattia rientrano nei compiti istituzionali delle aziende sanitarie con gli oneri che restano a carico delle aziende medesime. Si sottolinea che, a decorrere dall’anno 2010, che in sede di definizione del riparto del finanziamento del settore sanitario, per ciascuna regione deve esser individuata la quota di finanziamento da destinare ai predetti accertamenti, che allo stato è ricompresa nel fabbisogno indistinto ed indifferenziata. Pertanto, a partire dal 2010, le visite fiscali saranno effettuate nei limiti delle risorse così individuate.

Profili finanziari (articolo 17, comma 23, lettera a) e comma 24)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti - Comparto sicurezza

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

Minori spese correnti – Fondo ISPE

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

-9,1

 

La relazione tecnica afferma che l’onere recato dalle norme, connesso con la mancata effettuazione delle trattenute sullo stipendio per le assenze per malattia del personale dei comparti Sicurezza e Vigili del fuoco, è pari a 9,1 milioni annui a decorrere dal 2009. L’onere da coprire corrisponde al risparmio calcolato in sede di introduzione delle norme che prevedevano l’effettuazione di trattenute in caso di malattia[34] al netto dei minori risparmi, già contabilizzati, dovuti alla precedente formulazione dell’articolo 71, comma 1-bis del decreto legge n. 112/2008, pari a 0,9 milioni di euro, che il comma 23, lettera a) in esame provvede a sostituire.

I dati utilizzati sono i seguenti:

- platea dei dipendenti del comparto sicurezza pari a circa 500.000 unità;

- risparmio pro capite considerato pari a 19,5 euro;

- risparmi totali pari a circa 10.000.000 di euro;

- minori risparmi da coprire, al netto degli oneri già recati dalla precedente formulazione dell’articolo 71, comma 1-bis citato, pari a 9.100.000 euro.

Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 23, lettera a) sono coperti mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che il Governo fornisca un chiarimento circa l’esatta portata normativa della disposizione in esame. Quest’ultima, infatti, esclude dall’applicazione dell’articolo 71, comma 1 “gli emolumenti correlati allo specifico status ed alle peculiari condizioni di impiego di tale personale…” del comparto sicurezza. Tuttavia la relazione tecnica quantifica gli oneri relativi alla predetta norma come se si disponesse la totale disapplicazione dell’articolo 71, comma 1. Andrebbero, quindi, forniti chiarimenti in proposito in quanto, qualora alcuni degli emolumenti ed indennità corrisposti al predetto personale rimanessero soggetti a trattenuta, gli oneri quantificati dalla relazione tecnica potrebbero risultare sovra stimati.

Profili finanziari (articolo 17, comma 23, lettera e)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che alla norma non sono ascritti effetti ai fini dei saldi. Al fine di verificare l’effettiva neutralità finanziaria della disposizione, andrebbe, tuttavia, assicurato che la stessa non comporti la necessità di incrementare la quota di finanziamento del  Servizio sanitario nazionale posta a carico dello Stato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 24, si ricorda che la norma in esame ricalca sostanzialmente il contenuto dell’emendamento del relatore 20.100 presentato in Commissione nel corso dell’esame dell’A.S. 1167 (recante delega al Governo in materia di lavoro e collegato alla manovra 2009), prevedendo tuttavia la decorrenza delle disposizioni dall’anno 2009 e conseguentemente la riduzione del relativo onere. Nel corso dell’esame del suddetto emendamento presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha garantito che il Fondo per interventi strutturali di politica economica disponeva delle necessarie risorse. Appare in ogni caso opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle stesse. Si segnala tuttavia che la predetta proposta emendativa non potrà avere ulteriore corso.

 


Articolo 17, commi 26-27
(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile e gestione risorse umane)

 

26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

       a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

       b) il comma 3 è così sostituito: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

       c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

       d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «6. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).».

27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

 

 

Il comma 26 modifica in più parti l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

§      si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione (lettera a))[35];

§      si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, si sopprime il limite all’utilizzo del lavoro flessibile nella P.A, in base al quale uno stesso lavoratore non poteva essere utilizzato con più tipologie contrattuali per più di tre anni ogni quinquennio e si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (lettere b) e c))

§       si riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (lettera d)).

 

 

Si osserva che il rinvio normativo contenuto alla lettera d), volto ad identificare in termini certi le categorie di lavoratori a cui viene riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato da parte della P.A., risulta errato (dovendosi probabilmente intendere non già all’articolo 36, ma all’articolo 35, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.165/2001).

 

 

Il lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

L’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni è disciplinato dall’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, così come modificato dall’articolo 49 del decreto-legge 112/2008.

Il nuovo impianto normativo, nel ribadire che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le apposite procedure di reclutamento previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 165/2001, prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di contratti flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Ai contratti collettivi nazionali si demanda, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all’individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla legge, la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di formazione e lavoro, di altri rapporti formativi e di somministrazione di lavoro (alla quale comunque non è possibile ricorrere per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali), in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi riguardanti tali materie, con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

Per quanto concerne la durata massima del rapporto di lavoro flessibile, al fine di evitare gli abusi si prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni relative all’utilizzo dei contratti flessibili da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

La violazione delle disposizioni relative all’utilizzo dei contratti flessibili comporta, inoltre, la responsabilità dei dirigenti. Di tali violazioni si tiene conto anche in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 286/1999. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Un ampio ed articolato quadro del fenomeno del lavoro flessibile nella P.A., con l’indicazione delle possibili soluzioni al delicato problema delle stabilizzazioni, è stato tracciato in un recente documento del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, oggetto di discussione nell’ambito di una apposita audizione del Ministro Brunetta da parte della XI Commissione della Camera.

 

Il lavoro accessorio

Ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (come modificato, da ultimo, dal decreto-legge n.5 del 2009) per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.

In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Le attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare

 

Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato

L’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, del decreto legislativo n.368 del 2001 (come modificato dalla legge n.247 del 2007), prevede che il lavoratore il quale, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza (fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso, e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Il comma 27 prevede che il rapporto informativo introdotto dal comma 26 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

 

L’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001, prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

 

Profili finanziari (articolo 17, comma 26 e 27)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica  afferma che le disposizioni in esame intervengono sulla vigente normativa concernente l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni allo scopo di prevenire la formazione di nuovo precariato. A tal fine si introducono norme volte a sanzionare l’utilizzo improprio di tali tipologie di lavoro.

Si prevede, altresì, un’attività di monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile a cura del Dipartimento della funzione pubblica senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, rilevato che la non onerosità delle norme è dichiarata dalla sola relazione tecnica e che tra le disposizioni non figura alcuna clausola di invarianza, appare necessario che il Governo chiarisca se l’attività di monitoraggio, prevista dalle norme in esame, possa essere effettuata stanti le attuali dotazioni finanziarie, strumentali e di personale del Dipartimento della funzione pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 26, lettera b), appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificare, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica, la disposizione prevedendo esplicitamente una clausola di invarianza finanziaria riferita all’aggregato della finanza pubblica, per gli analitici rapporti informativi sulle tipologie di lavoro flessibile che devono predisporre le amministrazioni.

 

 


Articolo 19, comma 1
(Reclutamento di personale)

 

1. All'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

       «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.».

 

 

L’articolo 19, comma 1, aggiunge il comma 2-bis all’articolo 18 del D.L. 112/2008, con il quale si estendono le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, già a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, ad una serie di soggetti:

§      società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara;

§      società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;

§      società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

 

Per tali società la norma prevede, inoltre, l’adeguamento delle proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

 

 

 


Articolo 20
(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;

       b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;

       c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;

       d) è aggiunto, infine il seguente comma:

       «6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

 

L’articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell’Istituto nei procedimenti giurisdizionali. L’attuazione delle nuove disposizioni non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, essendo infatti previsto che l’Inps si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, come integrate ad opera del D.P.C.M. 30 marzo 2007, che ha completato il trasferimento delle funzioni sulle procedure di invalidità dal Ministero dell’economia e delle finanze all’Istituto medesimo.

 

Viene in primo luogo disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’integrazione con un medico dell’INPS della composizione delle commissioni mediche delle ASL competenti agli accertamenti sanitari sulle invalidità e sull’handicap. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’Inps.

 

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle ASL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 [36], che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Le stesse commissioni sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. La materia è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi.

 

All’Inps viene anche attribuita la competenza ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, disponendosi, nel caso di accertata insussistenza degli stessi, l’immediata sospensione cautelativa del pagamento dei benefici economici, seguita dalla revoca degli stessi (art. 5, comma 5 del D.P.R. n.698/1994). A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2010 le domande dirette ad ottenere i benefici, corredate della necessaria certificazione medica, devono essere presentate all’Inps che provvederà a trasmetterle, in via telematica, alle Aziende sanitarie locali. 

Viene poi demandata ad un accordo quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-regioni la disciplina delle modalità di affidamento all’Inps delle attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e viene contemplata la successiva stipulazione di specifiche convenzioni tra l’Inps e le regioni per regolare gli aspetti tecnici e informativi relativi al procedimento per l’erogazione dei trattamenti di invalidità civile.

Infine, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali - mediante un intervento sull’articolo 10 del D.L. n. 203/2005[37] -. Da un lato, viene eliminato l’obbligo di notificare all’Avvocatura dello Stato gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile e le sentenze e i provvedimenti in essi pronunciati; dall’altro viene stabilito che nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie ed assistenziali nei casi in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, su richiesta di quest’ultimo al direttore della sede provinciale dell’Inps, alle indagini assista un medico legale dell’ente. Viene inoltre stabilito che nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007, vale a dire dal momento in cui l’Inps, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. 30 marzo 2007, è subentrato al Ministero dell’economia nella controversie instaurate, provveda comunque l’Inps all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale

 

Con l’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 è stato completato il trasferimento all’Inps delle residue competenze in merito ai procedimenti giurisdizionali ed alla verifica dei requisiti medico-legali e di reddito, relativi alle prestazioni economiche in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, competenze precedentemente attribuite alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile[38] incardinata presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed attualmente svolte dalle Commissioni di verifica[39] dell’INPS.

A seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2007, a decorrere dal 1° aprile 2007, l’lNPS è subentrato definitivamente nell'esercizio delle suddette funzioni residuate allo Stato.

 

L’articolo in esame si chiude con la previsione della nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992[40]. Viene espressamente previsto che dall’attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Profili finanziari (articolo 20)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minori spese correnti

0

10

30

50

0

10

30

50

0

10

30

50

 

La relazione tecnica afferma che i risparmi di spesa sono calcolati tenendo conto di quanto già previsto a legislazione vigente nonché della gradualità con cui le innovazioni opereranno sulle nuove concessioni di prestazioni.

Infatti, le disposizioni in esame sono dirette a integrare il processo di razionalizzazione delle competenze amministrative nell’iter di riconoscimento e concessione dei trattamenti di invalidità civile già delineato dall’articolo 42 del decreto-legge n. 269/2003[41], dall’articolo 10 del decreto-legge n. 203/2005[42] nonché, in attuazione di tali disposizioni, dal DPCM 30 marzo 2007. Pertanto, esse sono funzionali, in primo luogo, a potenziare il grado di conseguibilità degli obiettivi di economia ad esse associati e scontati nelle previsioni a legislazione vigente. In secondo luogo, introducendo aspetti innovativi di semplificazione e razionalizzazione, tali disposizioni appaiono suscettibili di recare effetti positivi per la finanza pubblica anche in termini di minori erogazioni di prestazioni non dovute, al momento non puntualmente quantificabili, in grado comunque di compensare anche i possibili effetti di riduzione dei tempi di liquidazione delle nuove prestazioni anche per le semplificazioni adottate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, trattandosi di risparmi la cui quantificazione è accertabile solo a consuntivo, non appare prudenziale che essi siano scontati nei saldi di finanza pubblica ed utilizzati tra i mezzi di copertura di maggiori oneri certi e di definito ammontare (cfr. il successivo articolo 16, comma 1, lettera b).

Appare infine opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza degli oneri relativa al comma 6 sia riferibile sia all’istituzione di una commissione per la revisione delle tabelle delle percentuali di invalidità sia agli effetti di tale revisione.

Appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione recata dal comma 6, che attribuisce all’INPS l’onere delle spese legali nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell’economia, possa derivare un maggiore onere, rispetto alla normativa vigente, a carico dell’Istituto, con conseguenti effetti negativi sull’indebitamento netto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva l’opportunità di sostituire nella clausola di invarianza l’inciso “oneri aggiuntivi” con le seguenti parole “nuovi o maggiori oneri” in conformità alla prassi consolidata.

 


Articolo 23, comma 3
(Proroga termini assunzioni di personale)

 

3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2009.».

 

 

Il comma 3 novella l’articolo 41, commi 1-4, del decreto-legge n.248 del 2007, disponendo l’ulteriore proroga  (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento a personale delle polizia di Stato.

 

L’articolo 41, comma, 1 del decreto-legge n.248 del 2007 ha prorogato i termini entro i quali procedere alle assunzioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007.

Si ricorda che la legge finanziaria 2007, al comma 523 dell’articolo 1, prevede che le pubbliche amministrazioni possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il successivo comma 643 autorizza, sempre per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

 

Il comma 4 ha prorogato il termine per l’effettuazione delle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 3, comma 89, della legge finanziaria 2008. Tale disposizione prevede che, per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

Profili finanziari (articolo 23, comma 3)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione differisce il termine entro il quale completare le procedure di assunzione previste per i corpi di polizia, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili e, quindi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione si limita a differire il termine entro cui portare a termine le procedure di assunzione e di stabilizzazione già previste dalla normativa vigente.

 


Articolo 23, comma 4
(Scadenze graduatorie concorsi pubblici)

 

4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. È altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

 

 

Il comma 4 la proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie (sostanzialmente si tratta di una riapertura delle stesse) dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, “la disposizione si rende necessaria al fine di assicurare che le assunzioni già autorizzate o in via di autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti, possano essere effettuate ricorrendo alle graduatorie attualmente aperte e in via di prossima scadenza nel mese di agosto”. Tale necessità, sempre secondo la relazione, risiede nel fatto di ricorre a nuove procedure concorsuali nell’ottica di un maggior risparmio.

 

Secondo la relazione tecnica allegata, la norma non comporta oneri finanziari, in quanto le assunzioni sono effettuate nell’ambito del contingente consentito dalla normativa vigente.

Profili finanziari (articolo 23, comma 4)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione proroga fino al 31 dicembre 2009 alcune graduatorie riguardanti l’assunzione di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che la stessa non comporta oneri finanziari in quanto le assunzioni verranno effettuate nell’ambito del contingente consentito dalla normativa vigente.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione si limita a differire il termine entro cui portare a termine le procedure di assunzione e di stabilizzazione già previste dalla normativa vigente.

 


Articolo 25, commi 2-5
(Riscossione tributi e contributi e misure finanziarie concernenti gli eventi sismici della regione Abruzzo)

 

2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011.

5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.

 

 

I commi 2 e 3 intervengono in materia di recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Per quanto concerne i tributi, i relativi versamenti sono stati sospesi, nei confronti dei soggetti (sia persone fisiche che altri soggetti, compresi i sostituti d’imposta) aventi domicilio fiscale nei comuni interessati dagli eventi sismici in questione, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n.3780 del 6 giugno 2009. Per il medesimo periodo è stato altresì sospeso, con riguardo ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi operanti alla data dell’evento sismico nei comuni sopradetti, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie, compresa la quota a carico dei lavoratori, ad opera della OPCM n. 3754 del 9 aprile 2009.

I commi in esame dispongono che sia i versamenti fiscali che quelli contributivi vengano effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2010, mediante 24 rate mensili di pari importo. Gli altri adempimenti tributari, diversi dai versamenti, andranno effettuati entro il mesi di marzo del 2010.

Va segnalato che disposizioni sul recupero dei versamenti fiscali e contributivi hanno riguardato i più recenti eventi sismici, quali quelli delle regioni Marche ed Umbria del 1997 e quelli delle province di Campobasso e Foggia del 2002. Per quanto concerne le regioni Marche ed Umbria, da ultimo, l’articolo 3 del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162[43] ha consentito di definire la posizione dei soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni mediante la corresponsione del 40% dell’ammontare dovuto (al netto dei versamenti già eseguiti), in 120 rate mensili a decorrere dal mese di giugno 2009. Analoga disposizione è stata emanata con riguardo al secondo evento sismico ad opera dell’articolo 6, comma 4-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n.185[44], che ha disposto l’applicazione delle disposizioni recate dal medesimo articolo 3 del D.L. n. 162/2008 ai territori delle province di Campobasso e Foggia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

 

Il comma 3 stabilisce le modalità di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non versati in seguito alla sospensione disposta dall’articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, in seguito al terremoto che ha interessato l’Abruzzo ad aprile 2009.

In particolare il comma dispone che la riscossione avvenga, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

Tra le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 3574 si segnalano una serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma, tra le quali la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (fino al 30 novembre 2009); per i lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in godimento cessa entro il 30 novembre 2009, è stata riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa; sono stati prorogati (per due mesi) i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed è stata riconosciuta la possibilità di rinegoziare i mutui.

 

I commi 4 e 5 sono volti ad incrementare le risorse finanziarie destinate agli interventi di ricostruzione ed alle altre misure di sostegno previste dal D.L. n. 39/2009 in favore della regione Abruzzo[45]

A tal fine (comma 4) la dotazione finanziaria del “fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente” è incrementata di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011.

Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente – istituito, limitatamente al 2007, dall’articolo 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) – è finalizzato a compensare gli effetti negativi prodotti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno) concessi in virtù di autorizzazioni legislative; esso è stato poi nuovamente previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154[46], con dotazione, in termini di sola cassa, pari a 435 milioni per il 2010 e 175 milioni per il 2011 successivamente incrementata dall’articolo 14, comma 5, del D.L. n. 39/2009,di 23 milioni per il 2009 e 270 milioni per il 2012.

Nel contempo (comma 5) gli importi che il CIPE può utilizzare ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis, del suddetto decreto-legge n. 39[47] a valere sul fondo in questione sono corrispondentemente incrementate. Ciò consente al CIPE medesimo – poiché il fondo predetto ha finalità compensative in termini di cassa - una maggiore spendibilità delle risorse (rinvenienti dagli stanziamenti per il Fondo aree sottoutilizzate – FAS) che esso può destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.

Profili finanziari

Articolo 25, commi 2 e 3

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minori

entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –entrate erariali

203

-

-

-

203

-

-

-

203

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali

-

-

-

-

60,3

-

-

-

60,3

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali

-

-

-

-

9,7

-

-

-

9,7

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi

-

-

-

-

240

-

-

-

240

-

-

-

Maggiori

entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –entrate erariali

-

101,5

101,5

-

-

101,5

101,5

-

-

101,5

101,5

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali

-

-

-

-

-

30,2

30,2

-

-

30,2

30,2

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali

-

-

-

-

-

4,9

4,9

-

-

4,9

4,9

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi

-

-

-

-

-

120

120

-

-

120

120

-

Maggiori

spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali

60,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali

9,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Minori

spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali

-

30,2

30,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali

-

4,9

4,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi

-

120

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 2 e 3, afferma che, sulla base dei dati dell’Anagrafe Tributaria si stima che, relativamente ai Comuni interessati, l’ammontare dei versamenti tributari sospesi sia pari a 273 milioni di euro e l’importo complessivo dei versamenti contributivi sospesi ammonti a circa 240 milioni di euro.

In particolare la disposizione prevede che il recupero dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi sospesi avvenga in 24 rate mensili di pari importo con decorrenza dal gennaio 2010, anziché in un’unica soluzione a dicembre 2009 come implicitamente previsto dall’articolo 2, comma 1 dell’OPCM 3754/2009.

Pertanto la disposizione comporta i seguenti effetti in termini di cassa:

(milioni di euro)

Anno

2009

2010

2011

Entrate erariali

-203

101,5

101,5

IRAP e addizionali

-60,3

30,15

30,15

Tributi locali

-9,7

4,85

4,85

Contributi

-240

120

120

Totale

-513

256,5

256,5

(segno meno = peggioramento)

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

In proposito, si ricorda che l’articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto-legge n. 39/2009 ha disposto la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL nonché la ripresa della riscossione degli stessi, anche in forma rateizzata.

La relazione tecnica a tale disposizione, nel presupposto che la riscossione del sospeso avvenisse entro l’anno 2009, ha quantificato un onere massimo per maggior spesa interessi di circa 2,5 milioni di euro per l’anno 2009. Veniva, pertanto scontato sui saldi di finanza pubblica una maggiore spesa pari a 2,5 milioni di euro nell’anno 2009.

Va tuttavia segnalato che la RT richiamata non forniva i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere.

Articolo 25, commi 4 e 5

Il prospetto riepilogativo ascriveal comma 4 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

55

289

84

 

55

289

84

 

 

La relazione tecnica afferma che una quota del miglioramento dei saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivante dalle norme che comportano complessivamente minori oneri per il bilancio dello Stato (maggiori entrate e minori spese), viene utilizzata ad incremento delle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, per gli importi indicati dal precedente comma 4. Tali disponibilità sono contestualmente utilizzate, ai fini dell’incremento delle risorse destinate al conseguimento di maggiori margini di spendibilità nell’adozione delle delibere CIPE di assegnazione delle risorse FAS, comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

In proposito, si segnala che gli effetti relativi alle disposizioni dell’art. 14, comma 1-bis  del D.L. n. 39/2009 venivano quantificati dalla relativa relazione tecnica esclusivamente in termini di fabbisogno e di indebitamento, coerentemente con la natura del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008.

 


 



[1]    Si segnala altresì che, come afferma la Relazione tecnica, una quota della variazione positiva  in termini di indebitamento netto viene utilizzata, ai sensi dell’art.25, commi 4 e 5, del provvedimento, ad incremento della disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui al DL 154/2008, per gli importi di 55 milioni di euro per il 2009, 289 milioni per il 2010 e 84 milioni per il 2011. Tali risorse sono contestualmente utilizzate per garantire maggiori margini di spendibilità per l’assegnazione, con delibere CIPE, della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ai fini del DL 39/2009 per l’emergenza derivante dal sisma in Abruzzo.

[2]   I dati contenuti nella tabella sono tratti dalla Relazione tecnica allegata al provvedimento. In proposito occorre tuttavia tenere conto che, per quanto concerne gli effetti finanziari per il 2009  relativi all’articolo 10, gli stessi potrebbero risultare modificati sulla base di quanto riportato nel Comunicato stampa del 2 luglio diramato dall’Agenzia delle entrate. Per un approfondimento al riguardo si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 10 del dosser n 187.

 

[3]    Si ricorda che l’articolo 1, comma 5, della L. 223/1991 ha previsto che la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l’erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, sia pari ad un periodo massimo - in linea ordinaria - di 12 mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i 2/3 del periodo della precedente concessione.

[4]    Per una disamina più puntuale del provvedimento si rimanda al dossier del Servizio Studi n. 182 del 19 giugno 2009.

[5]    Si segnala che gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa generale, non conseguenti pertanto da diritti soggettivi, sono comunque concessi entro un limite di spesa.

[6]    Fino al 31 dicembre 2007 erano in vigore le tabelle ATECOFIN 2004.

[7]    “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[8]    “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.

[9]    Il comma 15 dispone che le norme in materia di ritenute alla fonte (contenute nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  e successive modificazioni), nonché le disposizioni sulle somme, soggette a ritenuta, aventi una specifica provenienza (tra l’altro, somme conseguenti ad esproprio, a cessione volontaria o ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza) si applichino ai pagamenti eseguiti mediante pignoramento, anche presso terzi, in base a ordinanza di assegnazione, ove il credito sia riferito a somme soggette a ritenuta alla fonte.

[10]   Recante Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

[11]   Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

[12]   Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[13]   Convertito in legge,  con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

[14]   Il parere delle Commissioni competenti in materia è stato recentemente previsto da una modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009 all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[15]   Legge n. 244 del 2007.

[16]   Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009.

[17]   Materia che, va rammentato, è stata inserita in tutte le leggi finanziarie annuali a decorrere da quella per ilo 2001, con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa.

[18]   L’articolo 1, comma 482, della legge finanziaria per il 2007 ha disciplinato il procedimento di riordino degli enti pubblici, novellando la disciplina contenuta nell'articolo 28, commi 1- 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che aveva già disposto in materia, demandando ad uno o più regolamenti di delegificazione il compito di procedere al riordino o soppressione di enti ed organismi pubblici.

[19]   Legge n. 296 del 2006.

[20]   Decreto legge n. 24 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[21]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. All’articolo 1, comma 2, si definiscono le amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 300/1999, come, ad esempio, le Agenzie fiscali, quella per la proprietà industriale e quella per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.

[22]   L. 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

[23]   L. 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

[24]  L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”. L’articolo 39 ha introdotto il principio della programmazione triennale nelle assunzioni per le amministrazioni dello Stato per le quali si prevede la valutazione del numero dei dipendenti in servizio e la deliberazione delle assunzioni a livello centrale, da parte del Consiglio dei ministri. Inoltre, una quota delle assunzioni comunque effettuate dovrà dar luogo a rapporti di lavoro a tempo parziale e a contratti di formazione-lavoro, mentre d’altra parte si delinea un sistema di monitoraggio dei flussi di “entrata e uscita” del personale e delle conseguenti spese. Il quadro di intervento è quello della razionalizzazione del numero dei dipendenti pubblici, che si riallaccia alla normativa in materia di blocco delle assunzioni e di rideterminazione delle dotazioni organiche.

[25]   L. 28 febbraio 1987, n. 56, “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”.

[26]   Nella norma richiamata si ricomprendono nel personale in regime di diritto pubblico i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (esclusi il personale volontario), il personale carriera dirigenziale penitenziaria, nonché i professori e i ricercatori universitari.

[27]   L. 14 novembre 2000, n. 331, “Norme per l'istituzione del servizio militare professionale”.

[28]   D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”.

[29]   All’articolo 25, in tema di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, si fissano alcune riserve di posti e concorsi riservati a favore di tale categoria di personale

[30]   Si fa presente che il termine per procedere a tali assunzioni era stato già prorogato al 30 settembre 2009 e la concessione delle relative autorizzazioni al 30 giugno 2009 dall’articolo 41, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della L 27 febbraio 2009..

[31]   Si ricorda che a tal riguardo sono stati dettati criteri interpretativi ed operativi con le circolari n. 7 del 17 luglio 2008, e n. 8 del 5 settembre 2008, n. 8 dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

[32]   In tal senso, al comma 6 si sancisce l’inderogabilità delle norme dell’articolo 71 da parte dei contratti o accordi collettivi.

[33]   in sostanza, la generalità delle pubbliche amministrazioni In particolare, ’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[34]   Articolo 71 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

[35]    Più precisamente la disposizione richiama la lettera d) del comma 1 dell’articolo 70 del decreto legislativo n.276 del 2003, la quale riguarda le “attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche in caso di committente pubblico”.

[36]   In materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

[37]   Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito dalla legge 248/2005.

[38]   Di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

[39]   Le Commissioni di verifica ricevono ed esaminano i verbali delle Commissioni delle ASL; possono convalidare i verbali oppure sospenderli per accertamenti ulteriori. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione, in assenza di sospensione, il suddetto verbale è ritenuto accolto. Può inoltre effettuare visite a campione previste dalla normativa vigente.

[40]   Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

[41]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

[42]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005.

[43]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

[44]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[45]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.77.

[46]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

[47]   Importi attualmente stabiliti in 23 milioni per il 2009,190 milioni per il 2010 e 270 milioni per il 2012.